GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 302 DEL 29/12/2005







L. 23 dicembre 2005, n. 266. Agg. Novembre  2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). 




Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta 
determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 
7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni 
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo 
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non 
considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di 
competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006. 



 



2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del 
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della 
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 
20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 
3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello 
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico 
degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è 
determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di 
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, 
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro. 



 



3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto 
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o 
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 



 



4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle 
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la 
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la 
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per 
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela 
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero 
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. 



 



5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla 
dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati 
alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al 
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 
ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali 
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della 
compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di 
stabilità e crescita presentato all'Unione europea. 



 



6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base 
degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi 
intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono 
rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente 
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera 
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 



 



7. [Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, 
escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente 
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da 
ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, 
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero 
non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e 
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi 
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità 
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del 
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità 
contabile] (2). 



(2) Comma abrogato dal comma 626 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma 
la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente 
normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del 
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 



 



9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a 
soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli 
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 
40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004 (3). 



(3) Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Per 
l'ulteriore modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, vedi i 
commi 2 e 3 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 
maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296. Vedi, inoltre, i commi 467 e 505 dell'art. 1 della citata legge n. 
296 del 2006.
 



10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per 
cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità (4). 



(4) Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, 
il comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, 
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di 
quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2004 (5). 



(5) Vedi, anche, il comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, 
alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario 
nazionale. 



 



13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base 
degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti 
fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono 
rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente 
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera 
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 



 



14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di 
accoglienza e per i centri di identificazione ed espulsione, il Ministro 
dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di 
marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e 
la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di 
armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare 
d'appalto (6). 



(6) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.L. 23 
maggio 2008, n. 92.
 



15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun 
Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi 
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio 
relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto 
della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, 
delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle 
classificate spese obbligatorie (7). 



(7) Per la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi 
il comma 34 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'incremento del fondo 
di cui al presente comma vedi l'art. 8, D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Vedi, anche, 
il comma 904 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per 
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione 
nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun 
fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi 
confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità 
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente (8). 



(8) Per la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi 
il comma 34 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 
 



17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è 
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per 
l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le 
attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede 
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del 
medesimo stato di previsione. 



 



18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è 
incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro. 



 



19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006. 



 



20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di 
assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa 
direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono 
rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati 
di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si 
applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in 
annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C 
ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i 
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, 
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della 
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da 
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute 
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è 
costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti 
dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del 
fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con 
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli 
Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e 
alla Corte dei conti per la registrazione. 



 



21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che 
l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del 
Ministero ovvero ai singoli programmi, sia tale da non assicurare il rispetto 
delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, 
anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o 
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di 
bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, 
assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché 
spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle 
entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad 
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai 
limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui (9). Analoga sospensione è 
disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con 
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di 
realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non 
risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è 
comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per 
il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni 
parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli 
interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni 
compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della 
spesa. 



(9) Comma così modificato dall'art. 60, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio 
delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare 
il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita 
presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, 
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo 
di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di 
prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di 
beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai 
sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni 
acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla 
media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto 
il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente 
derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al 
presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
23. [In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra 
strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti 
assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 
2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione 
degli enti territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni 
di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, possono annualmente acquisire immobili per un importo non 
superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio] 
(10). 



(10) Comma così modificato dall'art. 34-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 
694 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Peraltro, la Corte costituzionale, 
con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 89 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima 
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte 
in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti 
territoriali.
 



24. [Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di 
stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei princìpi 
di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della 
Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in 
particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi 
dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al 
patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo 
spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 
2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel 
precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e 
delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti 
statali a qualsiasi titolo spettanti] (11). 



(11) Comma abrogato dal comma 694 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



25. [Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili 
da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili] (12). 



(12) Comma abrogato dal comma 694 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



26. [Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati 
con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le 
amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando 
il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente 
le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili 
per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni 
dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema 
della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata 
anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei 
valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi 
competenti per le eventuali responsabilità (13)] (14). 



(13)  Con D.M. 5 aprile 2006 (Gazz. Uff. 8 maggio 2006, n. 105) sono stati 
stabiliti le modalità e lo schema di comunicazione delle informazioni di cui al 
presente comma. 
(14) Comma abrogato dal comma 694 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da 
ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi 
dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di 
euro, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, 
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, 
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni 
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra 
le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (15). 




(15) Comma così modificato dal comma 1344 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, 
è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un 
Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel 
corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro 
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 



 



29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da 
ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una 
dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro 
della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede 
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di 
responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione. 



 



30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione 
delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, 
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è 
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del 
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e 
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le 
modalità di prosecuzione dei predetti interventi. 



 



31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano 
con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del 
tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti 
correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la 
raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una 
riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo 
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005. 



 



32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi 
compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non 
possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913 milioni di euro (16). 



(16)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 6 marzo 2006, n. 68 e poi 
dall'art. 17, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, le altre disposizioni del 
citato articolo 17, come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione 
tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e 
successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 
milioni di euro (17). Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle 
attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle 
finanze i pagamenti effettuati. 



(17)  Per la riduzione dell'importo vedi il comma 13 dell'art. 01, D.L. 10 
gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese 
relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento (18) 
del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. 



(18)  Per la rideterminazione della percentuale vedi il comma 13 dell'art. 01, 
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
 



35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le 
sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del 
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre 
pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello 
rilevato nell'esercizio 2005. 



 



36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali 
intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, 
alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate 
contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di 
emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per 
l'innovazione tecnologica. 



 



37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle 
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e 
documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego 
totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale. 



 



38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per 
l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle 
contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di 
tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati 
anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli 
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al 
regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad 
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 
2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto 
dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni 
di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere 
incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 



 



39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 
38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del 
Ministero dell'economia e delle finanze. 



 



40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è 
contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione 
parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la 
riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, 
pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al 
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 
19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è 
assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi 
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della 
gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da 
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle 
finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni 
parlamentari competenti e alla Corte dei conti (19). 



(19)  Periodo aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo 
costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da 
restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di 
euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 
previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 
2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 



 



42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), 
dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite le seguenti: "energia 
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di 
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;". 
L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva 
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 



 



43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per 
l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e 
trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai 
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono 
altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di 
misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 



 



44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, 
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività 
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (20). 



(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 
2006.
 



45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle 
aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze 
depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria 
unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 
dal 2006 al 2010. 



 



46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di 
entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo 
delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al 
successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le 
quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato 
delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di 
interventi cofinanziati dall'Unione europea (21). 



(21) Sull'applicabilità del limite alle riassegnazioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 28 agosto 
2006, n. 253 e il comma 1238 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le 
parole: "degli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", e allo stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti 
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi 
regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali 
amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 
2006. 



 



48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del D.M. 29 novembre 2002 del 
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del 
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, 
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 
2961. 



 



49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed 
organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente 
dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni 
di cui al comma 48. 



 



50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti 
pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di 
enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con 
una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del 
predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze su proposta del Ministro competente. 



 



51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche 
amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e 
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare 
convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto 
informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. 
A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi 
informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di 
trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o 
altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, 
la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il 
processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di 
dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti 
cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i 
dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico 
riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo dei 
documenti di cui al presente comma, generate mediante l'impiego di mezzi 
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono 
tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio (22). 



(22)  Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 
 



52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono 
rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi 
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è 
diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle 
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384. 



 



53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai 
sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 
212. 



 



54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in 
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla 
data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: 
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e 
delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli 
circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi 
esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; 
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri 
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; 
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi 
collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica 
rivestita (23). 



(23) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 157 
(Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce ai 
titolari degli organi politici regionali.
 



55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un 
periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli 
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del 
medesimo comma 53. 



 



56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità 
comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono 
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla 
data del 30 settembre 2005 (24). 



(24) Vedi, anche, il comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un 
periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non 
può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo 
superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 
2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56. 



 



58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre 
utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente 
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
settembre 2005 (25). 



(25) Vedi, anche, l'art. 29, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e il comma 505 dell'art. 
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un 
periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli 
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del 
medesimo comma 58. 



 



60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si 
applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli 
altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui 
trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle 
citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennità di carica 
spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della 
Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non 
può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal 
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 



 



61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al 
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione 
sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti 
effetti finanziari (26). 



(26) Vedi, anche, il comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura 
ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del 
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti 
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 
per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La 
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. 
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della 
magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, 
del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, 
dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia 
tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo 
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005. 



 



63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme 
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, 
nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera 
dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, 
affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, 
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 



 



64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano 
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio 
sanitario nazionale. 



 



65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione 
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di 
competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio 
dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di 
contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel 
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle 
medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e 
le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione 
con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di 
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le 
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono 
esecutive (27) . 



(27)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 
gennaio 2006, la Del. 10 gennaio 2007, la Del.COVIP 30 gennaio 2007 e le due 
Del. 24 gennaio 2008. 
 



66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione 
a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui 
all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è 
fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo 
bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità 
della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei 
ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della 
delibera (28). 



(28)  Le misure e le modalità della contribuzione di cui al presente comma sono 
state stabilite, per l'anno 2006, con Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2006, n. 
110/06/CONS, per l'anno 2007, con Del.Aut.gar.com. 29 novembre 2006, n. 
696/06/CONS e, per l'anno 2008, con Del. 21 novembre 2007, n. 604/07/CONS. 
 



67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta 
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi 
relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente 
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi 
compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori 
economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle 
procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima 
applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 
0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano 
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo 
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente 
comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e 
della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo 
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono 
essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per 
l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento 
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con 
il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a 
versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. [Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'attribuzione 
alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze 
necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla 
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione] (29) (30) . 



(29) Periodo abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162.
(30)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 
gennaio 2006, la Del. 10 gennaio 2007 e la Del. 24 gennaio 2008. 
 



68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo 
periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione 
di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, 
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. [L'articolo 2, comma 
38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono 
abrogati] (31). 



(31)  Periodo soppresso dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Identica modifica era 
contenuta nell'art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge. 
 



68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della 
contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica 
e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della 
legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore 
all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima 
della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni 
della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 
funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate 
dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo 
dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo 
all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima 
procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 
novembre 1995, n. 481, è abrogato (32). 



(32)  Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 68-bis era stato 
aggiunto anche dall'art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge. 
Con Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2007, n. 143/07 (Gazz. Uff. 16 luglio 2007, 
n. 163) sono state definite le modalità di contribuzione agli oneri previste dal 
presente comma. Con Del. 26 febbraio 2008, n. GOP 16/08 (Gazz. Uff. 27 giugno 
2008, n. 149, S.O.) è stata determinata la misura del contributo per il 
funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2008.
 



69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è 
inserito il seguente: 
"7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo 
delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni 
dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 
16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei 
contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo 
delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione 
sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non 
superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e 
massime della contribuzione". 



 



70. [All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: 
"mille"] (33). 



(33)  Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. 
 



71. [Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione 
delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici] (34). 



(34)  Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. 
 



72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
è sostituito dal seguente: 
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo 
da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del 
recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono 
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai 
vincoli del sistema di tesoreria unica". 



 



73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso 
l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono determinate con la legge 
di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente. 



 



74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono 
rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio 
consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello 
Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione 
dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti 
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno 
precedente incrementata del 5 per cento: 
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento; 
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento; 
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento (35). 



(35) Comma così modificato dal comma 1232 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento 
dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base 
all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di 
base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla 
presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto 
generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari 
precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori 
normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo 
in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74. 



 



76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni. 



 



77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al 
livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità 
previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla 
verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle 
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il 
mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le 
nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed 
aggiornare il predetto elenco 4. 



