GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 299 DEL 27/12/2007




L. 27 dicembre 2006, n. 296.   Agg. Novembre 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).



Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
 


1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è 
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 
12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni 
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo 
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non 
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di 
competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.



 



2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare 
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti 
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro 
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 
2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al 
mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il 
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 
19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del 
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed 
in 200.000 milioni di euro. 



 



3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto 
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o 
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



 



4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle 
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di 
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza 
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 
2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori 
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora 
permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di 
sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di 
reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura 
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare 
calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della 
sicurezza del Paese (2).



(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze 
presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla 
lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a 
riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.



 



6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ", 
nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 
12," sono soppresse; 
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: 
"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata 
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati 
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; 
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; 
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di 
pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di 
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, 
l'imposta non è dovuta. 
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 
e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al 
contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è 
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, 
di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo 
d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei 
redditi"; 
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: 
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si 
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non 
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 
euro; 
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo 
di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo 
pari a: 
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 
euro; 
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 
euro; 
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 
euro; 
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 
euro; 
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 
euro; 
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli 
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per 
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono 
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti 
con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun 
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al 
rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 
95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per 
tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è 
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed 
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso 
di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di 
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso 
la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento 
tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento 
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte 
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al 
secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a 
riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione 
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione 
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione 
compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha 
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, 
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono 
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è 
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente 
separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni 
previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla 
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile 
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti 
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 80.000 euro. 
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle 
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le 
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze 
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, 
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal 
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni 
richieste. 
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la 
detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, 
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i 
rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o 
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei 
predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: 
"Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo 
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli 
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), 
h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di 
lavoro nell'anno, pari a: 
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. 
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 
euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un 
importo pari a: 
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma 
non a 24.000 euro; 
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma 
non a 25.000 euro; 
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma 
non a 26.000 euro; 
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma 
non a 27.700 euro; 
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma 
non a 28.000 euro. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione 
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente 
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: 
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; 
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 
euro; 
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore 
a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 
2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di 
cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione 
nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; 
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 
euro; 
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 
1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con 
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: 
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
50.200 euro. 
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di 
zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali"; 
e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: 
"3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché 
quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le 
detrazioni per carichi di famiglia non competono". 



 



7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle 
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, 
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le 
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al 
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui 
all'articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di 
cui agli articoli 12 e 13"; 
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli 
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le 
detrazioni previste negli articoli 12 e 13"; 
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 
11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni 
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13". 



 



8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è 
abrogato. 



 



9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle 
altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli 
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.



 



10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono 
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei 
commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



 



11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo 
familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno 
un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei 
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano 
presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 
secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi 
annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, 
quattordicinali e quindicinali della prestazione; 
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre 
tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; 
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di 
cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere 
ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera 
a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche 
con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle 
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai 
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età 
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano 
al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e 
inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di 
cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano 
applicazione a decorrere dall'anno 2008 (3). 



(3) Il D.M. 7 marzo 2007 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105) ha disposto che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei 
con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, 
che includono soggetti inabili, non possa essere inferiore, a parità di reddito 
e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non 
includono soggetti inabili.
 



12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è 
inserito il seguente: 
"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per 
autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a 
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 
e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 
euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 
euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è 
rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri 
della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle 
regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 
rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla 
benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai 
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di 
gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello 
Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi 
erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che 
risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, 
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle 
disposizioni del presente comma". 



 



13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il 
seguente: 
"Art. 10-bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 
1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 
427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre 
anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella 
dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui 
all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si 
tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di 
contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la 
rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si 
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento 
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di 
ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene 
anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti 
da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo 
settore economico". 



 



14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti 
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, 
che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto 
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 
195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di 
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e 
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle 
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. 
Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e 
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o 
compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di 
cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata 
in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di 
concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. 
In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli 
previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad 
accertamenti automatici. Ai fini della relativa approvazione non si applica la 
disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 
maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis 
dell'articolo 10 della medesima legge (4).



(4)  Comma così modificato dal comma 252 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Con D.M. 20 marzo 2007 (Gazz.Uff. 31 marzo 2007, n. 76, S.O.), modificato 
dall'art. 1, D.M. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161), sono stati 
approvati gli specifici indicatori di normalità economica, idonei 
all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili 
al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio 
della specifica attività svolta.
 



14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e 
i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono 
presunzioni semplici (5).



(5) Comma aggiunto dal comma 3-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o 
corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al 
comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di 
accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova 
per gli scostamenti riscontrati (6).



(6) Comma aggiunto dal comma 3-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è 
abrogato. 



 



16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei 
confronti dei contribuenti: 
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli 
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di 
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal 
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere 
superiore a 7,5 milioni di euro; 
b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La 
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e 
inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data 
di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di 
attività svolte da altri soggetti; 
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività". 



 



17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è 
inserito il seguente:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, 
primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo 
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, 
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al 
livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui 
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei 
valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non 
dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento 
dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente 
disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al 
comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono 
essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le 
risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente 
il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La 
presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le 
sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis 
dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".



 



18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 
maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 
17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in 
corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla 
lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.



 



19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro 
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono 
individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la 
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro 
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di 
liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può 
altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla 
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.



 



20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo 
periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori 
di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della 
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della 
attività medesima (7). 



(7) Gli indicatori di coerenza di cui al presente comma sono stati definiti con 
Provv. 7 marzo 2007 (Gazz. Uff. 13 marzo 2007, n. 60).
 



21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare 
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, 
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 (8). 



(8) Gli indicatori di coerenza di cui al presente comma sono stati definiti con 
Provv. 7 marzo 2007 (Gazz. Uff. 13 marzo 2007, n. 60).
 



22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica 
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per 
effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20 (9). 



(9) Gli indicatori di coerenza di cui al presente comma sono stati definiti con 
Provv. 7 marzo 2007 (Gazz. Uff. 13 marzo 2007, n. 60).
 



23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse; 
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare dei ricavi o 
compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi 
determinabili sulla base degli studi stessi". 



 



24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 
1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno 
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.



 



25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 2 è inserito il seguente: 
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata 
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati 
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di 
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. 
La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero 
di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli 
studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di 
lavoro autonomo dichiarato".



 



26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 4 è inserito il seguente: 
"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata 
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati 
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di 
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. 
La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la 
minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione 
degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata".



 



27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il 
comma 2 è inserito il seguente: 
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata 
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati 
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di 
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. 
La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a 
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 
10 per cento di quello dichiarato".



 



28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di 
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente 
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del 
codice fiscale del destinatario"; 
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il 
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di 
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente 
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del 
codice fiscale del destinatario". 



 



29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto 
a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui 
l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice 
fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice 
fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal 
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di 
obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.



 



30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste 
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro 
il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di 
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle 
entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della 
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle 
entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di 
comunicazione, vale come silenzio assenso.



 



31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le 
modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. 
Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di 
controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.



 



32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo 
pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto 
Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.



 



33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire 
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 
258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La 
violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei 
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo 
decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle 
dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a 
condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute 
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei 
predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di 
conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di 
ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è 
disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 
l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato 
pagamento della suddetta sanzione"; 
b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un milione a lire 
dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente 
articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di 
assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato 
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata";
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis 
sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale 
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del 
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali 
della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare 
di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere 
integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi 
previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno 
commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono 
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582". 



 



34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 
39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, 
ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già 
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo 
a restituzione di quanto eventualmente pagato.



 



35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, sono abrogati. 



 



36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli 
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono 
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva 
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. 



 



37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per 
le quali l'acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del 
termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta 
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle 
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in 
seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo 
per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.



 



38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche 
e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata 
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e 
a riversarlo contestualmente al medesimo; 
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito 
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa 
nell'ambito della struttura. 



 



39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente 
all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per 
ciascun percipiente. 



 



40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i 
termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni 
altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39 (10). 



(10) Con Provv. 13 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2008, n. 8, S.O.) è 
stato approvato il modello per la comunicazione, da parte delle strutture 
sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto 
degli esercenti attività mediche e paramediche, e ne sono stati definiti termini 
e modalità tecniche di trasmissione telematica.
 



41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° 
marzo 2007. 



 



42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano 
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di 
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo 
svolgimento dell'attività.



 



43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: 
"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio 
all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto 
del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul 
reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti 
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se 
rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono 
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera 
i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 



 



44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il sesto comma è sostituito dal seguente: 
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: 
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel 
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei 
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico 
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni 
governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, 
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed 
accessori; 
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da 
cave e miniere"; 
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni 
individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in 
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero 
individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva 
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 
del 17 maggio 1977".



 



45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma 
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle 
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai 
sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 
1977.



 



46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: 
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti 
immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, 
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito 
della loro attività per la conclusione degli affari"; 
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), 
sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non 
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la 
conclusione degli affari". 



 



47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una 
somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".



 



48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito 
dai seguenti: 
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le 
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del 
corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di 
dichiarare: 
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i 
dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la 
ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto 
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha 
operato per la stessa società; 
b) il codice fiscale o la partita IVA; 
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il 
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la 
stessa società; 
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità 
di pagamento della stessa. 
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in 
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive 
modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione 
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace 
indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa 
da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti 
sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del 
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive 
modificazioni".



 



49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente 
legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere 
dal 4 luglio 2006. 



 



50. In coerenza ai princìpi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, 
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare 
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, 
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o 
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, 
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, 
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle 
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al 
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. 
L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente 
disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 
180.000 euro per ciascuna violazione accertata (11). 



(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 29 
maggio 2007 e il D.Dirett. 10 giugno 2008.
 



51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di 
avere effetto tutti gli atti adottati. 



 



52. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 
2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la 
realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da 
effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla 
realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di 
conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un 
approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, 
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo 
svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.



 



53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati 
relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono 
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle 
dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti 
residenti. 



 



54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa 
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità 
tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel 
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modificazioni. 



 



55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le 
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export 
alle regioni. 



 



56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema 
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla 
condivisione, al costante scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni 
dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione 
fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari (12). 



(12) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 
159.
 



57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe 
tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, 
da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che 
compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso 
e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i 
servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e 
delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la 
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione 
finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione 
ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità, delle 
cui banche di dati è comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed 
efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56 (13).



(13) Periodo aggiunto dal comma 4 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e 
poi coì modificato dal comma 274 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 2, la 
Commissione: 
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi 
nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche 
sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e 
amministrazioni; 
b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria 
e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno".



 



59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: 
"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, 
senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di 
cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i 
medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento 
che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità 
che rendano questi ultimi non identificabili".



 



60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio 
dello Stato.



 



61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di 
monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche 
criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle 
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità. 



 



62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: 

"Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle 
dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 
2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 
212, è effettuato: 
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e 
comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione 
delle dichiarazioni contenuti nell'invito; 
b) mediante raccomandata in ogni altro caso. 
2. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo 
previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da 
parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima 
lettera a).
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo 
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla 
lettera a) del comma 1 del presente articolo. 
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il 
contenuto e la modalità della risposta telematica". 



 



63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni 
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 
dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il 
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme. 



 



64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono 
inseriti i seguenti: 
"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale 
devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei 
soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei 
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del 
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni. 
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". 



 



65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
"f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno 
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi 
dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad 
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra 
confirmatoria o penitenziale".



 



66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.



 



67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in 
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".



 



68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro 
delegati,".



 



69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito 
dal seguente: 
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto 
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. 
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 
al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il 
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione 
sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive 
del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati 
nel presente comma".



 



70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si 
applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione 
ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla 
data del 31 dicembre 2006. 



 



71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e 
nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote 
costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi". 



 



72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i 
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito 
la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente 
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i 
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è 
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla 
formazione del reddito negli esercizi precedenti".



 



73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente 
articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere 
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. 



 



74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1: 
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono inserite le 
seguenti: "nonché i trust,"; 
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: 
"compresi i trust,"; 
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i 
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono 
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione 
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi 
ovvero, in mancanza, in parti uguali"; 
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano 
altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e 
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli 
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari 
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si 
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in 
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle 
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un 
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust 
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la 
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, 
nonché vincoli di destinazione sugli stessi".



 



75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la 
lettera g-quinquies) è inserita la seguente: 
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 
73, comma 2, anche se non residenti;".



 



76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono 
inserite le seguenti: "nonché i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono 
inserite le seguenti: "nonché i trust,". 



 



77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente: 
"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo 
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente: 
"a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto 
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
c) dopo il comma 49 è inserito il seguente: 
"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una 
persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del 
valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro".



 



78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui 
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di 
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti 
all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 
73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio 
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o 
integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del 
codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa 
proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un 
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, 
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto 
di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della 
condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il 
pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa 
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e 
degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe 
dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
"1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione 
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle 
seguenti: "dodici mesi". 



 



79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni 
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli 
atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle 
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 



 



80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642, è sostituito dal seguente: 
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo 
le indicazioni della tariffa allegata: 
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia 
delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito 
contrassegno; 
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia 
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto 
corrente postale. 
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura 
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda 
che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 
0,05. 
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad 
eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, 
all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato 
A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in 
euro 0,50". 



 



81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ", 
dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha 
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 
2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari 
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in 
possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 
luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla 
osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della 
revoca del nulla osta stesso". 



 



82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è 
sostituito dal seguente: 
"13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, 
con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai 
singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con 
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: 
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; 
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo 
contabile e per ciascun anno solare; 
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i 
versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; 
d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante 
dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale 
unico dovuto per l'intero anno solare; 
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi 
dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete 
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi 
alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da 
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico 
dovuto; 
f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può 
concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme 
dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di 
difficoltà". 



 



83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis 
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 
82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti 
passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del 
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e 
successive modificazioni.



 



84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i 
seguenti: 
"Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei 
versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo 
erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e 
per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari 
in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo 
della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico 
dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi. 
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, 
l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per 
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi 
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo 
dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione. 
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della 
liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi 
versamenti, di cui al comma 1. 
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale 
unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei 
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, 
risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di 
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei 
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo 
erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, 
delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 
321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per 
il quale è dovuto il prelievo erariale unico. 
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il 
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le 
somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista 
dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva 
contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a 
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi 
casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento 
è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del 
mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di 
scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle 
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di 
concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, 
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e 
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva 
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive 
modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale 
unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri 
indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni 
e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite 
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche 
consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, 
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, 
nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto 
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, 
penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il 
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti 
dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido 
per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni 
amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e 
congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla 
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito 
civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato 
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi 
tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive 
modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai 
soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la 
loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il 
nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo 
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e 
congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro 
installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il 
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già 
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono 
all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per 
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati 
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In 
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate 
non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o 
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base 
dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero 
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 
cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi 
commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico. 
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La 
sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, 
indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico. 
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui 
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui 
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di 
cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come 
illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa 
dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con 
un minimo di euro 1.000. 
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le 
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, 
lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione 
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. 
Art. 39-sexies. - (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta 
delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 
1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente 
responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale 
unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno 
raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni. 
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di 
contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1. 
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito 
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, 
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, 
nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 
39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la 
notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. 
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di 
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di 
trasmissione". 



 



85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine 
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli 
apparecchi di cui al comma 6". 



 



86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente: 
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 
7, si applicano le seguenti sanzioni: 
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, 
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche 
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed 
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, 
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori 
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; 
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque 
consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle 
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle 
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun 
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, 
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle 
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di 
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle 
vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque 
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano 
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun 
apparecchio; 
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), 
c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la 
possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori 
concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 
ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per 
un periodo di cinque anni; 
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non 
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 
a 3.000 euro per ciascun apparecchio". 



 



87. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su 
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi 
ai giocatori; 
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per 
cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività 
dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di 
imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE; 
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui 
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie 
di scommessa, nonché negli ippodromi (14). 



(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 12 
maggio 2008.
 



88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa 
e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, 
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa; 
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata 
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso; 

d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta 
previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per 
cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco. 



 



89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto 
necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da 
apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: 
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative 
combinazioni; 
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al 
Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248; 
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco 
del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al 
fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. 



 



90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di 
affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più 
conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di 
procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, 
secondo i princìpi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e 
comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul 
mercato nazionale del gioco; 
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con 
procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed 
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni 
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione 
di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare 
il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei 
consumatori; 
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al 
pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i 
preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto 
svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con 
concessionari per la commercializzazione di tali giochi; 
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di 
progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche 
attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una 
rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei 
concessionari della raccolta del gioco del Lotto. 



 



91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo 
gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, 
nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della 
prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere 
assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con 
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, 
per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda 
necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione (15). 



(15) Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2007 dall'art. 1, D.Dirett. 29 giugno 2007 (Gazz. Uff. 10 agosto 2007, 
n. 185).
 



92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, 
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del 
bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007. 



 



93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di 
qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in 
cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di 
iscrizione, sono considerati giochi di abilità;".



 



94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 
384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che 
per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e 
ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è 
consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di 
monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle 
disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per 
le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma 
di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate sono ubicate 
esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito 
dismesso e non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto 
comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (16).



(16) Comma così modificato dal comma 122 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge.



 



96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono 
l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi 
lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un 
periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di 
attuazione del presente comma.



 



97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in 
possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma 
societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei 
locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla 
gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, 
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la 
stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle 
autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi 
depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di 
contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare 
commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.



 



98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 
1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle 
seguenti: "nei nove anni successivi". 



 



99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, 
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005. 



 



100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 
"e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite 
dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2007".



 



101. [A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai 
contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è 
specificato: 
a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal 
codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. 
Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi 
unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente] 
(17).



(17) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



102. [La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 
dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento 
dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in 
corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una 
di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore 
dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione 
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101] (18).



(18) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli 
immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del 
controllo è trasmesso ai comuni competenti (19). 



(19) Il presente comma era stato abrogato dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 1° 
ottobre 2007, n. 159. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione 
del citato comma 1 dopo la conversione in legge del sudetto decreto.
 



104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel 
quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo 
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente (20). 



(20) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 
159, come modificato dalla relativa legge.
 



105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via 
telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in 
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, 
secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).



 



106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica 
all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio 
comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito 
dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui 
redditi. 



 



107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e 
le relative specifiche tecniche di trasmissione (21). 



(21) Con Provv. 14 dicembre 2007 (Gazz.Uff. 28 dicembre 2007, n. 300), 
modificato dal Provv. 14 febbraio 2008 (pubblicato nel sito internet 
dell'Agenzia delle entrate il 14 febbraio 2008) e dal Provv. 24 ottobre 2008 
(pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 24 ottobre 2008), 
sono state approvate le specifiche tecniche previste dal presente comma.
 



108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si 
applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.



 



109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono 
soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati 
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui 
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e 
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono 
aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale 
A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due 
precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;"; 
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle società ed enti i 
cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite 
dalle seguenti: "4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui 
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle 
stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche 
indirettamente"; 
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono sostituite dalle 
seguenti: "l'articolo 110"; 
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono 
aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due 
precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;"; 
g) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
"3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale 
sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati 
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al 
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni 
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori 
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmente e degli interessi passivi"; 
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse. 



 



110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai 
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere 
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al 
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g). 



 



111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla 
data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo 
periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento 
ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal 
registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile 
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate 
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci 
siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, 
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti 
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento 
avente data certa anteriore al 1° novembre 2006 (22). 



(22) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura 
della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il 
valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro 
valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 
25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. 
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima 
imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva 
è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, 
previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione 
ai soci del saldo attivo di rivalutazione (23).



(23) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e 
dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale 
esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai 
soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al 
comma 112 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. 
Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente 
riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate 
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (24). 



(24) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti 
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, 
posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera 
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore 
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del 
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è 
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole 
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per 
l'attribuzione della rendita catastale (25). 



(25) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere 
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di 
imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo 
periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non 
si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 
724, e successive modificazioni (26).



(26) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura 
dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni 
immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per 
ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a 
quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole 
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente 
e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui 
base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della 
base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, 
associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono 
dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma 
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci 
(27). 



(27) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il 
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi 
(28). 



(28) Vedi, anche, il comma 129 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli 
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di 
revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali 
atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 



 



119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 
30 giugno 2007, le società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio 
dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i 
cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli 
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio 
possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto 
nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione 
agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non 
possiedano al momento delle opzioni direttamente o indirettamente più del 2 per 
cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei 
diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale 
opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e 
dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno 
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai 
sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007 (29). 



(29) Comma così modificato dal comma 374 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



120. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo 
d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con 
le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data 
del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime 
speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del 
medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 
119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione è irrevocabile e comporta 
per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento 
immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione 
sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società 
stessa (30). 



(30)  Comma così modificato dal comma 374 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28 
novembre 2007.
 



121. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente 
se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa 
destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in 
ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per 
cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica 
di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti 
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto 
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle 
detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi 
dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione 
immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei 
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le 
attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a 
formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse 
dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La 
società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate 
per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle 
altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, 
dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti 
comuni.



 



122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due 
esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 
121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione 
delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati. 



 



123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, 
di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante 
dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni 
indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la 
distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di 
locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale 
suddetta si applica su tale minore importo. 



 



124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza 
dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime 
speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non 
distribuiti. 



 



125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, 
alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, 
svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo 
la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente 
ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto 
nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli 
utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società 
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, 
l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai princìpi 
contabili internazionali.



 



126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli 
immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti 
dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. 
L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle 
eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul 
reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con 
l'aliquota del 20 per cento. 



 



127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto 
degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando 
anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 
121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore 
all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei 
diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del 
reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione 
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso 
nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale 
costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai 
diritti reali alienati costituisce credito d'imposta. 



 



128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate 
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il 
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo 
d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le 
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a 
saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d'imposta 
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, 
sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella 
misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare 
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.



 



129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili 
destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 
127. 



 



130. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta 
sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali 
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel 
reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime 
speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello 
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, 
interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente. 



 



131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, 
il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente 
dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso 
corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le 
regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i 
dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati 
con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali 
società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore 
della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il 
decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri 
anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente. 



 



132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi 
precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia 
stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si 
imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di 
locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre 
attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, 
possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle 
suddette quote. 



 



133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da 
cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie 
regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva 
d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili 
derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente. 



 



134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti 
nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al 
sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del 
regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, 
n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di 
deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di 
rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma 
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di 
locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel 
comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla 
parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad 
uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con 
conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione 
del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le 
partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome 
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati 
nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte 
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e 
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta 
è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è 
operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento 
collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che 
concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di 
portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 
461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime 
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei 
precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e 
da altre SIIQ (31).



(31) Comma così moduificato dal comma 374 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 
sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione 
del comma 6 (32).



(32) Comma aggiunto dal comma 374 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime 
speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli 
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 




 



136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello 
da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare 
applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole. 



 



137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di 
diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura 
del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il 
conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 
125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di 
tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; 
tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, 
da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale 
sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in 
un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il 
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto 
le disposizioni del comma 128.



 



138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società 
che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 
125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si 
considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, 
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, 
sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, 
ad imposta in misura fissa. 



 



139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i 
conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova 
applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248. 



 



140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di 
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 
137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su 
immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in 
via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di 
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani 
entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del 
quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le 
medesime società optino per il regime speciale. 



 



141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le 
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In 
particolare, il decreto dovrà definire: 
a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle 
SIIQ da parte delle competenti autorità; 
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 
126; 
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili 
a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale; 
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle 
partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125; 
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa 
controllate di cui al comma 125; 
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in 
caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale; 
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che 
interessano le SIIQ e le società da queste controllate; 
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti 
all'opzione; 
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente 
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai princìpi generali valevoli ai fini 
delle imposte dirette; 
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini 
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al 
secondo periodo del comma 134 (33). 



(33) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 
settembre 2007, n. 174.
 



142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, 
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, 
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono 
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di 
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e 
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di 
cui al comma 2"; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una 
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
c) al comma 4: 
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle 
seguenti: "del credito di cui all'articolo 165"; 
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla 
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla 
data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le 
parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto 
e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta 
applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno 
precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini 
della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella 
misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della 
delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella 
misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al 
predetto termine";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale 
dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove 
rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale 
dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo 
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo 
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello 
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di 
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in 
unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella 
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui 
all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 
e) il comma 6 è abrogato. 



 



143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale 
comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, 
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definite le modalità di attuazione del presente comma (34).



(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 ottobre 
2007.
 



144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, le parole: "e 2007" sono soppresse. 



 



145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con 
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta 
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la 
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento 
tra quelle indicate nel comma 149.



 



146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: 
a) l'opera pubblica da realizzare; 
b) l'ammontare della spesa da finanziare; 
c) l'aliquota di imposta; 
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate 
categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni 
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di 
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli 
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; 
e) le modalità di versamento degli importi dovuti. 



 



147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo 
massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile 
dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 
per mille. 



 



148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in 
materia di imposta comunale sugli immobili. 



 



149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: 
a) opere per il trasporto pubblico urbano; 
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria 
delle opere esistenti; 
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei 
luoghi; 
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; 
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; 
f) opere di restauro; 
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; 
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti 
museali e biblioteche; 
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. 




 



150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per 
cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. 



 



151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data 
prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti 
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.



 



152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare 
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità 
ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno 
richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta 
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, 
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui 
all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, 
nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di 
accertamento delle suddette addizionali (35). 



(35) Le modalità ed i termini previsti dal presente comma sono stati stabiliti 
con Det. 27 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54).
 



153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 
8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta 
riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i 
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga 
alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 
successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di 
Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per 
quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona 
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per 
le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri (36).



(36) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 6, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
 



154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: 
"trenta". 



 



155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero 
dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro 
dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante 
rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro 
i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non 
devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a 
carico della finanza pubblica. 



 



156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio 
comunale". 



 



157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e 
successive modificazioni, è inserito il seguente: 
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle 
disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti 
affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per 
conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria". 



 



158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli 
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di 
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui 
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché 
degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e 
delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente 
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi 
notificatori.



 



159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti 
dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai 
quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, 
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi 
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica 
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia 
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la 
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a 
cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità. 



 



160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente 
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento 
diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi 
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi 
sostituire né rappresentare da altri soggetti. 



 



161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono 
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse 
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a 
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso 
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo 
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate 
le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.



 



162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati 
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno 
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, 
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi 
devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso 
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di 
autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è 
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare 
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato 
dall'ente locale per la gestione del tributo. 



 



163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo 
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto 
definitivo. 



 



164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale 
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza. 



 



165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, 
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse 
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa 
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla 
data dell'eseguito versamento.



 



166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento 
all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 



 



167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti 
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di 
tributi locali. 



 



168. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria 
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti 
o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la 
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 



 



169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno. 



 



170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 
ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della 
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia 
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e 
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono 
stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per 
l'effettuazione della trasmissione dei dati.



 



171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di 
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



 



172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: 
"periodo di sospensione" sono soppresse; 
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 
dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 
dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il 
comma 5 dell'articolo 76. 



 



173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato; 
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo 
prova contraria, quella di residenza anagrafica,"; 
c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: 
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni 
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli 
immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti 
sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata 
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del 
decreto di trasferimento degli immobili"; 
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; 
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle 
seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" 
fino alla fine del comma sono soppresse; 
f) l'articolo 13 è abrogato; 
g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato. 



 



174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta 
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche 
previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 
concernente la disciplina del modello unico informatico". 



 



175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. 



 



176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate 
le seguenti disposizioni: 
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 
20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; 
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285; 
c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 
4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. 



 



177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 



 



178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del committente" sono 
sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e 
del committente responsabile"; 
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso. 



 



179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente 
dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di 
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo 
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per 
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o 
dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle 
altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano 
le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
relative all'efficacia del verbale di accertamento. 



 



180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione 
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di 
competenza degli uffici degli enti locali.



 



181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti 
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di 
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un 
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente 
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.



 



182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso 
né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, 
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli 
effetti della riabilitazione.



 



183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive 
modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il 
calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, 
punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. 



 



184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: 
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per 
l'anno 2007 e per l'anno 2008 (37); 
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, 
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), 
e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica 
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti 
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto 
(38).



