GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 80 DEL 5/4/2006

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del
comparto universita' per il biennio economico 2004/2005
    Il  giorno  28 marzo 2006, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN,
ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'ARAN  nella  persona  del  presidente,  dott.  Raffaele Perna
(firmato);
    e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni
sindacali:
      CGIL (firmato);
      CISL (firmato);
      UIL (firmato);
      CONFSAL (firmato);
      CISAL (firmato);
      CGIL SNUR (firmato);
      CISL UNIVERSITA' (firmato);
      UIL PA (firmato);
      FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI (firmato);
      CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal universita', cisas universita',
confail-failel-unsiau,    confill   universita-cusal,tecstat   usppi)
(firmato).
    Le  Parti,  preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria
delibera  del  2 marzo  2006,  ha  approvato  l'ipotesi  di Contratto
collettivo  nazionale  del  lavoro relativa al personale del comparto
universita'   per   il   secondo   biennio   economico  2002/5,  gia'
sottoscritta  in  data  10 gennaio  2006, e che l'ipotesi medesima e'
stata  positivamente  certificata  dalla  Corte  dei  conti  in  data
23 marzo 2006, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato
Contratto collettivo nazionale del lavoro.
                               Art. 1.
      Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
    1.  Il  presente  Contratto  collettivo  nazionale  si applica al
personale  destinatario del Contratto collettivo nazionale del lavoro
sottoscritto  in  data  27 gennaio 2005 e si riferisce al periodo dal
1° gennaio  2004 al 31 dicembre 2005, relativamente agli istituti del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
    2.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto, restano in
vigore  le disposizioni dei precedenti Contratti collettivi nazionali
del lavoro.
                               Art. 2.
                Incrementi dello stipendio tabellare
    1.  Gli  stipendi  tabellari  di  cui  all'art.  39, comma 4, del
Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del 27 gennaio 2005 sono
incrementati  degli  importi  mensili  lordi, per tredici mensilita',
indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
    2.  Gli  importi  annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
                               Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.   Le   misure   degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione
dell'art.  2  sono  utili  ai  fini della tredicesima mensilita', del
compenso  di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di
quiescenza, dell'equo indennizzo.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo
articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.   Agli   effetti   del   trattamento   di  fine  servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista
dall'art.  2122  del  codice  civile, si considerano solo gli aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    3.  Gli  incrementi  retributivi  di cui al presente contratto si
applicano  al  personale collocato nelle fasce di cui all'art. 28 del
Contratto  collettivo  nazionale del lavoro 27 gennaio 2005 in misura
corrispondente  a  quella  dovuta  alla  categoria  universitaria  di
provenienza,  salvo  successivo  conguaglio ai sensi dell'art. 31 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 761/79, in applicazione
dei valori nel tempo vigenti nel comparto Sanita'.
    4.  E'  confermato  quanto previsto dall'art. 39, comma 3 seconda
alinea  e  comma 8, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del
27 gennaio 2005.
                               Art. 4.
                Incrementi dell'indennita' di Ateneo
    1.  L'indennita'  di  Ateneo  di  cui  all'art.  40 del Contratto
collettivo  nazionale  del lavoro del 27 gennaio 2005 e' incrementata
degli  importi  annui  lordi indicati nell'allegata tabella C, con la
decorrenza ivi stabilita.
    2.  Gli importi annui lordi dell'indennita' di Ateneo, risultanti
dall'applicazione   del  comma 1,  sono  rideterminati  nelle  misure
indicate nella medesima tabella C.
                               Art. 5.
             Finanziamento per il trattamento accessorio
    1.  Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttivita' e
di  efficacia  dei  servizi,  con  conseguente  valorizzazione  della
qualita'  delle  prestazioni,  a  decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a
valere   sull'anno   2006,  le  risorse  previste  dai  fondi  per  i
trattamenti   accessori  di  cui  all'art.  67  e  70  del  Contratto
collettivo  nazionale  del  lavoro  del  9 agosto 2000, rideterminate
dall'art.  41  del  Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro del
27 gennaio 2005, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla
loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo
0,50%  del  monte  salari  dell'anno  2003  riferito al personale del
comparto.