 



78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni 
a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale 
stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti: 
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse 
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel 
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali 
di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili (36); 
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i 
capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento 
delle risorse disponibili; 
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro 
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle 
opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di 
infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione 
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento 
delle risorse disponibili; 
e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo, 
tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2 per cento 
delle risorse disponibili; 
f) completamento del "sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del 
Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle 
risorse disponibili; 
g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilità della Valtellina", 
per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni; 
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e 
delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente 
istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; 
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui 
alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento 
di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore 
al 2 per cento delle risorse disponibili; 
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità 
accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per 
cento delle risorse disponibili; 
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con 
collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro 
annui per quindici anni, a favore dell'ANAS; 
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della 
viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 
per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo 
rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo; 

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di 
interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per 
quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea (37). 



(36) Vedi, anche, il comma 133 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(37)  Vedi, anche, l'art. 30, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 1062 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
 



79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 
nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e 
rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio 
separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche 
processuali. 



 



80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce 
modificazioni. 



 



81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il 
patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi 
da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, 
ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo 
quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui 
contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della 
presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato. 



 



82. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi 
le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al 
regime fiscale e al patrimonio separato. 



 



83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo 
degli atti e delle relative iscrizioni previste dall' articolo 2504 del codice 
civile, omessa ogni altra formalità. 



 



84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società 
del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 
2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta 
capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 
2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (38). 



(38) Comma così sostituito dal comma 975 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le 
parole: "di procedure" sono inserite le seguenti: "cautelari, di esecuzione 
forzata e". 



 



86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria 
nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, 
compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme 
erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il 
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di 
contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli 
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica 
del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo 
Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; 
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di 
contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, 
non riducono il valore fiscale del bene. 



 



87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della 
infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri 
e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata 
dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi 
diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, è 
ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione", 
sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di 
produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di 
preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di 
termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono 
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza 
con le quote di ammortamento di cui al comma 86 (39). 



(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 
2007.
 



88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente 
comma: 
"6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società 
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si 
presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro 
edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello 
Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente 
controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga 
luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in 
continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo 
scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova 
l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) 
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla 
documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per 
le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi 
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una 
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione 
attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in 
precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di 
richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e 
documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo 
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento 
di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in 
sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non 
riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia 
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. 
In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una 
regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti 
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o 
indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la 
somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata" (40). 



(40) La Corte costituzionale, con sentenza 14-25 gennaio 2008, n. 9 (Gazz. Uff. 
30 gennaio 2008, n. 5, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e 
delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati 
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (41). 



(41) Comma così sostituito dal comma 486 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 aprile 
2007.
 



90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività 
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 
(42). 



(42) Comma così sostituito dal comma 486 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



91. 91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale 
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi 
degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione 
dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di 
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto 
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti 
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano 
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione 
delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura 
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di 
perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al 
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni 
previdenziali del personale degli enti soppressi (43). 



(43) Comma così sostituito dal comma 486 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale 
di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste 
ai sensi del comma 78 (44). 



(44) Vedi, anche, il comma 888 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il 
comma 261 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, 
delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo 
economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la 
razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il 
miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è 
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, 
nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il 
completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa 
di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni 
organiche. 



 



94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le 
parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati," sono inserite 
le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con 
titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A 
delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime 
aeroportuale". 



 



95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 
milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 
e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la 
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali 
della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni 
operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I 
predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 
dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (45). 



(45) Vedi, anche, il comma 181 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il 
Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, 
in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti 
postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a 
corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 



 



97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze 
connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 
1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad 
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, 
delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni 
parlamentari. 



 



98. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la 
cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un 
contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 
milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni 
per l'anno 2008. 



 



99. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance 
Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 
milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad 
euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in 
euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008. 



 



100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai 
soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di 
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia 
intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello 
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 
225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della 
citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per 
il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli 
eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore 
della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del 
subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla 
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata 
legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la 
spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro 
annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici 
nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla 
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni 
Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia 
di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere 
sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia interregionale 
per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a 
decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del 
sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume 
Po, sentita l'Autorità di bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì 
autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle 
zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise (46). 



(46)  Comma così modificato 39-tricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Alla ripartizione delle risorse 
di cui al presente comma si è provveduto con O.P.C.M. 25 luglio 2006, n. 3534 
(Gazz. Uff. 3 agosto 2006, n. 179).
 



101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle 
attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che 
si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per 
quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali 
organizzatori. 



 



102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito 
dal seguente: 
"3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 
e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere 
sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa 
della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La 
regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri l'assetto del piano aggiornato". 



 



103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al 
Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità 
civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a 
trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 
tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con 
D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla 
concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in 
compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite 
di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in 
compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta 
regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, 
sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, 
provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 "Fondi di bilancio" le 
somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle 
compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111 
(47). 



(47) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi il comma 396 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 169 dell'art. 1, L. 24 
dicembre 2007, n. 244.
 



104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per 
ulteriori 30 milioni di euro. 



 



105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore 
spesa di 170 milioni di euro (48). 



(48) Comma così modificato dal comma 115 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 
262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, 
la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 
5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i 
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in 
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante 
per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. 
Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto 
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato 
uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006 (49). 



(49) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi il comma 397 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 170 dell'art. 1, L. 24 
dicembre 2007, n. 244.
 



107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i 
lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è 
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel 
limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 
20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro. 



 



108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto 
di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la 
riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita 
dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato 
interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per 
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo 
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per 
l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo 
(50). 



(50) Vedi, anche, i commi 916 e da 918 a 920 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, 
n. 296, il comma 8 dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 e il comma 226 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. In attuazione di quanto disposto dal 
presente comma vedi il D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227.
 



109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
"nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi". 



 



110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 
265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a 
decorrere dall'anno 2006". 



 



111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 
395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, 
le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 



 



112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, è abrogata. 



 



113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede: 
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili 
per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive 
modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, 
nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato; 
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla 
presente legge. 



 



114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di 
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale 
per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni 
di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è 
corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale 
di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei 
predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli 
investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato 
all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. 



 



115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31 dicembre 2006, si applicano: 
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni 
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, 
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 
256,70 per mille litri; 
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per 
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° 
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 
2001, n. 418; 
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, 
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento 
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del 
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2001, n. 418; 
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per 
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388; 
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni 
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 
28 dicembre 2001, n. 448; 
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il 
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e 
dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 



 



116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua 
ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 
62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti 
in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo 
sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata 
in euro 842 per mille chilogrammi. 



 



117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2006". 



 



118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta 
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i 
sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è 
stabilita nella misura del 3,75 per cento". 



 



119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 



 



120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la 
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 
dicembre 2006 (51). 



(51) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 392 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296.
 



121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli 
importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari 
complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in 
materia di recupero del patrimonio edilizio relative: 
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 
al 31 dicembre 2006; 
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 
2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o 
assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. 



 



121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo 
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (52).



(52) Comma aggiunto dal comma 19 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 20 dello 
stesso art. 35.
 



121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui 
al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione 
(53).



(53) Comma aggiunto dal comma 35-quater dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



122. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005" sono 
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006". 



 



123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di 
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui 
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. 



 



124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, 
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di 
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore 
al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più 
favorevoli. 



 



125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 4: 
1) le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 
2006"; 
2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'85 per 
cento"; 
b) al comma 5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per 
cento". 



 



126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, 
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
2006 (54). 



(54) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 8-ter dell'art. 6, D.L. 
28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione.
 



127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2006". 



 



128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque 
modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta 
all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive 
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta 
sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 
507. 



 



129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di 
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2006. 



 



130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è 
inserito il seguente: 
"430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui 
al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel 
comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati". 



 



131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze 
realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche 
successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere 
c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente 
rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni 
dedotte nei precedenti periodi d'imposta (55). 



(55)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2. 
 



132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite dalle seguenti: 
"degli aiuti equivalenti alle"; 
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte corrisposte" sono 
sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di cui al comma 1" e le parole: "dei 
tributi" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate dello Stato; alla 
riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le 
parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di 
cui al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite le 
seguenti: "al Ministero dell'interno nonché"; 
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come individuate 
in applicazione del decreto di cui al comma 6"; 
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle entrate" fino a: 
"degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'interno, 
tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle 
dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di 
restituzione,", le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6", 
le parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte" sono 
sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo le parole: 
"natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni altra specie"; al 
quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono sostituite dalle seguenti: 
"Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le parole: "delle imposte corrisposte" 
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti corrisposti"; 
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "del direttore dell'Agenzia delle 
entrate" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Ministero 
dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al secondo periodo,"; 
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con regolamento 
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle 
finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di 
rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta 
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la 
quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: 
osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai 
princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza 
dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle 
regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della 
parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe 
potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; 
riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante 
reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento 
della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non 
concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali 
ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi 
d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica 
dichiarazione di volersene avvalere". 



 



133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati 
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta". 



 



134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive 
modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette 
anni". 



 



135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, 
interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta 
formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai 
consorzi interuniversitari di cui al D.M. 8 agosto 2003 del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 
gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, 
per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore 
spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata 
l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 
2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. 



 



136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di 
accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito 
"Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 21 
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, 
per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 
di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a 
favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e 
delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 
milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 
milioni di euro per l'anno 2008. 



 



137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono 
rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, se i 
relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non 
superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle 
dichiarazioni presentate con il modello '730'. L'articolo 2 della legge 18 
aprile 1986, n. 121, è abrogato (56). 



(56)  Comma prima sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal 
comma 223 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 
 



138. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di 
quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 
a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di 
cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le 
disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti (57). 



(57)  Periodo così sostituito dall'art. 39-sexies decies, D.L. 30 dicembre 2005, 
n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto 
ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per 
l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 
diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere 
superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente 
aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli 
stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del 
comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente 
ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento 
e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese 
in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. 



 



140. Per gli stessi fini di cui al comma 138 (58): 
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle 
di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia 
e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere 
superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito 
del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 
hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media 
pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento 
per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 
50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della 
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto 
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione 
della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene 
conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri 
previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro 
capite sono così individuate: 
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 
3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro; 
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie 
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 
euro; 
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie 
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro; 
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie 
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 
euro; 
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro 
capite pari a 589,89 euro; 
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro 
capite pari a 617,49 euro; 
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro 
capite pari a 662,74 euro; 
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro 
capite pari a 768,37 euro; 
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro 
capite pari a 854,59 euro; 
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro 
capite pari a 1.194,38 euro; 
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro 
capite pari a 1.167,47 euro; 
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una 
riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese 
correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per 
cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007. 



(58)  Alinea così sostituito dall'art. 39-sexies decies, D.L. 30 dicembre 2005, 
n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in 
conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, 
per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale 
dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 
2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno 
precedente aumentato del 4 per cento. 



 



142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere 
calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto 
delle: 
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; 
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica 
disciplina di settore; 
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di 
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(59); 
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni 
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
gennaio 1996, n. 194; 
e) spese per interessi passivi; 
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento 
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; 
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; 
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte 
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, 
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti 
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per 
cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti 
trasferimenti correnti. 



(59) Vedi, anche, il comma 8-septies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve 
essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al 
netto delle: 
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT 
nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito 
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (60); 
b) spese derivanti da concessioni di crediti; 
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento 
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; 
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte 
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, 
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti 
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, 
ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in 
conto capitale. 



(60) Vedi, anche, il comma 8-septies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti 
dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da 
corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle 
stabilite dai commi 139 e 140. 



 



145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 
per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti 
diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e 
liberalità. 



 



146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per 
spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di 
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 



 



147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di 
cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale 
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le 
corrispondenti quote di parte nazionale. Le spese in conto capitale relative 
agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della 
Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno (61). 



(61) Periodo aggiunto dall'art. 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti 
e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli 
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, 
per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 
dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di 
Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano 
le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti 
locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 
a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di 
Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti 
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e 
province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si 
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni 
previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di 
stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 



 



149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono 
soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è 
disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. 