(37) Lettera così modificata dal comma 166 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
(38) Lettera così modificata dal comma 166 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la 
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse 
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle 
comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito 
delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di 
gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette 
associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti 
dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni 
offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del 
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità 
(39).



(39) Vedi, anche, il D.M. 8 novembre 2007, n. 228.
 



186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, 
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di 
euro annui (40). 



(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 novembre 
2007, n. 228.
 



187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si 
fa luogo al rimborso delle imposte versate. 



 



188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di 
intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche 
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, 
da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da 
coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al 
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione 
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli 
articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la 
parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera 
l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti 
dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui 
(41). 



(41) Comma così modificato dall'art. 39-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle 
amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V 
della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una 
compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° 
gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a 
decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere 
sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è 
applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.



 



190. Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione 
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, 
di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di 
compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle 
risorse. 



 



191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito 
compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo 
criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di 
finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico (42). 



(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 
febbraio 2008.
 



192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in 
misura pari allo 0,75 per cento. 



 



193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 
in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine 
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni 
e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.



 



194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1 dell'articolo 65: 
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di 
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e 
certificati ipotecari"; 
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: 
"g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento 
degli atti"; 
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: 
"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei 
flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando 
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali 
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a 
tutti i soggetti interessati"; 
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente: 
"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti 
catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)". 



 



195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche 
in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro 
attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come 
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto 
stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. 
Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni 
caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a 
società private, pubbliche o miste pubblico-private.



 



196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione 
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data 
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia 
del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità 
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di 
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della 
capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, 
dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si 
applica ai poli catastali già costituiti.



 



197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di 
stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di 
tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del 
presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e 
sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso 
criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel 
protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono 
determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al 
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli 
di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i 
controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli 
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali 
di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, 
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli 
enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro 
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali (43).



(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 
giugno 2007.
 



198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e 
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche 
modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la 
interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la 
gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono 
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e 
l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del 
sistema pubblico di connettività (44).



(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 16 
aprile 2008.
 



199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli 
attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo 
in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei 
dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività 
di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può 
avere luogo anche mediante distacco (45). 



(45) Vedi, anche, il comma 357 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e i 
commi 17 e 18 dell'art. 1, D.P.C.M. 27 marzo 2008.
 



200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione 
delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con 
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività 
realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed 
alle competenti Commissioni parlamentari.



 



201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" 
sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o 
pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di 
amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e 
istituzioni culturali di rilevante interesse,". 



 



202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 
1965, n. 575, è sostituita dalla seguente: 
"b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al 
patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della 
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare 
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, 
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e 
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di 
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. 
Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla 
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri 
sostitutivi".



 



203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da 
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i 
termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente 
comma". 



 



204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli 
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili 
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di 
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per 
patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra 
l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e 
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva 
non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del 
costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori 
riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi 
(46).



(46) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo 
d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote 
di costo da imputare a ciascuna amministrazione. 



 



206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di 
proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in 
misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri 
di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati 
nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale 
è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento 
del 100 per cento del valore corrente di mercato (47). 



(47) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da parte delle 
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la 
riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione 
degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni 
passive, ovvero con la combinazione delle due misure (48).



(48) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non 
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la 
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità 
di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e 
conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti 
al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, 
comunicandole alle predette amministrazioni (49). 



(49) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono 
abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, 
nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (50). 



(50) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 
81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego 
dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del 
sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui 
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero 
per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato 
per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni 
d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di 
legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte 
in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al 
Ministero delle infrastrutture. 



 



211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui 
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità 
urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è 
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele 
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. 
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero 
delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni 
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, 
ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di 
locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa 
comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre 
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.



 



212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da 
parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini 
di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti 
comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 
383.



 



213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle 
aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i 
princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio 
può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale 
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita 
convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed 
ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 



 



214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero 
l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello 
Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero 
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo 
dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente 
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle 
funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.



 



215. È attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei 
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto 
dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico 
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare 
in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del 
demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio 
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 
367. 



 



216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni 
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, 
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la 
dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella 
disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso 
dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in 
uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per 
lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali 
dell'Amministrazione stessa.



 



217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per 
essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono 
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta 
di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, 
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di 
dismissione programmati. 



 



218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, è aggiunto il seguente: 
"3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli 
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente 
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello 
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento". 



 



219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad 
uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate 
dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si 
interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già 
affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima (51).



(51) Periodo aggiunto dal comma 256 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei 
delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "314, 316, 316-bis, 
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
"2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del 
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". 



 



221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi 
derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al 
comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia 
scolastica e per l'informatizzazione del processo".



 



222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul 
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, 
sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della 
legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 
3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti 
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le 
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad 
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici 
e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i 
cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, 
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto 
limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma.



 



223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente 
riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a 
favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.



 



224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di 
incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, 
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad 
un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la 
concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta 
rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di 
demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 
euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato 
che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come 
credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni 
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231 (52). 



(52) Sull'applicabilità del contributo di cui al presente comma vedi il comma 
8-quater dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. Per la proroga delle disposizioni di cui al 
presente comma vedi il comma 1 dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 
224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, 
quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto 
pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del 
comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualità. Con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al 
presente comma (53). 



(53) Comma così modificato dal comma 8-quinquies dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 
2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
Sull'applicabilità del contributo di cui al presente comma vedi il comma 
8-quater del citato art. 13. Per la proroga delle disposizioni di cui al 
presente comma vedi il comma 1 dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2008.
 



226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di 
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le 
modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto 
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove 
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 
al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti 
autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 
detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è 
estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una 
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle 
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, 
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i 
quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.



 



227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante 
la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate 
al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli 
nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per 
ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a 
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione 
da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore 
a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1". 



 



228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed 
omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva 
o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione 
elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, 
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, 
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 
grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, 
ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227. 



 



229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel 
rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 
226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da 
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e 
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati 
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i 
veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a 
decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di 
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.



 



230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai 
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare 
al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto 
del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato 
ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo 
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità 
dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del 
certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del 
pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative 
all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa 
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le 
trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed 
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali 
provvedono al necessario scambio dei dati (54). 



(54) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri 
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici 
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del 
contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini 
della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a 
decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro 
automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta 
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione 
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile 
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui 
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il 
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei 
veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività 
dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso 
in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante 
dallo stato di famiglia.



 



232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano 
la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: 
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di 
circolazione relativi al nuovo veicolo; 
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o 
del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia 
dell'estratto cronologico; 
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato 
di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al 
veicolo demolito; 
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia 
intestato a familiare convivente. 



 



233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il 
venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la 
demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di 
cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli 
ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno 
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche 
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della 
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 
dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia 
della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei 
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le 
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica 
previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui 
al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica (55).



(55) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro 
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 
del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero 
dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento 
degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai 
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di 
consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. 



 



235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti 
dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e 
le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle 
regioni ed alle province autonome.



 



236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di 
acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale 
sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata 
attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa 
l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il 
costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro 
per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo 
quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni 
del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le 
disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti 
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 
gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i 
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e 
acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 
marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, 
gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 
31 gennaio 2007 (56). 



(56) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2 
dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto 
il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli 
importi della citata tabella 1". 



 



238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è 
sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare 
l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di 
impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 (57).



(57) Vedi, anche, il D.M. 11 gennaio 2007.
 



239. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa 
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto 
promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", 
di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore 
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas 
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui 
quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla 
immatricolazione. 



 



240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle 
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a 
pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione 
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice 
di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra 
la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate 
maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata 
in base alla potenza effettiva dei motori". 



 



241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. 
È abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 



 



242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione 
aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 
e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e 
quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della 
imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo 
non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 



 



243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi 
dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 
2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti 
dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni 
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente 
l'importo di 5 milioni di euro. 



 



244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di 
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che 
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo 
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto 
di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 



 



245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese 
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano 
trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle 
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243. 



 



246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è 
subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza 
preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine 
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.



 



247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte 
sui redditi. 



 



248. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi 
d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori 
operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei 
commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della 
procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 



 



249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la 
decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare 
l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività 
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta 
precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti 
fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non 
sono dovute sanzioni e interessi. 



 



250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è 
aggiunto il seguente: 
"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario 
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli 
obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".



 



251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito 
dal seguente: 
"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità 
turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei 
per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio 
marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, 
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, 
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, 
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. 
L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato 
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more 
dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da 
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue 
rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, 
pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni 
competenti per territorio; 
b) misura del canone annuo determinata come segue: 
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi 
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le 
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT 
maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al 
metro quadrato per la categoria B; 
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato 
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro 
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o 
delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 
del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 
100 metri dalla costa; 
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi 
boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al 
numero 1.3); 
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si 
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali 
e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la 
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari 
minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona 
di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 
6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti 
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: 
fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 
metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri 
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i 
valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa 
riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto 
nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si 
applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge 
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; 
a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), 
numero 1); 
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una 
minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da 
parte delle competenti autorità marittime di zona; 
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività 
commerciali; 
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per 
le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della 
navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della 
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328; 
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito 
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area 
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; 
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori 
inerenti le superfici del 25 per cento". 



 



252. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito 
dal seguente: 
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio 
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e 
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto". 



 



253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le 
concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei 
anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della 
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni". 



 



254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti 
i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le 
aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono 
inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine 
di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento 
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di 
balneazione. 



 



255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 
"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi 
finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a 
decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono 
compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima 
disposizione". 



 



256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. 




 



257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e 
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi 
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi 
e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella 
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto 
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il 
suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene 
demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma 
restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il 
ripristino dello stato dei luoghi.



 



258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio 
dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale 
totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato 
nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 
milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro 
nel 2009 (58).



(58) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 agosto 
2007.
 



259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: 

"Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni 
immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà 
dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o 
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta 
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite 
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o 
attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute 
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze 
di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione 
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è 
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per 
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e 
riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del 
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con 
procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al 
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque 
non eccedente i cinquanta anni. 
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni 
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia 
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o 
di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un 
indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario. 
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini 
economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere 
affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, in quanto compatibile". 



 



260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità 
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno 
ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri 
per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i 
beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli 
immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione 
dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività 
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi 
all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da 
eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli 
immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di 
proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la 
consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.



 



261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 
"2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, 
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente 
articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni 
cinquanta". 



 



262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, 
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
"15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può 
individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di 
beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione 
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa 
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, 
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il 
finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi 
unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei 
sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da 
attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la 
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni 
del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi 
sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario 
di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività 
di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o 
locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, 
sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di 
solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari 
opportunità.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili 
pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate 
alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il 
Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato 
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili 
di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono 
effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel 
rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile". 



 



263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto con la 
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono 
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da adottare 
d'intesa con l'Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di 
dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in 
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in 
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
"Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante 
accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 
34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in 
favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili 
determinato per effetto delle valorizzazioni assentite"; 
b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 
13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un 
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del 
demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per 
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia 
del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo 
periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 
febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 
2.000 milioni di euro"; 
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. 



 



264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è 
abrogato. 



 



265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter è 
inserito il seguente: 
"6-quater. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica 
dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle 
società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano 
ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo 
paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di 
prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree 
protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli 
peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di 
valutazione per la stima del valore di vendita".



 



266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
"a) sono ammessi in deduzione: 
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro; 
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le 
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento 
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le 
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento 
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita 
nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di 
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e 
successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le 
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento 
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato; 
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale 
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale 
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale 
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi 
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività 
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in 
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi 
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal 
responsabile del centro di assistenza fiscale"; 
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le 
seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui 
all'articolo 10, comma 2" sono soppresse; 
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di 
cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai 
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso 
di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e 
modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, 
e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo 
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo 
in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, 
in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è 
ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" 
sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo"; 
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di 
lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della 
Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore 
dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, 
l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque 
nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti 
di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi 
di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai 
precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite 
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico 
del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, 
lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni 
di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 
4-sexies". 



 



267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal 
comma 266, spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 
per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di 
luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 
2) (59).



(59) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 
81, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La medesima modifica era stata 
disposta dall'art. 1, D.L. 28 maggio 2007, n. 67, non convertito in legge.
 



268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal 
comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 
2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con 
conseguente ragguaglio ad anno.



 



269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività 
produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può 
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe 
determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. 
Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° 
febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore 
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.



 



270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al 
comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che 
deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe 
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è 
ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 
2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per 
l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di 
cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito 
dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione (60).



(60) Alla ripartizione delle risorse prevista dal presente comma si è 
provveduto: per le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia con D.M. 
25 luglio 2008 (Gazz. Uff. 4 settembre 2008, n. 207).
 



271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi 
indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree 
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo 
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, 
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla 
chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è 
attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi 
da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui 
al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 
279 (61).



(61) Comma così modificato prima dal comma 284 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244 e poi dal comma 10-bis dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per l'estensione del credito di 
imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 
luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua 
regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97. Vedi, anche, il 
comma 53 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007.
 



272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in 
applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti 
a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno 
de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi 
ammissibili (62).



(62) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche 
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature 
varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo 
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a 
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree 
territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; 
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per 
la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per 
le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli 
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del 
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta (63).



(63) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei 
beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo 
d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa 
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano 
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro 
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di 
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto 
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione (64). 



(64) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano 
nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti 
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di 
Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori dell'industria 
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a 
favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori 
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina 
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle 
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline 
dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione 
europea (65). 



(65) Comma così modificato dal comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 
81, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori 
disposizioni dello stesso comma 1-bis. Per la regolamentazione del credito di 
imposta previsto dal presente comma vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
 



276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti 
eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa 
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né 
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è 
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale 
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 
sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è 
concesso (66).



(66) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il 
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o 
ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti 
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo 
d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono 
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio 
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno 
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo 
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo 
d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni 
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato 
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte 
che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione 
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non 
viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che 
deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il 
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in 
cui si verificano le ipotesi ivi indicate (67). 



(67) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni 
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta 
applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno 
dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate 
alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di 
valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi 
analoga finalità (68).



(68) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea (69). 



(69) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il 
comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97.
 



280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 
31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura 
del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di 
sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli 
aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura 
del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo 
siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca 
(70). 



(70) Comma così modificato dal comma 66 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, il comma 53 dello stesso articolo 1.
 



281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in 
ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo 
d'imposta (71). 



(71) Comma così modificato dal comma 66 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei 
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti 
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive 
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state 
sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al 
quale il credito è concesso.



 



283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2008, sono 
individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto 
attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le 
modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e 
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280 (72). 



(72) Comma così modificato dal comma 10-bis dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto 
disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 marzo 2008, n. 76.
 



284. [L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea] (73). 



(73) Comma abrogato dal comma 66 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti 
di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, 
per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai 
bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 
agosto 2006. 



 



286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento 
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è 
destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale 
dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. 
Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità 
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero. 



 



287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un 
credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di 
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche 
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. 



 



288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il 
rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un 
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro 
e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di 
servizi radiotelevisivi.



 



289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari 
soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai 
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e 
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se 
riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito 
d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini 
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di 
conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono 
stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di 
Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, 
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009 (74). 



(74) Vedi, anche, l'art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale 
del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli 
oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in 
consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi 
extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. 



 



291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata è 
versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse. 



 



292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, 
oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 
10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione 
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle 
locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può 
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi 
dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In 
caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono 
dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del 
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per 
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del 
citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa 
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni 
l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione 
dell'opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte 
ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso 
per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.



 



293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il 
seguente: 
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti 
ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato 
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere 
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal 
presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo 
escluda espressamente". 



 



294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito 
il seguente: 
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, 
del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 
2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di 
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i 
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici 
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici 
dipendenti". 



 



295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti 
le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642, e 26 aprile 1986, n. 131. 



 



296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, 
anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le 
università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella 
misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente 
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per 
l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. 



 



297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e 
con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di 
attuazione delle disposizioni di cui al comma 296 (75). 



(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° agosto 
2007.
 



298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, 
destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e 
continuativi, compresi i colaboratori a progetto, per le spese documentate 
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo 
di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, 
definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al 
presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti 
di stanziamento di cui al periodo precedente. A valere sulle risorse del Fondo 
non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al 
primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e 
continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese 
documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute 
entro il 31 dicembre 2008 (76) (77).



(76) Periodo aggiunto dal comma 513 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 giugno 
2007.
 



299. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le 
seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di 
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che 
perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati"; 
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e 
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici". 



 



300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al 
numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura 
connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, 
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.



 



301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli altri 
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente 
indicati nella dichiarazione dei redditi"; 
b) l'ultimo periodo è soppresso. 



 



302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 3 è aggiunto il seguente: 
"3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e 
degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari 
al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi 
non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un 
massimo di euro 50.000". 



 



303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse 
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il 
contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, 
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso 
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 



 



304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti 
e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni 
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a 
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,". 



 



305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 
50 per cento. 



 



306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: 
"edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: 
"edilizia residenziale convenzionata". La disposizione recata dal periodo 
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private 
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



 



307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, 
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la 
determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del 
citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 
del 1986 (78). 



(78) Con Provv. 27 luglio 2007 (Gazz. Uff. 7 agosto 2007, n. 182) sono stati 
individuati i criteri utili per la determinazione del valore normale dei 
fabbricati.
 



308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite 
dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)"; 
b) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: 
"Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche 
progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di 
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di 
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi 
dalla richiesta". 



 



309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone 
fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei 
confronti di persone fisiche".



 



310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della cessione," sono soppresse.



 



311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie 
locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le 
quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati"; 
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".



 



312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la 
parola: "devianza," sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza fissa 
dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a 
scopo sessuale e lavorativo,". 



 



313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonché 
quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati 
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239".



 



314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, è sostituito dal seguente: 
"2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, è sostituita dalla seguente: 
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti 
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro 
gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista 
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, 
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239"". 



 



315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e 
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri 
dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono 
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono 
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli 
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi 
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunità economica 
europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: 
"conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione 
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che 
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". 



 



316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: 
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o 
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non 
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e 
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi 
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del 
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso 
di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di 
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati 
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti 
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui 
al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive 
modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della 
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento 
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai 
precedenti".



 



317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono 
sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri 
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico 
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 
settembre 1996, e successive modificazioni". 



 



318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di 
deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 
per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 
35 anni". 



 



319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: 
"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per 
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle 
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, e le attività sportive; 
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o 
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive 
modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una 
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da 
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per 
unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in 
comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; 
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per 
gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non 
supera 40.000 euro"; 
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle 
seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo periodo del medesimo 
comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera 
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi 
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 
12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo 
articolo". 



 



320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il 
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle 
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni 
causati dalla loro circolazione". 



 



321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è 
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi 
percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono 
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in 
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono 
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.



 



322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie 
delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 
e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei 
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di 
Bolzano.



 



323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle 
dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che 
le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di 
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico 
siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, 
ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 



 



324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera a) 
del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello 
di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo 
comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante 
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a 
partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono 
inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti"; 
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono inserite 
le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di 
reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,". 



 



325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: 
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse 
da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui 
all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si 
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto 
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano 
commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le 
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello 
Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta". 



 



326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono 
ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in 
comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti". 



 



327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito 
dal seguente:
"37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla 
data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° 
giugno 2008"; 



 



328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti 
i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 
1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere 
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti 
apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione 
nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito 
dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono 
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la 
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo 
le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. 
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le 
modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore 
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi 
medesimi".



 



329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato 
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è 
ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto. 



 



330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le 
seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia 
abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno 
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere 
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data 
di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il 
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di"; 
b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del 
numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi 
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli 
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della 
costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale 
termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro 
anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata". 



 



331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai 
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese 
in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e 
loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di 
convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui 
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella 
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 
seguente numero:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in 
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li 
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui 
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457". 



 



332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la 
lettera c) è aggiunta la seguente: 
"c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi 
da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa 
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice 
civile". 



 



333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 
2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui 
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,". 



 



334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" 
sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono inserite le seguenti: 
"di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 
"1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono 
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 
1-bis"; 
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, 
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, 
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle 
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per 
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in 
cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui 
costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di 
locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata 
del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un 
minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni 
immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni 
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), 
la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che 
la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di 
locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta 
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e 
alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, 
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei 
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di 
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni 
materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal 
registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in 
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi";
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli 
immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non 
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente 
all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per 
cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, 
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella 
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili 
nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli 
immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad 
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono". 



 



335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione 
dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili 
strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli 
immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai 
contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per 
i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un 
terzo.



 



336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a 
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". 



 



337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8 (79), 
comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il 
contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di 
partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini 
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti 
soggetti. 



(79) Il riferimento è da intendere all'art. 8-bis.
 



338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007". 



 



339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 34 è sostituito dal seguente: 
"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca 
dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui 
al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a 
disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio 
provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto 
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute 
nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in 
particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, 
l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e 
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione 
del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e 
sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di 
aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei 
redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al 
completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili 
interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° 
gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";
b) il comma 36 è sostituito dal seguente: 
"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite 
dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo 
sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti 
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali 
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini 
fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del 
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili 
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, 
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, 
e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione 
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e 
sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i 
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento 
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta 
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al 
periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio 
provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto 
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità 
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o 
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata 
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, 
dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo 
periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del 
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste 
dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".



 



340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani 
e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in 
circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e 
sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche 
urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui 
al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di 
intervento, ai sensi del comma 342 (80). 



(80) Comma così sostituito dal comma 561 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività 
economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al 
comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse 
del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. 
Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque 
al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 
20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza 
dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella 
zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 
1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 
5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, 
residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca 
urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi 
cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun 
periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e 
fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle 
stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività 
economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro 
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di 
retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato 
di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento 
degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca 
urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 
per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime 
condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono 
l'attività all'interno della zona franca urbana (81).



(81) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 
341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244.
 



341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in 
una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle 
agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 (82).



(82) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 
341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244.
 



341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti 
nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della 
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del 
trasporto su strada (83).



(83) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 
341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244.
 



341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle 
esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter (84).



(84) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 
341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244.
 



342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per 
l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone 
franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei 
fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta 
del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone 
franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di 
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 
a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato 
istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea 
(85).



(85) Comma così sostituito dal comma 563 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. I criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane 
sono stati definiti con Del. 30 gennaio 2008, n. 5/2008 (Gazz. Uff. 6 giugno 
2008, n. 131).
 



343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, 
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, 
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e 
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette 
attività. 



 



344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad 
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono 
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione 
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati 
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore 
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo (86). 



(86) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007 e i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 
24 dicembre 2007, n. 244.
 



345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad 
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, 
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture 
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano 
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della 
Tabella 3 allegata alla presente legge (87).



(87) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007 e i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 
24 dicembre 2007, n. 244.
 



346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative 
all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi 
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in 
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 
università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore 
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo (88). 



(88) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007 e i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 
24 dicembre 2007, n. 244.
 



347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore 
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo (89). 



(89) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007 e i commi 20, 22, 24 e 286 dell'art. 
1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le 
modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 
41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori 
condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un 
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora 
introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un 
"attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un 
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia 
primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi 
ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non 
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. 
L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di 
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o 
dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese 
per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione 
energetica, rientrano negli importi detraibili (90). 



(90) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.
 



349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le 
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le 
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347 (91).



(91) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 
febbraio 2007.
 



350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di 
costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo 
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna 
unità abitativa".



 



351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di 
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di 
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, 
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per 
metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per 
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, 
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di 
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un 
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il 
predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di 
progettazione (92). 



(92) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 11, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
 



352. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro 
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione 
dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il 
condizionamento estivo e l'illuminazione.



 



353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la 
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi 
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro 
per ciascun apparecchio, in un'unica rata (93). 



(93) Vedi, anche, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del 
commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione 
nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, 
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei 
costi sostenuti nei seguenti casi: 
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad 
alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade 
fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto 
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di 
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento 
ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio 
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; 
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del 
flusso luminoso. 



 



355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito 
per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si 
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.



 



356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al 
comma 362 (94).



(94) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente 
legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto 
dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento 
all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al 
comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per 
finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo 
della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, 
nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede 
l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei 
finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) 
l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in 
riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le 
parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene, 
in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di 
euro annui per il biennio 2008-2009"; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) 
nella parte in cui non contiene, dopo le parole "si provvede", le parole 
"d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: 
"pari a 11 milioni di euro"; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281", anziché "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da 
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari"; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel 
testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni", anziché "Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari".
 



357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista 
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli 
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per 
l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio 
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 
880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una 
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad 
un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio 
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga 
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione 
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per 
il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, 
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del 
primo periodo del presente comma (95).



(95) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2007.
 



358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per 
l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza 
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori 
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 
e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per 
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo 
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata (96). 



(96) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 
24 dicembre 2007, n. 244 e il D.M. 9 aprile 2008.
 



359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per 
l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con 
potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta 
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del 
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per 
intervento, in un'unica rata (97). 



(97) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 
24 dicembre 2007, n. 244 e il D.M. 9 aprile 2008.
 



360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza 
e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa 
massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità 
(inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di 
quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle 
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite (98).



(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 
febbraio 2007.
 



361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le 
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al 
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità 
tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché 
le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.



 



362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul 
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, 
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto 
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 
milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a 
copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della 
fornitura energetica per finalità sociali (99). 



(99) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente 
legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto 
dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento 
all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al 
comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per 
finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo 
della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, 
nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede 
l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei 
finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) 
l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in 
riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le 
parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene, 
in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di 
euro annui per il biennio 2008-2009"; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) 
nella parte in cui non contiene, dopo le parole "si provvede", le parole 
"d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: 
"pari a 11 milioni di euro"; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281", anziché "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da 
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari"; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel 
testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni", anziché "Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari".
 



363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è 
istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una 
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui (100). 



(100) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. 
Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente 
legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto 
dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento 
all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al 
comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per 
finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo 
della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, 
nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede 
l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei 
finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) 
l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in 
riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le 
parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene, 
in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di 
euro annui per il biennio 2008-2009"; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) 
nella parte in cui non contiene, dopo le parole "si provvede", le parole 
"d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: 
"pari a 11 milioni di euro"; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281", anziché "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da 
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari"; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel 
testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni", anziché "Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari".
 



364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le 
modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte 
dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili 
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una 
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di 
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361 (101). 



(101) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. 
Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente 
legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto 
dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento 
all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al 
comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per 
finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo 
della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, 
nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede 
l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei 
finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) 
l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in 
riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le 
parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene, 
in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di 
euro annui per il biennio 2008-2009"; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) 
nella parte in cui non contiene, dopo le parole "si provvede", le parole 
"d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: 
"pari a 11 milioni di euro"; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281", anziché "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da 
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari"; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel 
testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni", anziché "Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari".
 



365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati 
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la 
individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture 
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la 
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte 
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.



 



366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 
625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell'obiettivo n. 1 di cui 
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive 
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".



 



367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di 
attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei 
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti 
obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di 
immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi 
come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti 
immessi al consumo nel mercato nazionale: 
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; 
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; 
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, 
concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 
1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le 
immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".



 



368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi 
nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente: 
"Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 
1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti 
a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per 
autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale 
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati 
al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono 
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, 
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura 
dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo 
nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a 
partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per 
cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, 
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto 
per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, 
tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere 
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione 
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione 
del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione 
dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del 
bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi 
sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per 
l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di 
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto 
della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro 
o contratti ad essi equiparati. 
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai 
sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, 
l'ETBE e il bioidrogeno. 
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti 
ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: 
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel 
settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei 
biocarburanti; 
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il 
riscaldamento pubblici. 
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i 
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse 
e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e 
varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale. 
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti 
di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità 
della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e 
registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del 
biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e 
distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla 
biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione 
dei siti di produzione" (102). 



(102) Vedi, anche, il D.M. 29 aprile 2008, n. 110.
 



369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 è 
sostituito dal seguente: 
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la 
produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili 
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni 
vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti 
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli 
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito 
agrario".



 



370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di 
euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del 
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244.