    2.  In  sede  di  contrattazione  integrativa,  nell'ambito delle
risorse  di cui al comma 1, una quota parte pari allo 0,30% del monte
salari  dell'anno  2003,  e' destinata al finanziamento dell'istituto
previsto  dall'art.  41,  comma 4, del Contratto collettivo nazionale
del lavoro 27 gennaio 2005.
    3.  Restano  ferme  le  modalita'  di  erogazione del trattamento
accessorio  al personale collocato nelle fasce di cui all'art. 28 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005.
                               Art. 6.
                     Docenti incaricati esterni
    1. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, sono
corrisposti  incrementi  mensili  della retribuzione, nelle misure ed
alle  decorrenze previste per la posizione economica EP2 dall'art. 2,
comma 1 (tabella A).
                               Art. 7.
                  Collaboratori esperti linguistici
    1.  Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 32 del
contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  del 27 gennaio 2005 e'
rideterminato  a decorrere dal 1° gennaio 2004 in 14.068,47 euro ed a
decorrere dal 1° febbraio 2005 in 14.506,12 euro.
                               Art. 8.
                             Buono pasto
    1.  A decorrere dal 31 dicembre 2005 il valore unitario del buono
pasto  e'  rideterminato,  per  tutti  i  dipendenti del comparto, in
misura  pari  ad  almeno  7  euro, fatte salve le migliori condizioni
preesistenti al presente contratto colletivo nazionale del lavoro.
                               Art. 9.
              Informative alle organizzazioni sindacali
    1.  Le  universita' sono tenute a trasmettere mensilmente per via
telematica  all'indirizzo  di  posta elettronica indicata da ciascuna
organizzazione  sindacale  gli elenchi nominativi dei propri iscritti
comprensivi  dei  dati  di  interesse per le organizzazioni sindacali
medesime,  purche' nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela della privacy.
                              Art. 10.
                          Normativa vigente
    1.  Ai  sensi  dell'art.  50,  comma 2,  del  contratto colletivo
nazionale  del lavoro 27 gennaio 2005, le parti, preso atto di alcune
difficolta'  insorte  negli  atenei  in  sede  di  applicazione della
pregressa   disciplina   contrattuale   tuttora   vigente,  ritengono
opportuna l'introduzione delle seguenti modifiche:
      A) il comma 12 dell'art. 28 del contratto collettivo naziomnale
del lavoro 9 agosto 2000, in applicazione dell'art. 1, lettera d) del
decreto  legislativo  n. 213/2004, e' cosi' sostituito: "12. Nel caso
si  renda  impossibile  per  il  lavoratore  la fruizione dell'intero
periodo  di  ferie  nel  corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha
diritto  a  procrastinarne  due  settimane  nei 18 mesi successivi al
termine dell'anno di maturazione.";
      B)  al  comma 2 dell'art. 56 del contratto collettivo nazionale
del  lavoro  9 agosto 2000, ultimo periodo, dopo le parole "3 anni di
servizio" e' aggiunta la parola "effettivo";
      C)  al  comma  6 dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale
del  lavoro  13 maggio  2003,  prima  dell'espressione  "in  caso  di
affidamento  o  di  adozione  di  un  minore"  e'  aggiunta la parola
"anche";
      D)  i  commi  6  e  7  dell'art.  39  del  contratto collettivo
nazionale del lavoro 27 gennaio 2005, sono cosi' sostituiti:
    "6.  Le  misure  degli  stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  articolo  sono  utili ai fini della tredicesima mensilita',
del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e
di quiescenza, dell'equo indennizzo.";
    "7.   I   benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  del
presente  articolo  sono computati ai fini previdenziali, secondo gli
ordinamenti  vigenti,  alle  scadenze  e  negli  importi previsti dal
medesimo  articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal
servizio,  con  diritto  a pensione, nel periodo di vigenza economica
del   presente  contratto.  Agli  effetti  del  trattamento  di  fine
servizio,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'  di
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli  aumenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro.";
      E)   l'ultima  frase  del  comma  4,  art.  41,  del  contratto
collettivo  nazionale  del  lavoro 27 gennaio 2005 e' sostituita come
segue:   "Tale   emolumento  riassorbe  e  sostituisce  le  eventuali
indennita'  gia'  corrisposte  con carattere di generalita', e non e'
decurtabile se non in caso di sciopero.";
      F)  all'art.  70  del contratto collettivo nazionale del lavoro
9 agosto  2000  e'  aggiunto  il  seguente  comma 5:  "5. Il fondo e'
incrementabile ai sensi dell'art. 67, comma 4, del presente contratto
collettivo nazionale del lavoro.";
      G)  all'art.  34  del contratto collettivo nazionale del lavoro
27 gennaio  2005  e'  aggiunto  il  seguente comma 4: "4. L'eventuale
superamento  del  monte  ore  trimestrale  di  cui  al comma 2, sara'
recuperato nel trimestre successivo.".
     


VEDERE ALLEGATI


Allegato pag. 55
Allegato pag. 56
Allegato pag. 57




fp06-gr06