 



150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 
32, e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, 
della citata legge n. 311 del 2004, le parole: "i comuni con popolazione 
superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti" (62). 



(62) Comma così modificato dal comma 701 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le 
parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006". Il 
decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 
gennaio 2006. 



 



152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al 
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, 
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, 
dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 
2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono 
prorogate per l'anno 2006. 



 



153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono 
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (63). 



(63) Vedi, anche, il comma 696 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui 
all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati 
nello stesso importo per l'anno 2006 (64). 



(64) Vedi, anche, il comma 696 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 
da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006 (65). 



(65)  Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente differito al 31 
maggio 2006 dall'art. 1, D.M. 27 marzo 2006 (Gazz. Uff. 30 marzo 2006, n. 75). 
 



156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e 
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, 
per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° marzo 2005, n. 26. 



 



157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi 
comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla 
realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione 
di beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 
158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica. 



 



158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse 
anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano 
le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti 
regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare 
operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni 
stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di 
qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 
488. 



 



159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di 
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel 
rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26. 



 



160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e 
gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto 
della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 



 



161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 
e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato 
dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non 
si applica agli organi costituzionali. 



 



162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui 
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 
milioni di euro per l'anno 2006. 



 



163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è 
sostituito dal seguente: 
"2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai 
sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il 
regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti 
territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo 
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 



 



164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai 
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 



 



165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le 
parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2006". 



 



166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del 
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione 
economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di 
competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (66) (67). 



(66)  Con Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 
124, S.O.), con Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 
2006, n. 166, S.O.), con Del.C.C. 19 marzo 2007, n. 2/AUT/2007 (Gazz. Uff. 7 
aprile 2007, n. 82, S.O.), con Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007 (Gazz. Uff. 
22 giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con Comunicato 3 luglio 2007 (Gazz. 
Uff. 3 luglio 2007, n. 152), con Del. 14 marzo 2008, n. 3/AUT/2008 (Gazz. Uff. 
18 aprile 2008, n. 92, S.O.) e con Del. 4 luglio 2008, n. 9/AUT/2008 (Gazz. Uff. 
2 agosto 2008, n. 180, S.O.) sono state emanate le linee guida per gli organi di 
revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, 
in attuazione di quanto disposto dal presente comma. 
(67) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 
(Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, 
sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, 
n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
 



167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui 
debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione 
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, 
che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti 
dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia 
di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni 
grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali 
l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo 
di revisione (68) (69). 



(68)  Con Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 
124, S.O.), con Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 
2006, n. 166, S.O.), con Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007 (Gazz. Uff. 22 
giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con Comunicato 3 luglio 2007 (Gazz. Uff. 
3 luglio 2007, n. 152), con Del. 14 marzo 2008, n. 3/AUT/2008 (Gazz. Uff. 18 
aprile 2008, n. 92, S.O.) e con Del. 4 luglio 2008, n. 9/AUT/2008 (Gazz. Uff. 2 
agosto 2008, n. 180, S.O.) sono state emanate le linee guida per gli organi di 
revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, 
in attuazione di quanto disposto dal presente comma. 
(69) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 
(Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, 
sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, 
n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
 



168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, 
anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi 
dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con 
il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte 
dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e 
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di 
stabilità interno (70). 



(70) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 
(Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, 
sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, 
n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
 



169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei 
conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica 
amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati 
nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze 
delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure 
concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un 
massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero 
di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori 
ruolo o di comando (71). 



(71) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 
(Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, 
sollevate in riferimento all'art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, 
n. 1 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
 



170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del 
Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non 
abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte 
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti 
provvedimenti (72). 



(72)  Con Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 7/AUT/2006 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 
124, S.O.), con Del.C.C. 18 aprile 2007, n. 4/AUT/2007 (Gazz. Uff. 14 maggio 
2007, n. 110) e con Del. 14 marzo 2008, n. 4/AUT/2008 (Gazz. Uff. 18 aprile 
2008, n. 92, S.O.) sono state emanate le linee guida per i collegi sindacali 
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione di quanto disposto 
dal presente comma. 
 



171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è 
inserito il seguente: 
"3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti 
del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 
seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa 
sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei 
conti". 



 



172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le 
parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ", entro sei mesi 
dalla data di ricevimento della relazione,". 



 



173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 
5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti 
per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. 



 



174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, 
l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 
1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte 
dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore 
previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della 
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. 




 



175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai 
commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su 
base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 
cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in 
possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da 
destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono 
disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 



 



176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva 
nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a 
decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche 
all'incentivazione della produttività. 



 



177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al 
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 
2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 
con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze 
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 
195 (73). 



(73) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'art. 12, D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94.
 



178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio 
contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa 
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per 
il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi 
dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per 
un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La 
presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel 
territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale 
si applica il comma 182. 



 



179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei 
comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei 
criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica (74). 



(74) I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono stati 
definiti con D.M. 18 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 8 novembre 2006, n. 260).
 



180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 



 



181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri 
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, 
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 



 



182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito 
dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al 
finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 
milioni di euro a decorrere dal 2006. 



 



183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio 
statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati 
complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2007 (75). 



(75) Per l'incremento delle risorse previste dal presente comma vedi il comma 
546 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del 
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate 
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 
105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia 
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (76). 



(76) Vedi, anche, il comma 549 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 
12, D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94 e l'art. 27, D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105.
 



185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e 
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a 
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, 
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 



 



186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti 
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi 
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla 
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei 
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti 
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i 
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, 
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello 
Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei 
dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati 
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati 
concernenti il personale dipendente. 



 



187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli 
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, 
le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi 
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e 
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato 
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale (77). 



(77) Comma così modificato dal comma 538 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Per la riduzione del limite previsto dal presente comma vedi il comma 80 
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i 
servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e 
l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad 
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte 
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca 
e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di 
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei 
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o 
del Fondo di finanziamento ordinario delle università. 



 



189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il 
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello 
Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici 
indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative 
contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato 
dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto 
del 10 per cento (78). 



(78) Comma così sostituito dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da 
parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità 
economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. 



 



191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi 
fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già 
confluiti nei fondi dell'anno 2004. 



 



192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di 
costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono 
coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle 
amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa. 



 



193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna 
area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti 
fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per 
essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o 
di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio 
a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono 
riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi. 



 



194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del 
finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di 
rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in 
materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. 



 



195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono 
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli 
enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di 
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi 
negli anni successivi. 



 



196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza 
l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione 
della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto 
dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole 
contrattuali difformi. 



 



197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli 
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme 
assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con 
esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica 
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento 
della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione 
frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed 
all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di 
custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di 
traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali 
relativi a fatti di criminalità organizzata. 



 



198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 
1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il 
conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il 
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine 
si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con 
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (79). 



(79) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono 
considerate al netto: 
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per 
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente 
all'anno 2004 (80). 



(80) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare 
riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi 
di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente 
legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa 
e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre 
specifiche misure in materia di personale (81). 



(81) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al 
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti 
alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da 
adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative 
vigenti (82). 



(82) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono 
le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate 
dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (83). 



(83) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-17 maggio 2007, n. 169 
(Gazz. Uff. 23 maggio 2007, n. 20 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma. Vedi, anche, i commi 557 e 565 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 
198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 
marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i 
medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo 
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima 
intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli 
obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di 
cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (84). 



(84) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in 
caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi 
previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al 
citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 
emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in 
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo 
tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi 
enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, 
con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la 
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata 
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati 
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i 
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con 
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica 
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di 
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla 
lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della 
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale 
della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198 (85) (86).



(85) Gli attuali commi 204, 204-bis e 204-ter così sostituiscono l'originario 
comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 557 e 
565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(86) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 412 
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, 
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 204, primo periodo, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge n. 223 
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate 
in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
 



204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al 
comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai 
fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui 
alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il 
divieto di assunzione a qualsiasi titolo (87).



(87) Gli attuali commi 204, 204-bis e 204-ter così sostituiscono l'originario 
comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 557 e 
565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente 
agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, 
sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a 
tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, 
stipulati nel corso dell'anno 2005 (88).



(88) Gli attuali commi 204, 204-bis e 204-ter così sostituiscono l'originario 
comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 557 e 
565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione 
del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento 
dei relativi saldi (89). 



(89) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali 
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo 
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (90). 



(90) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



207. [L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale 
dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli 
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della 
direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si 
interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione] (91). 



(91)  Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. 
 



208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque 
dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche 
sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare 
comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. 



 



209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, 
si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la 
disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il 
cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del 
riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come 
domanda di trasferimento di sede. 



 



210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante 
per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di 
servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data 
di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci 
retributive anche aventi carattere fisso e continuativo. 



 



211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che 
abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006. 



 



212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato 
dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad 
applicarsi anche nel triennio 2006-2008. 



 



213. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 
luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal 
primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, 
nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 
7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni 
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento 
degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia 
e diplomatica (92). 



(92)  Comma così modificato dall'art. 39-undetrices, D.L. 30 dicembre 273, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle 
Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. 
Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del 
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di 
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale 
delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale 
dell'aviazione civile (93). 



(93)  Comma aggiunto dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal 
comma 9 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione, dai commi 532 e 600 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296 e dall'art. 21-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla 
relativa legge di conversione.
 



214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui 
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per 
i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga 
alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti 
determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria 
autonomia organizzativa (94). 



(94) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95 (Gazz. Uff. 28 
marzo 2007, n. 13, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell'art. 1 
promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera 
f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, delle Regioni Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, 
Emilia-Romagna.
 



215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o 
comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla 
legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e 
successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, 
restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 



 



216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente 
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o 
viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo 
spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto 
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (95). 



(95) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95 (Gazz. Uff. 28 
marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica al personale 
delle Regioni e degli enti locali. Sui limiti di applicabilità delle 
disposizioni del presente comma vedi il comma 468 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296.
 



217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e 
successive modificazioni, è abrogato. 



 



218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta 
nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle 
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli 
statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto 
del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo 
pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 
1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità 
nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data 
dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione 
stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 
1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, 
previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione 
stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di 
entrata in vigore della presente legge (96) (97). 



(96) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234 (Gazz. Uff. 
4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, sollevate in riferimento, 
nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della 
Costituzione.
(97) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 400 (Gazz. 
Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-13 giugno 
2008, n. 212 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 218, sollevata in riferimento agli artt. 3, 
101, 102 e 104 della Costituzione.
 



219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: 
"Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico 
dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la 
perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato" (98). 



(98) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il 
comma 555 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la 
legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione 
delle leggi stesse (99). 



(99) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il 
comma 555 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono 
le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti 
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, 
ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle 
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di 
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. 
Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa 
al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia 
contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del 
territorio nazionale (100). 



(100) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il 
comma 555 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
"a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune 
sede di corte di appello"; 
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: 
"1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni 
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello". 



 



223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono 
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. 



 



224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, 
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della 
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso 
l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito 
dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione 
nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva 
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 



 



225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 
3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si 
interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal 
terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed 
economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto 
dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino 
alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa 
qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in 
giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico. 



 



226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti 
del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione 
dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il 
trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di 
risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di 
specifici risultati o obiettivi. 



 



227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale 
del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 
2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 



 



228. [Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo 
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle 
finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti 
pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale 
attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della 
destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per 
cento] (101). 



(101) Comma abrogato dal comma 539 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



229. [I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la 
funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei 
trasferimenti per mobilità] (102). 



(102) Comma abrogato dal comma 539 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il 
comma 5, è inserito il seguente: 
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente 
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". 



 



(giurisprudenza di legittimità)
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di 
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente 
alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui 
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla 
competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento 
venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento 
e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (103) . 