 



371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 21: 
1) identico: 
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per 
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione 
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di 
deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere 
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni di cui all'articolo 61";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati; 
b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente: 
"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni 
prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale 
con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un 
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere 
impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di 
accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante 
di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e 
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i 
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per 
partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del 
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione 
consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli 
operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese 
di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme 
di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono 
fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui 
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del 
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun 
anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente 
alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi 
in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o 
parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un 
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative 
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del 
predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni 
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 
luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è 
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo 
della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della 
Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata 
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del 
contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al 
predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori 
che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui 
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata 
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto 
quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa 
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del 
contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori 
di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati 
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di 
biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, 
proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle 
produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai 
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza 
dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la 
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito 
del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i 
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e 
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi 
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie 
alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle 
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi 
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche 
agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di 
validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura 
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di 
cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, 
senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello 
della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente 
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva 
autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo 
della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma 
è subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al 
programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente 
decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del 
predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta 
relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine 
agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri". 



 



372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino 
un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale 
a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di 
seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da 
soli o in miscela con oli minerali: 
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 
litri; 
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 
298,92 per 1.000 litri; 
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri"; 
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, 
entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo 
dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione 
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le 
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini 
dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro 
idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo 
di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al 
comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole 
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i 
costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei 
sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al 
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla 
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da 
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente 
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui 
all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, 
lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della 
aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto 
dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione 
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".



 



373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi 
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.



 



374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo 
periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. 
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del 
bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità 
del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività 
produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (103).



(103) Comma così modificato dal comma 4-quinquies dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 
2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di 
cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 
1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero 
non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e 
lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, 
della medesima legge n. 266 del 2005.



 



376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 
520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non 
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei 
medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, 
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 
2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico. 



 



377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere 
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le 
finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui 
all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto 
legislativo n. 504 del 1995. 



 



378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 
", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla 
Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387" sono soppresse. 



 



379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto 
dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende 
quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.



 



380. È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per 
ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore 
agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, 
dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera l), del decreto 
legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui 
al presente comma.



 



381. All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.



 



382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse 
e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi 
i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai 
sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, 
oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri 
dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in 
data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai 
successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di 
produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, 
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non 
rinnovabili (104).



(104) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di 
cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è 
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 
quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del 
comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere 
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema 
elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387 (105).



(105) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di 
cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel 
sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al 
comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva 
pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di 
tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle 
condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può 
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello 
sviluppo di tali fonti (106).



(106) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della 
quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal 
Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione 
incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica 
dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il 
coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della 
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti 
(107).



(107) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del 
periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi 
dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e 
successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del 
periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 
5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 
31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai 
commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura 
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi 
con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo 
dell'investimento (108).



(108) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 
382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene 
acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione 
eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste 
dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili 
non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di 
certificati verdi (109).



(109) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 
stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e 
distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di 
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la 
tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli 
incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies (110).



(110) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 
382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



383. [Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del 
comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, 
della legge 23 agosto 2004, n. 239] (111).



(111) Comma abrogato dal comma 154 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: 
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi 
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di 
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito 
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e 
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti 
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di 
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria". 




 



385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, è soppresso. 



 



386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, sono sostituiti dai seguenti: 
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono 
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati 
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono 
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati 
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono 
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. 
L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere 
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione 
di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un 
adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative 
riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere 
forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali 
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo 
stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti 
i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei 
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia 
del territorio. 
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, 
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad 
una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il 
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la 
cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione 
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive 
modificazioni" (112). 



(112) Vedi, anche, il D.M. 6 luglio 2007.
 



387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle 
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando 
le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di 
recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 
al 31 dicembre 2007; 
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007. 



 



388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo 
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.



 



389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli 
esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito 
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di 
contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e 
documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e 
delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello 
sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e 
criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma (113). 



(113) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. 
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, 
n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.
 



390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta 
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli 
otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è 
stabilita nella misura del 3,75 per cento". 



 



391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 



 



392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la 
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 
dicembre 2007 (114). 



(114) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 173 dell'art. 1, L. 24 
dicembre 2007, n. 244.
 



393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti 
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2007. 



 



394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31 dicembre 2007 si applicano: 
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni 
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, 
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 
256,70 per mille litri; 
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per 
combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° 
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 
2001, n. 418; 
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, 
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento 
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del 
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2001, n. 418; 
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per 
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388; 
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni 
ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448; 
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il 
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e 
dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (115). 



(115) Vedi, anche, gli artt. 8 e 9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
 



395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è 
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai 
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità 
europea.



 



396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate 
nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati 
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 



 



397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in 
corso alla data del 31 dicembre 2006. 



 



398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono 
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". 



 



399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito 
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di 
cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20 (116). 



(116) Per la proroga dell'efficacia di quanto stabilito dal presente comma vedi 
il comma 198 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.



 



401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di 
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono 
deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente 
periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di 
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese 
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". 



 



402. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è 
sostituito dal seguente: 
"3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di 
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono 
deducibili nella misura dell'80 per cento". 



 



403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il 
medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini 
delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si 
assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata 
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.



 



404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei 
costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, si provvede: 
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non 
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di 
quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello 
dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni 
organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure 
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel 
quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, 
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici 
dirigenziali; 
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante 
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro 
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la 
riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove 
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di 
efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro 
competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e 
strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via 
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; 
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata 
specializzazione; 
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il 
personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, 
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, 
provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse 
umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di 
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle 
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore 
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, 
della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione 
del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare 
all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica 
aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate 
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio 
unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime (117). 



(117) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007. Vedi, inoltre, per il Ministero dello sviluppo 
economico, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, per il Ministero per i beni e le 
attività culturali, il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, per il Ministero del 
commercio internazionale, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253, per il Ministero 
delle infrastrutture, il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, per il Ministero degli 
affari esteri, il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, per il Ministero della 
pubblica istruzione, il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, per il Ministero 
dell'università e della ricerca, il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264, per il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.R. 9 gennaio 
2008, n. 18, per il Ministero dei trasporti, il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271 
e, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 
43.
 



405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei 
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro 
emanazione (118).



(118) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate 
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i 
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione (119).



(119) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle 
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve 
concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che 
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste 
nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, 
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con 
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in 
essere e dei relativi tempi e termini (120). 



(120) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto 
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le 
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle 
organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, 
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto 
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I 
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per 
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani 
non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente 
comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco (121).



(121) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di 
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle 
Camere una relazione sui risultati di tale verifica (122). 



(122) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla 
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, 
per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo e con qualsiasi tipo di contratto (123). 



(123) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio 
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio 
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono 
i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al 
primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera 
f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di 
supporto (124). 



(124) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per 
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 (125). 



(125) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, 
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui 
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il 
rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal 
comma 408 (126). 



(126) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di 
cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono 
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di 
risultato e della responsabilità dirigenziale (127).



(127) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata 
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 
dall'"Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e 
dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività 
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni 
l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività 
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle 
strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni (128). 



(128) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 
429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per 
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 
2009 (129). 



(129) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione 
previste dai commi 418 e 419, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani 
straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o 
utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (130). 



(130) Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 97 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni 
sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le 
procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni 
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, 
altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le 
relative modalità di selezione (131). 



(131) Vedi, anche, il comma 96 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



419. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di 
ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi 
all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta 
responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione. 



 



420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa 
di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, 
altresì, alimentato da: 
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito 
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti 
per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento 
prevista dal medesimo comma; 
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito 
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per 
cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, 
eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di 
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di 
programmazione economico finanziaria. 



 



421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai commissari 
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e". 



 



422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresì 
all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche 
categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e 
di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in 
termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle 
disposizioni legislative medesime".



 



423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, è sospesa. 



 



424. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le 
seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; 
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Non si applicano l'articolo 
1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente 
comma"; 
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la 
funzionalità del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si 
applica, altresì, all'Unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di 
regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 
dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria 
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione 
ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".



 



425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista 
dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di 
nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero 
dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per 
l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici 
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e 
indirizzi: 
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei 
procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; 
c) ottimale impiego delle risorse; 
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività 
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; 
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità 
dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire 
principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino (132). 



(132) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione 
periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base 
regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, 
in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del 
miglioramento dei servizi resi all'utenza (133).



(133) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si 
provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle 
finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali 
dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; 
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti 
centrali (134). 



(134) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 
404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti 
denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e 
"Ragionerie territoriali dello Stato" (135).



(135) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali 
dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo 
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle 
commissioni mediche di verifica (136). 



(136) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della 
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative 
funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa 
Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto 
tecnico-logistico (137). 



(137) Vedi, anche, il comma 92 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica 
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte 
alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi 
esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.



 



432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai 
regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e 
successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.



 



433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme 
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo 
ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della 
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro 
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi 
provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali 
di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella 
qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, 
l'invarianza della spesa.



 



434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono 
derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 
8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009. 



 



435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, 
logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento 
dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di 
sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro 
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di 
carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presìdi 
territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione 
della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno 
pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno 
2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439. 



 



436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. 



 



437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, 
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in 
uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di 
regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.



 



438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto 
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede 
alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale della 
Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, 
comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 
2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del 
presente comma.



 



439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di 
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il 
Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare 
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione 
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. 
Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



 



440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici 
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle 
relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, 
degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere 
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle 
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di 
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle 
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore 
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali (138).



(138) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di 
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il 
parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni 
organiche (139). 



(139) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui 
al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (140). 



(140) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere 
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del 
comma 440 (141). 



(141) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il 
monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e 
ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e 
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del 
parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo 
svolgimento delle funzioni di supporto (142). 



(142) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di 
cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del 
parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia 
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario 
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività 
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, 
all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444 (143).



(143) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il 
D.P.C.M. 13 aprile 2007.
 



446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e 
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione 
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte 
le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma 
dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure 
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del 
tesoro. 



 



447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del 
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del 
bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma 
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 
dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa 
l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle 
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai 
sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 



 



448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 



 



449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle 
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le 
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di 
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano 
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali 
di riferimento (144).



(144) Con D.M. 23 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32) sono state 
individuate, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo 
decreto, le tipologie di beni e servizi di cui al presente comma.
 



450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 



 



451. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga 
alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto 
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e 
servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 
38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione 
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.



 



452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le 
convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete 
telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per 
cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di 
imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.



 



453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli 
acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui 
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni. 



 



454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto 
della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi 
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione 
dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui 
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono 
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. 
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato. 



 



455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto 
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai 
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti 
del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi 
sede nel medesimo territorio.



 



456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di 
competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, e successive modificazioni.



 



457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, 
perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e 
realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di 
beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete 
delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la 
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e 
monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. 
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 



 



458. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalità di cui al presente 
articolo, nonché" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla 
lettera c) del comma 2," sono soppresse. 



 



459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del 
consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 
gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, 
lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I 
componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla 
data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono 
nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica 
anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società 
di cui al comma 461.



 



460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed è 
società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico 
definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e 
approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale 
di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e 
straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai 
fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione 
ministeriale (145).



(145) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 
settembre 2007.
 



461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro 
dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 
marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni 
societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di 
riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 (146) il 
numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo 
stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle 
partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà 
d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito 
alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative 
partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle 
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da 
tasse (147). 



(146) Per la proroga del termine vedi l'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(147) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-ter 
dell'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse 
le parole: ", regionali e locali". 



 



463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono 
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il 
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della 
società e ne riferisce al Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte 
stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della 
Società";
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo 
economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di 
coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere". 



 



464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le 
parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse. 



 



465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri 
Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al 
contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle 
società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e 
rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione 
dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.



 



466. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non 
potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione 
dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici 
superiori ad una annualità di indennità (148).



(148) Comma così modificato dal comma 51 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 51 e il comma 
52-bis aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
 



467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli 
incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche 
ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei 
presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi. 



 



468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a 
dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli 
transcontinentali superiori alle cinque ore. 



 



469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il 
complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché 
di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più 
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, 
senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al 
riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti 
alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.



 



470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle 
norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura. 



 



471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: 
"è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono 
sostituite dalle seguenti: "è sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 



 



472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive 
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto 
organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde 
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da 
realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie 
disponibili". 



 



473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, è sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e 
i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente 
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi 
regolamenti". 



 



474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la 
Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le 
seguenti finalità di studio e di analisi: 
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e 
di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle 
amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una 
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità 
elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento 
della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando 
i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione 
delle competenti amministrazioni; 
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con 
evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti 
alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle 
decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per 
macrosettori; 
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche 
amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di 
contabilità nazionale; 
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei 
princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti 
finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché 
all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in 
relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo; 
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi 
di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell'economia e delle finanze; 
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema 
statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza 
dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; 
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, 
studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in 
attuazione del comma 480 (149).



(149) Ai sensi dell'art. 45, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato 
soppresso l'organismo previsto dal presente comma, con la decorrenza ivi 
indicata.
 



475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi 
predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri 
competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 
gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al 
Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma 
di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria 
attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con 
priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480. 



 



476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è 
istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui 
è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di 
personale appartenente al Dipartimento stesso. 



 



477. [Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 
si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La 
Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per 
la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai 
sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché 
l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, 
ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A 
tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 
2007] (150).



(150) Comma abrogato dall'art. 45, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



478. [Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con 
proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le 
regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I 
membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto 
profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza 
pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti 
Commissioni parlamentari] (151). 



(151) Comma abrogato dall'art. 45, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



479. [I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un 
triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta] (152). 



(152) Comma abrogato dall'art. 45, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi 
anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un 
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle 
amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle 
disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di 
riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei 
risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e 
dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente 
comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al 
Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei 
rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle 
disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 
512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in 
ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare 
l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di 
cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione 
economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e 
delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione 
sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa 
delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti 
iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà 
conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal 
comma 482 (153).



(153) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e 
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è 
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non 
inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le 
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere 
dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore 
di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di 
supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre 
istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al 
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento 
di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento 
sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 
(154). 



(154) Con D.M. 19 aprile 2007 (Gazz. Uff. 29 maggio 2007, n. 123) è stata 
indetta la procedura di selezione e di reclutamento di professionalità altamente 
qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, 
n. 97, come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il 
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di 
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più 
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi 
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o 
alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, 
nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi 
e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che 
svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della 
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di 
funzionamento; 
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e 
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero 
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste 
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando 
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, 
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; 
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, 
gestione e consultivi; 
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle 
passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione; 
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, 
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in 
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera 
b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. 



 



483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento 
dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 
310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei 
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al 
comma 480.



 



484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del 
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società 
dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni 
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive 
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale 
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di 
ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con 
riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di 
mercato, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti 
all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la 
ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati 
all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e 
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate 
sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La 
convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi 
necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia (155). 



(155) Comma così sostituito dal comma 6-ter dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 
81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come 
sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è 
sostituita dalla seguente: 
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti 
ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, 
veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal 
Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad 
approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".



 



486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
sono sostituiti dai seguenti: 
"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e 
delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati 
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività 
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli 
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli 
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei 
servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di 
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto 
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti 
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano 
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione 
delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura 
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di 
perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al 
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni 
previdenziali del personale degli enti soppressi" (156). 



(156) Vedi, anche, il D.M. 30 aprile 2007.
 



487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno 
precedente dalla società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del 
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso 
degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione 
vigente.



 



488. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente 
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti 
in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta 
amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente 
controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, 
separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del 
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle 
predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale 
cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società 
trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle 
imprese. 



 



489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno 
successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze 
del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato 
dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al 
predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i 
rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488. 



 



490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario 
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento 
tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre 
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale 
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito 
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra 
l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i 
costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti 
patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la 
chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, 
uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i 
periti è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto 
di cui al comma 497 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato 
dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il 
trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero 
dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.



 



491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla 
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione 
degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei 
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, 
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali 
patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio 
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base 
alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali 
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la 
garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 
33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e 
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un 
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per 
conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno 
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse 
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso 
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla 
liquidazione dei patrimoni trasferiti.



 



492. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra 
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM 
in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo 
di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza 
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative 
a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per 
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare 
di 300.000 euro. 



 



493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei 
periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante 
dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura 
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di 
tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per 
cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota 
del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del 
migliore risultato conseguito nella liquidazione. 



 



494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle 
liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, 
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, 
nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse 
decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta 
dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato 
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 



 



495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 
488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo 
e onere tributario comunque inteso o denominato. 



 



496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto 
compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 



 



497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti 
i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496. 



 



498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della 
legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria 
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i 
commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione 
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal 
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro 
dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al 
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, 
dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, 
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi 
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie 
organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto 
l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati 
o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, 
primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni. 



 



499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non 
può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i 
professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, 
al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.



 



500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine 
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti 
ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione 
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, 
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli 
adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure (157).



(157) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 
dicembre 2007.
 



501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura 
spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 
30 per cento. 



 



502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto 
il seguente: 
"1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è 
esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima 
facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 
4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al 
momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è 
costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione 
anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura 
penale". 



 



503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero 
delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della 
SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche 
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, 
società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo 
settore della SOGESID Spa. 



 



504. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della 
SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un 
subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su 
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentito il Ministro delle infrastrutture. 



 



505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 
10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive 
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT 
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive 
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette 
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e 
razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica 
agli organi costituzionali. 



 



506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, 
all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio 
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per 
l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.



 



507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in 
maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla 
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 
milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità 
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento 
alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del 
comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi 
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 
4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo 
ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti 
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti 
(categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura 
obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle 
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle 
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive 
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto 
capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di 
una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree 
sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento 
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività 
finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni 
iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del 
Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in 
maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun 
anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di 
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli 
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità 
previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul 
fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando 
preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per 
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al 
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le 
conseguenze di carattere finanziario (158).



(158) Ai sensi dell'art. 60, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per l'anno 
2009 non si applicano le disposizioni di cui al presente comma.
 



508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori 
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte 
corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese 
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a 
consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per 
l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e 
non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli 
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa (159). 



(159) Ai sensi dell'art. 60, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per l'anno 
2009 non si applicano le disposizioni di cui al presente comma.
 



509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C 
allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo 
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per 
l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009. 



 



510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 
1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 
92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 
2007 (160).



(160) Per l'ulteriore proroga dei termini vedi il comma 113 dell'art. 2, L. 24 
dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, l'art. 8, O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n. 3564.
 



511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro 
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del 
Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il 
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 
finanziari, e alla Corte dei conti (161).



(161) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2007 e il D.P.C.M. 2 maggio 2008.
 



512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è 
inserito il seguente: 
"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano 
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è 
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti 
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli 
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari 
non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a 
valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti 
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del 
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui 
onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate 
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e 
Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione 
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare". 



 



513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 
2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, 
entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 
personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del 
decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a 
decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2006, n. 49 (162).



(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 29 
novembre 2007.
 



514. Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione 
di un contingente di 600 vigili del fuoco. 



 



515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto 
del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma 
dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un 
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il 
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi 
reclutamenti. 



 



516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di 
contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in 
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è 
autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 
milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di 
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla 
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.



 



517. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il 
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2008. 



 



518. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e 
contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 
1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede 
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta 
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (163). 



(163) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 86 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il comma 2 dell'art. 4-bis, D.L. 3 
giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa 
proroga era stata disposta dall'art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non 
convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 
4-bis. Con D.P.C.M. 1° ottobre 2007 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2008, n. 17) si è 
provveduto alla ripartizione delle assunzioni previste dal presente comma.
 



519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 
513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in 
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che 
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data 
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della 
presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante 
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle 
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante 
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le 
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, 
e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto 
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. 
Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti 
iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo 
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di 
vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, 
il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. 
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di 
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni (164).



(164) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 91 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 
2007, n. 7. Per la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a 
tempo determinato vedi il D.P.R. 29 dicembre 2007.
 



520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è 
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, 
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei 
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione 
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per 
l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del 
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite 
le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato (165). 



(165) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 
novembre 2007. Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7 e il comma 86 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche 
nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato 
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto 
dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo 
per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della 
stessa legge n. 266 del 2005 (166).



(166) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 febbraio 2007.
 



522. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali 
protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della 
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad 
assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso 
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, 
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni 
di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai 
fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 



 



523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli 
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle 
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si 
applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di 
cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente 
alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle 
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 
8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004 (167).



(167) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 66, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112. Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 come 
sostituito dall'art. 66, comma 7 del citato D.L. n. 112 del 2008, il D.P.C.M. 27 
febbraio 2008, il D.P.C.M. 23 giugno 2008 e il D.P.C.M. 6 agosto 2008. Vedi, 
anche, i commi 10 e 11 del suddetto art. 66. In deroga a quanto disposto dal 
presente comma vedi il comma 3 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa deroga era stata 
disposta dall'art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le 
cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. 
 



524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali procede a bandire il corso- concorso per l'accesso in carriera dei 
segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il 
corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, 
ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi 
presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad 
accertare l'apprendimento.



 



525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli 
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al 
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F 
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere 
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione 
organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante 
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia 
penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, 
n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se 
cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di 
spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti 
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite 
per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a 
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di 
autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia 
sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i 
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate 
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto 
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.



 



526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per 
l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella 
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del 
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. 
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle 
forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione 
del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli 
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi 
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il 
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco 
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di 
selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione (168).



(168) Comma così modificato dall'art. 66, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
Vedi, anche, i commi 5 e 10 del suddetto articolo. Vedi, anche, il comma 90 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.P.C.M. 6 agosto 2008.
 



527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad 
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo 
svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente 
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di 
euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le 
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni (169).



(169) Comma prima modificato dall'art. 2, comma 368, dall'art. 3, comma 88, L. 
24 dicembre 2007, n. 244, e poi così sostituito dall'art. 66, comma 6, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 5-bis dell'art. 74 del citato D.L. n. 
112 del 2008, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei 
contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 
settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. 
Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti 
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007 (170).



(170) Vedi, anche, il D.P.C.M. 1° ottobre 2007 e i commi 86 e 100 dell'art. 3, 
L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 
523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti 
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, 
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del 
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva 
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali 
le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di 
servizio (171).



(171) Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7.
 



530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione 
fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota 
parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle 
risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del 
personale dell'amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie 
fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione 
economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, 
anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le 
organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.



 



531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole: "attività di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: 
"dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il 
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti 
d'imposta,"; 
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per 
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di 
rispettiva competenza,"; 
c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per 
gli anni 2004 e 2005"; 
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le 
predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle 
medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 
2004, ridotto del 10 per cento". 



 



532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché 
al personale delle agenzie fiscali". 



 



533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 
2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007. 



 



534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale 
appartenente a Poste italiane Spa. (172). 



(172) Vedi, anche, il comma 112 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2007".



 



536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo 
le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni 
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute 
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui 
all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 
31 dicembre 2008 (173).



(173) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il 
comma 3 dell'art. 12, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla 
relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.C.M. 1° ottobre 2007, il 
D.P.C.M. 27 febbraio 2008, il D.P.C.M. 23 giugno 2008 e i due D.P.C.M. 6 agosto 
2008.
 



537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 
"A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere 
dall'anno 2010". 



 



538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: 
"40 per cento". 



 



539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
sono abrogati. 



 



540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
"h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; 
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; 
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa".



 



541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 
maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.



 



542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti 
istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il 
Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la 
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della 
consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C 
allegata alla presente legge. 



 



543. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il 
migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una 
graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore 
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa 
assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio 
statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al 
periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per 
l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro 
dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva. 



 



544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati 
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto 
del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno 
delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è 
autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unità di personale risultato 
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a 
complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione 
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento 
delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore 
ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione. 



 



545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la 
spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e 
di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b) (174).



(174) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 123.
 



546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva 
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate 
per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 
milioni di euro (175). 



(175) Vedi, anche, l'art. 15, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e il comma 131 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la 
contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in 
applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile 
interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al 
medesimo comma 546.



 



548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è 
sostituito dal seguente: 
"7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi 
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i 
quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame 
dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine 
può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate 
esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere 
adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla 
scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle 
parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni 
caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno 
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, 
corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre 
giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione 
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato 
anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui 
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 
del presente articolo".



 



549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale 
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per 
l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni 
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e 
di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di 
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a 
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da 
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi 
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione 
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali 
esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in 
campo internazionale (176).



(176) Vedi, anche, l'art. 15, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, il comma 133 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 12, D.P.R. 24 aprile 2008, n. 
94 e l'art. 27, D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105.
 



550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è 
incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro (177).



(177) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle 
funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è 
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in 
sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di 
programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS 
Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all'articolo 1 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 (178). 



(178) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un 
importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il 
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi 
dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive 
modificazioni. 



 



553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere 
dall'anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di 
cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai 
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma 
(179). 



(179) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e 
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a 
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, 
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 



 



555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in 
istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, 
idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni 
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero 
nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti 
da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai 
contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi 
sindacali. 



 



556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti 
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi 
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla 
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei 
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo 
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative 
risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai 
criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al 
comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili 
presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive 
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale 
dipendente.



 



557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti 
al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche 
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A 
tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai 
princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del 
presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, 
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la 
determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa 
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di 
riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando 
quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono 
disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 
19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli 
fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque 
assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia 
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non 
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto .
Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale 
anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui 
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per 
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di 
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente (180).



(180) Comma così modificato prima dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 
2007, n. 244 e poi dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, 
anche, il comma 551 dell'art. 2 e il comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 
244 del 2007.
 



558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti 
di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di 
stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in 
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a 
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua 
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della 
presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché 
sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste 
da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a 
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di 
prove selettive.



 



559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 
dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità 
collettiva alla data del 29 settembre 2006 (181) può essere inquadrato a domanda 
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge.



(181) Per la proroga del termine vedi il comma 5 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248.
 



560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che 
procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle 
condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota 
non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i 
quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata 
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 (182).



(182) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 95 (Gazz. Uff. 
16 aprile 2008, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
presente comma, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 



561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di 
stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo e con qualsiasi tipo di contratto (183). 



(183) Sull'applicabilità delle disposizioni previste dal presente comma vedi il 
comma 8-sexies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione.
 



562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le 
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni 
e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non 
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al 
primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle 
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia 
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non 
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 
per cento (184).



(184) Comma così modificato dal comma 121 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, l'art. 43, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e il comma 2 dell'art. 
76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione.
 



563. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a 
seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 
luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, 
previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro 
delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche 
in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative 
vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento 
servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale 
professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili 
corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza 
aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, 
attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal 
Dipartimento per le politiche fiscali.



 



564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 
"4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di 
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad 
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e 
a forme flessibili di lavoro".



 



565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del 
protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso 
la propria condivisione: 
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per 
gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non 
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare 
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le 
spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre 
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese 
di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per 
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese 
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti 
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono 
essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di 
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito 
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento 
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo 
indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 
dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di 
lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze 
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito 
e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), è verificata la 
possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale 
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le 
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono 
nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni 
di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della 
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 
191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la 
consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa 
complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; 
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti 
del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 
dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da 
quelle indicate nel presente comma; 
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle 
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di 
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale 
dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli 
anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica 
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario 
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata 
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso 
contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato 
l'equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza 
sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle 
forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce 
il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, 
n. 483 (185). 



(185) Comma così modificato dal comma 115 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, 
prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli 
Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere 
all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione 
organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato 
annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo 
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede 
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in 
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale 
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della 
presente legge, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di 
idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è 
rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000. Il Ministero 
della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti 
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma 
annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione 
agli stessi di quota parte del predetto stanziamento (186).



(186) Comma così modificato dal comma 375 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 maggio 
2008.
 



567. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da 
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, 
all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in 
servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei 
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di 
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 
247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione 
degli interventi (187).



(187) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla 
applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del 
Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è 
destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero. 



 



569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
modificazioni, è abrogato. 



 



570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 
331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono 
ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007. 



 



571. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per 
la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre 
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici 
sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in 
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle 
norme vigenti (188). 



(188) Vedi, anche, il comma 520 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad 
arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, 
in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni. 



 



573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 
per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella 
materia giuslavoristica.



 



574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre 
forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di 
ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di 
prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul 
territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei 
carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per 
l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti 
unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due 
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico 
dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti (189). 