(103) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 183 (Gazz. Uff. 
20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; inoltre 
ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro 
profilo, 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 5-12 giugno 
2007, n. 184 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 231 e 232, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello 
statuto speciale, approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla 
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; inoltre ha 
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 231 e 232, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
La stessa Corte con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 392 (Gazz. Uff. 28 
novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della 
Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione. La 
stessa Corte, con ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 123 (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, 
n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; ha 
inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli 
artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione. La Corte 
costituzionale, con altra sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 242 (Gazz. Uff. 9 
luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 



232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il 
procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di 
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento 
del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per 
il versamento (104) . 



(104) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 183 (Gazz. Uff. 
20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; inoltre 
ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro 
profilo, 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 5-12 giugno 
2007, n. 184 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 231 e 232, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello 
statuto speciale, approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla 
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; inoltre ha 
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 231 e 232, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
La stessa Corte con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 392 (Gazz. Uff. 28 
novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della 
Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione. La 
stessa Corte, con ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 123 (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, 
n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; ha 
inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli 
artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione. La Corte 
costituzionale, con altra sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 242 (Gazz. Uff. 9 
luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 



233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di 
deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di 
appello (105) . 



(105) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 183 (Gazz. Uff. 
20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; inoltre 
ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro 
profilo, 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 19-23 
novembre 2007, n. 392 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), 
ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli 
artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 
111 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 123 
(Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con altra sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 242 (Gazz. 
Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 



234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei 
seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è 
autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 
2008. 



 



235. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e 
potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro 
dall'anno 2006 (106). 



(106)  Comma così modificato prima dal comma 6 dell'art. 4-bis, D.L. 10 gennaio 
2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi 
dall'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, 
dello stesso decreto.
 



236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: ", 
per l'anno 2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005" (107). 



(107) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della 
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 
dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo 
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare 
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi 
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni (108). 



(108) Vedi, anche, il comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 
dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite 
di spesa di 6 milioni di euro (109). 



(109) Vedi, anche, il comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a 
tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa 
nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già 
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti 
predetti (110). 



(110) Vedi, anche, il comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) 
può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio 
nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra 
forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa 
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta 
Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il 
CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro 
del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I 
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA (111). 



(111) Vedi, anche, il comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del 
personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo 
determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo 
stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a 
carico del bilancio dell'ENPALS (112). 



(112) Vedi, anche, il comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 
dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 
aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale 
nell'anno 2005 (113). 



(113) Vedi, anche, i commi 521 e 1077 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei 
contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto 
delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per 
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati 
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati 
al 31 dicembre 2006 (114). 



(114) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 528 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296.
 



244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006 (115). 



(115) Per l'ulteriore proroga dei comandi di cui al presente comma vedi il comma 
6-quater dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione.
 



245. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 
2008 la spesa di 370 milioni di euro. 



 



246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di 
personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, 
di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si 
provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su 
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione 
pubblica e dell'economia e delle finanze (116). 



(116)  Vedi, anche, il D.P.R. 28 aprile 2006. 
 



247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle 
attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni 
ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per 
il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di 
personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono 
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche 
amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le 
amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti 
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto 
il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto 
contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al 
comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, 
corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da 
inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle 
finanze (117). 



(117) Per la ripartizione del contingente di personale di cui al presente comma 
vedi il D.P.C.M. 21 febbraio 2007.
 



248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere 
previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia 
e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati. 



 



249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 
2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i 
medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono 
continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della 
progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure 
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253 (118). 



(118) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 febbraio 2007.
 



250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono 
piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei 
concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la 
decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente 
complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione 
tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 



 



251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, 
nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare 
lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle 
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 
2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per 
un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al 
trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento 
previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti 
con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci. 



 



252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei 
concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi 
di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247. 



 



253. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio 
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252. 



 



254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite le seguenti: 
", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di 
personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,"; 
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
"e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti 
scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati 
dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita 
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed 
ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del 
personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano 
prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di 
appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi 
ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il 
servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le 
amministrazioni di appartenenza". 



 



255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 
1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006. 



 



256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale 
della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il 
datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di 
regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro 
associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello 
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione 
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito 
delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale 
della tutela delle condizioni di lavoro; 
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 
gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati 
nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica"; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di 
certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le 
province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla 
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali". 



 



257. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della 
Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso 
articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. 



 



258. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: 
"300.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "230.000 abitanti", dopo le 
parole: "un contributo complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e 
le parole: "a tempo determinato" sono soppresse. 



 



259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della 
pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle 
risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento 
della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a 
tre anni dal conseguimento della qualifica"; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il 
raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, 
sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e 
privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga 
anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di 
direttore centrale o equiparato". 



 



260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 
2006, sono attribuiti: 
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella 
qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di 
quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai 
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di 
servizio; 
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di 
anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di 
pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal 
servizio. 



 



261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli 
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di 
grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle 
Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere 
funzionale si provvede: 
a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di 
pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 
31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, e successive modificazioni; 
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, 
per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle 
assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del 
ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del 
predetto decreto legislativo n. 334 del 2000. 



 



262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a 
918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a 
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350. 



 



263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi 
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, 
n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006: 
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché 
in favore dell'ENPALS; 
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione 
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 



 



264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi 
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 
16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 
3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b). 



 



265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra 
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al 
trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni 
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a 
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo 
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché 
al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di 
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 



 



266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per 
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e 
sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro 
per l'anno 2005: 
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse: 
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per 
l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per 
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 
milioni di euro; 
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, 
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, 
per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate 
per i rispettivi scopi; 
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al 
numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 
2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di 
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; 
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul 
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro 
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle 
predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi 
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un 
ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro. 



 



267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto 
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso. 



 



268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi 
stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 
giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la 
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile 
effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della 
Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalla legge 26 aprile 1982, n. 
214, e dalla legge 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha 
valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma 
dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 
1 della legge 28 marzo 1991, n. 105. 



 



269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Dal 1° gennaio 
2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle 
imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme 
pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo 
dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per 
ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, 
comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero 
ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle 
imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi"; 
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" è sostituita dalla seguente: 
"2008" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'onere derivante dal 
presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008"; 
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente: 
"TABELLA A 
(prevista dall'articolo 8, comma 2) 
2008 0,19 punti percentuali; 
2009 0,21 punti percentuali; 
2010 0,23 punti percentuali; 
2011 0,25 punti percentuali; 
2012 0,26 punti percentuali; 
2013 0,27 punti percentuali; 
dal 2014 0,28 punti percentuali". 



 



270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di 
euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 
milioni di euro. 



 



271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 
e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 



 



272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 
giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 
milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono 
stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma (119). 



(119)  Con D.M. 17 marzo 2006 (Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69) sono state 
stabilite le modalità di erogazione dei benefici previsti dal presente comma. 
 



273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis 
dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura 
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni 
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione 
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti 
oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme 
(120). 



(120) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 agosto 
2007.
 



274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli 
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, 
restano fermi: 
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la 
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire 
l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di 
assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario 
previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni 
di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di 
piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori 
generali; 
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 



 



275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti: 
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio 
degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 
23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile 
finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed 
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di 
subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro 
del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle 
prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche 
effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro 
mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta 
nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione 
dell'indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 
marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è 
imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula 
dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le 
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione 
del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici pediatri di libera scelta; 
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino 
l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in 
funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo 
alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, 
assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro 
della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. 



 



276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: 
"31 marzo 2006"; 
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Per la 
rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del 
presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei 
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il 
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le 
associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si 
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12"; 
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
"8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta 
per la quale la violazione si è verificata. 
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di 
uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del 
presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro 
per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata; 
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è 
effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo 
rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, 
per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della 
sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei 
servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato. 
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il 
codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente 
articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa 
liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal 
medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice 
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede 
a tutti gli effetti"; 
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente: 
"10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette 
resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche 
amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale 
gli stessi sono tratti" (121). 



(121) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 240 (Gazz. 
Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 276, nella parte in 
cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'art. 50 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in 
riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 
all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e agli artt. 2 e 4 del 
D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
 



277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i provvedimenti necessari per 
il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario 
ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno 
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla 
vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; 
scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non 
possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle 
predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta 
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e 
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte" (122). 



(122) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 193 (Gazz. Uff. 
20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, sollevata in 
riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
 



278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario 
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di 
euro annui limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è 
da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con 
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano 
comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti 
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al 
fine della riduzione strutturale del disavanzo (123). 



(123)  Comma così modificato dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Per l'ulteriore incremento del livello complessivo della spesa di cui al 
presente comma vedi i commi 13 e 14 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. I criteri per il 
riparto della spesa prevista dal presente comma sono stati definiti con D.M. 26 
ottobre 2006 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 31), modificato dal D.M. 2 novembre 
2007 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2007, n. 285).
 



279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del 
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio 
sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a 
titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 
2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata 
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo 
disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni. 



 



280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le 
regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della 
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine 
del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano 
sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula 
di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni 
degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di 
attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli: 
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di 
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e 
successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta 
giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in 
materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni; 
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei 
tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano 
direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla 
stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, 
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il 
recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, 
in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i 
parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui 
all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le 
prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle 
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono 
assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi 
stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come 
partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente; 
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, 
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione 
di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della 
medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di 
contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle 
regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con 
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le 
altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di 
medicina generale ed i pediatri di libera scelta; 
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico 
flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca 
obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa 
Stato-regioni del 23 marzo 2005; 
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in 
attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il 
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 
marzo 2005 (124). 



(124)  Con D.M. 22 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97) si è 
provveduto alla ripartizione, su base regionale, dei disavanzi del Servizio 
sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Vedi, anche, il Provv. 28 
marzo 2006, n. 2555 e la Del.Senato 19 luglio 2006. 
 



281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le 
regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati 
risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un 
disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto 
registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 
pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la 
regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, 
ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, 
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle 
indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento 
dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. 



 



282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di 
prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e 
degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto 
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione 
dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando 
successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo 
quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002 (125). 



(125) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 162 
(Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "sentite 
le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio 
territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".
 



283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale 
sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione 
di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i 
soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e 
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di 
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo 
dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di 
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto 
decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, 
che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza 
specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della 
salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un 
rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le 
linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione 
della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i 
criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 
284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A 
tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006 
(126). 



(126) Vedi, anche, gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.
 



284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è 
applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 
6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui 
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la 
sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. 
Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano 
l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri 
fissati dalla Commissione prevista dal comma 283. 



 



285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione 
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, 
le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, 
ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a 
presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non 
inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero 
di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto 
dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla 
data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997 (127). 



(127) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali 
dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni 
similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di 
sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali 
italiani nel mondo, di seguito denominata "Alleanza". Gli enti del Servizio 
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa 
preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle 
attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione 
interessata. 



 



287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere 
i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario 
aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla 
produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al 
Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. 



 



288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti 
siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di 
efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e 
controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni 
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione 
organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 
528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e 
all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le 
attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 
febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia 
per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 
della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro 
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, 
sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS (128).



(128) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 giugno 
2006.
 



289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può 
avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di 
istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche 
non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, 
nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi 
oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente 
comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della 
salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di 
affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui 
all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le 
spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali 
attività (129). 



(129) Comma così modificato dal comma 798 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal 
predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della 
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su 
qualsiasi questione concernente i dispositivi medici. 



 



291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di 
certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende 
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di 
diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende 
ospedaliere universitarie (130). 



(130) La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 121 
(Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, sollevata in 
riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.
 



292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale: 

a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al 
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e 
successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, 
finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, 
nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le 
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno 
(131); 
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si 
provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al D.M. 27 
agosto 1999, n. 332 del Ministro della sanità, e dal citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, in modo da prevedere che 
la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la 
prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello 
essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei 
presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario 
nazionale. 



(131) Lettera così sostituita dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di 
offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 



 



294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari 
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a 
servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di 
qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi 
e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione 
forzata. 



 



294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento 
di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, 
nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal 
Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli 
uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici 
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (132).