(189) Per l'anno 2008 vedi il comma 77 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di 
Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, 
della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 2007. 



 



576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento 
retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, 
è corrisposto per l'anno 2007 nella misura del 70 per cento, con riferimento al 
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza 
dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2008 nella misura 
piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui 
applicarlo (190). 



(190) Comma così modificato dal comma 66 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche 
disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso 
decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma 
trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, 
terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, 
nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti 
indennitari comunque denominati in godimento.



 



578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli 
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, 
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è 
riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati 
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.



 



579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 
577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro 
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative. 



 



580. [Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, 
di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una 
selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno 
alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella 
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita 
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata 
come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla 
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della 
pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore 
dei regolamenti di cui al comma 585 e le relative dotazioni finanziarie, 
strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei 
suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto 
diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola 
superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la 
formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia 
organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. 
Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni 
ordinamentali] (191).



(191) Comma così modificato dal comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, 
n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 13, 
D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e poi abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



581. [L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione 
e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e 
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche 
amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione 
europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; 
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi 
dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, 
nella definizione dei programmi formativi] (192). 



(192) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



582. [Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello 
Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, 
costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere 
militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari 
comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì 
per la formazione dei loro dirigenti] (193). 



(193) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



583. [Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si 
avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro 
dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di 
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco 
nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa 
attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle 
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da 
esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta 
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture 
accreditate] (194).



(194) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



584. [Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, 
stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il 
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il 
concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di 
qualificata formazione universitaria] (195). 



(195) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



585. [Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il 
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si 
provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare 
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle 
amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o 
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di 
finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute 
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati 
dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti 
criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o 
analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; 
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; 
c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione 
come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione 
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione 
all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle 
attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie 
possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; 

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche 
mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi 
organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una 
qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione 
amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati 
anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti 
sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente 
dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e 
delle strutture autonome; 
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle 
strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; 
attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni 
umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo 
determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; 
scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle 
risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui 
al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque 
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti 
anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto 
della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la 
formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di 
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo con le 
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici 
dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento 
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, 
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il termine per 
l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 
31 dicembre 2008 (196)] (197). 



(196) Periodo aggiunto dal comma 1-ter dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 
300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(197) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una 
riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di 
euro negli anni 2008 e seguenti. 



 



587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, 
regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito 
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei 
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione 
da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura 
della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei 
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 



 



588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 
587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte 
dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a 
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (198) 
(199) (200).



(198) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma.
(199) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 
589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 
97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in 
riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del 
Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 
386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 
1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in 
riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972. 
(200) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 
589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 
97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in 
riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del 
Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 
386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 
1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in 
riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972. 
 



589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una 
cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene 
detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo 
Stato nel medesimo anno (201) (202). 



(201) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma.
(202) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 
589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 
97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in 
riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del 
Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 
386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 
1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in 
riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972. 
 



590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni 
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del 
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione 
europea (203) (204). 



(203) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma.
(204) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 
589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 
97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in 
riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del 
Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 
386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 
1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in 
riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972. 
 



591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel 
sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e 
le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere 
(205). 



(205) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 
589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 
97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in 
riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del 
Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 
386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 
1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in 
riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972. 
 



592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; 
gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a 
carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge". 



 



593. [Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle 
società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione 
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di 
commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto 
dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica 
non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte 
di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può 
ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione 
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la 
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, 
nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, 
l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo 
sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari 
a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita (206)] (207).



(206) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 16 marzo 2007.
(207) Comma abrogato dal comma 43 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi 
dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da 
trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle 
regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, 
o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la 
promozione economica, commerciale, turistica. 



 



595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al 
comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute 
nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente 
trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno. 



 



596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio 
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei 
parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. 



 



597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli 
enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non è consentito a comuni e 
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza 
in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate 
per la promozione economica, commerciale, turistica. 



 



598. È fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti 
da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, 
anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596. 



 



599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese 
ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da 
ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo 
complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.



 



600. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo 
le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono 
inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore 
marittimo (IPSEMA)".



 



601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità 
dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti 
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita 
unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al 
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi 
del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti 
dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi 
integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di 
responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del 
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al 
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle 
istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla 
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede 
a una specifica attività di monitoraggio (208). 



(208) Ai sensi dell'art. 63, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 il Fondo di 
cui al presente comma è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 
2008.
 



602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 
440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate 
nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 
2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il 
miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla 
base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.



 



603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché 
enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo 
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle 
prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti. 



 



604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione 
dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 
20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni. 



 



605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione 
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che 
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed 
efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della 
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno 
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi 
al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle 
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti 
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse 
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del 
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei 
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione 
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione 
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi 
scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, 
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze (209); 
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, 
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici 
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta 
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie 
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire 
appropriati interventi formativi; 
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato 
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa 
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta 
fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare 
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la 
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, 
di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo 
piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le 
nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono 
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui 
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica 
istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce 
alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove 
modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali 
sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine 
della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali 
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto 
dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti 
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in 
graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse 
graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso 
di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per 
i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 
del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento 
secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo 
didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di 
musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta 
riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale 
della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione 
dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini 
della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla 
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il 
personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° 
settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella 
di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva 
la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta 
data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, 
conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle 
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito 
di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 
maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto 
del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto 
all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento 
musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del 
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo 
indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui 
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla 
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della 
procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 
6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale 
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva 
del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero 
dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei 
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure 
riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il 
predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio 
di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non 
si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione 
agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda 
ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter 
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi 
nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso 
di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di 
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso 
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, 
inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della 
medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, 
ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza 
(210);
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di 
monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente 
alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più 
significativi delle assenze ai valori medi nazionali; 
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di 
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni 
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze 
necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido 
conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a 
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; 
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti 
dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere 
dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, 
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e 
di funzionale collegamento con il territorio. 



(209) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 
gennaio 2008.
(210) Lettera così modificata dal comma 415 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 17 
luglio 2007.
 



606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è 
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto 
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa 
con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla 
lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione (211).



(211) Vedi, anche, il D.M. 17 luglio 2007.
 



607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e 
successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie 
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le 
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle 
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, 
in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti 
dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di 
quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma 
sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative 
e dei corsi. 



 



608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della 
pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale 
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori 
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto 
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione 
scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere 
meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con 
la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al 
citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato 
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. 



 



609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di 
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico 
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La 
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla 
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di 
laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché 
all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di 
sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa 
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008 (212). 



(212) Vedi, anche, il comma 411 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella 
dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca 
educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il 
territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi 
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia 
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata 
"Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in 
nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi 
ultimi, con le seguenti funzioni: 
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; 
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; 
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e 
sperimentazione; 
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; 
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in 
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica 
superiore; 
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. 



 



611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è 
definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei 
compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) 
e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca 
educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare 
l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi 
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica 
istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui 
al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia 
e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento 
dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in 
fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il 
trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento 
disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, 
dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite 
mediante procedure selettive di natura concorsuale. 



 



612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia 
amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo 
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 
2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono 
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: 
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle 
seguenti: "Comitato di indirizzo"; 
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: 
a) il Presidente; 
b) il Comitato di indirizzo; 
c) il Collegio dei revisori dei conti"; 
c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
"1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con 
adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di 
valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del 
Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo 
dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è 
rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio"; 
d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
"1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel 
rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro 
provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal 
Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una 
indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. 
La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri 
compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e 
scientifiche". 



 



613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza 
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio 
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica 
istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena 
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; 
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti 
scolastici; 
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; 
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di 
valutazione. 



 



614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla 
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 
novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione 
dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo 
indeterminato dei rispettivi vincitori. 



 



615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano 
dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, 
nomina uno o più commissari straordinari. 



 



616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni 
scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal 
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, 
con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante 
dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni 
scolastiche interessate. 



 



617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle 
finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente 
ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di 
nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del 
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al 
decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.



 



618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali 
per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: 
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; 
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al 
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un 
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una 
preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in 
sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più 
prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; 
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della 
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non 
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente 
soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data 
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate 
le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata 
al regolamento medesimo (213). 



(213) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 10 
luglio 2008, n. 140.
 



619. Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In 
attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando 
di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale 
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 
2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni 
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, 
successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in 
possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento 
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le 
prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da 
parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato 
positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale 
previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e 
disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli 
altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di 
formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non 
utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare 
con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto 
dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude 
nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo 
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo 
l'ordine della graduatoria di merito (214).



(214) Comma così modificato dal comma 6-sexies dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 
2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa 
per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, 
a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere 
dall'anno 2009 (215). 



(215) Vedi, anche, il comma 412 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio 
di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si 
provvede: 
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, 
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai 
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi 
indicati dal medesimo comma 483 (216); 
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio 
del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle 
competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e 
periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza 
degli importi indicati dal medesimo comma 620 (217).



(216) Sui limiti di applicabilità della disposizione di cui alla presente 
lettera vedi l'art. 63, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(217) Sui limiti di applicabilità della disposizione di cui alla presente 
lettera vedi l'art. 12, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è 
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 
entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è 
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di 
gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di 
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai 
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria 
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della 
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni 
ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le 
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di 
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008 
(218).



(218) Comma così modificato dal comma 4-bis dell'art. 64, D.L. 25 giugno 2008, 
n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto 
disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 agosto 2007, n. 139. Vedi, anche, il 
D.M. 31 luglio 2007 e l'art. 12, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema 
della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al 
precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali 
in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. 



 



624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui 
all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, 
pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla 
realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore 
al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il 
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono 
accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto 
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (219). 



(219) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 
novembre 2007.
 



625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro 
per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 
50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo 
è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di 
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti 
locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e 
l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 
4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come 
sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il 
completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le 
regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non 
successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione 
dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica 
istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.



 



626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di 
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive 
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via 
sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli 
enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il 
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado 
e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento 
delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del 
lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì 
l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente 
comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a 
conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto 
legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di 
amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione 
dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli 
progetti. 



 



627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena 
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario 
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, 
più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della 
pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative 
risorse alle istituzioni scolastiche.



 



628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del 
secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del 
medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno 
dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente 
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo 
complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le 
istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono 
autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. 



 



629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, 
disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge 
n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri 
di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono 
l'obbligo scolastico. 



 



630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini 
al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa 
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di 
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, 
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I 
nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per 
quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla 
scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso 
formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica 
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un 
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non 
docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono 
utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 
28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, 
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.



 



631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è 
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e 
delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee 
guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto 
legislativo (220). 



(220) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 25 
gennaio 2008.
 



632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, 
in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far 
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche 
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i 
centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, 
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono 
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e 
ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è 
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il 
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi 
scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei 
limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e 
delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di 
cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo 
(221).



(221) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 
ottobre 2007.
 



633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di 
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle 
innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività 
didattiche. 



 



634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del 
comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio 
per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633 
(222).



(222) Vedi, anche, il comma 427 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle 
scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere 
dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base 
"Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da 
destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia (223). 



(223) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 
(Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma.
 



636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito 
decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole 
paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico 
senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di 
lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati 
secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e 
scuole secondarie di primo e secondo grado (224). 



(224) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 
scolastico 2007/2008, il D.M. 21 maggio 2007.
 



637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno 
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli 
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente 
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a 
consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro 
dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del 
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei 
rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di 
riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di 
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata 
distribuzione delle opportunità formative.



 



638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, 
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, 
l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente 
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a 
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. 



 



639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è 
determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e 
quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita 
previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro 
dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno 
annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa 
compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque 
nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì 
determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del 
fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di 
programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in 
veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei 
Ministeri che li finanziano.



 



640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui 
all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 



 



641. Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, 
recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione 
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è 
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.



 



642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario 
statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 
è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto 
dovuto a titolo di competenze arretrate. 



 



643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad 
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come 
risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite 
delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (225). 



(225) Con D.P.C.M. 6 maggio 2008 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147) l'ISTAT è 
stato autorizzato, per l'anno 2008, ad assumere personale a tempo indeterminato. 
In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 17 dell'art. 4-bis, 
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La 
stessa deroga era stata disposta dall'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non 
convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 
4-bis.
 



644. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 526 e 529. 



 



645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure 
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 
la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente 
al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti 
all'anno 2006. 



 



646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le 
assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già 
avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti 
all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti 
commi. 



 



647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, 
il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare 
entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la 
CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, 
banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto 
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai 
criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, 
garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali 
(226). 



(226) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il 
decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di 
ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro 
il 30 giugno 2008 (227). 



(227) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 3, D.L. 7 settembre 2007, n. 147 e il comma 17 dell'art. 4-bis, D.L. 
3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato 
presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di 
concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato 
ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione 
risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere 
mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi 
oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di 
finanziamento ordinario degli enti stessi.



 



650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di 
euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2009 (228). 



(228) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 settembre 2007, n. 147 e il comma 17 
dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il 
Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti 
interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori 
nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità 
procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei 
pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca 
svolta (229). 



(229) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 3, D.L. 7 settembre 2007, n. 147 e il comma 17 dell'art. 4-bis, D.L. 
3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 
7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2008 (230). 



(230) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 settembre 2007, n. 147 e il comma 17 
dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università 
statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore 
legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da 
quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di 
comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante 
accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e 
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di 
ricerca funzionali alle attività produttive della regione. 



 



654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma è autorizzata per 
ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al 
funzionamento.



 



655. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono princìpi 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.



 



656. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di 
stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le 
modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza (231). 



(231) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 77-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il 
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a 
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, 
per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 
diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere 
superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, 
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, 
rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.



 



658. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese 
correnti ed in conto capitale, al netto delle: 
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; 
b) spese per la concessione di crediti. 



 



Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 
l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno 
e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese 
in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti 
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non 
si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di 
stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008 
(232).



(232) Comma aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
 



659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in 
termini di cassa. 



 



660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le 
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di 
ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello 
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi 
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 
2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente 
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle 
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per 
le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori 
provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto 
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle 
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle 
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome 
non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti 
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti 
locali dai commi da 676 a 695 (233).



(233) Vedi, anche, il comma 385 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti 
dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il 
bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di 
ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale 
e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni 
statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità 
stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; 
tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il 
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità 
definite. 



 



662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme 
di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via 
permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle 
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della 
finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme 
di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle 
attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche.



 



663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti 
dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento 
regionale o provinciale (234). 



(234) Vedi, anche, il comma 382 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza 
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano 
le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre 
forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 
21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle 
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle 
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome 
sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la 
facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento (235). 



(235) Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 77-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si 
procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a 
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di 
prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto 
del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è 
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra 
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti, per la parte in conto capitale. 



 



666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità 
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono 
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di 
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni 
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un 
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano (236).



(236) Le modalità ed i prospetti previsti dal presente comma sono stati definiti 
con Decr. 12 luglio 2007 (Gazz. Uff. 3 agosto 2007, n. 179) e con Decr. 7 aprile 
2008 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 90).
 



667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il 
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale 
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con 
le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo 
all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 
maggio 2008 (237). 



(237) Periodo aggiunto dall'art. 40-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad 
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in 
relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette 
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo 
concluso ai sensi del comma 660. 



 



669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli 
anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare 
i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di 
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al 
comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità 
di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che 
devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo 
scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto 
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul 
sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le 
province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di 
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i 
commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione (238).



(238) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma vedi l'art. 40-bis, 
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7 
dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa legge di 
conversione.
 



670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella 
regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in 
corso, si applica automaticamente:
a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, 
con efficacia dal 15 luglio; 
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle 
tariffe vigenti (239). 



(239) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma vedi l'art. 40-bis, 
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7 
dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa legge di 
conversione.
 



671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla 
benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica 
l'ulteriore aumento di euro 0,0129 (240). 



(240) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il 
comma 7 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa 
legge di conversione.
 



672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta 
non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671 (241). 



(241) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il 
comma 7 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa 
legge di conversione.
 



673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, è soppresso. 



 



674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, è soppresso.



 



675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto 
il seguente comma: "1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui 
all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del 
secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli 
oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui 
al comma 1". 



 



676. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010 con il rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (242).



(242) Comma così modificato dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244, con i limiti di efficacia ivi indicati.
 



677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo 
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (243). 



(243) Comma così modificato dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244, con i limiti di efficacia ivi indicati.
 



678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del 
saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, 
come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed 
applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 
2009; 
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 
0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009; 
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di 
cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti 
consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 
2009; 
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 
0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009; 
c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, 
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che 
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di 
cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i 
coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b). 



 



678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 
ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti 
ai fini della quantificazione della manovra (244).



(244) Comma aggiunto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con 
il limiti di efficacia ivi indicati.
 



679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, 
lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al 
netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, 
superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto 
di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta 
media triennale.



 



679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei 
comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media 
triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai 
sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi 
programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario 
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, 
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra 
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla 
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti 
(245).



(245) Comma aggiunto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con 
i limiti di efficacia ivi indicati.
 



680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra 
entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in 
conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non 
sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese 
derivanti dalla concessione di crediti. 



 



681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti 
devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per 
l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 
2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della 
misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei 
commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 
hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del 
saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini 
di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa 
e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 
143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità 
interno (246).



(246) Gli attuali commi da 681 a 681-bis così sostituiscono l'originario comma 
681 ai sensi di quanto disposto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244 e con i limiti di efficacia ivi indicati.
 



681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 
2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla 
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo 
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della 
media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi 
programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla 
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per 
cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a 
condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o 
negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo 
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza 
mista (247).



(247) Gli attuali commi da 681 a 681-bis così sostituiscono l'originario comma 
681 ai sensi di quanto disposto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244 e con i limiti di efficacia ivi indicati.
 



682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i 
trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, 
nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata. 



 



683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 
2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia 
per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di 
competenza mista, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al 
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese 
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono 
considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, 
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, 
nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono 
considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal 
Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi 
incluse quelle relative al trasloco (248). 



(248) Comma così modificato dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244, con i limiti di efficacia ivi indicati.
 



683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il 
rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto 
capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento 
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al 
periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di 
ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 
2007 (249).



(249) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.P.C.M. 13 dicembre 2007 
(Gazz. Uff. 12 gennaio 2008, n. 10) è stata disposta l' esclusione, 
limitatamente all'anno 2007, dal saldo finanziario utile per il rispetto del 
patto di stabilità interno delle spese, in conto capitale e di parte corrente, 
sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze 
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione 
dello stato di emergenza.
 



684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le 
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere 
dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente 
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e 
spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di 
crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal 
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un 
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (250). 



(250) Comma così sostituito dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244, con i limiti di efficacia ivi indicati.
 



685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità 
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le 
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono 
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di 
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni 
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un 
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito 
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi 
dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto 
dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di 
stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di 
commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo 
stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole 
del patto di stabilità interno (251).



(251) Comma così sostituito dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244, con i limiti di efficacia ivi indicati. Con Decr. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 
18 aprile 2007, n. 90) e con Decr. 5 maggio 2008 (Gazz. Uff. 15 maggio 2008, n. 
113) sono stati determinati gli obiettivi programmatici per le province e i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Con Decr. 20 novembre 2007 
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 288) e con Decr. 7 aprile 2008 (Gazz. Uff. 16 
aprile 2008, n. 90) sono stati definiti i prospetti e le modalità previsti dal 
presente comma.
 



685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli 
enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza 
finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per 
monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo 
aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza 
pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa 
quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria 
(252).



(252) Comma aggiunto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con 
i limiti di efficacia ivi indicati. Vedi, anche, il comma 27 dell'art. 77-bis, 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione.
 



686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il 
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal 
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità 
definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata trasmissione della 
certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (253). 
Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il 
termine perentorio del 31 maggio 2008 (254).



(253) Periodo aggiunto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, 
con i limiti di efficacia ivi indicati.
(254) Periodo aggiunto dall'art. 40-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti 
locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione 
europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei 
prelevamenti (255).



(255) Comma aggiunto dal comma 379 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con 
i limiti di efficacia ivi indicati.
 



687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media 
degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i 
bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo 
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di 
stabilità interno. Il termine per l'applicazione delle regole del patto di 
stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della 
regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 
gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle 
consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1o gennaio 
2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze 
dell'esercizio 2007 (256). 



(256) Periodo così sostituito dal comma 8-octies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 
2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno 
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 



 



689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi 
del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai 
sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (257). 



(257) Per la proroga all'anno 2008 dell'esclusione dal rispetto degli obiettivi 
del patto di stabilità interno vedi il comma 386 dell'art. 1, L. 24 dicembre 
2007, n. 244.
 



690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione 
dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze 
secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 



 



691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con 
la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti 
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti 
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima 
data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i 
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in 
qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari 
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le 
modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al 
contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli 
obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico 
di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno 
rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni 
provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno 
inviato la prescritta comunicazione (258). 



(258) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma vedi l'art. 40-bis, 
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7 
dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa legge di 
conversione.
 



692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i 
contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente 
nei comuni stessi dello 0,3 per cento; 
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, 
l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere 
dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa 
vigente nelle province stesse (259). 



(259) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma vedi l'art. 40-bis, 
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 7 
dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa legge di 
conversione.
 



693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta 
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692 (260).



(260) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il 
comma 7 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come modificato dalla relativa 
legge di conversione.
 



694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, sono abrogati. 



 



695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le 
parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le 
seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,". 



 



696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente 
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 
153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 



 



697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, 
dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate 
per l'anno 2007.



 



698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono 
sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All'articolo 1, comma 
45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non 
superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 
per cento" e la lettera c) è abrogata.



 



699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il 
secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007. 



 



700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 
dicembre 2003, n. 350.



 



701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le 
disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311". 



 



702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito 
compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a 
favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno. 



 



703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di 
cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro 
destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto 
derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo 
ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è 
incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente 
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 
per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento 
della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e 
socio-assistenziale (261);
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo 
ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è 
incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età 
inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 
per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento 
della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale; 
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore 
contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le 
medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli 
investimenti; 
d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di 
euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane 
(262). 



(261) Lettera così modificata dal comma 10 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
(262) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni 
straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che 
provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della 
relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di 
investimento. 



 



705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi 
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno 
provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica 
soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito 
dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio. 



 



706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 



 



707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, 
alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla 
realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 
30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante 
al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 
abitanti.



 



708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a 
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 



 



709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il 
secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La ripartizione è effettuata per il 90 
per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, 
assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con 
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano". 



 



710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e 
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, 
per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° marzo 2005, n. 26.



 



711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le 
parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali è 
previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,". 



 



712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 
4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti 
trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° 
luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli 
immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al 
Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 
giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata. 



 



713. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni 
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per 
cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un 
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale.



 



714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali 
strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si 
applicano quelli vigenti per il triennio precedente". 



 



715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi 
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché 
l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione 
coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro 
quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la 
gestione dell'ente. 



 



716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il 
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di 
euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di 
euro per l'anno 2009. 



 



717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e 
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli 
previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei 
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio 
dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti 
radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o 
trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle 
regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a 
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o 
che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di 
cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle 
emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono 
concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi 
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa 
stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero 
a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui 
alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese 
devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di 
certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in 
cui ha sede l'impresa".



 



718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 
l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di 
componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate 
dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico 
della società. 



 



719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso 
in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. 



 



720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle 
seguenti: "ventiquattro mesi"; 
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da collocare 
sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro 
ulteriori diciotto mesi";
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" è sostituita dalla 
seguente: "bandite". 



 



721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, 
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri 
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare 
riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei 
componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla 
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al 
ridimensionamento delle strutture organizzative. 



 



722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di 
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri 
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. 



 



723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono 
garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 
per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente. 



 



724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della 
qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il 
monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il 
riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di 
provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti 
locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei 
livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei 
risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di 
stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni 
relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo 
funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono 
attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità 
è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere 
dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale 
dello Stato e della Corte dei conti (263).



(263) Per la soppressione dell'Unità per il monitoraggio istituita dal presente 
comma vedi il comma 6 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione.
 



725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso 
lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del 
consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 
per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, 
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi 
dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel 
caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata (264). 



(264) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione 
per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la 
modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, vedi i commi 12 e 
13 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa 
legge di conversione.
 



726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti 
locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato 
in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico 
con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella 
di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci 
pubblici (265).



(265) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione 
per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 



727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti 
gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni 
e nella misura ivi stabilite (266). 



(266) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione 
per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 



728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti 
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati 
in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella 
misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione 
di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione 
degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due 
punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti 
diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti 
locali è inferiore al 50 per cento del capitale (267). 



(267) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione 
per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 



729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle 
società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può 
essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente 
versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e 
autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di 
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche 
quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. 
Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre 
mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (268). 



(268) Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con 
D.P.C.M. 26 giugno 2007 (Gazz. Uff. 7 agosto 2007, n. 182) è stato determinato 
l'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini 
dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di 
amministrazione.
 



730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai 
princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli 
amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei 
componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui 
al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza 
pubblica (269).



(269) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le 
seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; 
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", 
limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,". 



 



732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" è sostituito dal seguente: "15.000". 



 



733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società 
quotate in borsa. 



 



734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda 
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto 
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre 
esercizi consecutivi (270). 



(270) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 
28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 



735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 
conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel 
sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da 
ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La 
violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha 
sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che 
non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso 
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di 
cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.



 



736. Le norme del presente comma costituiscono princìpi fondamentali per il 
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito 
tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di 
cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono 
essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione 
dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali 
operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo 
riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. 



 



737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono 
inseriti i seguenti: 
"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza 
pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le 
regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con 
rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere 
trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima 
della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo 
dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui 
al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione 
alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per 
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".



 



738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 
448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati 
contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento 
effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione 
dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte 
degli enti stessi.



 



739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le 
operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di 
beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove 
obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono 
escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta 
regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro 
e non oltre il 31 marzo 2007. 



 



740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a un'attività patrimoniale 
preesistente". 



 



741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è 
sostituito dal seguente: 
"10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei 
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui 
passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative 
spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della 
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206". 



 



742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi 
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, 
n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per 
l'anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché 
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo (ENPALS); 
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione 
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 



 



743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi 
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 
16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 
4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b). 



 



744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le 
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al 
trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di 
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a 
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo 
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché 
al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di 
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 



 



745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: 
"secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle 
seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con 
l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli 
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati".



 



746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Sono 
altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di 
cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un 
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 
663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in 
misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti 
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della 
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato 
secondo i medesimi criteri". 



 



747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa 
verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni 
effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute 
da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 
370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data 
si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate 
le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello 
Stato. 



 



748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per 
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e 
sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro 
per l'anno 2006: 
a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del 
bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui 
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in 
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un 
ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; 
b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per 
l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per 
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 
milioni di euro; 
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, 
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, 
per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate 
per i rispettivi scopi. 



 



749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con 
esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° 
gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";. 
b) al comma 5: 
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" è soppressa; 
2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite 
dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate"; 
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni 
pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle 
prestazioni"; 
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" 
sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con 
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:"; 
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono 
inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,"; 
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: 
"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, 
le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della 
forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere 
dal 1° luglio 2007."; 
g) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che 
hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 
3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla 
stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento 
tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme 
pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da 
parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi 
dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in 
ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di 
competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), 
ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi 
eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 
8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente 
al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non 
abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o 
approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione 
individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in 
mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 
14, comma 6". 



 



750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V 
della parte II della Costituzione.



 



751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche 
complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui 
fondi pensione". 



 



752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 
novembre 2006, n. 279. 



 



753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e 
successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 
"4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in 
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni 
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data 
dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono 
adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 
20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007". 



 



754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di 
regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi 
agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente 
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. 
Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le 
imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC). 



 



755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di 
cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento 
rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, 
dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. 
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato 
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del 
codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, 
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo (271). 



(271) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 
gennaio 2007.
 



756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del 
finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un 
contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto 
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, 
n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme 
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo 
di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al 
comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di 
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione 
del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore 
viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al 
proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al 
comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota 
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte 
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente 
comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei 
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di 
agevolazione contributiva (272).



(272) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 
gennaio 2007.
 



757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono 
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese 
dalla data di entrata in vigore della presente legge (273). 



(273) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 
gennaio 2007.
 



758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni 
erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal 
versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli 
oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari 
derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché 
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui 
al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 
annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni 
caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. 
Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno 
degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, 
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel 
limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto 
pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli 
anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate 
per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in 
termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati 
nel medesimo elenco 1 (274).



(274) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159. Vedi, 
anche, l'art. 51, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni, sono accertate le risorse del Fondo di cui al 
comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758 (275). 



(275) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla 
costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando 
altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti 
dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando 
dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo 
di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle 
condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale 
apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a 
quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.



 



761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la 
relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla 
presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei 
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le 
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.



 



762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti 
degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati 
e possono essere utilizzati secondo quanto previsto dai commi 758 e 759, con 
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle 
autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di 
cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del 
comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del 
programma di stabilità dell'Italia (276). 



(276) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il 
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di 
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal 
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di 
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di 
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la 
stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è 
da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio 
tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri 
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni 
e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal 
Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale (277). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto 
dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i 
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo 
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità 
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai 
provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di 
equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano 
affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di 
valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui 
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono 
fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli 
enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della 
data di entrata in vigore della presente legge.



(277) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 124 (Gazz. 
Uff. 7 maggio 2008, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
763, secondo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della 
Costituzione.
 



764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento 
dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche 
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore 
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice 
civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per 
cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di 
garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 
successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito 
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di 
cui all'articolo 2120 del codice civile. 
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al 
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per 
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di 
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche 
mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli 
oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e 
secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 
successive modificazioni"; 
b) il comma 4 è abrogato. 
c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: 
"al comma 1".



 



765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme 
pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti 
dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei 
lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla 
ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal 
predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare 
riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la 
destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del 
medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (278).



(278) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 
gennaio 2007. Con D.P.C.M. 7 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80) si 
è provveduto alla ripartizione e alla destinazione delle risorse per la 
realizzazione di campagne sul TFR.
 



766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: 
"Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme 
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In 
relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il 
versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme 
pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori 
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui 
all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, 
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di 
lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 
88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati 
nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando 
conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la 
tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si 
applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per 
assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo 
il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 
1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non 
trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore 
di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo 
di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei 
contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è 
valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2009";
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2" sono 
sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1". 



 



767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere 
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di 
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.



 



768. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il 
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e 
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura 
pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote 
sono elevate al 20 per cento. 



 



769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento 
per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme 
sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la 
quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le 
aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma 
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.



 



770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per 
gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme 
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle 
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con 
effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione 
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il 
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per 
cento. 



 



771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 2: 
1) la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "tredici";
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative 
degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti 
dagli iscritti al Fondo"; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
"3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti 
dagli iscritti al Fondo". 



 



772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso 
determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore 
ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il 
compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il 
compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato 
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti 
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del 
lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per 
prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti 
collettivi nazionali di riferimento.



 



773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani 
e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le 
gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla 
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento 
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni 
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore 
degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti 
pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a 
carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza 
del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti 
percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 
7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di 
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi 
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere 
dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai 
sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di 
indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i 
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di 
cui al secondo periodo del presente comma (279).



(279) La contribuzione prevista dal presente comma è stata ripartita, per l'anno 
2006, con D.M. 28 marzo 2007 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 13 luglio 
2007, n. 161).
 



774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei 
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime 
dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e 
sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di 
reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 
1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, 
l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, 
parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è 
attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità 
(280). 



(280) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 marzo 2008, n. 74 (Gazz. Uff. 
2 aprile 2008, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, sollevate in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione.
 



775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento 
alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di 
contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 



 



776. È abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 



 



777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in 
caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei 
contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di 
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione 
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata 
moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il 
risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in 
vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i 
trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in 
vigore della presente legge (281).



(281) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 aprile 2008, n. 172 (Gazz. 
Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, 
della Costituzione.
 



778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle 
prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del 
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. È 
abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. 




 



779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione 
dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni 
di euro per l'anno 2007 (282). 



(282) La riduzione dei premi spettante alle imprese artigiane prevista dal 
presente comma è stata stabilita, per l'anno 2007 nella misura pari al 4,89% dal 
D.M. 28 marzo 2008 (Gazz. Uff. 8 luglio 2008, n. 158).
 



780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita 
con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel 
limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di 
incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria 
dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al 
tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo 
anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, 
per un importo non superiore a 300 milioni di euro. 



 



781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta 
alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche 
normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle 
fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati 
del lavoro; 
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della 
richiesta di ammissione al beneficio. 



 



782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è 
inserito il seguente: 
"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità 
psico-fisica). - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, abbiano subìto o subiscano una menomazione dell'integrità 
psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".
2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per 
cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 
1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, 
purché non superiore al 60 per cento". 
3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite 
le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie 
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita 
per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per 
cento".
4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta 
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le 
seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie 
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità 
conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 
5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta 
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le 
seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie 
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità 
conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 
6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente 
comma: 
"Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma 
spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o 
dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione 
dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento". 
7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento"". 



 



783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo 
periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove 
quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi 
necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, 
fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica 
amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili 
d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda 
risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono 
dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso 
idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria 
al fine dell'esame della domanda".



 



784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 
783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti 
ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi 
nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 
3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.



 



785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta 
nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 
334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri 
continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 



 



786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e 
assimilati" sono soppresse. 



 



787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di 
cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, 
sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e 
ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 
del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai 
fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la 
retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei 
contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti 
decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; 
del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo 
è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione 
imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate 
sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle 
gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la 
facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente 
corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra 
determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in 
proporzione alla misura del versamento effettuato.



 



788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie 
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera 
di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto 
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti 
giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata 
inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti 
contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di 
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La 
misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo 
corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla 
normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di 
degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni 
nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato 
di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive 
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le 
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello 
stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente 
comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli 
eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento 
economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro 
il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del 
reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. 
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di 
adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 
2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul 
contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.



 



789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di 
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai 
periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 (283).



(283) All'estensione della facoltà di riscatto prevista dal presente comma si è 
provveduto con D.M. 31 agosto 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258).
 



790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della 
disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le 
tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338 (284).



(284) All'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma si è 
provveduto con D.M. 31 agosto 2007 (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258).
 



791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," 
sono soppresse; 
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito 
contributivo, da determinare con il medesimo decreto" (285). 



(285) Lettera così modificata dal comma 83 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1 e il D.M. 12 luglio 
2007.
 



792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è 
inserito il seguente:
"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché 
l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché 
l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della 
capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale 
omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, 
comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il 
concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la 
misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua 
integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui 
all'articolo 2, comma 1".



 



793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati 
presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e 
assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive 
modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso 
il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano 
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese 
individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalità e i termini di 
versamento.



 



794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: 
"inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi 
entità e grado". 



 



795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le 
parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro 
familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche 
maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o 
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti". 



 



796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del 
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha 
espresso la propria condivisione: 
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre 
ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 
2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per 
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli 
anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per 
l'ospedale "Bambino Gesù", preventivamente accantonati ed erogati direttamente 
allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo 1, comma 278, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite 
dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006" (286);
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni 
di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni 
di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da 
elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano (287). L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente 
lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi 
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di 
rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei 
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal 
vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di 
assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 
2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che 
sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta 
regionale sulle attività produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte 
con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o 
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano 
le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora 
nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto 
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel 
piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che 
devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle 
finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli 
obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta 
dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si 
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino 
all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere 
generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per 
settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia 
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con 
risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può 
ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, 
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota 
dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al 
miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi 
di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario 
regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel 
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui 
all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha 
sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare 
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati 
dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero 
della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto 
l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del 
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a 
preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole 
regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema 
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 
1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (288);
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento per 
l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle 
procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica 
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a 
carico dello Stato: 
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, 
per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto 
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del 
presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le 
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme 
dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota 
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai 
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla 
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è 
autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari 
al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento 
della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme 
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle 
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle 
partecipazioni della medesima regione; 
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica 
effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui 
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità 
di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di 
finanza pubblica; 
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni 
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità 
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento 
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta 
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a 
decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno 
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a 
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi 
successivi; 
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le 
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia 
autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui 
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e 
successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della 
salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (289); 
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, 
cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 
2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo 
modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine 
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato 
alla lettera b) del pre-sente comma, risultano idonei criteri di copertura a 
carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede 
di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005 (290);
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della 
spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del 
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 
settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle 
medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti 
effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, 
per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di 
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende 
farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei 
grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti 
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e 
definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende 
farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere 
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, 
della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla 
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 
2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di 
impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi 
indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità 
indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi 
dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello 
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA 
delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle 
singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il 
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, 
subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, 
degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, 
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 
20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il 
versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda 
farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle 
finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini 
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda 
farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese 
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006 (291);
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'AIFA ridetermina, in via 
temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i 
farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale 
da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente 
incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario 
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni 
di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico 
dei grossisti; 
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa 
farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera 
f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative 
di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h); 
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli 
eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui 
all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento 
alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle 
seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa 
farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di 
contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui 
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, 
entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo 
modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per 
confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per 
cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una 
quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di 
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato 
a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e 
congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica 
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, 
avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa 
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale 
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta 
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 
2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di 
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi 
diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso 
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui 
idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato 
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla 
citata intesa 23 marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I percorsi 
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, 
comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da 
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della 
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del 
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del 
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della 
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri"; 
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanità" sono sostituite dalle 
seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le 
seguenti: "entro il 31 marzo 2007,"; 
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato 
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, 
come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, è elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di 
accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti 
del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle 
effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente 
lettera è vincolato per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma 
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al 
potenziamento delle "unità di risveglio dal coma"; per 7 milioni di euro per 
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di 
terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un 
programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche 
analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare 
screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui 
terapia esistono evidenze scientifiche efficaci; per 500 milioni di euro alla 
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di 
radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni 
meridionali ed insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la 
realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli 
interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle 
relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti con 
prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma 
realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, 
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e 
che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure 
palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei 
sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione 
dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni 
di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione di 
accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi 
relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della 
programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture 
sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della 
salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il 
monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti 
obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura 
del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento. 
Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è 
effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti 
criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con 
particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle 
malattie rare; 
2) superamento del divario Nord-Sud; 
3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione 
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e 
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 
febbraio 1997; 
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di 
interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già 
eseguiti per una quota pari al 10 per cento (292); 
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle 
prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla 
data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, 
ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio 
sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi 
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi 
indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. 
Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 
2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture 
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di 
diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard 
organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento 
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. 
All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: ", sentite le società scientifiche e le 
associazioni di categoria interessate"; 
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di 
partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla 
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso 
ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come 
codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di 
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al 
pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni 
erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non 
esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni 
eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso 
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati (293) (294);
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al 
primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 
milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 
milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli 
effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero 
della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anzichè 
applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, 
la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla 
certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento 
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da 
parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 
12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle 
finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo 
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento 
dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le 
misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a 
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo 
medesimo (295);
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera 
a) è sostituita dalla seguente: 
"a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati 
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e 
successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, 
finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, 
nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le 
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno"; 
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di 
visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero 
della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme 
dovute stabilite dai provvedimenti regionali; 
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle 
strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o 
definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che 
dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture 
private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui 
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 
1992; 
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi 
accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un 
provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi 
del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 
1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico 
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni 
impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le 
date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono 
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 
maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle 
esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui 
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui 
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i 
servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di 
dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento 
della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio 
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 
409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 
2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente 
lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le 
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo 
conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario 
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti 
e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo 
periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al 
Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi 
medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i 
prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 
2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in 
Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla 
base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi 
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del 
medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte 
di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo 
specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi 
dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui 
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore 
di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la 
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi 
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, 
anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I 
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della 
salute (296); 
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, 
non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio 
sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre 
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si 
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in 
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di 
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica 
indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo 
nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di 
ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 
5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad 
adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, 
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione 
dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla 
presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per 
danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali 
di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore 
sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle 
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico.



(286) Lettera così modificata dal comma 1-bis dell'art. 43, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(287) Con D.M. 23 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195) sono state 
assegnate alle regioni le risorse previste dal presente periodo.
(288) Lettera così modificata dal comma 50 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, il comma 51 dello stesso articolo 2, l'art. 1, D.L. 20 marzo 
2007, n. 23 e l'art. 8-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla 
relativa legge di conversione.
(289) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giguno 2008, n. 112, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(290) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 marzo 2007, n. 23.
(291) Con Provv. 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 
10 febbraio 2007, n. 34) sono state approvate le tabelle di equivalenza 
elaborate ai sensi e per gli effetti della presente lettera. Vedi, anche, l'art. 
9, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(292) Lettera così modificata dai commi 279 e 280 dell'art. 2, L. 24 dicembre 
2007, n. 244. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 
febbraio-4 marzo 2008, n. 45 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie 
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, 
limitatamente alle seguenti parole: "Il maggior importo di cui alla presente 
lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e 
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse 
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 
100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali 
dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che 
abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza 
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro 
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi 
informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di 
assistenza odontoiatrica.". 
(293) Per l'abolizione della quota fissa sulla ricetta prevista dalla presente 
lettera vedi l'art. 1-bis, D.L. 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione. Per l'abolizione della quota di partecipazione al costo 
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti 
non esentati vedi, per l'anno 2008, il comma 376 dell'art. 2, L. 24 dicembre 
2007, n. 244 e, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il comma 19 dell'art. 61, D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(294) La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 giugno 2008, n. 203 (Gazz. Uff. 
18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera p), 
promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.
(295) Lettera aggiunta dall'art. 6-quater, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1-bis, 
D.L. 20 marzo 2007, n. 23, aggiunto dalla relativa legge di convrsione.
(296) Con D.M. 23 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2007, n. 24) sono stati 
stabiliti i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o 
commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai 
prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 
2005-2006. Con D.M. 11 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 13 novembre 2007, n. 264), 
rettificato con Comunicato 4 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2007, n. 282), 
con D.M. 25 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95) e con D.M. 15 aprile 
2008 (Gazz. Uff. 24 giugno 2008, n. 146) sono stati determinati taluni prezzi da 
assumere come base d'asta per le forniture al Servizio sanitario nazionale.
 



797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è 
incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito 
fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa 
proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della 
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007 
(297). 



(297) L'importo previsto dal presente comma è stato ripartito con Del.CIPE 16 
marzo 2007, n. 11/2007 (Gazz. Uff. 6 giugno 2007, n. 129).
 



798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008", sono 
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla 
copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle regioni 
impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del 
personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività".



 



799. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro 
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano 
sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la 
tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il 
triennio 2007-2009. 



 



800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono svolgere attività 
professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (298).



(298) Con D.P.C.M. 23 novembre 2007 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2008, n. 43) sono 
state definite le modalità delle prestazioni sanitarie esterne dei medici in 
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 



801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica 
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è 
stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto 
dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere 
chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre 
equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di 
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del 
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 luglio 2005, n. 149.



 



802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non 
possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo 
massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET 
dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende 
farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella 
cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore 
al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo 
precedente.



 



803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 
dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa 
vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che 
acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.



 



804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione 
medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive 
modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, 
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non 
può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato 
sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al 
periodo dicembre 2005-dicembre 2006. 



 



805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea 
distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività 
realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è 
istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano 
sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte 
delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano.



 



806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni 
di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero 
della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome 
di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei 
progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni 
di euro; 
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, 
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; 
c) malattie rare, per 30 milioni di euro; 
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di 
euro (299). 



(299) Vedi, anche, il comma 374 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con 
decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la 
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, 
alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario 
nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 
806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del 
Ministro della salute (300).



(300) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 luglio 
2007.
 



808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli 
screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, 
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è 
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero 
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari. 



 



809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 
500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la 
lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è 
convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e 
pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di 
informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV 
(AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui 
predetti programmi.



 



810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici 
prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza 
protesica e di assistenza integrativa"; 
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica 
ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle strutture per l'erogazione 
delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa"; 
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
"5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il 
Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in 
rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche 
concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, 
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei 
dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle 
certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, 
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi 
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della 
previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole 
tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di 
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il 
predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono 
emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 
5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici 
convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al 
relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12" (301); 
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della utilizzazione di 
una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono 
inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di 
assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle 
prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del 
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del 
repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa";
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: 
"pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le strutture di 
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice 
fiscale dell'assistito"; 
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei 
dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 
5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore 
ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti: "nonché al nomenclatore delle 
prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati 
nell'ambito dell'assistenza integrativa"; 
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della 
salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla 
liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di 
servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al 
Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione" 
(302). 



(301) Vedi, anche, il D.P.C.M. 26 marzo 2008.
(302) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decr. 30 
marzo 2007.
 



811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una 
farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con 
sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio 
sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza 
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle 
condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico 
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La 
decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno 
superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio 
della parte civile.



 



812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con 
sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente 
o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per 
conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme 
vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio 
sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia 
accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata 
costituzione in giudizio della parte civile. 



 



813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste 
nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di 
progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 
milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti 
zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre 
importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di 
progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie 
rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei 
farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule 
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il 
potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro. 



 



814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle risorse di cui 
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente 
legge, una quota non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per 
cento a partire dal 2008 è destinata, ai progetti di ricerca sanitaria svolta 
dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo 
n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e 
previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un 
comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o 
straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, 
presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello 
eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il 
citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il 
Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (303).



(303) Comma coì modificato dal comma 316 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 27 
luglio 2007.
 



815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui 
al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui (304).



(304) Comma così modificato dal comma 317 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



816. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per 
gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità. 



 



817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega 
italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore 
contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009. 



 



818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore 
scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta 
l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e 
con l'esercizio di qualsiasi attività professionale. 



 



819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi 
per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la 
stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle 
risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio 
ordinario dell'AIFA. 



 



820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non 
chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco", la data 
di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per 
uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a 
inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali 
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento (305). 



(305) Per la decorrenza dell'obbligo previsto dal presente comma vedi l'art. 8, 
D.M. 13 aprile 2007.
 



821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le 
parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea" 
sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione 
del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, 
all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul 
territorio dell'Unione europea". 



 



822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal 
seguente: 
"6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno 
dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente 
articolo". 



 



823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo 
periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati 
pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che 
gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi 
destinatari".



 



824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito 
dal seguente: 
"Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. 
Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la 
produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il 
plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla 
produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti 
previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee 
applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 
2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219". 



 



825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in 
commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le 
aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi 
i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura"; 
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, 
in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento 
delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale 
addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di 
ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di 
riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di 
quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o 
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti 
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute 
e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il 
miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi 
medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, 
anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione 
nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla 
lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del 
personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori 
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di 
valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che 
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di 
convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore";
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di 
comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal 
comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e 
successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, 
e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono 
soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, 
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del 
decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto 
legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca 
dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi 
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al 
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per 
ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento 
della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo 
criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati 
con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per 
l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi 
nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello 
stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione 
generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio 
generale di cui alla lettera a)".



 



826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza 
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione 
delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in 
regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto 
non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto 
periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente 
dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 
51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione è 
annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, 
non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 



 



827. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del 
Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione 
gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione 
Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di 
altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, 
di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di 
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il 
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, 
già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO 
(306).



(306) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Con Decr. 3 agosto 2007 
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 20 settembre 2007, n. 219) è stato 
costituito l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.
 



828. Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione 
per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività 
sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è 
autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 
milioni di euro. 



 



829. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito 
dal seguente: 
"1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono 
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti 
attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore 
al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni 
provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono 
rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e 
avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". 



 



830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a 
carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della 
Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per 
cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009. 



 



831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 
30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare 
all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione 
siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente 
della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di 
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione 
siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 
44,09 per cento.



 



832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la 
retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e 
non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi 
immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta 
simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della 
Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione 
dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica 
prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con 
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (307). 



(307) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 145 (Gazz. Uff. 
21 maggio 2008, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del terzo periodo del presente comma.
 



833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in 
consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un 
importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo 
di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto 
regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 
2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi è subordinata alla 
redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento 
ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad 
investimenti infrastrutturali.



 



834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito 
dal seguente: 
"Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: 
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche 
e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; 
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, 
sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative 
percette nel territorio della regione; 
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel 
territorio della regione; 
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne 
siano gravati, percetta nel territorio della regione; 
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa 
ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul 
territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle 
famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; 
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha 
facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario 
dello Stato; 
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; 
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere 
pubbliche e di trasformazione fondiaria; 
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque 
denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. 
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene 
relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, 
in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad 
uffici finanziari situati fuori del territorio della regione". 



 



835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è 
autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 
per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione 
all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, 
ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 
1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. 



 



836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno 
complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun 
apporto a carico del bilancio dello Stato. 



 



837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto 
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni 
relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti 
operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle 
Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma 
della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e 
delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti 
finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.



 



838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito 
delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello 
Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come 
da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può determinare 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 
344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 
482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione 
Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.



 



839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, 
dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente 
articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 
non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli 
anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui 
consumi è attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico 
della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 
2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009.



 



840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite 
di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato. 



 



841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno 
all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è 
istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la 
competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai 
Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed 
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente 
soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 
2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, 
unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità 
degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle 
risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli 
interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi 
documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello 
sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree 
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse 
stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni (308).



(308) Con D.M. 11 luglio 2007 (Gazz. Uff. 26 settembre 2007, n. 224) si è 
proceduto alla programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la 
competitività e lo sviluppo. Vedi, anche, il comma 11 dell'art. 29, D.L. 31 
dicembre 2007, n. 248 e i commi 2-septies e 2-octies dell'art. 1, D.L. 23 aprile 
2008, n. 80, aggiunti dalla relativa legge di conversione.
 



842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari 
opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto 
degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei 
Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione 
industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza 
energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle 
nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e 
le attività culturali e turistiche (309).



(309) Comma così modificato dal comma 184 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. La quota delle risorse da assegnare ai progetti di innovazione industriale 
è stata individuata con D.M. 8 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 14 aprile 2008, n. 88).
 



843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 
842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e 
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari 
opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in 
cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in 
relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati 
requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi 
tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di 
elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed 
enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i 
singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per 
l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla 
individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.



 



844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e 
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri 
interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i 
progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne 
definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano 
incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni 
scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse 
di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico 
delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le 
risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa 
istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei 
Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel 
termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque 
procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, 
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme 
procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente 
comma (310).



(310) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'efficienza 
energetica, il D.M. 8 febbraio 2008, per la mobilità sostenibile, il D.M. 8 
febbraio 2008 e, per il Progetto d'Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per 
il Made in Italy, il D.M. 6 marzo 2008.
 



845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce 
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso 
Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo 
stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, 
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono 
poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di 
ciascuno stanziamento (311).



(311) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 
2008, n. 87.
 



846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento 
deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è 
istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi 
per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai 
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e 
delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia: 
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione 
industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli 
incentivi; 
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa. 



 



847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, 
è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le 
risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del 
Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 
che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e 
dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è 
altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni 
di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera 
con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su 
finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche 
tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca 
d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite 
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di 
sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private 
in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione 
finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di 
rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente 
destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il 
consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato 
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie 
imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al 
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a 
programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere 
la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di 
piccole e medie imprese femminili (312).



(312) Comma così modificato dal comma 182 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi i commi 2-septies e 2-octies dell'art. 1, D.L. 23 aprile 2008, n. 80, 
aggiunti dalla relativa legge di conversione.
 



848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento 
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti 
strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale 
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel 
rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la 
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di 
intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni 
assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al 
comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di 
nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese 
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari 
opportunità (313).



(313) Periodo aggiunto dall'art. 46-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
 



849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei 
regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione 
europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.



 



850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al 
Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di 
amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese 
individuate dal medesimo decreto.



 



851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti 
per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di 
disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi 
d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di 
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, 
le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi 
istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle 
politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita 
dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la 
registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della 
proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 
sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il 
brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto 
per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di 
disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al 
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 
anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di 
regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle 
piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà 
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della 
ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale 
(314). 



(314) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 aprile 
2007.
 



852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino 
dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di 
attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 
270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede 
forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il 
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive 
e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui 
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A 
tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui 
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, 
anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il 
Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività 
industriali e delle crisi di impresa.



 



853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del 
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si 
provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti 
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura 
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai 
benefìci e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni 
interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il 
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il 
bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati (315).



(315) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 63 (Gazz. Uff. 
19 marzo 2008, n. 13, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i poteri 
del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli 
interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti 
dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano. In attuazione di quanto disposto dal presente 
comma vedi la Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 22/07.
 



854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una 
relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi 
da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme 
erogate.



 



855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 
358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, 
l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi 
regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la 
ricerca.



 



856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è 
autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo 
comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel 
rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, 
secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi 
regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, 
approvati ai sensi del medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano ai sensi del comma 858.



 



857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o 
integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite 
convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e 
delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, 
per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura 
minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di 
rientro.



 



858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi 
agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione 
regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare 
apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri 
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi 
e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante 
l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione 
delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di 
interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi 
oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.



 



859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi 
del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno 
successivo.



 



860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il 
Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di 
promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in 
comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono 
essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese 
innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la 
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione 
tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.



 



861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le 
azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata 
l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalità anche 
semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.



 



862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della 
programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle 
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, 
risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti 
ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008 (316). La relativa 
rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi (317). 



(316) Per la proroga del termine vedi il comma 7-bis dell'art. 43, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(317) Comma così sostituito dal comma 35 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in 
coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro 
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con 
l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le 
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di 
cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni 
per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 
11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni 
per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015, per la realizzazione degli 
interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 
2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente 
è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo 
strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il 
periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere 
variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (318).



(318) Comma così modificato dal comma 537 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle 
Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione 
unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per 
le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle 
risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in 
materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro 
strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle 
relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie 
disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello 
sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e 
dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei 
Ministeri competenti (319).



(319) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 marzo 
2007.
 



865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 
2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse 
di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati 
dal bilancio pluriennale.



 



866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente 
impegnabili. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono 
essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 
2013 (320).



(320) Comma così modificato dal comma 537 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui 
all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero 
dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle 
acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e 
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di 
Venezia-Porto Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del polo 
chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, 
di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 
milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse è disposto con decreto 
interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



 



868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un 
piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento 
del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli 
anni 2001, 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 (321).



(321) Comma così modificato dall'art. 17, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, 
n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 
2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore 
dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 
milioni di euro nell'anno 2008.



 



870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore 
della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca 
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per 
i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse 
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca 
di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per 
quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo 
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, e successive modificazioni (322)



(322) Vedi, anche, il comma 313 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via 
ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai 
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto 
riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito 
del riparto dell'apposito Fondo. 



 



872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della 
ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive 
modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive 
risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma 
nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le 
discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante 
procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali 
interessate. 



 



873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di 
utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle 
agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli 
interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano 
applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di 
cui al comma 870. Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il 
sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, 
per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007 
(323).



(323) Periodo aggiunto dall'art. 13, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



874. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 
e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del 
Fondo di cui al comma 870. 



 



875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse 
finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è 
istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il 
Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le 
risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al 
comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le 
risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per 
progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno 
concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. 



 



876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 
266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e 
di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. Le 
disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli 
stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e 
province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della 
legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento 
alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui 
al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive 
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite 
le modalità di assegnazione delle predette risorse (324).



(324) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 
81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di 
quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 aprile 2008.
 



877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e 
cogaranzie". 



 



878. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente 
articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I predetti contributi 
sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 
marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di 
garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di 
cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400 (325).



(325) Periodo aggiunto dal comma 133 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal 
comma 877 del presente articolo.



 



880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; 
b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; 
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai 
commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui 
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" 
sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 



 



881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o 
trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 
29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 
giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale 
sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve 
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o 
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite 
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza 
vincoli di destinazione.