(132) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 10 è sostituito dal seguente: 
"10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al 
bilancio dell'Agenzia"; 
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
"10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed 
affluiscono direttamente al bilancio della stessa. 
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, 
commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive 
modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio 
della stessa"; 
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: 
"11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute 
sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della 
salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004". 



 



296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento 
riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 295 (133). 



(133) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 
dicembre 2006.
 



297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a 
garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa 
farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la 
dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° 
gennaio 2008 nel numero di 250 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio 
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata 
con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 
10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al D.M. 20 
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute. Ai fini del coordinamento del 
monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al 
Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione 
mensile (134). 



(134) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



298. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: 
"al netto" sono sostituite dalla seguente: "decurtate". 



 



299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime 
agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di 
servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza. 



 



300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di formazione-lavoro" 
sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica"; 
b) all'articolo 39: 
1) il comma 2 è abrogato; 
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
"3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte 
le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, 
ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso 
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni 
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 
per cento di quella fissa"; 
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
"4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle 
risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti 
per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze"; 
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione 
specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, 
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui 
all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"; 
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
"1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede 
nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 
dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, 
convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della 
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 
2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007"; 
e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere 
dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 
4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino 
all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 8 agosto 1991, n. 257". 



 



301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base 
delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, 
individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun 
anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La 
realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza 
pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita. 



 



302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un 
programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche 
di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione 
internazionale. 



 



303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di 
attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui 
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e 
privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate 
con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006. 



 



304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di 
cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, 
da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della 
salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il 
Ministero della salute (135). 



(135)  All'individuazione dei soggetti di cui al presente comma si è provveduto 
con D.M. 23 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 68). Successivamente, il 
suddetto decreto è stato revocato dall'art. 1, D.M. 21 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 
agosto 2006, n. 183).
 



305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati 
all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da 
realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del 
programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi 
finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro. 



 



306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è 
abrogato. 



 



307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni 
di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter 
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad 
esclusione dei farmaci di automedicazione". 



 



308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai 
compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in 
particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel 
monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, 
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa 
Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso 
l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di 
personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico 
del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, 
negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione 
dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 



 



309. [Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del 
programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo 
svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi 
dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 
2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145] (136). 



(136) Comma abrogato dal comma 162 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 
come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione 
del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 
1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti 
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, 
limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa 
richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero 
della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei 
corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla 
parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda 
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile 
al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi 
medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al 
finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla 
regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto 
all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della 
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al 
presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di 
riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi (137). 



(137) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 120.
 



311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto 
disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con 
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di 
programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le 
strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le 
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli 
ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel 
rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul 
complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e 
successive modificazioni (138). 



(138) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "nonché per gli 
interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie 
all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia 
e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli 
Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già 
assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di 
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive 
modificazioni". Con D.M. 12 maggio 2006 (Gazz. Uff. 5 luglio 2006, n. 154), con 
D.M. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170), con D.M. 2 agosto 2007 
(Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 259) e con D.M. 29 aprile 2008 (Gazz. Uff. 29 
luglio 2008, n. 176) si è provveduto alla ricognizione delle risorse previste 
dal presente comma.
 



312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia 
autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 
2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli 
accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti 
impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, 
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine 
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di 
spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero 
della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi 
(139). 



(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto, per 
la regione Liguria, con D.M. 12 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 
37); per la regione Veneto, con D.M. 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 15 febbraio 
2007, n. 38); per la regione Basilicata, con D.M. 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 16 
febbraio 2007, n. 39); per la regione Piemonte, con D.M. 12 ottobre 2006 (Gazz. 
Uff. 17 febbraio 2007, n. 40); per la regione Marche, con D.M. 12 ottobre 2006 
(Gazz. Uff. 19 febbraio 2007, n. 41); per la regione Lazio, con D.M. 4 ottobre 
2006 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2007, n. 42); per la regione Puglia, con D.M. 15 
dicembre 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2007, n. 62); per la regione Friuli-Venezia 
Giulia, con D.M. 15 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2007, n. 62); per la 
regione Siciliana con D.M. 10 aprile 2007 (Gazz. Uff. 17 luglio 2007, n. 164); 
per la regione Campania, con D.M. 10 aprile 2007 (Gazz. Uff. 17 luglio 2007, n. 
164) - rettificato con Comunicato 23 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2008, 
n. 46).
 



313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e 
nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del 
medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale 
investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il 
triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad 
individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte 
dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi 
di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio 
di prezzo" (premium price) (140). 



(140) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 maggio 
2007.
 



314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il 
piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in 
particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione 
sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli 
specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla 
ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di 
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; 
numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende 
farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei 
Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi 
certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e 
per i prodotti finiti. 



 



315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene 
attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento 
dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese 
destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione 
dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti 
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti 
dall'attuazione degli interventi programmati. 



 



316. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da 
parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno 
finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel 
rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di 
cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato 
dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal 
fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta. 



 



317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" 
fino a: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," 
sono soppresse. 



 



318. [Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in 
parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, 
per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 
2 della medesima legge] (141). 



(141) Comma abrogato dal comma 466 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, 
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle 
specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di 
rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320. 



 



320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto 
legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 
2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse 
rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri 
di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al 
fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A 
decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi 
attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e 
l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo 
decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa 
sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere 
superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un 
importo pari alla suddetta somma (142). 



(142) Vedi, anche, i commi 52 e 53 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di 
cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si 
provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 
della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 
13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto 
termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è 
commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004 (143). 



(143) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 77-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in 
applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte 
secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 
marzo 2006 (144) (145).



(144) Il piano graduale per la corresponsione delle somme di cui al presente 
comma è stato definito con D.M. 9 novembre 2006 (Gazz. Uff. 23 novembre 2006, n. 
273).
(145) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 194 (Gazz. Uff. 
20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, sollevata in 
riferimento all'art. 97 della Costituzione; inoltre ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, sollevate in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione. 
 



323. [Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 
5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, 
dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso 
decreto legislativo n. 56 del 2000] (146). Il comma 2 del citato articolo 6 è 
abrogato. 



(146) Periodo soppresso da comma 674 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le 
parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle seguenti: 
"dell'aliquota provvisoria". 



 



325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il 
seguente: 
"Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di 
alcune attività regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali 
strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili 
nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma 
restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 
102: 
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione 
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; 

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione 
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE 
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per 
l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura 
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata 
delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 
per cento: 
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle 
infrastrutture" ed allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166, e 
alla Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con 
Del.Aut.en.el. e gas 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività 
di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in 
bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile 
pari a 50 anni; 
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 
2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 
rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti". 
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di 
cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta 
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di 
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni 
di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in 
funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino 
al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla 
durata del possesso. 
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per 
una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. 
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini 
tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente 
all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della 
determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai 
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete 
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella 
concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni 
di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura 
risultante dal piano di ammortamento finanziario. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni 
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad 
applicarsi l'articolo 102. 
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in 
funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in 
base alla vita utile residua dei beni". 



 



326. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i 
beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le 
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie 
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile". 



 



327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del 
comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione 
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 



 



328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248. 



 



329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 
28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, 
anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 
100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2007. 



 



330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno 
delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito 
presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un 
fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, 
destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge. 



 



331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno 
pari ad euro 1.000. 



 



332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato 
nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato. 



 



333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 
15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli 
assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 
e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a 
quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. 
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in 
materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 
332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente 
a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini 
dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al 
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello 
di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione 
reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, 
all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione 
di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate 
secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente 
comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale 
di SOGEI Spa (147). 



(147) Vedi, anche, i commi 1287, 1288 e 1289 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, 
n. 296.
 



334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 
milioni di euro per l'anno 2006. 



 



335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute 
dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per 
un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio 
ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 
19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (148). 



(148) Vedi, anche, il comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il 
comma 201 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



336. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle 
finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di 
garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, 
agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, 
diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte 
di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni: 
a) siano di età non superiore a 35 anni; 
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 
euro; 
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo 
determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme 
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (149). 



(149) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137 (Gazz. 
Uff. 2 maggio 2007, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
del presente comma.
 



337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo 
quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone 
fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base 
alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: 
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione 
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti 
dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460 (150); 
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (151). 



(150) Vedi, anche, il D.P.C.M. 24 aprile 2008.
(151)  A parziale modifica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi 
il comma 2 dell'art. 20, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della 
disposizione di cui al presente comma vedi l'art. 31, D.L. 30 dicembre 2005, n. 
273. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 63-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 
1985, n. 222. 



 



339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate 
sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base 
delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello 
Stato. 



 



340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti 
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le 
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 
337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità 
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad 
alimentare un apposito fondo (152). 



(152)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 20 
gennaio 2006. 
 



341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle 
biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e 
tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da 
esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante 
riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 
milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della 
delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 (153). 



(153) Vedi, anche, il comma 1243 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla 
riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, 
idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove 
tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) 
insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) 
provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la 
mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è 
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 
2008. 



 



343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, 
sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto 
non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito 
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 
fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al 
bilancio dello Stato. 



 



344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che 
hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli 
obbligazionari della Repubblica argentina. 



 



345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti 
bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del 
comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso 
regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti 
e rapporti (154). 



(154) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 22 
giugno 2007, n. 116.
 



345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta 
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti 
che versano in condizione di maggior disagio economico (155).



(155) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di 
prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al 
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, 
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di 
prescrizione (156).



(156) Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 
2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di 
prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. 
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 
dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari (157).



(157) Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di 
prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e 
delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno 
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione (158).



(158) Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 
345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura 
prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La 
sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni 
dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui 
ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione 
amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, 
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da 
versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la 
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 
471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato (159).



(159) Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto 
adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le 
comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 
345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i 
poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul 
valore aggiunto (160).



(160) Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a 
conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 
345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e 
delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 
345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo 
versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che 
determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo 
il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del 
relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al 
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le 
eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 
345-sexies (161).



(161) Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al 
presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti 
dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso 
qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli 
altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo 
corrispondente al trattamento minimo"; 
b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le 
operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere 
conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il 
credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle 
condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi"; 
c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, 
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata 
in vigore della stessa legge n. 80 del 2005"; 
d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: "a decorrere dal primo del mese 
successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite 
dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma"; 
e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente comma" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al presente comma"; 
f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: "38, primo e secondo 
comma,". 



 



347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle 
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del 
bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che 
fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato 
Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui 
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i 
dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni 
previdenziali diverse dall'INPDAP (162). 



(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 marzo 
2007, n. 45.
 



348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 
152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non 
regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri 
del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i 
rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (163). 



(163) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 27 
aprile 2006.
 



349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle 
attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei 
minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come 
rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 
2008. 



 



350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per 
l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 
milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è 
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni 
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006 (164). 



(164) Le risorse del Fondo istituito dal presente comma sono state ripartite con 
D.M. 29 marzo 2007 (Gazz. Uff. 23 maggio 2007, n. 118).
 



351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni 
governative, di cui al D.M. 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati. 



 



352. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli 
atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo 
il numero 27-ter è aggiunto il seguente: 
"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia 
di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di 
brevetti per modelli e disegni ornamentali". 



 



353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi 
trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o 
liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie 
di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di 
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle 
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, 
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività 
di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della 
salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli 
enti parco regionali e nazionali (165). 



(165) Con D.P.C.M. 8 maggio 2007 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 135), modificato 
dall'art. 1, D.P.C.M. 16 maggio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178), sono 
stati individuati i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente 
comma.
 



354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 
sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e 
da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti 
di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento. 



 



355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la 
lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è 
abrogato. 



 



356. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante anche l'indicazione 
degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente"; 
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono inserite le 
seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro 
documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale". 



 



357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo per 
l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo", 
destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la 
crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di 
Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 
giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. 




 



358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti 
previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del 
reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti 
legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie 
concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità 
con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di 
stabilità e crescita. 