 



882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di 
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di 
servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione 
e sviluppo operativo dei confidi stessi. [Per le medesime finalità, in attesa 
dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i 
confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 luglio 1991, n. 197] (326).



(326) Periodo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
 



883. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 
24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle 
imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 



 



884. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 
maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di 
euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80. 



 



885. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, 
n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni 
di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni 
di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi 
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.



 



886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, 
relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e 
dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono gestiti dalle 
medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive 
adottate congiuntamente dai tre Ministri. 



 



887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a 
quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di 
selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi 
unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, 
individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle 
domande stesse. 



 



888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al 
servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è 
autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2007. 



 



889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: 
"372" è sostituita dalla seguente: "371". 



 



890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono 
inseriti i seguenti: 
"371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a 
progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un 
ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente 
impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al 
comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali 
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di 
cui al comma 372" (327).



(327) Vedi, anche, il D.M. 28 dicembre 2007.
 



891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: 
"371" è sostituita dalla seguente: "371-ter". 



 



892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la 
realizzazione di progetti per la società dell'informazione, è autorizzata una 
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con 
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, 
individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie 
della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.



 



893. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito 
fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione 
negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti 
locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività 
amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto 
interesse dei cittadini e delle imprese. 



 



894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle 
regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed 
erogazione del Fondo di cui al comma 893 (328).



(328) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 giugno 
2007.
 



895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data 
priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice 
aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software 
sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un 
web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.



 



896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore 
dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un 
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, 
con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di 
euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la 
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa 
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la 
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più 
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze 
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio 
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito 
della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le 
disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. 
Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di 
spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi 
internazionali (329). 



(329) Ai sensi dell'art. 60, comma 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 
l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è ridotta di 183 milioni di 
euro per l'anno 2009.
 



897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono 
abrogati. Conseguentemente è ripristinata la Direzione generale di commissariato 
e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 
1997, n. 264 (330). 



(330) Vedi, anche, il D.M. 29 marzo 2007.
 



898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è 
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, 
destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di 
pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate 
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del 
Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al 
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo 
di cui al presente comma (331). 



(331) Vedi, anche, il comma 80 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è 
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, 
destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, 
comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più 
decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche 
al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del 
fondo di cui al presente comma (332). 



(332) Vedi, anche, il comma 73 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è 
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, 
destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e 
delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o più decreti del 
Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al 
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo 
di cui al presente comma.



 



901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato 
di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi 
(categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.



 



902. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad 
interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di 
personale affetto di infermità letali ovvero da invalidità o inabilità 
permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale 
militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree 
interessati da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di 
assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone 
adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento. 



 



903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti 
dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in 
difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 



 



904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di 
cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale 
confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti 
correnti alle imprese, è integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della 
corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli 
oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di 
programma.



 



905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione 
dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princìpi 
del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto 
previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come 
modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale 
delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto 
del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.



 



906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del 
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 
del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di cui al medesimo comma 905.



 



907. [Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere 
pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di 
locazione finanziaria] (333). 



(333) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
 



908. [Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni 
previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed 
organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche 
dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri 
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa] (334).



(334) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
 



909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei 
casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di 
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico 
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato 
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle 
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto 
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al 
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione";
b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata; 
c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e forniture," 
sono soppresse; 
d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 
"4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 
del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite 
dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, 
all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa". 



 



910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso 
di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della 
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:"; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché 
con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i 
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non 
risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro". 



 



911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
è sostituito dal seguente: 
"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o 
datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno 
degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi 
e i contributi previdenziali dovuti".



 



912. [L'offerente di cui al comma 908 può essere anche un'associazione 
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, 
responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero 
un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di 
qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei 
due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può 
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi 
requisiti e caratteristiche] (335).



(335) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
 



913. [L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso 
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione 
funzionale dell'opera secondo le modalità previste] (336). 



(336) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
 



914. [Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari e 
delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici 
locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti 
tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed 
idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di 
locazione finanziaria con soggetti terzi] (337).



(337) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
 



915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore 
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. 



 



916. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito 
dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere 
destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche 
intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani 
regionali trasporti. 



 



917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore 
spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007.



 



918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, 
nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi 
dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi 
di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci 
relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per 
l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le 
politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di 
cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo 
è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato 
istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea 
(338).



(338) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 29 
dicembre 2007, n. 273.
 



919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni 
di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che 
acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al 
trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con 
il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la 
fruizione di dette agevolazioni (339). 



(339) Vedi, anche, il D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273.
 



920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi 
del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato 
l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di 
spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 



 



921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 
marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le 
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° 
dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate 
pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 
2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul 
pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione 
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la 
pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 
10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i 
sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia 
degli interventi (340). 



(340) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 aprile 
2007.
 



922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento 
di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già 
previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 è 
autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007, di euro 4.200.000 per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del 
medesimo Ministero. 



 



923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del 
comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per 
le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra 
uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle 
eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello 
stesso articolo 80, comma 8. 



 



924. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a 
favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per 
l'innovazione. 



 



925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture 
per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga 
banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento 
degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle 
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni 
per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 
80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. 



 



926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria 
delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 
milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la 
realizzazione delle finalità di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse 
del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 
2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.



 



927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul 
territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il 
"Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti 
interventi: 
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica 
digitale; 
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare 
dell'obbligo di copertura del servizio universale; 
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi 
interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; 
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o 
socialmente disagiate; 
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del 
digitale (341). 



(341) Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 300 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli 
interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei 
medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie 
di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di 
monitoraggio e di verifica degli interventi (342).



(342) Vedi, anche, il comma 300 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la 
spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (343). 



(343) Vedi, anche, il comma 300 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la 
radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste 
dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a 
un decimo. 



 



931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a 
progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote 
di parte nazionale. 



 



932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di 
venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui 
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono 
unificati in un unico fondo. 



 



933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è 
inserito il seguente: 
"Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura 
dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una 
compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o 
assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei 
finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o 
garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e 
non devono comportare oneri a carico del fondo". 



 



934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive 
modificazioni, le parole: "per le finalità di cui alla presente legge" sono 
sostituite dalle seguenti: "per interventi volti a sostenere 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano". 



 



935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è 
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi 
dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive 
modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri 
competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da 
consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e 
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda 
estera".



 



936. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la 
penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso 
l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il 
fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di 
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, 
per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e 
ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti 
tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la 
tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi 
manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere 
ai contributi di cui al precedente periodo. 



 



937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche 
artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 
1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 
2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma 
pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, è destinata al 
finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla 
legge 17 febbraio 1968, n. 97. 



 



938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le 
modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 16 
maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. 



 



939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, 
in fine, il seguente capoverso: 
"5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle 
attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti 
autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del 
comma 5, avviene secondo i seguenti princìpi: 
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed 
economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la 
regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore; 

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la 
qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata 
degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono 
assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto 
alle condizioni economiche proposte; 
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in 
termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti 
oil e non oil". 



 



940. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a 
favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e 
dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere 
dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo 
operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei 
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di 
lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e 
collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi 
contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla 
definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di 
cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (344).



(344) Vedi, anche, la Dir.Min. 30 aprile 2007, n. 7 e l'art. 27-bis, D.L. 1° 
ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso l'uso fallace o fuorviante 
di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali 
ingannevoli".



 



942. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del "made in 
Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto 
tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a 
favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 
milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 
14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente 
abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge (345).



(345) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 aprile 
2008, n. 83. 
 



943. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, 
la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale 
a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani 
all'estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e 
alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 
milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008 e 2009.



 



944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la 
spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 
dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295. 



 



945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la 
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di 
euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo 
stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina. 



 



946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione 
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 
successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: "Spettano alla 
Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali 
riscosse nel territorio della Regione stessa:". 



 



947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 
111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione 
di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai 
servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra 
il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui 
oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo 
comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia 
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive 
modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 
decimi".



 



948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° 
gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa 
per gli importi sotto indicati: 
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 
266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000; 
b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 
dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000. 



 



949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di 
cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è 
autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 
2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009. 



 



950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana 
all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa 
di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008 
(346). 



(346) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.
 



951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di 
Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 
di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009. 



 



952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 
2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di 
euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009. 



 



953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e 
Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per 
l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di 
Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle 
relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di 
cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.



 



954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, 
sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed 
il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010. 



 



955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i 
Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i 
funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, 
i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, 
sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.



 



956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, 
rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia 
e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le 
manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle 
finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello 
svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti 
disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il 
Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari 
esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle 
rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.



 



957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario 
generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia 
ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi 
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli 
appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore 
amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero 
ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in 
posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi 
ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale 
comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha 
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del 
Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato 
ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, 
ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi 
espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario 
generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche 
professionalità.



 



958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche 
amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono 
collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in 
posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote 
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 
successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o 
regolamentare. 



 



959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, 
al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed 
al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento 
delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale 
indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza 
dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa 
non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del 
personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella 
dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si 
aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle 
competenze stipendiali di base metropolitane.



 



960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di 
cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in 
conformità alle disposizioni vigenti.



 



961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, 
scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal 
Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due 
designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del 
commercio internazionale. 



 



962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'ambito delle 
autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.



 



963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei 
trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 
della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, 
comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato 
di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, è incrementato di 175 milioni di euro annui. 



 



964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta 
Velocità/Alta Capacità" della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa 
complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni 
per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 
4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. 
Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere 
dal primo anno di iscrizione.



 



965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in 
particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato 
della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al 
rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa 
di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 



 



966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti 
da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento 
degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta 
velocità "Linea Torino-Milano-Napoli", nonché gli oneri delle relative 
operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello 
Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da 
Infrastrutture Spa, sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo 
periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



 



967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa 
ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato 
costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la 
destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato 
Spa e di società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei 
confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.



 



968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 
966 nonché l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del 
gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.



 



969. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di 
cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, 
nonché i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più 
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze 
(347).



(347) Con D.M. 27 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2007, n. 11) sono stati 
definiti i criteri e le modalità per l'accollo del debito già contratto da 
Infrastrutture S.p.a. a carico del bilancio dello Stato.
 



970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, 
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'incremento annuo del canone 
dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta 
Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento".



 



971. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a 
Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di 
servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della 
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.



 



972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote 
capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 
505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è 
posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere 
per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, 
per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla 
realizzazione del "Sistema alta velocità/alta capacità". 



 



973. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in 
relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico 
sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui 
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive 
modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni 
precedenti.



 



974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 
1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è 
destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete 
regionale e locale.



 



975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è 
sostituito dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società 
del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 
2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta 
capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 
2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".



 



976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è destinata specificamente 
all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.



 



977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere 
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di 
contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per 
le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. 



 



978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un 
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di 
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di 
porto - guardia costiera. 



 



979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione 
delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse 
di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni 
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la 
realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta 
Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da 
ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i 
diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture 
autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e 
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da 
essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, 
è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della 
metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e delle altre tratte dalla 
metropolitana di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una quota è 
destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità 
per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari (348).



(348) Comma così modificato dal comma 3-bis dell'art. 7, D.L. 1° ottobre 2007, 
n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, 
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico 
dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti 
dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono 
economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi 
successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti. 



 



981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione 
delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera 
CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, 
comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono 
corrispondentemente ridotte, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 
milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della 
progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla 
realizzazione dell'opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa 
ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e 
partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina. Con atto 
convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti 
la realizzazione delle predette opere infrastrutturali (349).



(349) Vedi, anche, il comma 257 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e 
promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della 
spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e 
straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli 
previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il 
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a 
decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: 
a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del 
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni; 
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della 
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. 



 



983. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo 
dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, la cui dotazione è ripartita 
annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del 
Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e 
verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere 
dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle 
autorità portuali per manutenzioni dei porti (350).



(350) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 
93, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



984. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale 
su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la 
fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali. 



 



985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della 
tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della 
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della 
legge 5 maggio 1976, n. 355. 



 



986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di 
cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni 
commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge 
dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, 
pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo 
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci. 



 



987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 
982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo 
gettito.



 



988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali 
ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti 
al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due 
annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008. 



 



989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un 
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo 
conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di 
riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione 
alle Autorità portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del 
tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con 
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili (351).



(351) L'originario comma 989 è stato così sostituito dagli attuali commi 989 e 
989-bis ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
 



Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, 
un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e 
la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro 
eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del 
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità 
di autofinanziamento (352).



(352) L'originario comma 989 è stato così sostituito dagli attuali commi 989 e 
989-bis ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
 



990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle 
autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei 
trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle 
infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni 
territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e 
diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della 
realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori 
portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei 
trasferimenti dello Stato a tal fine. 



 



991. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a 
decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle 
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di 
grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il 
decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani 
finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee 
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico 
di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di 
attribuzione del contributo.



 



992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, 
n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano 
regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come 
adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, 
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.



 



993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in 
ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità 
medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i 
relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati 
sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi 
introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti 
tributari si estinguono. 



 



994. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a 
decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle 
opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui 
contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali 
che risultino immediatamente cantierabili. 



 



995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative 
del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al 
medesimo comma 994.



 



996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono 
aggiunti i seguenti: 
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai 
sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui 
perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità 
portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente 
alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di 
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il 
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del 
materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, 
dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro 
trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione 
definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla 
suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti 
dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli 
effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo. 
11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano 
caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale 
con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di 
destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono 
essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, 
su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. 
Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente 
interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra 
possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su 
autorizzazione della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se 
non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente 
alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati 
all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di 
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione 
della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di 
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito 
costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, 
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o 
completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare 
requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s 
e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di 
refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento 
superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, 
titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la 
procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione 
alla destinazione d'uso.
11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto 
previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi 
da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri 
stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, 
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito 
temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle 
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine 
massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, 
assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. 
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di 
Venezia. 
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale 
nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali 
derivanti dall'attività di dragaggio". 



 



997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) 
è sostituita dalla seguente:
"m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed 
approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, 
commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali 
può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le 
amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei 
casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di 
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e 
seguenti, ove applicabili". 



 



998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del 
cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di 
collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della 
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 
1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in 
data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 
giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009 (353). 



(353) Vedi, anche, il comma 223 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei 
criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le 
procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio 
pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del 
servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive 
della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per 
la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli 
adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore (354). 



(354) Con Del. 9 novembre 2007, n. 111/2007 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2008, n. 50) 
sono stati fissati i criteri per la determinazione degli oneri di servzio 
pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio 
marittimo di pubblico interesse.
 



1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; 
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; 
c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, 
n. 684; 
d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.



 



1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le 
parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: 
"fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle 
singole società che ne fanno parte". 



 



1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare 
il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il 
Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 



 



1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi 
concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, 
nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo 
sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un 
contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, 
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di 
interesse nazionale. 



 



1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza 
del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale 
piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra 
i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di 
incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività 
produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione 
comunitaria vigente in materia. 



 



1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi 
portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa 
destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal 
Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e 
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle 
infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, dal Ministro dell'università e della ricerca nonché dai presidenti delle 
regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di 
sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti. 



 



1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al 
termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi 
d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito 
capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per 
gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005. 



 



1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si 
applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 



 



1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di 
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise 
e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze 
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla 
ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse 
stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai 
rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti 
dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 
35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere 
sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal 
fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a 
valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i 
programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali (355).



(355) Con O.P.C.M. 16 marzo 2007, n. 3574 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 67), 
modificata dall'art. 2, O.P.C.M. 5 luglio 2007, n. 3600 (Gazz. Uff. 11 luglio 
2007, n. 159), sono state ripartite, per l'anno 2007, le risorse finanziarie 
previste dal presente comma. Vedi, anche, l'art. 21-bis, D.L. 1° ottobre 2007, 
n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione e i commi 116 e 257 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la 
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore 
dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale 
dell'umanità, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una 
popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia. 



 



1010. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 
1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 
milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le 
risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni 
beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della 
legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le 
opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita 
convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più 
ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto 
(356).



(356) Vedi, anche, il comma 258 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 
17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella 
provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione 
entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, 
corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di 
capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed 
interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di 
rateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione 
di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il 
debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei 
tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del 
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le 
cartelle esattoriali (357). 



(357) Comma così modificato dall'art. 36-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 116 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e 
Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al 
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di 
euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni 
di euro per l'anno 2007 è riservata, quanto a 12 milioni di euro per la 
copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di 
euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato 
decreto-legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui 
agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 
2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e 
all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro 
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e 
successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007 (358). Ai relativi 
oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo 
previsto per l'anno 2007 (359).



(358) Termine ulteriormente prorogato al 30 aprile 2008 dall'art. 8, O.P.C.M. 23 
novembre 2007, n. 3631 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2007, n. 281).
(359) Con D.P.C.M. 5 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86) e con 
D.P.C.M. 30 maggio 2008 (Gazz. Uff. 16 giugno 2008, n. 139) si è provveduto alla 
ripartizione delle risorse prevista dal presente comma.
 



1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli 
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania 
colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 
32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da 
erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, 
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (360).



(360) Ad integrazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 115 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con D.P.C.M. 13 giugno 2008 (Gazz. 
Uff. 30 luglio 2008, n. 177) sono stati determinati le modalità e i criteri 
previsti dal presente comma.
 



1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni 
della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere 
sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 
1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da 
erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle 
popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo 
Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali 
e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata 
inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro 
per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi 
meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati 
dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello 
sul Clitunno in provincia di Perugia (361).



(361) Con D.P.C.M. 9 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83) sono state 
determinate le modalità e sono stati definiti i criteri per l'erogazione dei 
contributi di cui al presente comma alla regione Marche. Con D.P.C.M. 7 marzo 
2007 (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134), modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 21 
dicembre 2007 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2008, n. 45), sono state ripartite le 
risorse finanziarie previste dal presente comma, in favore delle regioni 
Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia. Con O.P.C.M. 29 agosto 2007, 
n. 3609 (Gazz. Uff. 7 settembre 2007, n. 208) sono state ripartite le risorse 
finanziarie previste dal presente comma, in favore della regione Umbria.
 



1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle 
zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della 
provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per 
l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da 
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



 



1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive 
modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per 
il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e 
di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 
443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui 
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di 
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla 
realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il 
Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu valide ed 
urgenti in tema di trasporto (362).



(362) Con Del. 28 giugno 2007, n. 47/2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2008, n. 73, 
S.O.), corretta con Comunicato 12 maggio 2008 (Gazz. Uff. 12 maggio 2008, n. 
110), sono state ripartite le risorse previste dal presente comma.
 



1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni 
di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a 
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso 
di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito 
il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete 
stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le 
disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE. Gli introiti derivati 
dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti 
ferroviari.



 



1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS 
Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata 
della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova 
realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che 
costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con 
analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere 
che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è 
altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi 
aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per 
tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.



 



1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di 
perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, 
comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono 
sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento 
della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione 
di ANAS Spa.



 



1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui 
all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 
2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 
42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che 
provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al 
comma 1018 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui 
predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle 
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed 
efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari 
stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, 
controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei 
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a 
quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: ", 
ove non vi siano specifiche professionalità interne," sono soppresse. Le 
convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi 
concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare 
l'attuazione delle disposizioni del presente comma. 



 



1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli 
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A 
decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le 
autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio 
A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi 
di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro 
dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di 
euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 
1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I 
conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario 
delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte 
autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a 
pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle 
infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di 
attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del 
sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal 
presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti 
dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.



 



1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito 
un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in 
infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori 
sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della 
rete. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al presente comma 
sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota 
corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata all'acquisto di 
materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla 
copertura dei costi di gestione dei servizi stessi. 



 



1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga 
all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai 
commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche 
attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista 
di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena 
separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue 
attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché 
al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per 
assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle 
partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. 
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo 
di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta 
società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per 
essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di 
servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.



 



1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive 
modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformità" fino a: "da essa 
costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo è 
soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 
5 sono abrogati. 



 



1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, 
di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive 
modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell'intero 
patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei 
concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il 
subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette 
presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti 
altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari 
autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli 
interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi 
delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, 
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette 
disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 
nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono 
evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene 
reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al 
comma 1018.



 



1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS 
Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è 
concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si 
applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria 
nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 
milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005. 



 



1027. È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per 
il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali 
concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 
2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per 
l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell'articolo 19-bis del 
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.



 



1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468". 



 



1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorità la costruzione di 
tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa 
in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. 



 



1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine 
del comma sono soppresse; 
b) al comma 83: 
1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore 
trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al 
perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle 
infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di 
sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di 
redditività, e nel rispetto dei princìpi comunitari e delle eventuali direttive 
del CIPE,"; 
2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse; 
c) il comma 84 è sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di convenzione unica 
di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto 
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle 
linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono 
sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di 
cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata 
deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione 
all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali 
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di 
carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. 
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri 
di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. 
Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti 
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il 
concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il 
concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai 
commi 87 e 88";
d) al comma 85, capoverso 5: 
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
"c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli 
affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale 
veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modificazioni;" (363); 
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
"d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione 
all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro 
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per 
l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che 
siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere 
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione 
all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza 
nei settori delle costruzioni e della mobilità;";
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
"e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di 
interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di 
onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di 
indipendenza;"; 
e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il 
concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero 
della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla 
convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto 
concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo"; 
f) il comma 88 è sostituito dal seguente: 
"88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta 
alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al 
ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, 
salvo l'eventuale diritto di indennizzo"; 
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente: 
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni 
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei 
successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle 
variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai 
Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di 
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento 
motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo 
quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di 
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario 
comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente 
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi 
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal 
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta 
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, 
trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle 
infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano 
o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta 
giorni successivi al ricevimento della comunicazione".



(363) Per la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente 
capoverso vedi il comma 3-ter dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, 
l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il 
riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto 
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito 
presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato 
all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è 
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento: 
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza 
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, 
n. 422, e successive modificazioni; 
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, 
tranviarie e filoviarie; 
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non 
convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio 
minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori 
con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo (364);
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno 
il 50 per cento della dotazione del fondo (365).



(364) Lettera aggiunta dal comma 306 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(365) Lettera aggiunta dal comma 306 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1032. [Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province 
autonome, in conformità ai seguenti criteri: 
a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 
1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 
211, e successive modificazioni; 
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari; 
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; 
d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano 
attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, 
comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (366)] (367). 



(366) Comma abrogato dall'art. 63, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(367)  Lettera abrogata dall'art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, 
relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 
1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono 
coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, 
anche con il supporto del Ministero dei trasporti. 



 



1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 
milioni di euro.



 



1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della 
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e 
successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse 
all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è 
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009.



 



1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei 
trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica 
stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i 
valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli 
utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i 
controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature 
tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli (368). 



(368) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 
vedi l'art. 6-bis, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei 
trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è 
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della 
centrale di infomobilità, all'implementazione dei controlli del circolante, 
delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio 
di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di 
funzionamento. 



 



1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico 
dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a 
bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello 
della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e 
per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa 
di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (369). 



(369) Vedi, anche, il comma 248 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle 
capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009.



 



1040. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, 
della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 
dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese 
iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 
della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento 
delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi: 
a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, 
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto 
allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio 
di insuccesso tecnologico o industriale; 
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria 
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte 
innovativa del progetto (370). 



(370) Vedi, anche, il D.M. 5 marzo 2007.
 



1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri 
per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefìci di cui al comma 
1040. A tal fine è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (371).



(371) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 marzo 
2007.
 



1042. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 
2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato concedere 1 milione di 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.



 



1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle 
finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il 
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro 
dell'università e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche 
attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, 
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) 
di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400.



 



1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con 
particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di 
euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli 
interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di 
bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni 
stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. È autorizzato altresì un 
contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete 
immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla 
rete logistica nazionale (372). 



(372) Vedi, anche, i commi 245 e 246 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la 
costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali 
nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è 
autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni 
di euro dall'anno 2009. 



 



1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente: 

"Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e 
l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico 
locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di 
favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al 
servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e 
lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della 
navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni 
e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti 
dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita 
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria 
e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con 
le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di 
sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 
2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente 
comma".



 



1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli 
organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari 
di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi 
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la 
denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei 
prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 



 



1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i 
compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 
1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
(AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 



 



1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: 
"la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse. 



 



1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai 
sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, 
n. 71, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per l'anno 2007 (373).



(373) Comma così modificato dall'art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è 
istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute 
in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di 
opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione 
presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento 
del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia 
dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad 
indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 



 



1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 5-ter è abrogato; 
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: 
"5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli 
organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione 
dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate". 



 



1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le 
parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ", nonché il Corpo 
forestale dello Stato".



 



1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 4 è abrogato; 
b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita" 
sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA è attribuita". 



 



1055. Entro il 30 novembre 2007 (374), il Commissario straordinario dell'Ente 
per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 
luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione 
debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che 
trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che 
stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento 
dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e 
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento 
finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un 
decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, compartecipata 
dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più 
immediate dell'EIPLI è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 
milioni di euro per l'anno 2007 (375).



(374) Per la proroga del termine vedi il comma 6 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248.
(375) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 
81, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 3 
novembre 2008, n. 171.
 



1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e 
successive modificazioni, le parole: "è prorogato di cinque anni" sono 
sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni". L'onere per l'attuazione 
del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro (376). 



(376) Comma così modificato prima dal comma 5-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 
2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 4 
dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.
 



1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si 
applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai 
fini della sua distribuzione. 



 



1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal 
Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per 
l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno 
degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui 
(377).



(377) Vedi, anche, il comma 133 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1059. Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti 
spese:
a) per l'anno 2007: 
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale 
previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo 
quindicennale di cui all'articolo l, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266; 
b) per l'anno 2008: 
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale 
previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo 
quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 
3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale 
previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
c) per l'anno 2009: 
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale 
previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo 
quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo 
quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350. 



 



1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 
sono inoltre autorizzate le seguenti spese: 
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale 
previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo 
quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 
c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale 
previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 



 



1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili 
anche a carico degli esercizi futuri. 



 



1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 
23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060. 




 



1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 
81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 
65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto 
dalla normativa comunitaria (378).



(378) Per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente 
comma vedi il comma 122 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro"; 
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di 
euro". 



 



1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli 
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la 
realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli 
imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, 
nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla 
legislazione in materia (379). 



(379) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 
novembre 2007.
 



1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del 
nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 
2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori 
professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che 
attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa 
prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui 
al presente comma.



 



1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 
euro"; 
b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 
euro". 



 



1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese 
giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo 
sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità 
finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011 (380). 



(380) Vedi, anche, il comma 120 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le 
procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la 
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.



 



1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modificazioni, è abrogato. 



 



1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il 
quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.



 



1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese 
agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze 
economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito 
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per 
le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, 
commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la 
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio (381).



(381) Vedi, anche, il comma 123 dell'art. 2 e il comma 111 dell'art. 3, L. 24 
dicembre 2007, n. 244.
 



1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 
dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, 
n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute 
e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede 
a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per 
il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali 
esigenze, secondo princìpi di tutela previsti dalla speciale normativa di 
riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale 
della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della 
specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni 
agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.



 



1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità 
operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli 
orientamenti comunitari in materia.



 



1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si 
applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché 
in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 
luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori 
agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito 
d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per 
l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 
(382).



(382) Per l'attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007 vedi 
il D.M. 6 luglio 2007.
 



1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 
9-bis deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo 
commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o 
collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, 
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. 
Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine 
sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del 
citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione 
si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla 
nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: 
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 
2007".



 



1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, 
per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 
del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo 
ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 
124.



 



1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: 
"commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6". 



 



1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai 
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli 
nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel 
Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite 
provvedono le regioni. 



 



1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 
1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 
milioni di euro. 



 



1081. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di 
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli 
incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 
14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al 
pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico 
dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.



 



1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in 
materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione 
europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione 
regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 
1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale 
finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la 
multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma 
quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui 
allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002 (383).



(383) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2008, n. 105 (Gazz. 
Uff. 23 aprile 2008, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzione dell'art. 1, comma 1082, sollevata in 
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
 



1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del 
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, 
l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la 
valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse 
derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli 
organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di 
lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa 
forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, 
stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 
12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005. 



 



1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello 
forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 



 



1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale 
per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 
87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. 



 



1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: 
"al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In 
relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso 
Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di 
euro per gli anni dal 2008 al 2011. 



 



1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, 
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo 
il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, 
la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 
20 per cento".



 



1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato 
istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite 
dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che 
producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche 
se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un 
credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti 
in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli 
operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto 
agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso 
nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito 
direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi 
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti (384).



(384) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 
novembre 2008, n. 171.
 



1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 
che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del 
Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal 
medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 
2006 (385).



(385) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 
novembre 2008, n. 171.
 



1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle 
imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche 
se con un'attività di impresa inferiore a tre anni. Per tali imprese la media 
degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti 
effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative 
dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per 
l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 
(386).



(386) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 
novembre 2008, n. 171.
 



1091. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal 
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti 
o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori 
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti 
del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 
140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di 
assistenza fiscale. 



 



1092. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non 
previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte 
dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.



 



1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società 
cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo 
modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per 
l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (387).



(387) Per le modalità applicative del presente comma vedi il D.M. 27 settembre 
2007, n. 213.
 



1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a 
responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano 
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti 
dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del 
reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 
25 per cento (388).



(388) Periodo così sostituito dal comma 177 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le 
modalità applicative del comma 1093 (389).



(389) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 
settembre 2007, n. 213.
 



1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
il secondo periodo è soppresso. 



 



1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per 
attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area 
euro a cura di Poste Italiane Spa. 



 



1098. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente 
articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 
settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le 
disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni.



 



1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da 
completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il 
Ministero dell'economia e delle finanze.



 



1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare 
previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei 
protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo 
dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai 
sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.



 



1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela 
dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo 
comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario 
internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori 
(SCOPIC).



 



1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è 
sostituito dal seguente: 
"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli 
interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello 
Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa 
del mare dagli inquinamenti". 



 



1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di 
demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è 
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. 



 



1104. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive 
di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 
successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di 
gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati 
gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e 
degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e 
le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 



 



1105. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di 
cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 



 



1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il 
prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 
1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo 
di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad 
uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell'Agenzia 
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.



 



1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali 
funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 
2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al 
periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni 
previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 



 



1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace 
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti 
solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad 
acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito 
territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali 
all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani pari alle seguenti percentuali minime: 
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; 
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; 
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 



 



1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta 
differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con 
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione 
della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere 
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".



 



1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del 
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° 
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi 
aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo. 



 



1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le 
modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non 
superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso 
termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato 
il tasso di interesse da applicare (390). 



(390) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 
maggio 2008, n. 115.
 



1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di 
seguito elencate: 
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento 
elettrico e termico; 
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti 
rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; 
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW 
con motori ad alta efficienza; 
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e 
terziario; 
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; 

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di 
energia a basse emissioni o ad emissioni zero; 
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi 
diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali 
e nelle foreste (391).



(391) Lettera aggiunta dal comma 124 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 
ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al 
Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 
comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120. 



 



1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate 
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110. 



 



1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e 
prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di 
gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, 
l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti 
concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in 
modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale. 



 



1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse 
del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a 
bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, 
è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il 
controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale 
ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di 
criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. 



 



1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli 
incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti 
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili 
esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 
Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della 
previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata 
avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della 
presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato 
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti 
energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 
1118 (392).



(392) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-octies 
dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione. Vedi, anche il comma 136 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e 
il comma 137 dello stesso art. 2, come modificato dall'art. 9, D.L. 6 novembre 
2008, n. 172.
 



1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le 
condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto 
agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della 
presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui 
al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni 
alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche 
rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di 
entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e 
nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di 
ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare 
vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le 
direttive europee in materia di energia elettrica (393). 



(393) Comma così modificato dal comma 154 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche il comma 137 dello stesso articolo 2. In deroga a quanto 
disposto dal presente comma vedi il comma 1-octies dell'art. 33, D.L. 31 
dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



1119. È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia 
elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.



 



1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 
3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: 
"e da rifiuti" sono soppresse; 
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse 
le parole: "o assimilate"; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 
sono soppresse le parole: "ed assimilate"; 
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le 
parole: "e assimilate" sono soppresse; 
d) alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, 
le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il 
secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella 
rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all' articolo 26, comma 7, 
della medesima legge, le parole: "o assimilate" sono soppresse; 
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le 
parole: "e inorganici" sono soppresse; 
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è 
abrogata; 
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato; 
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 è 
abrogato; 
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, 
lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate". 



 



1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della 
qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto 
pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, 
con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009 (394). 



(394) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2007.
 



1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare 
riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi 
ambientale; 
b) incentivazione dell'intermodalità; 
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la 
mobilità sostenibile; 
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing; 
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola; 
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna 
delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento 
che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo 
obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale; 
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, 
gpl, elettrica e idrogeno; 
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica 
(395). 



(395) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 142 (Gazz. Uff. 
21 maggio 2008, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del 
parere della Conferenza unificata. Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2007.
 



1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è 
destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (396).



(396) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 142 (Gazz. Uff. 
21 maggio 2008, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del 
parere della Conferenza unificata.
 



1124. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo 
scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori 
economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione 
ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile. 




 



1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui 
al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti 
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il 
Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente 
le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.



 



1126. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il 
monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i 
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla 
approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 
19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte 
all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei 
seguenti criteri: 
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; 
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; 
c) riduzione della produzione di rifiuti; 
d) riduzione delle emissioni inquinanti; 
e) riduzione dei rischi ambientali (397). 



(397) Il Piano d'azione previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 
11 aprile 2008.
 



1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie 
merceologiche: 
a) arredi; 
b) materiali da costruzione; 
c) manutenzione delle strade; 
d) gestione del verde pubblico; 
e) illuminazione e riscaldamento; 
f) elettronica; 
g) tessile; 
h) cancelleria; 
i) ristorazione; 
l) materiali per l'igiene; 
m) trasporti. 



 



1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 è istituito un 
apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro 
dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate. 



 



1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle 
filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire 
dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva 
riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, 
secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche 
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. 



 



1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è 
finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente 
nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 
l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati 
dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello 
comunitario. 



 



1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una 
quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti 
per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 



 



1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi 
alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e 
la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni 
di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni 
e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le 
attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto 
istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la 
diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.



 



1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 
596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 
2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli 
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività 
culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286.



 



1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 
286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono 
inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e successive modificazioni".



 



1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive 
modificazioni. 



 



1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte 
sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le 
attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra 
lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività 
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto 
Fondo.



 



1137. Per le finalità di cui al comma 1136, è assegnato al Ministero per i beni 
e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009.



 



1138. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro 
gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un 
contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e 
le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e 
paesaggistici.



 



1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della 
legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli 
anni 2007, 2008 e 2009. 



 



1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è 
finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di 
carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In 
deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti 
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.



 



1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per 
ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 
ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri 
soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti 
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla 
creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, 
conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati 
di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 (398). 



(398) Vedi, anche, il D.M. 18 dicembre 2007.
 



1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far 
fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano 
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere 
alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e 
librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e 
di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni 
culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per 
l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti 
annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme (399).



(399) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi i commi 401 e 410 dell'art. 2 e il comma 110 dell'art. 3, L. 24 dicembre 
2007, n. 244.
 



1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle 
contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero 
per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al 
presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non 
impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 
novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le 
attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione 
dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato 
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 
del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono 
essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini 
dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove 
possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 
2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le 
attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a 
comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del 
medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con 
obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare" (400).



(400) Si tenga presente che il quarto e quinto periodo del comma 8 dell'art. 3, 
D.L. 25 marzo 1997, n. 67 sono stati successivamente sostituiti dal comma 386 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il titolo è sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale 
dell'Ebraismo Italiano e della Shoah"; 
b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
"1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della 
Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che 
hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia"; 
c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la 
cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle 
testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere 
attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed 
internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e 
di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e 
dell'incontro tra culture e religioni diverse"; 
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere 
le seguenti: "dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e". 



 



1145. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore 
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di 
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, 
quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro 
e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per 
la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e 
demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e 
didattico. 



 



1146. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta 
l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009. 



 



1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, 
sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e 
le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 
28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità 
di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, 
in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio 
dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero 
dell'interno in materia di sicurezza.



 



1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota 
del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche 
sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. 
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e 
qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di 
riduzione delle spese". 



 



1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per 
il biennio 2008-2009. 



 



1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle 
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione 
nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 
80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono 
stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese 
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 
31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a 
quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del 
Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di 
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le 
modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere 
finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della 
totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al 
Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato".



 



1151. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e 
l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di 
produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita 
dalla seguente: "sostegno"; 
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei 
contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le 
parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi 
concessi"; 
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: 
"Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul 
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei 
commi 2, 3 e 6. 
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un 
contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non 
superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo 
definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le 
opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 
90 per cento. 
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un 
contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per 
cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il 
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le 
modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel 
caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al 
Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in 
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei 
diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera. 
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film 
realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui 
all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per 
la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed 
approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo 
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni 
dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non 
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che 
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa. 
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte 
negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, 
di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di 
mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla 
data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi 
previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il 
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore 
della sceneggiatura. 
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, 
designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui 
all'articolo 17";
d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonché all'ammissione al 
finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla 
valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite 
dalle seguenti: "nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 
13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite 
dalle seguenti: "comma 6"; 
e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle 
seguenti: "comma 7"; 
f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono 
sostituite dalle seguenti: "comma 6". 



 



1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità 
secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non 
compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente 
pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata 
in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le 
province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in 
proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti 
criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse (401). 



(401) Gli attuali commi 1152 e 1152-bis così sostituiscono l'originario comma 
1152 ai sensi di quanto disposto dal comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244. Con D.M. 13 luglio 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2008, n. 73) sono state 
determinate le quote delle risorse da attribuire alle province delle regioni 
Sicilia e Calabria, in attuazione di quanto disposto dal presente comma. Con 
D.M. 9 novembre 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2008, n. 73) sono stati stabiliti i 
criteri e le modalità di gestione delle suddette risorse.
 



1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009 (402).



(402) Gli attuali commi 1152 e 1152-bis sostituiscono l'originario comma 1152 ai 
sensi di quanto disposto dal comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dal numero 14) della 
lettera b) del comma 9 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come rettificato 
con Comunicato 30 maggio 2008 (Gazz. Uff. 30 maggio 2008, n. 126) e sostituito 
dalla relativa legge di conversione.
 



1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 
10 milioni di euro per l'anno 2007. 



 



1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di 
applicazione e di erogazione dei finanziamenti (403).



(403) Vedi, anche, l'art. 11, comma 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione 
di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in 
Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti 
capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati 
rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in 
Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo 
in Sicilia e in Calabria""; 
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono 
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto". 



 



1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli 
importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto 
di cui al comma 1159 del presente articolo: 
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di 
interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che 
concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di 
occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e 
l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al 
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi 
di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di 
cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per 
ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui (404);
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive 
modificazioni; 
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 
31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti 
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e 
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e 
delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di 
spesa di 45 milioni di euro (405); 
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere 
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento 
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera 
presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti 
criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli 
oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare 
con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 
2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove 
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione 
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in 
attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni 
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; 
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni 
con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente 
alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e 
successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in 
attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle 
misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, 
nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a 
valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo (406); 
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 
2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui 
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in 
favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo 
per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di apposita 
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul 
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai 
soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati 
nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 
1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui 
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (407).
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, 
dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle 
risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi 
volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e 
l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro 
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed 
in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento 
di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione 
dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche 
attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di 
convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di 
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a 
valere sul Fondo di cui al presente comma (408).



(404) Per l'istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del 
lavoro nero ed irregolare vedi il D.M. 11 ottobre 2007.
(405) Con D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), modificato dal 
D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2008, n. 36), sono state assegnate 
definitivamente le risorse a carico del Fondo per l'occupazione per gli 
interventi previsti dalla presente lettera.
(406) Con D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), modificato dal 
D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2008, n. 36), sono state assegnate 
definitivamente le risorse a carico del Fondo per l'occupazione per gli 
interventi previsti dalla presente lettera. Con D.Dirett. 1° aprile 2008 (Gazz. 
Uff. 5 aprile 2008, n. 81) - rettificato dal Comunicato 16 ottobre 2008 (Gazz. 
Uff. 16 ottobre 2008, n. 243) - e con D.Dirett. 3 giugno 2008 (Gazz. Uff. 11 
giugno 2008, n. 135), è stata approvata la graduatoria per la ripartizione degli 
incentivi previsti dalla presente lettera.
(407) Lettera aggiunta dall'art. 27, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Con D.Dirett. 1° aprile 2008 
(Gazz. Uff. 5 aprile 2008, n. 81) - rettificato dal Comunicato 16 ottobre 2008 
(Gazz. Uff. 16 ottobre 2008, n. 243) -e con D.Dirett. 3 giugno 2008 (Gazz. Uff. 
11 giugno 2008, n. 135), è stata approvata la graduatoria per la ripartizione 
degli incentivi previsti dalla presente lettera.
(408) Lettera aggiunta dal comma 549 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli 
ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi 
da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure 
concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 
milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni 
di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di 
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento 
all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese 
beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli 
sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi 
previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del 
periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può 
disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità 
delle predette risorse. 



 



1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta, sulla 
base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita 
relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la 
necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori 
dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a 
decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di 
azienda.



 



1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al 
comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (409).



(409) Con D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), modificato dal 
D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2008, n. 36), si è provveduto 
all'assegnazione, in via definitiva, delle risorse a carico del Fondo per 
l'occupazione.
 



1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le 
uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è 
istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su 
base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei 
dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con 
contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di 
giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni 
se in possesso di diploma di laurea. 



 



1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e 
i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i requisiti di 
accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per 
l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni 
di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009 (410).



(410) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi il comma 34 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e l'art. 21-quater, 
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e 
lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 
euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".



 



1163. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui 
all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 
milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni. 



 



1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania 
possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle 
posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo 
effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 
1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle 
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi 
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. 
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (411). 



(411) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 luglio 
2007.
 



1165. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per 
l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per 
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a 
tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e 
per l'anno 2008 (412). 



(412) Con D.Dirett. 2 novembre 2007 (Gazz. Uff. 22 novembre 2007, n. 272) è 
stato disposto il riparto dello stanziamento previsto dal presente comma.
 



1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione 
interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche 
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, 
direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente 
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di 
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU 
nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, 
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate 
in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, 
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva 
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette 
convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, 
il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007. 



 



1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in 
pagamento dal 1° gennaio 2007. 



 



1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso 
ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle 
società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. 



 



1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalità 
definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale anche mediante collegamenti telematici. 



 



1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonché per la 
realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di 
apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL. 



 



1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati 
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è 
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 



 



1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di 
legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro 
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai 
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 
638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è 
abrogato. 



 



1173. [Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la 
concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più 
decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e 
delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di 
imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze 
nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori] 
(413).



(413) Comma abrogato dall'art. 39, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la 
decorrenza e i limiti ivi previsti.
 



1174. [Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano 
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi 
ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del 
rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità 
delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da 
considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 
produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti] (414).



(414) Comma abrogato dall'art. 39, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la 
decorrenza e i limiti ivi previsti.
 



1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi 
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono 
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di 
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il 
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli 
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale. 



 



1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti 
gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i 
contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al 
comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura 
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non 
considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata 
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti 
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva 
nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura (415).



(415) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 
ottobre 2007.
 



1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di 
norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 
1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.



 



1178. [L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di 
paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 
1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 
12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la 
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124] (416). 



(416) Comma abrogato dall'art. 39, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la 
decorrenza e i limiti ivi previsti.
 



1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 
integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 



 



1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito 
dai seguenti: 
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro 
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di 
socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto 
lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti 
pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne 
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la 
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei 
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La 
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di 
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo 
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il 
trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai 
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza 
lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il 
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, 
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel 
mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di 
cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del 
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno 
antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di 
trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore 
e del datore di lavoro" (417). 



(417) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di 
rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a 
seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa 
dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del 
contesto critico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, O.P.C.M. 3 aprile 
2007, n. 3580 (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82).
 



1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è 
abrogato. 



 



1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati 
contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto 
previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, 
n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 
14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi 
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve 
essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.



 



1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 
181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore; 
e-ter) distacco del lavoratore; 
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa". 



 



1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il 
comma 6 è sostituito dai seguenti: 
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei 
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre 
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli 
di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di 
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali 
sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo. 
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per 
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse". 
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro 
pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai 
servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui 
al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto 
previsto dal presente comma".



 



1185. È abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni. 



 



1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive 
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il 
finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e 
sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato 
rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del 
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure 
individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale". 



 



1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle 
vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime 
medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito 
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno 
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito 
denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefìci 
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, 
nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi (418).



(418) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 luglio 
2007. Per l'incremento della dotazione del Fondo previsto dal presente comma 
vedi il comma 534 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". 



 



1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai 
sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 
febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, 
n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, 
ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari 
aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni 
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o 
gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano 
stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte 
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al 
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica 
sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate 
rispettivamente 1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli 
oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla 
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che 
eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al 
presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le 
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla 
tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come 
sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui 
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che 
intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per 
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per 
l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2009 (419).



(419) Con Dir.Min. 25 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 31) sono 
stati definiti i criteri generali ai fini dell'applicazione del presente comma. 
Con D.M. 2 maggio 2007 (Gazz. Uff. 7 maggio 2007, n. 104) è stato approvato il 
piano di riparto delle seimila unità di mobilità lunga di cui al presente comma.
 



1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite 
complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente 
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di 
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione 
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi 
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, 
ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti 
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che 
recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed 
inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 
2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i 
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle 
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano 
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei 
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei 
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di 
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento 
nel caso di proroghe successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, 
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" (420).



(420) Vedi, anche, il comma 521 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono 
destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per 
l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione 
salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli 
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro 
temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa 
determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, 
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (421).



(421) I criteri per la concessione di una indennità pari al trattamento massimo 
d'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano 
lavoro temporaneo sono stati determinati, per l'anno 2007, con D.M. 22 gennaio 
2008 (Gazz. Uff. 12 maggio 2008, n. 110).
 



1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo 
e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra 
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi 
dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita 
istanza ai sensi del comma 1193 (422). 



(422) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248.
 



1193. L'istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai 
datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale 
ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le 
rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti 
alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato 
alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza 
il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende 
regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non 
anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza 
medesima.



 



1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, 
disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di 
contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di 
conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata 
dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 
del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, 
e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella 
istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti 
di natura risarcitoria per i periodi medesimi.



 



1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale 
per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di 
regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi 
da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati 
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi 
concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le 
connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono 
comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la 
regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le 
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di 
accertamenti ispettivi.



 



1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del 
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di 
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due 
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative 
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento 
all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per 
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza 
interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di 
contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa 
ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote 
contributive effettivamente versate.



 



1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei 
reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, 
nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere 
accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, 
ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni 
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia 
di sgravi degli oneri sociali. 



 



1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di 
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere 
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da 
parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della 
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e 
la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di 
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere 
nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della 
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva 
di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (423).



(423) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 3 agosto 2007, n. 123.
 



1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente 
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di 
ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al 
comma 1194. 



 



1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata 
al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 
ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le 
ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.



 



1201. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il 
direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori 
provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito 
del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 
n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 
1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione 
prodotta. 



 



1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della 
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni 
previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione 
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il 
corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche 
a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 
2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui 
nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o 
aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali 
comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 
1203 a 1208 (424).



(424) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 7, D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione 
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, 
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i 
lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione 
individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice 
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato 
godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente. 



 



1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 
dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure 
atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro 
nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio 
relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai 
collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al 
fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre 
anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla 
presente legge. 



 



1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane 
condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del 
versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo 
finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari 
alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di 
vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a 
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di 
lavoro.



 



1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti 
di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con 
ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari 
ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono 
autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei 
mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi 
accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione 
separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella 
misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo 
previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse 
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai 
versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla 
normativa vigente in caso di omissione contributiva.



 



1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui 
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai 
diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo 
pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione 
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o 
premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni 
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il 
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 
51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del 
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto 
degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e 
contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori 
interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.



 



1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori 
di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o 
giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di 
lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la 
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le 
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di 
accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al 
completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.



 



1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (425). 



(425) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi il comma 519 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una 
durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi. 



 



1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 
2006" sono inserite le seguenti: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007". 



 



1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è 
autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo 
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



 



1213. [Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui 
agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o 
per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati 
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, 
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa 
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli 
obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità 
europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato] (426). 



(426) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1214. [Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si 
rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa 
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di 
giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i 
princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11] (427). 



(427) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1215. [Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al 
comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie 
operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
degli altri Fondi aventi finalità strutturali] (428). 



(428) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1216. [Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle 
violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti 
dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità 
europea] (429). 



(429) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1217. [Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici 
e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle 
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla 
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri 
finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza 
delle suddette violazioni] (430). 



(430) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1218. [Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 
1217: 
a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente 
territoriale; 
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie 
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della 
legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e 
gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), 
assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in 
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b)] 
(431). 



(431) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1219. [La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque 
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 
e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da 
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della 
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei 
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello 
Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche 
rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora 
liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato] (432).



(432) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1220. [I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un 
ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli 
enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi 
decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale 
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. 
L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e 
l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il 
contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un 
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo 
esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere 
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del 
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma] 
(433).



(433) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1221. [In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del 
provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, 
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo 
il procedimento disciplinato nel presente comma] (434) (435).



(434) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
(435) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 
(Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 
589, 590 e 591 dell'art. 1, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 24, 
97 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1, promosse in 
riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 del D.P.R. n. 670 del 1972, alle norme del 
Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989, n. 
386 nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al D.P.R. 15 luglio 
1988, n. 305, al decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 266, al decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha infine dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1, promossa in 
riferimento all'art. 52 del D.P.R. n. 670 del 1972. 
 



1222. [Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e 
spese del Ministero dell'economia e delle finanze] (436). 



(436) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1223. [I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che 
istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo 
se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità 
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che 
sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e 
specificati nel decreto di cui al presente comma (437) ] (438).



(437) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 
maggio 2007.
(438) Comma abrogato dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 
2007.
 



1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", 
del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice 
tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi è 
proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze". 



 



1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati 
dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di 
razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari 
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli 
indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I 
pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte 
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono 
effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e 
finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 
ed al presente comma. 



 



1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti 
previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro 
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (439).



(439) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2008, n. 104 (Gazz. 
Uff. 23 aprile 2008, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui obbliga le Province 
autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi 
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 
ottobre 2007.
 



1227. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni 
di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da 
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente 
comma (440). 



(440) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 94 (Gazz. Uff. 
16 aprile 2008, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non stabilisce che il 
decreto ministeriale ivi previsto sia preceduto dall'intesa con la Conferenza 
permanente Stato-Regioni. In attuazione di quanto disposto dal presente comma 
vedi il D.P.R. 24 luglio 2007, n. 158.
 



1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo 
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, 
anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle 
imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di 
nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, 
nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni 
ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i 
processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere 
forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma 
il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e 
delle modalità di attuazione (441).



(441) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 94 (Gazz. Uff. 
16 aprile 2008, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non stabilisce che il 
decreto ministeriale ivi previsto sia preceduto dall'intesa con la Conferenza 
permanente Stato-Regioni. In attuazione di quanto disposto dal presente comma 
vedi il D.P.C.M. 16 febbraio 2007.
 



1229. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui 
all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare 
specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi 
turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo 
e la competitività del settore.



 



1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo 
del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al 
settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata 
la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono 
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con 
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con 
riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 
2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende 
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto 
autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le 
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano 
per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal 
patto di stabilità interno (442).



(442) Vedi, anche, il comma 297 dell'art. 1 e il comma 252 dell'art. 2, L. 24 
dicembre 2007, n. 244.
 



1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo 
periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono 
aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle 
che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del 
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2004, n. 47". 



 



1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", 
"Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per 
cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 
0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle 
dogane: 0,1668 per cento".



 



1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è 
sostituito dal seguente: 
"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della 
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato 
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è 
ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009". 



 



1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a 
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per 
mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle 
seguenti finalità: 
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive 
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di 
carattere culturale (443); 
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria (444).



(443) Lettera così modificata dal comma 1-bis dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(444) A parziale modifica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi 
il comma 2 dell'art. 20, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.C.M. 16 marzo 2007 e il 
D.P.C.M. 24 aprile 2008.
 



1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei 
contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata 
all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle 
organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del 
comma 1234 riconosciute come parti sociali e alla copertura degli oneri 
necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille 
relative agli anni finanziari 2006 e 2007 (445).



(445) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei 
soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235 (446).



(446) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 
marzo 2007.
 



1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel 
limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2008 (447).



(447) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, il comma 1-ter dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, 
con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con 
particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, 
mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e 
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e 
scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di 
efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle 
operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti 
a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi 
compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale 
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle 
citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con 
propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero 
dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio 
(448). 



(448) Per l'incremento della dotazione del Fondo previsto dal presente comma 
vedi il comma 72 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 
milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di 
edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il 
personale volontario delle Forze armate. 



 



1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 
1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni 
internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito 
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle 
finanze (449). 



(449) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, il comma 1 dell'art. 
63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l'art. 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147 e i 
commi 1 e 2 dell'art. 2, D.L. 29 settembre 2008, n. 150.
 



1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle 
missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla 
legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza 
al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le 
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel 
limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a 
valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse 
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il 
necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. 
Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato 
decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 
del 2006.



 



1242. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle 
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. 



 



1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per 
la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle 
biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 
50 milioni di euro per l'anno 2009.



 



1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 
289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per 
l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per 
l'anno 2009. 



 



1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo 
dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore 
dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello 
stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al 
mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a 
sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese 
e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di 
finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà 
tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, 
privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese 
editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane 
all'estero e le imprese no profit.



 



1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 
7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove 
necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi 
diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine 
indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 



 



1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, 
sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che 
attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di 
partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere 
o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, 
nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di 
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. 
Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui 
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 
31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 
della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con 
le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti 
di accesso (450). A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al 
comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei 
contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente 
esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



(450) Per la proroga del termine per l'esercizio del diritto previsto dal 
presente periodo vedi l'art. 39, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 
aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 
31 dicembre 2006. 



 



1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di 
atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 
2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, 
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità 
interessate. 



 



1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro 
delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare 
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica 
delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province 
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la 
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le 
iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 
della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei 
costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della 
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per 
l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia 
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che 
diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche 
familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e 
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno 
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (451).



(451) Comma così modificato dall'art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera b) del 
comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
 



1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo 
per le politiche della famiglia al fine di: 
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni 
statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la 
famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli 
interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire 
proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente 
l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di 
una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di 
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei 
consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore 
delle famiglie; 
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, 
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari; 
c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone 
parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in 
strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche 
per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della 
salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei 
criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli 
enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al 
quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona (452);
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla 
prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse 
dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 
di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (453).



(452) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(453) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, 
ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli 
interventi di cui ai commi 1250 e 1251 (454).



(454) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 
(Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma (in riferimento ai commi 1250 e 
1251), nella parte in cui non contiene, dopo le parole "con proprio decreto", le 
parole "da adottare d'intesa con la Conferenza unificata". Alla ripartizione 
degli stanziamenti del Fondo prevista dal presente comma si è provveduto con 
D.M. 2 luglio 2007 (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197).
 



1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina 
l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla 
famiglia di cui al comma 1250. 



 



1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente: 
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario). - 1. Al fine di 
promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di 
lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui 
all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una 
quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al 
fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese 
fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e 
aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni 
positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare: 
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore 
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano 
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di 
flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, 
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca 
delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i 
genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, 
in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; 
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo 
di congedo; 
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del 
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei 
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il 
reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei 
lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non 
autosufficienti a carico".



 



1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle 
attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza 
alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della 
Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti. 



 



1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con 
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari 
opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al 
comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti 
pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta 
esaurite le richieste di contributi delle imprese private. 



 



1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 
493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento". 



 



1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui 
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è 
determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, 
secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, 
con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la 
chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono 
conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della 
solidarietà sociale per cinque anni (455). 