 



359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal 
Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico 
nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere 
del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli 
interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento 
dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore 
sanitario (166). 



(166) La Corte costituzionale, con sentenza 6-18 giugno 2007, n. 201 (Gazz. Uff. 
27 giugno 2007, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede uno strumento 
idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni.
 



360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di 
spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, 
n. 468. 



 



361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e 
della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di 
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del 
costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di 
lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione 
nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. 



 



362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota 
contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di 
lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per 
il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 
120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto 
percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti 
dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, 
prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e 
in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di 
fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 
successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto 
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 



 



363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 
1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui 
termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo 
periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è 
fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo 
periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006. 



 



364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura 
corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento 
infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono 
alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque 
l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di 
finanza pubblica. 



 



365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di 
variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun 
anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con 
delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
entro il 28 febbraio 2006. 



 



366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività 
produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e 
sentite le regioni interessate, sono definite le caratteristiche e le modalità 
di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese 
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di 
accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare 
l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di 
sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di 
collaborazione con le associazioni imprenditoriali (167). 



(167) Comma così modificato prima dal comma 889 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296 e poi dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 6-bis, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Precedentemente la 
Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 (Gazz. Uff. 
16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che le 
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi fossero 
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole 
e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate.
 



367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed 
agricole e della pesca è libera. 



 



368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: 
a) fiscali: 
1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle 
risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in 
materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le 
imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni 
contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in 
particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e 
successive modificazioni (168);
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri 
ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per 
l'applicazione di tributi propri (169); 
b) amministrative: 
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese 
che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti 
con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, 
ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite 
del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, 
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto 
ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a 
quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente 
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono 
senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il 
distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese 
aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di 
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del 
procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la 
sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle 
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono 
senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio 
delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in 
modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che 
accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti 
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e 
detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità 
applicative delle disposizioni del presente numero (170); 
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo 
sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le 
imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le 
relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche 
mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi 
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, 
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati 
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove 
necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli 
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui 
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia 
per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono 
stabilite le modalità applicative della presente disposizione (171); 
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di 
diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 
e seguenti del codice civile; 
c) finanziarie: 
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, 
con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro 
delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con 
le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, 
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti 
concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese 
facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria; 
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le 
garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza 
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere 
destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei 
distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, 
si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti 
parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al 
numero 1); 
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o 
alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa 
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 
130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, 
effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al 
numero 1); 
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e 
delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di 
sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o 
propone le misure occorrenti per: 
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale 
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei 
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo 
accordo di Basilea; 
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; 
anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati 
anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del 
merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del 
calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo 
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in 
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea; 
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti 
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle 
imprese che fanno parte del distretto; 
d) per la ricerca e lo sviluppo: 
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e 
dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle 
relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione 
delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia"; 
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema 
produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove 
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala 
nazionale ed internazionale; 
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che 
ne condividono le finalità; 
4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero 
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il 
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto 
all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (172) (173). 



(168) Gli attuali numeri 1) e 2) così sostituiscono gli originari numeri da 1) a 
15) ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 6-bis, 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(169) Gli attuali numeri 1) e 2) così sostituiscono gli originari numeri da 1) a 
15) ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 6-bis, 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(170) Numero così modificato dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 6-bis, D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, 
n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), aveva 
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui 
non prevedeva che le modalità applicative della norma fossero stabilite con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano.
(171) Numero così modificato dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 6-bis, D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, 
n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), aveva 
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui 
non prevedeva che le modalità applicative della norma fossero stabilite con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, 
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(172) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 
(Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che 
criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia 
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti 
di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti 
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero 
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il 
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(173) Con D.P.C.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 30 maggio 2008, n. 126) è stato 
approvato lo statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 
l'innovazione.
 



369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si 
applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi 
produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo 
industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 
317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 
1989, n. 83 (174). 



(174)  Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



370. [Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture 
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"] (175). 



(175) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 3 dell'art. 6-bis, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



371. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni 
di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei 
riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. 
Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in 
ogni caso realizzata progressivamente. 



 



371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a 
progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un 
ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente 
impiegate in ciascun progetto (176).



(176) Comma aggiunto dal comma 890 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al 
comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali 
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di 
cui al comma 372 (177).



(177) Comma aggiunto dal comma 890 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 dicembre 2007.
 



372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter non devono derivare oneri 
superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (178). 



(178) Comma così modificato dal comma 891 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete 
nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 
2008 (179). 



(179) Per l'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 
906 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



374. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è 
sostituito dai seguenti: 
"8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel 
registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti 
attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche 
ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi 
agli stessi dovuti. 
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive 
integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione 
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da 
essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le 
risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni 
relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di 
trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data 
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati 
l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero 
notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro 
il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese 
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale 
www.impresa.gov.it. 
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni 
del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono 
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti 
previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri 
archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle 
domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° 
gennaio 2006. 
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri 
a carico del bilancio dello Stato". 



 



375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono 
definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti 
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della 
fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente 
disagiate (180). 



(180) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 
dicembre 2007. Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 46, D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, aggiunto dalla relativa legge di convrsione.
 



376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è 
costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito 
denominata "Banca". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato 
promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente 
comma. 



 



377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono disciplinati: 
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei 
banchi meridionali e insulari; 
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le 
ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare 
diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei 
banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione 
di soci fondatori; 
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, 
all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità 
operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi 
meridionali e insulari; 
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti 
internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da 
organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. 




 



378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della 
Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. 



 



379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: 
"prodotti e"; 
b) alla lettera h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: "e 
prodotti finanziari". 



 



380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: 
"strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e". 



 



381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione 
dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato 
detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti 
finanziari partecipativi, ai sensi dell' articolo 2346, sesto comma, del codice 
civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell' articolo 2348 del 
codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, 
che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di 
richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore 
nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di 
voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo 
statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto 
dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che 
attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a 
titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di 
uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della 
partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione 
sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti 
gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un 
diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo 
residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in 
deroga all' articolo 2441 del codice civile. 



 



382. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di 
strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non 
danno diritto al recesso. 



 



383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono 
modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni 
statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte 
dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari 
di cui ai commi da 381 a 384. 



 



384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle 
modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle 
clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, 
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo 
il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata 
all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o 
degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il 
secondo periodo del citato comma 3. A seguito delle modifiche statutarie 
apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei commi da 381 a 383 cessa 
di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (181). 



(181) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
 



385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie 
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche 
e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, 
eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 
2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati 
al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della 
citata legge n. 108 del 1996. 



 



386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del 
Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, 
scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di 
mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due 
esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il 
contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio 
dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del 
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione 
in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le 
somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei 
prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale 
termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo 
l'escussione delle garanzie. 



 



387. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, 
riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni 
provinciali dei servizi vari. 



 



388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è 
inserito il seguente: 
"71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che 
l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti 
percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale 
ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo 
restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la 
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo 
le condizioni previste dal sistema bancario". 



 



389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e 
successive modificazioni, le parole: "67, terzo comma" sono sostituite dalle 
seguenti: "67, quarto comma". 



 



390. [L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto 
l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata 
dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai 
funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti 
al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli 
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro 
automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle 
agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, 
presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di 
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto 
all'albo] (182). 



(182) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



391. [Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il 
Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative 
dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai 
fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 
390] (183). 



(183) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



392. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono 
abrogati. 



 



393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: 
"3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o 
concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, 
fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del 
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti 
condizioni: 
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la 
cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 
per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei 
servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e 
consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali; 
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno 
due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio 
nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con 
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due 
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio 
nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di 
società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in 
bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo 
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di 
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle 
regioni. 
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di 
trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati 
dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali 
affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai 
sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso 
il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 
del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive modificazioni, ai sensi e per gli 
effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli 
affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, 
provvedono, in particolare: 
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei 
servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e 
dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, 
puntualità ed affidabilità; 
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; 
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso 
integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies. 
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche 
ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui 
ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione 
delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro 
individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse 
modalità di trasporto. 
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi 
dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, 
lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con 
procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei 
servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle 
medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi. 
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 
3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a 
procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per 
l'affidamento di servizi". 



 



394. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, 
n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2006". 



 



395. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: 
"fino a non oltre tre anni dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: 
"fino a non oltre cinque anni dalla stessa data". 



 



396. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 143, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le 
seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero 
del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso 
l'Italia". 



 



397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative 
alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di 
acquisire i flussi turistici verso l'Italia". 



 



398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni 
di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si 
provvede all'attuazione del presente comma (184). 



(184)  I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stati 
stabiliti con D.M. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 12 giugno 2006, n. 134). 
 



399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: "da cooperative" sono 
inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31"; 
b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
"b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel 
comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato 
l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello 
individuato dalle delibere regionali di programmazione". 



 



400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili 
non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e 
fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle 
esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione 
dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. 
Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, 
nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e 
paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente 
provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 



 



401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato 
per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto 
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 
4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 



 



402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla 
lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli 
animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di 
lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, 
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai 
veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione 
frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi 
comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, 
previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità. 



 



403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo 
dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni 
di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del 
Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello 
nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. 
Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo 
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette 
unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive 
rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del 
rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di 
cui al comma 278. 



 



404. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con 
fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni 
della spesa pubblica. 



 



405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 
dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 
1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006. 



 



406. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior 
numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai 
decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 
2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori 
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle 
foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, 
ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione 
frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006 (185). 



(185) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere 
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le 
finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 



 



408. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la 
lettera f) è inserita la seguente: 
"f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, 
ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una 
temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal 
Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento". 



 



409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio 
sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto 
del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, 
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono 
stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del 
Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del 
repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi 
nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di 
incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al 
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei 
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della 
citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero 
della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i 
medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di 
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; 
b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente 
articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la 
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del 
repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale 
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, 
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio 
medesimo; c) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi 
medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su 
misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero 
della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 
aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno 
precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori 
sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, 
nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine 
attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al 
D.M. 23 aprile 2004 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste 
in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro il 30 aprile di ogni anno, le 
aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello 
Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate 
al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 
5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il 
mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 
45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai 
versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e 
delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di 
previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei 
farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della 
attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle 
attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la 
manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione 
del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli 
incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione 
nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di 
studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di 
patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la 
stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del 
settore; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di 
comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal 
comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e 
successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, 
e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono 
soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, 
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del 
decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto 
legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca 
dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi 
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al 
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per 
ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento 
della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo 
criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati 
con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per 
l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi 
nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello 
stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione 
generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio 
generale di cui alla lettera a) (186). 



(186) Comma così modificato dal comma 825 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, il comma 318 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. La 
classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) è stata approvata con 
D.M. 20 febbraio 2007 (Gazz.Uff. 16 marzo 2007, n. 63, S.O.), modificato dal 
D.M. 13 marzo 2008 (Gazz. Uff. 29 maggio 2008, n. 125). I criteri per 
l'individuazione di un "unico dispositivo", ai fini del pagamento della tariffa 
a favore del Ministero della salute, sono stati individuati con D.M. 20 marzo 
2007 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95).
 



410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite 
complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive 
modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 
2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 
2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di 
continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di 
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla 
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed 
aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti 
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 
30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale 
territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari 
interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui 
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere 
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di 
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa 
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero 
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei 
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di 
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento 
per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 
7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" (187). 



(187)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 3 aprile 2006, n. 136. Vedi, 
anche, il comma 12 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1190 dell'art. 1, L. 
27 dicembre 2006, n. 296.
 



411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi 
di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai 
sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere 
impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di 
mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero 
possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle 
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate 
d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse 
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi 
dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici 
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno 
del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 
10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di 
seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in 
deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di 
crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per 
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di 
disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere 
destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette 
crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le 
province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi 
a carico del bilancio dello Stato. 



 



412. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di 
incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al 
comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere 
le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di 
presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità"; 
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: 
"Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima 
di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia 
delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la 
comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta 
giorni". 



 



413. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le 
parole: "legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono 
inserite le seguenti: "in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 
66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e". 



 



414. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le 
parole da: "eventualmente integrati" fino alla fine del comma sono soppresse. 



 



415. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria 
del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito 
territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto 
della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita 
riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto 
capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, 
consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di 
cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e 
reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in 
conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 



 



416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia 
e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i 
criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle 
province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 
415, favorendo criteri di mercato e tempestività. 



 



417. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive 
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sulle risorse 
del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la 
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare 
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori 
agricoli". 



 



418. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione si considera 
realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all' articolo 2359 
del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare 
l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti 
del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall' 
articolo 2545-septies del codice civile". 



 



419. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il 
seguente: 
"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli". 



 



420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: "giovani imprenditori agricoli," sono inserite le 
seguenti: "anche organizzati in forma societaria,"; 
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le società 
subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede 
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2". 



 



421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" 
sono sostituite dalle seguenti: "un contingente di 200.000 tonnellate di cui 
20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e 
delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, 
a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati 
nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera"; 
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Con il medesimo decreto è 
altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da 
immettere al consumo sul mercato nazionale". 



 



422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 
2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per 
l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da 
utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, 
nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del 
Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il 
restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso 
l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di 
biocombustibili da trazione (188). 



(188) Comma così modificato dal comma 378 dall'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la 
produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili 
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni 
vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti 
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli 
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito 
agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi 
ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, 
n. 442 (189). 



(189)  Comma prima modificato dal comma 11 dell'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 
2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi 
sostituito dal comma 369 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed infine così 
modificato dal comma 178 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: "sentite le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la 
raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti: " nonché l'UNIRE per le 
scommesse sulle corse dei cavalli "; 
b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", 
sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli"; 
c) il comma 5 è abrogato. 



 



425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che 
la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della 
raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con 
esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di 
titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 
169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 
1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di 
sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la 
raccolta delle scommesse. 



 



426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello 
sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle 
produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle 
politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso 
l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A 
tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, 
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 



 



427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per 
l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 
1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. 



 



428. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le 
parole: "anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità di cui 
al comma 2". 



 



429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui 
all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un 
contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno 
degli anni 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 
novembre 2000, n. 328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 
e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui 
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (190).



(190) Comma così modificato dal comma 1269 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 



430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare previa intesa con la regione 
interessata, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche 
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, 
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili 
(ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di 
misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU 
nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai 
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già 
stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° 
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una 
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle 
suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 
milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di 
attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del 
lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per 
l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 
n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un 
importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede 
mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del 
fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289 (191). 



(191)  Comma così modificato dall'art. 39-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 
273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.Dirett. 9 
maggio 2006 (Gazz. Uff. 25 maggio 2006, n. 120) sono stati individuati i criteri 
per la stipula di nuove convenzioni con i comuni ed è stata disposta 
l'assegnazione delle risorse indicate nel presente comma. 
 



431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e 
culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di 
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di 
euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale 
di cinematografia. 



 



432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 
1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere 
dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità 
di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali 
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del 
suolo nelle aree a rischio idrogeologico (192). 



(192) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 
ottobre 2006.
 



433. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato 
ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 
123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 
2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006. 



 



434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, 
caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le 
quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di 
programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la 
regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la 
destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento 
urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione 
dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle 
aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse 
finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto 
sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di 
sviluppare l'iniziativa. 



 



435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse 
assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali 
delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e 
successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al D.M. 14 ottobre 2003 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004. 



 



436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico 
al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della 
proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento 
qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, 
caratterizzazione e bonifica. 



 



437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente 
disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato 
l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434. 



 



438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello 
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della 
sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative 
al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di 
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 



 



439. [Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela 
dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come 
definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e non siano avviate le procedure di 
ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al 
responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla 
citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il 
termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno 
ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino 
risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi 
dell' articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine 
di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. 
L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come 
definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE] (193). 



(193)  Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 



440. [La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio 
arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo 
necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata 
direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione 
del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità 
che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di 
una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni 
danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei 
confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso] (194). 



(194)  Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 



441. [Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con 
l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112] (195). 



(195)  Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 



442. [Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni 
ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora 
in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, 
a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle 
situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia 
avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471] (196). 



(196)  Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 



443. [Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al 
tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di 
sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il 
termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua 
notificazione, comunicazione o piena conoscenza] (197). 



(197)  Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 



444. L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi 
nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e 
concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti 
nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti 
urbanistici. 



 



445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: 
"quindici" è sostituita dalla seguente: "venticinque". 



 



446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, 
comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. 



 



447. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei 
limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 
1995, n. 35, e successive modificazioni. 



 



448. Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento 
delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e 
Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del 
tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di 
credito e verificata dallo stesso Dipartimento. 



 



449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 
441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore 
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita 
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di 
anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino 
ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo 
il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione 
dell'ambiente e la tutela del territorio. 



 



450. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 
449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di 
anticipazione. 



 



451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del 
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione 
infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data 
di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun 
provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative 
infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui 
all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 



 



452. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto 
dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "reale o 
figurativo", sono inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi". 



 



453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui 
all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle 
aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno 
della stessa regione. 



 



454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta 
l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, 
n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno 
successivo a quello di riferimento (198). 



(198) Vedi, anche, il comma 1246 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi 
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi 
comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per 
cento degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo (199). 



(199) Comma così modificato dal comma 129 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 
262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, 
n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate; 
b) al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" 
sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,"; 
c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981, n. 416" sono 
aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro 
rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al 
comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11". 



 



457. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale 
previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, 
n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 
dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo 
al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla 
nuova periodicità. 



 



458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui 
all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e 
successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte 
esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici (200). 



(200) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 130 
dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge 
di conversione.
 



459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese 
editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai 
contributi di cui al medesimo comma 2-bis. 



 



460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 
11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive 
modificazioni, sono percepiti a condizione che: 
a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i 
contributi; 
b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad 
altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi 
contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono 
dalla possibilità di accedere ai contributi; 
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese 
editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già 
maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è 
ammesso l'affitto della testata. 



 



461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della 
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, 
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal 
diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera 
documentazione entro un anno dalla richiesta (201). 



(201) Vedi, anche, il comma 128 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine 
previsto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, 
n. 159.
 



462. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non 
vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata 
in 1.000.000 di euro annui. 



 



463. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono 
destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 
e 5 milioni di euro per l'anno 2008. 



 



464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, 
ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della 
citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 
2004, è aumentato di 20 milioni di euro. 



 



465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive 
modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle seguenti: "0,2 euro". 



 



466. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti 
titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai 
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella 
misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul 
reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente 
corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla 
produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico 
e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o 
compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese 
e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente 
alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto 
tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da 
tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. 
Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla 
violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti 
integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, 
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico 
o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o 
suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata 
da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività 
culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la 
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il 
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si 
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo 
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto 
un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata 
applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente. 



 



467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: ", con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione 
di programmi di contenuto pornografico". 



 



468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è 
inserito il seguente: 
"25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita 
alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società 
concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie 
previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime 
attività.". 



 



469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla 
sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive 
modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può 
essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo 
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto 
dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 



 



470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera 
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a 
decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è 
stata eseguita. 



 



471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni 
ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro 
il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo 
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. 



 



472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di 
cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. 
L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, 
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle 
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento 
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311. 



 



473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 
342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili 
non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli 
edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo 
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che 
fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima 
data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La 
rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla 
stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte 
categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. 



 



474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che 
l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del 
fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione 
della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 
34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. 



 



475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere 
obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, 
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, 
rispettivamente secondo i seguenti importi: 
a) 40 per cento nel 2006; 
b) 35 per cento nel 2007; 
c) 25 per cento nel 2008. 



 



476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa 
riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di 
cui al D.M. 13 aprile 2001, n. 162 del Ministro delle finanze, e al D.M. 19 
aprile 2002, n. 86 del Ministro dell'economia e delle finanze. 



 



477. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti 
pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel 
patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di 
autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 
4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso 
che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono 
essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 
2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità 
esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle 
facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei 
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad 
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le 
entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi 
titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per 
la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. 



 



478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione 
stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con 
proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata 
di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 
per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime 
amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di 
ipotesi allocative meno onerose. 



 



479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio 
di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la 
Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni 
tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e 
concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per 
soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del 
rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse 
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente. 



 



480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti 
e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco 
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a 
valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili 
per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli 
obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita. 



 



481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono 
inseriti i seguenti: 
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui 
all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato 
gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 
1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti 
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o 
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai 
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a 
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro 
rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione 
mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in 
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società 
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi 
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti 
negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di 
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a: 
a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione 
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto 
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta". 



 



482. [Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa - 
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito 
decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure: 
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla 
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di 
cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità 
generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento 
giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - 
Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto 
tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con 
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore 
immobiliare; 
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata 
dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità 
emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, 
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e 
composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle 
finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella 
materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i 
criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di 
una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del 
ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati; 
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero 
della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di 
carattere istituzionale dello stesso Ministero; 
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a 
trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi 
della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro; 
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con 
cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme 
alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si 
pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione 
della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e 
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, 
con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 
2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento 
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 
dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato 
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate 
entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato 
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si 
applicano anche dopo la dismissione] (202). 



(202) Comma abrogato dal comma 264 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una 
concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di 
decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove 
non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle 
acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine 
idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della 
normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, 
libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a 
titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo 
particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del 
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della 
potenza installata. 
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di 
trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti 
organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta 
e della potenza installata concernenti la procedura di gara"; 
b) i commi 3 e 5 sono abrogati (203). 



(203) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 
23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede un adeguato 
coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del 
provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della 
rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e 
finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza 
installata concernenti la procedura di gara.
 



484. È abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 



 



485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e 
integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per 
quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e 
parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi 
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di 
scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento 
degli impianti, come definiti al comma 487 (204). 



(204) Sull'applicabilità della proroga prevista dal presente comma vedi il comma 
7-ter dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. Successivamente la Corte costituzionale, con 
sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie 
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.
 



486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per 
quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito 
all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza 
nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del 
bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai 
comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno (205). 



(205) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 
23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi 
di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera 
sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel 
periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme 
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali 
comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali 
dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata 
in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al 
periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione 
netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano 
impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va 
ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da 
effettuare nell'ambito della derivazione (206). 



(206) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 
23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, 
autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti 
l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la 
relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni 
competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. 
Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati 
o in corso è causa di decadenza della concessione (207). 



(207) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 
23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del 
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara 
per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della 
titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, 
comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo 
concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e 
ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal 
concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di 
gara. 



 



490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni 
attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati 
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed 
il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano 
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di 
mercato. 



 



491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza 
legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 
e), della Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato 
della Commissione europea in data 4 gennaio 2004. 



 



492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme 
dei commi da 483 a 491 (208). 



(208) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 
23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce ai 
precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo.
 



493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori 
entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del 
bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 
sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, 
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 aprile 2003, n. 83. 



 



494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per 
le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale 
finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A 
valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i 
trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle 
di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. La ripartizione 
è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento 
in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli 
comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di 
Bolzano (209).



(209) Periodo aggiunto dal comma 709 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



495. Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia 
delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative 
delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle 
facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 



 



496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o 
costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta 
della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui 
all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, 
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della 
richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento 
dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, 
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle 
entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia (210). 




(210) Comma così modificato prima dal comma 21 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, 
n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 310 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con Provv. 12 gennaio 2007 (Gazz.Uff. 
24 gennaio 2007, n. 19) è stato approvato il modello di comunicazione dei dati 
relativi alle cessioni immobiliari previsto dal presente comma.
 