(455) Comma così modificato dal comma 470 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
 



1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento 
e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 
della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con 
i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti 
e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 
giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto 
il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di 
euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono 
stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione 
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla 
cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo 
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli 
asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di 
accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di 
lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il 
conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale 
del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e 
di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le 
finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 
2009 (456).



(456) Comma così modificato dal comma 457 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, l'art. 45, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e la lettera b) del 
comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.
 



1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle 
risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 
1250. 



 



1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato 
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una 
quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale 
contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari 
opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà 
sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche 
per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà 
prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio 
nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare 
al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere (457).



(457) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 
(Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non contiene, 
dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunità" le parole 
"previa acquisizione del parere della Conferenza unificata".
 



1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo 
da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, 
connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento 
dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi 
migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con 
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze 
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio 
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla 
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità 
previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione. 



 



1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 
2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui. 



 



1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle 
persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà 
sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è 
assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (458). 



(458) Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi il comma 465 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al 
comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con 
il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
(459).



(459) Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze sono state 
attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 
2007, con D.M. 12 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 96) e per l'anno 
2008, con D.M. 6 agosto 2008 (Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261).
 



1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei 
permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a 
sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al 
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco 
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione 
figurativa". 



 



1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro 
familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo 
denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è 
assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro 
per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano 
per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto 
scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure 
professionali madrelingua quali mediatori culturali (460).



(460) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 
(Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma. Successivamente il presente comma è 
stato così modificato dal comma 11 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Per 
l'integrazione del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 536 dell'art. 
2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al 
comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con 
il Ministro per i diritti e le pari opportunità.



 



1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le 
parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro 
per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: 
"Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono 
nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, 
della legge 8 novembre 2000, n. 328" (461).



(461) Vedi, anche il comma 438 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è 
aggiunto il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari 
delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle 
vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai 
beneficiari vanno compensate le somme già percepite". 



 



1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto 
morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager 
nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. 



 



1272. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani 
militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro 
coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status 
di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei 
prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo 
nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare 
l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto. 



 



1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, 
eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli 
effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, 
trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora 
pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata. 



 



1274. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato, 
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, 
costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, 
dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, 
nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, 
dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante 
dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante 
dell'OIM.



 



1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto. 



 



1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del 
presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di 
cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del 
fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 



 



1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai 
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 
è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, 
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 



 



1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui 
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è 
autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007. 



 



1279. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche 
ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani. 



 



1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è 
soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e 
funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale 
dotazione organica sono trasferite all'EIM. 



 



1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 
determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed 
economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di 
costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione 
dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione 
delle risorse (462).



(462) Per la nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della 
montagna vedi il D.P.C.M. 7 marzo 2007. Con D.P.C.M. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 
31 maggio 2008, n. 127) è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano montagna 
(EIM).
 



1282. Al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse 
disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il 
concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo 
(463). 



(463) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente 
comma vedi il comma 45 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività 
istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, nomina un commissario. 



 



1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e 
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior 
accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia 
dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse 
di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di 
erogazione delle risorse del fondo (464). 



(464) Gli attuali commi 1284, 1284-bis e 1284-ter così sostituiscono 
l'originario comma 1284 ai sensi di quanto disposto dal comma 334 dell'art. 2, 
L. 24 dicembre 2007, n. 244. La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 
2008, n. 168 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in 
riferimento alla presente legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità 
del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in 
cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del 
fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura 
energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per 
l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, 
comma 362, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non 
prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei 
finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) 
l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in 
riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le 
parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene, 
in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di 
euro annui per il biennio 2008-2009"; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) 
nella parte in cui non contiene, dopo le parole "si provvede", le parole 
"d'intesa con la Conferenza unificata"; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: 
"pari a 11 milioni di euro"; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281", anziché "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da 
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari"; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel 
testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione 
delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari 
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni", anziché "Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari".
 



1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore 
fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la 
produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione 
e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e 
della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori 
entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento 
del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi 
a valere sul fondo medesimo (465).



(465) Gli attuali commi 1284, 1284-bis e 1284-ter così sostituiscono 
l'originario comma 1284 ai sensi di quanto disposto dal comma 334 dell'art. 2, 
L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia 
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per 
materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per 
polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro 
procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per 
modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di 
cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui 
al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis 
(466).



(466) Gli attuali commi 1284, 1284-bis e 1284-ter così sostituiscono 
l'originario comma 1284 ai sensi di quanto disposto dal comma 334 dell'art. 2, 
L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "30 giugno 2007". 



 



1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono 
essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la 
successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui 
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



 



1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza 
italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. 



 



1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci. 



 



1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 
sono estinti.



 



1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009. 



 



1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la 
realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, 
tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato 
"Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale è 
assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007 (467). 



(467) Per i criteri di accesso al fondo previsto dal presente comma vedi il D.M. 
25 giugno 2007. Per l'incremento della dotazione del suddetto fondo vedi i commi 
566 e 567 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di 
euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni 
di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, 
l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati 
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione 
di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione 
di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità 
per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a 
valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.



 



1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è 
sostituito dal seguente: 
"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di 
sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale 
l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto 
del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. 
Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo 
nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di 
prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei 
giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle 
dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 
2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è 
destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di 
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il 
Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato 
alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle 
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della 
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di 
natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo 
e le modalità di presentazione delle istanze".



 



1294. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito 
per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.



 



1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo 
speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e 
successive modificazioni.



 



1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 
179. 



 



1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di 
spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito 
sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del 
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto 
da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro 
delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da 
un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali 
è scelto il presidente, nonchè da un membro designato in rappresentanza delle 
regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e 
prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti 
soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto. Il comitato esecutivo 
dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio 
di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un 
numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il 
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci 
dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività 
culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data 
di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il 
credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato 
alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per 
gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 2007 (468).



(468) Comma così modificato dall'art. 11-sexies, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di 
base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato 
italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 
milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è 
concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro. 



 



1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei 
contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi 
relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici 
invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui 
all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 
dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli 
oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere 
sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, 
commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive 
modificazioni.



 



1300. È abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive 
modificazioni.



 



1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 
5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. 
Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due 
vice direttori generali.



 



1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale 
da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di 
programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i 
rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi 
disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di 
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per 
l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere 
versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della 
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, 
in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in 
ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 (469).



(469) Comma così modificato dall'art. 23, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
 



1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 



 



1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un 
fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e 
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, 
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e 
delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti 
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione 
del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di 
previsione. 



 



1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al 
comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e 
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". 
Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 
1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità 
elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per 
euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 
0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e 
distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di 
attuazione della presente disposizione".



 



1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace 
ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed 
organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è 
autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura 
selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno 
tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di 
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano 
stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento 
nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene 
previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione 
presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due 
docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della 
COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico 
dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla 
COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



 



1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo 
periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi 
previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il 
contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di 
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle 
Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000".



 



1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per 
la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado 
e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese 
dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente 
dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di 
presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente 
dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun 
componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di 
segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato 
dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta 
nessun compenso né rimborso spese. 



 



1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il 
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 
un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale 
appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la 
funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici 
giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. 
All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo 
di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, 
commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono 
detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del 
Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato 
e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto 
articolo 1. 



 



1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal 
seguente: 
"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della 
comunità internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese 
o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: 
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine 
di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; 
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per 
consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative". 



 



1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la 
elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa 
ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e 
benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. 



 



1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano 
di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite 
dell'Agenzia del demanio. 



 



1313. Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il 
Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con 
decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso 
all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il 
medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili 
suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di 
permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero 
della giustizia, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico 
contabile. 



 



1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la 
compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di 
stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 
30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al 
comma 1313, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione 
straordinaria degli immobili ubicati all'estero.



 



1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere 
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di 
visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del 
Consiglio, del 1° giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in 
vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di 
breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti 
consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è 
determinato nell'importo di 75 euro. 



 



1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da 
riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle 
domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la 
differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti 
nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, 
è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i 
visti per l'area Schengen.



 



1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti 
in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e 
dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale 
del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli 
impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive 
modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.



 



1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito 
un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: 
a) manutenzione degli immobili; 
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; 
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o 
dell'ufficio consolare interessati. 



 



1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a 
rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani 
residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio 
e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello 
previsto per i cittadini italiani residenti in Italia (470). 



(470) Con D.M. 17 maggio 2007 (Gazz. Uff. 24 maggio 2007, n. 119) è stata 
disposta, ai sensi del presente comma, la sostituzione del modello della carta 
d'identità cartacea per i documenti emessi dagli uffici consolari.
 



1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità; 
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti 
pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di 
interesse tra l'attività pubblica e quella privata. 



 



1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e 
la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318 (471). 



(471) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 ottobre 
2007.
 



1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per 
l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di 
euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.



 



1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 



 



1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui 
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a 
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con 
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le 
persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito 
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al 
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio 
dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale 
connesso ai carichi familiari (472). 



(472) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 agosto 
2007, n. 149.
 



1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il 
sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui 
al comma 1324, la documentazione può essere formata da: 
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese 
d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del 
prefetto competente per territorio; 
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono 
dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; 
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della 
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme 
all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. 



 



1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima 
presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata 
da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero 
da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere 
aggiornati.



 



1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è 
abrogato.



 



1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi 
negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui 
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive 
modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro 
a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali 
in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di 
euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con 
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite 
l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari 
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità 
previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione 
del Ministero dell'interno.



 



1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 
milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di 
euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le 
esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. 
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle 
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla 
ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di 
responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 



 



1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una 
dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le 
esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro 
della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede 
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di 
responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione. 



 



1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo 
di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da 
ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto 
- Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche 
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite 
l'ufficio centrale del bilancio. 



 



1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è 
istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, 
da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del 
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del 
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei 
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base 
del medesimo stato di previsione. 



 



1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione 
del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per 
l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria 
nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di 
cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno 
per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.



 



1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La 
società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e 
dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro 
controllate e collegate estere". 



 



1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le 
seguenti: "; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di 
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad 
operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i 
profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e 
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia". 



 



1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le 
parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla 
controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere 
od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati princìpi 
di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti 
concessi sotto ogni forma e". 



 



1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività," sono inserite le 
seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonché per i 
crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al 
rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse. 



 



1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le 
parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società"; dopo la 
parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive 
modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese 
esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la società può 
altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a 
condizioni di mercato con primari operatori del settore".



 



1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla 
sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di 
cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive 
modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma 
dell'articolo 2445 del codice civile, è ridotto a trenta giorni. Le disposizioni 
del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della 
presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 



 



1340. Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui 
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, 
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 
milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita 
contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate 
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, 
ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La 
predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente legge. 



 



1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso 
l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa 
Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009. 



 



1342. È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della 
nuova sede della "Scuola europea" di Parma. 



 



1343. [Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: 
"si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata 
realizzata la condotta produttiva di danno"] (473).



(473)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 299.
 



1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo 
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 



 



1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei 
fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il 
triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e 
politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto 
delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 
950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate 
provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio 
ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al 
presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate. 



 



1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei 
relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute 
nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle 
relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere 
svolte da altri organi (474). 



(474) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 2 
agosto 2007, n. 157.
 



1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di 
politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.



 



1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, è 
inserito il seguente: 
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento 
di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, 
nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal 
Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli 
uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici 
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri".



 



1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di 
valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di 
risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della 
nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del 
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente 
Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si 
intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con 
l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative 
alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta 
azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda 
sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le 
sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del 
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti 
dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di 
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di 
Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al 
presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 
1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.



 



1350. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine 
Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 
2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in 
Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo 
svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di 
Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La 
proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, 
attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo 
oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, 
alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci 
al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte 
non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di 
prelazione agraria.



 



1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, 
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente 
comma: 
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo 
permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per 
cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000". 



 



1352. Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della 
legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo 
ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o 
ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi 
Paralimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2007 e 2008. 



 



1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si 
prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, 
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A 
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale 
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in 
conto capitale. 



 



1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 
2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C 
allegata alla presente legge. 



 



1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, 
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono 
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale 
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure 
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 



 



1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella 
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati 
nella medesima Tabella. 



 



1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata 
alla presente legge.



 



1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le 
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a 
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per 
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi 
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle 
autorizzazioni medesime.



 



1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 
5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di 
spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 



 



1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi 
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato 
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 



 



1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, 
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il 
prospetto allegato. 



 



1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento 
della finanza pubblica per gli enti territoriali. 



 



1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme 
d'attuazione.



 



1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei 
commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione 
della presente legge.



 



Tabella 1
(Articolo 1, comma 11)

      Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il 
      genitoreImporto annuale dell'assegno
      1 componente oltre i genitori o il genitore 
      Fino a 12.500 euro di reddito familiare:1.650 euro.
      Oltre 12.500 euro:L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 
      24.000 euro; oltre 24.00 euro l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 
      euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 
      40.000 euro l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior 
      reddito familiare fino ad azzerarsi.
      2 componenti oltre i genitori o il genitore 
      Fino a 12.500 euro di reddito familiare:3.100 euro.
      Oltre 12.500 euro:L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 
      29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 
      euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 
      40.000 euro l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior 
      reddito familiare fino ad azzerarsi.
      3 componenti oltre i genitori o il genitore 
      Fino a 12.500 euro di reddito familiare:4.500 euro.
      Oltre 12.500 euro:L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 
      34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 
      euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 
      40.000 euro l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior 
      reddito familiare fino ad azzerarsi.
      4 componenti oltre i genitori o il genitore 
      Fino a 12.500 euro di reddito familiare:6.000 euro.
      Oltre 12.500 euro:L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 
      21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 
      100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; 
      oltre 36.100 euro l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 
      euro l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito 
      familiare fino ad azzerarsi.
      5 componenti oltre i genitori o il genitore 
      Fino a 12.500 euro di reddito familiare:7.500 euro.
      Oltre 12.500 euro:L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 
      21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 
      100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; 
      oltre 36.100 euro l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di 
      maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 
      euro l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito 
      familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo 
      decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino 
      ad azzerarsi.
      Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il 
      genitoreImporto annuale dell'assegno aggiuntivo
      Fino a 14.500 euro di reddito familiare:1.000 euro.
      Oltre 14.500 euro:L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro 
      per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro 
      fino ad azzerarsi.
      Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il 
      genitoreImporto annuale dell'assegno aggiuntivo
      Fino a 14.500 euro di reddito familiare:1.000 euro
      Oltre 14.500 euro:L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro 
      per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro 
      fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo 
      decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino 
      ad azzerarsi.
      Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il 
      genitoreImporto annuale dell'assegno aggiuntivo
      Fino a 21.300 euro di reddito familiare:1.550 euro.
      Oltre 21.300 euro:L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro 
      per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 euro 
      fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo 
      decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino 
      ad azzerarsi.
      Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitoreImporto 
      annuale dell'assegno
       L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti 
      oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un 
      solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per 
      cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.
      Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei 
      genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere 
      ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo 
      fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno 
      degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno 
      due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel 
      nucleo.





 



Tabella 2
(Articolo 1, comma 321)

      Tipo del veicoloValore annuo del kW espresso in euroValore annuo del CV 
      espresso in euro 1CV = 0,736 kW
       Per pagamenti effettuati per l'intero anno solarePer pagamenti 
      frazionatiPer pagamenti effettuati per l'intero anno solarePer pagamenti 
      frazionati
      1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti 
      caratteristiche:    
      Euro 03,003,092,212,27
      Fino a 100 kW o 136 CV    
      Euro 0 4,504,593,313,78
      Oltre 100 kW o 136 CV     
      Per ogni kW/CV aggiuntivo    
      Euro 1 2,902,992,132,20
      Fino a 100 kW o 136 CV    
      Euro 14,354,483,203,30
      Oltre 100 kW o 136 CV    
      Per ogni kW/CV aggiuntivo    
      Euro 22,802,882,062,12
      Fino a 100 kW o 136 CV    
      Euro 24,204,333,093,19
      Oltre 100 kW o 136 CV    
      Per ogni kW/CV aggiuntivo    
      Euro 32,702,781,992,05
      Fino a 100 kW o 136 CV    
      Euro 34,054,172,983,07
      Oltre 100 kW o 136 CV    
      Per ogni kW/CV aggiuntivo    
      Euro 4 e Euro 52,582,661,901,96
      Fino a 100 kW o 136 CV    
      Euro 4 e Euro 53,873,992,852,94
      Oltre 100 kW o 136 CV    
      Per ogni kW/CV aggiuntivo    
      2) Autobus:2,943,032,162,23
      3) Autoveicoli speciali:0,430,440,320,32





 



Tabella 3 (475)
(Articolo 1, comma 345)
      Zona climaticaStrutture opache verticaliStrutture opache 
      orizzontaliFinestre comprensive di infissi
        CoperturePavimenti 
      A0,720,420,745,0
      B0,540,420,553,6
      C0,460,420,493,0
      D0,400,350,412,8
      E0,370,320,382,5
      F0,350,310,362,2"





(475) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal comma 23 
dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



Elenco 1
(Articolo 1, comma 758)
QUOTE DA ACCANTONARE

      Articolo 1, commaInterventoSaldo netto da finanziareIndebitamento netto
        (in milioni di euro)
        200720082009200720082009
      352Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica5101551015
      363Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche25254051030
      841Fondo competitività21521521570145200
      847Fondo finanza di impresa305055101520
      876Fondo art. 16 Legge 266/9715202551025
      903Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà1020051010
      870FIRST300300360150200300
      904Imprese pubbliche565565100500500100
      915-917-918Autotrasporto2900029000
      964Alta velocità/Alta capacità4009001.6004009001.600
      971Contratto di servizio Ferrovie S.p.A.4000040000
      974Rifinanziamento rete tradizionale F.S.1.6001.20001.6001.2000
      1026ANAS - Nuovi investimenti01.5001.5000400500
      1238Fondo per le spese di funzionamento della Difesa160350200160350200
      1355 (Tab. D)Rifinanziamenti spese di 
      investimento3.0261.5046.4381.4008001.000
              
       TOTALE7.0416.65910.5485.0004.5504.000





 



Allegato 1
(Articolo 1, comma 1359)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DI LEGGI DI SPESA 
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978 

      AMMINISTRAZIONEEsigenze anni pregressi2007 (compresi anni 
      pregressi)20082009Anno terminale
        (importi in migliaia di euro)
      MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 392.06931.93131.931 
      1. Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom 
      agevolazioni editoria75.52097.94831.93131.9312009
      2. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria 
      (agevolazioni tariffarie postali)234.236234.236--2007
      3. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni 
      tariffarie elettorali Poste46.49246.492--2007
      4. Legge 24 marzo 2001, n. 89 (4.15.11 - cap. 2829) - Fondo per l'equa 
      riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata 
      ragionevole del processo10.00010.000--2007
      5. Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - 
      IPOST3.3933.393--2007
      MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1.184.367-- 
      1. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - 
      Oneri per pensionamenti anticipati.867867- 2007
      2. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - 
      Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati 
      dalla Libia e altri oneri pensionistici.2.1262.126--2007
      3. Legge 16 luglio 1997, n. 230, art. 3 (11.1.2.7 - cap. 4357) - Somma da 
      trasferire al Fondo spedizionieri doganali.1.3821.382--2007
      4. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.8. - cap. 
      4361) - Tutela previdenziale obbligatoria della 
maternità38.92638.926--2007
      5. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, e legge 28 dicembre 
      2001, n. 448, art. 44 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi 
      contributivi.476.081476.081--2007
      6. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4364) - 
      Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed 
      esoneri655.630655.630--2007
      7. Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4, e art. 25, comma 9 
      (11.1.2.9 - cap. 4366) - Oneri dovuti all'INPS per i trasferimenti ai 
      datori di lavoro.5.3865.386--2007
      8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Altri 
      interventi in materia previdenziale.3.9693.969--2007
      MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1.346946946 
      1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) - Concessione di un 
      contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del 
      Mediterraneo.-121121121P
      2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972, (9.1.2.2 - cap. 2203) - Contributo 
      all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
      industriale.-425425425P
      3. Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 8-quater (6.1.1.2 - cap. 1503) - 
      Benefici economici per particolari situazioni familiari.400800400400P
      MINISTERO DELL'INTERNO 260.05847.28247.282 
      1. Legge 1° agosto 2003, n. 206 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario 
      enti locali (Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il 
      riconoscimento della funzione sociale svolta dagli 
      oratori).8.58611.4482.8622.862P
      2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo 
      ordinario enti locali (Ristoro minori entrate ICI fabbricati cat. 
      D)204.190248.61044.42044.4202009
      MINISTERO DELLA SALUTE 20.00020.00020.000 
      1. Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (4.1.2.1 - cap. 4370) - Rimborso per 
      spese di assistenza sanitaria all'estero-20.00020.00020.000P
      MINISTERO DEI TRASPORTI 116.00078.000- 
      1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (3.1.2.10 - cap. 1960) - 
      Sovvenzioni società di navigazione.30.000100.00070.000-2008
      2. Legge 18 luglio 1957, n. 614, art. 2 (3.1.2.11 - cap. 1970) - Spese di 
      esercizio per gestioni di servizi di navigazione 
      lacuale8.00016.0008.000-2008
      TOTALE 1.973.840178.159100.159 
            


P onere permanente



 



Allegato 2
(Articolo 1, comma 1360)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI 

      AMMINISTRAZIONE200720082009
      Ministero dell'economia e delle finanze   
      Incentivi alle imprese68.523.00068.523.00068.523.000
      Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 
215.523.00015.523.00015.523.000
      Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e 
      nono53.000.00050.000.00050.000.000
      TOTALE68.523.00065.523.00065.523.000
      Ministero della giustizia   
      Edilizia penitenziaria e giudiziaria90.108.931100.108.931116.708.931
      Regio decreto 18 giugno 1931, n. 78770.108.93170.108.931116.708.931
      Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 420.000.00030.000.000-
      TOTALE90.108.931100.108.931116.708.931
      Ministero dell'università e della ricerca   
      Università e ricerca94.175.91594.175.91594.175.915
      Legge 10 gennaio 2000, n. 610.329.13810.329.13810.329.138
      Legge 21 febbraio 1980, n. 2834.783.37234.783.37234.783.372
      Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 12749.063.40549.063.40549.063.405
      Edilizia universitaria40.000.000--
      Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 840.000.000--
      TOTALE134.175.91594.175.91594.175.915
      Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare   
      Difesa del suolo e tutela ambientale217.331.772217.331.772217.331.772
      Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 
      72.065.8272.065.8272.065.827
      Legge 8 ottobre 1997, n. 34413.118.00513.118.00513.118.005
      Legge 22 febbraio 2001, n. 361.032.9141.032.9141.032.914
      Legge 23 marzo 2001, n. 931.549.3711.549.3711.549.371
      Legge 5 marzo 1963, n. 36611.568.63411.568.63411.568.634
      Regio decreto 25 luglio 1904, n. 52341.316.55241.316.55241.316.552
      Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 10102.006.7052.006.7052.006.705
      Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 
      15342.220.7642.220.7642.220.764
      Legge 31 luglio 2002, n. 1792.453.0002.453.0002.453.000
      Legge 23 dicembre 2005, n. 266140.000.000140.000.000140.000.000
      TOTALE217.331.772217.331.772217.331.772
      Ministero della difesa   
      Ricerca scientifica69.000.00069.000.00069.000.000
      Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 26469.000.00069.000.00069.000.000
      Totale69.000.00069.000.00069.000.000
      Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali   
      Agricoltura, foresta e pesca28.702.99513.102.99513.102.995
      Legge 15 dicembre 1998, n. 4411.549.3711.549.3711.549.371
      Legge 27 luglio 1999, n. 2681.549.3711.549.3711.549.371
      Legge 2 dicembre 1998, n. 4232.582.2852.582.2852.582.285
      Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 
      26.870.9086.870.9086.870.908
      Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma551.060551.060551.060
      Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art 4, comma 24215.600.000--
      TOTALE28.702.99513.102.99513.102.995
      Ministero per i beni e le attività culturali   
      Patrimonio culturale188.742.376188.742.376188.742.376
      Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 
      368138.486.232138.486.232138.486.232
      Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 13.164.5693.164.5693.164.569
      Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1206.583206.583206.583
      Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 
      8346.568.53546.568.53546.568.535
      Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127316.457316.457316.457
      TOTALE188.742.376188.742.376188.742.376
          





 



Prospetto di copertura
(Articolo 1, comma 1361)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) 

       200720082009
       (importi in milioni di euro)
      1) ONERI DI NATURA CORRENTE   
      Nuove o maggiori spese correnti   
      Articolato:22.32623.93225.108
      Razionalizzazione PA1.7293.9204.035
      Eccedenze di spesa1.974178100
      Sanità6.8645.2616.025
      Sviluppo e ricerca1.716838844
      Previdenza1.1591.2911.382
      Equità322759845
      Missioni di pace1.0001.0001.000
      Assegni familiari930930930
      Cuneo fiscale e incentivi all'occupazione2.4504.4104.680
      Altri interventi4.0434.9884.896
      Effetti indotti140357371
      Tabella "A"70169122
      Tabella "C"1.1449361.011
      Minori entrate correnti   
      Articolato:2.2592.8572.167
      Proroga agevolazioni1.224948924
      Misure per lo sviluppo3291.069428
      Minori entrate fiscali per TFR234309292
      Altri interventi472532523
      Totale oneri da coprire25.79927.89428.408
      2) MEZZI DI COPERTURA   
      Nuove o maggiori entrate   
      Articolato:5.7094.9986.449
      Riduzione spese correnti   
      Articolato:6.20610.05211.355
      Razionalizzazione PA7091.7711.563
      Enti territoriali901851851
      Previdenza2.4972.7453.745
      Sanità188374549
      Altri interventi1.5823.4603.796
      Effetti indotti (effetto netto)329851851
      Tabella "E"38184211
      Decreto-legge6.7176.8106.789
      Totale mezzi di copertura19.01321.94524.805
      Utilizzo miglioramento risparmio pubblico6.7865.9483.603
      Totale copertura25.79927.89428.408
      A - Miglioramento risparmio pubblico a LV25.32334.02046.790
      Margine18.53628.07243.187
      Risparmio pubblico Ass. emendato 2006-3.099  
      Risparmio pubblico a LV 200722.224  
      Risparmio pubblico a LV 200830.921  
      Risparmio pubblico a LV 200943.691  
          



BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

       ASSESTATO 2006INIZIALI 200720082009
       CompetenzaCassaCompetenzaCassaCompetenzaCassa
      ENTRATE26.43126.43126.93126.93126.93126.931
      Rimborsi IVA21.90021.90022.40022.40022.40022.400
      Anticipo concessionari4.5314.5314.5314.5314.5314.531
      Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato000000
      SPESA CORRENTE32.67132.67130.08130.08130.08130.081
      Rimborsi IVA (compresi i pregressi)21.90021.90022.40022.40022.40022.400
      Versamento oneri sociali pregressi9369360000
      Spese di giustizia4034030000
      Regolazione concessionari riscossione000000
      Anticipo concessionari4.5314.5314.5314.5314.5314.531
      Rimborso INAIL000000
      SIAE1001000000
      FSN-saldo IRAP1.1021.1020000
      Fitto locali Polizia di Stato1711710000
      Rimborso imposte dirette pregresse3.1503.1503.1503.1503.1503.150
      Fondo debiti pregressi ex finanze1501500000
      Entrate erariali Sicilia e Sardegna2282280000
      Comm. liq. indennità buonuscita Poste000000
      INPS invalidi civili000000
      CONI servizi spa000000
      Vincite e commissioni lotto000000
      SPESA IN CONTO CAPITALE2.1013.4840000
      Disavanzi USL20003.3830000
      Profughi istriani e dalmati26260000
      Disavanzi pregressi università75750000
      Chiusura sospeso difesa000000
      TOTALE SPESA34.77236.15530.08130.08130.08130.081
      Tab. C-FSN - IRAP 2003--670670--
      Tab. B - Ripiano disavanzi ASL--3.0003.00000
      Tab. B - Rimborsi IVA Sentenza Corte Giustizia--5.7005.7005.7005.700
      TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA34.77236.15539.45139.45135.78135.781





 



Tabella A (476)
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
(Omissis)



(476) Modifiche alla tabella sono state apportate dall'art. 6, D.L. 2 luglio 
2007, n. 81, come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



Tabella B
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
(Omissis)



 



Tabella C (477)
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui 
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(Omissis)



(477) Modifiche alla tabella sono state apportate dall'art. 6, D.L. 2 luglio 
2007, n. 81, come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



Tabella D
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia 
classificati tra le spese in conto capitale
(Omissis)



 



Tabella E
Variazione da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della 
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Omissis)



 



Tabella F
Importi da scrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate 
da leggi pluriennali
(Omissis)



 



fp08-gr08