497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei 
confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività 
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso 
abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della 
parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di 
registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno 
comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuitc. Gli onorari 
notarili sono ridotti del 30 per cento (211). 



(211) Comma così modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, 
anche, il comma 23 del citato articolo 35.
 



498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 
497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non 
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 
1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le 
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione 
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta 
dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto 
l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del 
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (212). 



(212) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223. Vedi, anche, il comma 23 dello stesso articolo 35.
 



499. [È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° 
gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono 
accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui 
si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in 
corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina 
preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di 
durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile 
caratteristica dell'attività svolta: 
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della 
imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella 
programmata; 
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive] (213). 




(213) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



500. [Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito 
d'impresa e gli esercenti arti e professioni: 
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi 
di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 
2004; 
b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata 
nell'anno 2004; 
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel 
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale 
periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti 
per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501; 
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale 
annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della 
proposta di cui al comma 501; 
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione 
degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° 
gennaio 2004] (214). 



(214) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



501. [La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base 
di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze 
dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati 
sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di 
attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra 
informazione disponibile riferibile al contribuente] (215). 



(215) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



502. [La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei 
ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per 
ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al 
contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base 
imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti 
positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica 
effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con 
esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi 
degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio 
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini 
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, 
relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, comporta che la 
proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del 
contribuente (216). 



(216) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



503. [L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal 
contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può 
essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio 
dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui 
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in 
cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati 
contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta] (217). 



(217) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



504. [Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base 
imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni: 
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base 
delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; 
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando 
l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo 
ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta 
sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali; 
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte 
programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; 
restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché 
la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria; 
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per 
la parte programmata] (218). 



(218) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



505. [Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto: 
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e 
sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia 
di imposta sul valore aggiunto; 
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare 
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto 
della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi 
speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle 
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni 
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato; 
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle 
disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, 
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e successive modificazioni] (219). 



(219) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



506. [In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e 
quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata 
ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad 
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione 
nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari 
corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le 
ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima 
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto 
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al 
presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze 
degli studi di settore o dei parametri] (220). 



(220) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



507. [L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), 
b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 
55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, 
lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da 
quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali 
di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto 
regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano 
comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il 
reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello 
dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, 
lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non 
operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui 
agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74] 
(221). 



(221) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



508. [Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli 
e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano 
dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a 
base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di 
imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 
5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti 
non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, 
lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le 
disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati 
ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli 
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la 
maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi] (222). 



(222) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



509. [Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del 
triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal 
periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è 
possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi 
progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della 
programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di 
cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale 
opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non 
regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della 
proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via 
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli 
intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le 
modalità di adesione] (223). 



(223) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



510. [Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al 
comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento 
dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta 
in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le 
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di 
maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate 
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501] (224). 



(224) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



511. [Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali 
che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative 
addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento 
e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento] (225). 



(225) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



512. [L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento 
dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei 
maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non 
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media 
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, 
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume 
d'affari dichiarato] (226). 



(226) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



513. [L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si 
avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il 
versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto 
previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun 
periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso 
non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 
euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed 
interessi] (227). 



(227) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



514. [Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui 
al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 
euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere 
versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a 
decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso 
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina 
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte 
alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, 
nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo 
anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 
per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento 
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli 
interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472] (228). 



(228) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



515. [Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili 
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218] (229). 



(229) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



516. [L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude 
la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla 
dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo 
delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta 
successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle 
dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il 
rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni] (230). 



(230) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



517. [La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di 
applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di 
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie 
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, 
nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, 
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta 
l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto 
legislativo n. 218 del 1997] (231). 



(231) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



518. [Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti: 
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi 
di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510; 
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510; 
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei 
periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi 
d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per 
l'elaborazione della proposta di cui al comma 510; 
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno 
presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per 
l'elaborazione della proposta di cui al comma 510; 
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione 
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 
510; 
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il 
primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi 
di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini 
IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 
e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74] (232). 



(232) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. [I contribuenti che si avvalgono 
dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai 
fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute 
per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile 
derivante dalla programmazione medesima] (233). 



(233) Periodo abrogato dal comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano 
l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto 
all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la 
programmazione fiscale. 



 



521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, 
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" 
sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo". 



 



522. Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e riducendo il risultato del 
20 per cento". 



 



523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle 
ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 
23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, 
conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi 
assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 
2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione 
sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche 
mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e 
irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva 
nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale 
ispettivo nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura 
non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per 
l'anno 2005. 



 



524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove 
assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 
ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 
novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª 
serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 
milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La 
finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di 
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 
5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 



 



525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui 
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione 
di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico 
definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di 
abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo 
della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro 
secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non 
superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, 
computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo 
di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento 
delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il 
gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; 
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e 
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un 
collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali 
apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle 
specifiche condizioni di mercato: 
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema 
di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli 
apparecchi; 
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti 
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli 
apparecchi di cui alla presente lettera". 



 



526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo 
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento 
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può 
essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme 
giocate. 



 



527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è 
sostituito dal seguente: 
"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le 
modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da 
intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". 



 



528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle 
seguenti: "commi 6, lettera a), e 7". 



 



529. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente: 
"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario 
il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o 
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni". 



 



530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato: 
a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico 
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono 
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta 
di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete 
telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano 
la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei 
dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono 
definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; 
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la 
conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura 
dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (234); 
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 
2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un 
importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a); 
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento 
degli apparecchi di gioco (235). 



(234) Lettera così modificata dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(235) Lettera così modificata dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme 
giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo 
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate 
(236). 



(236) Comma così modificato dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 



532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare 
la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il 
termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è 
prorogato al 31 ottobre 2010. 



 



533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi 
eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della 
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro 
il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei 
soggetti incaricati (237). 



(237) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 17 
maggio 2006. Vedi, anche, l'art. 39-sexies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
aggiunto dal comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



534. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì 
necessaria: 
a) per l'attività di produzione o di importazione; 
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; 
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già 
in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui 
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od 
in circoli privati". 



 



535. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove 
il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete 
Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o 
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di 
telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, 
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, 
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, 
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o 
delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa (238)] (239). 



(238)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 15 
marzo 2006. 
(239) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



536. [I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire 
l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali 
forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei 
concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche 
idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato (240)] (241). 



(240)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 7 
febbraio 2006 e il D.Dirett. 15 marzo 2006. 
(241) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



537. [In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna 
violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato (242)] (243). 



(242)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 15 
marzo 2006. 
(243) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



538. [La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di 
finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 
marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle 
disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità 
individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - 
Dipartimento della pubblica sicurezza (244)] (245). 



(244)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 15 
marzo 2006. 
(245) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le 
parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero 
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". 




 



540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i 
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di 
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed 
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della 
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che 
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le 
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da 
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola 
partita ovvero quello orario". 



 



541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita 
esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al 
pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli 
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle 
attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel 
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti". 



 



542. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 
"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la 
chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito 
chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione 
del divieto posto dal comma 8". 



 



543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice 
penale: 
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, 
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche 
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed 
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, 
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori 
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; 
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque 
consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle 
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle 
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun 
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, 
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle 
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di 
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle 
vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; 
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque 
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano 
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun 
apparecchio; 
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), 
c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la 
possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori 
concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, 
per un periodo di cinque anni; 
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non 
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 
a 3.000 euro per ciascun apparecchio". 



 



544. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli 
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano 
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e 
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è 
disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione 
degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento 
stesso. 
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato 
al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata 
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è 
presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato competente per territorio. 
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie 
di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, 
n. 168". 



 



545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi 
dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 
25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo 
da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi 
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal 
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste 
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal 
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88". 



 



546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 
"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono 
riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli 
apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza 
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, 
informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, 
disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione 
accessoria". 



 



547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui 
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in 
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si 
applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse (246) (247). 



(246) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 giugno 2008, n. 215 (Gazz. Uff. 
25 giugno 2008, n. 27 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma nella parte in cui stabilisce che, per le 
violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in 
vigore della presente legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo 
delle violazioni stesse.
(247) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 55 (Gazz. Uff. 
19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
547, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché, in 
riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 25, secondo comma, della 
Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 giugno 2008, n. 215 
(Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 547, sollevate dal Tribunale di Pescara, in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione, e dal Tribunale di Varese, in riferimento agli 
artt. 3 e 25 della Costituzione.
 



548. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e 
congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, 
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre 
del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento 
dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli 
apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui 
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per 
gli apparecchi meccanici od elettromeccanici. 
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, 
l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la 
reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari 
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni 
successivi al ricevimento della comunicazione. 
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei 
controlli automatici di cui al comma 1. 
Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli 
automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai 
sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli 
intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso 
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo 
definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per 
la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della 
sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al D.M. 
3 settembre 1999, n. 321 del Ministro delle finanze. 
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere 
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo 
a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta. 
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente 
provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 
14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la 
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei 
chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni 
amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino 
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della 
comunicazione. 
Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli 
intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater 
possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il 
recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, 
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle 
entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli 
intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si 
applicano le disposizioni in materia di IVA" (248). 



(248)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 30 
gennaio 2006. 
 



549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007"; 
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al 
primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la 
scadenza della convenzione di concessione"; 
c) al quarto periodo, le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo". 



 



550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 
successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi 
lavorati, è sostituito dal seguente: 
"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con 
riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate 
ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre 
solare". 



 



551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei 
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei 
tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della 
legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata 
l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il 
mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi. 



 



552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, 
l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti 
di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime 
amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188. 



 



553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la 
realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a 
presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (249). 



(249)  Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi 
il comma 16 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, come modificato dalla 
relativa legge di conversione e sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 maggio 2006, 
n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie 
per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per 
l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro. 



 



555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente 
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità. 



 



556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di 
sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale 
l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto 
del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. 
Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo 
nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di 
prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei 
giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle 
dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 
2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è 
destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di 
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il 
Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato 
alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle 
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della 
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di 
natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo 
e le modalità di presentazione delle istanze (250).



(250) Comma così sostituito dal comma 1293 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione, e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 
96.
 



557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della 
spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere 
aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in 
conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 
dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già 
convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a 
favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie 
finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in 
essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione 
delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene 
annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la 
difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e 
non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa 
e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con 
il predetto regolamento (251). 



(251)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 
2006. 
 



558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il 
comma 1 è aggiunto il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione 
sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per 
un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di 
ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella 
percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 
1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni 
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di 
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma". 



 



559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le 
parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonché alle 
singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal 
Ministero delle comunicazioni". 



 



560. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 
259, è sostituito dal seguente: 
"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il 
completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla 
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere 
i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime 
ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed 
apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e 
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello 
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e 
relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis 
dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal 
presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, 
sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque 
avviati ai sensi della previgente normativa. 



 



561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive 
modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti: 
"p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 
679; 
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995". 



 



562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore 
delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere 
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel 
limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 (252). 



(252) Vedi, anche, l'art. 34-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla 
relativa legge di conversione.
 



563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici 
deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o 
nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni 
riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
d) in operazioni di soccorso; 
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; 
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego 
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (253). 



(253) Vedi, anche, l'art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e il comma 105 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano 
contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il 
decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate 
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da 
causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (254). 



(254) Vedi, anche, l'art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e il comma 105 
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
 



565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, 
entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai 
commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti (255).



(255) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 7 
luglio 2006, n. 243.
 



566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio 
climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione 
delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini 
delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai 
progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro 
del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per 
l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, 
assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero 
delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del 
programma SHARE-Asia. 



 



567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per 
il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione 
all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, 
restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in 
ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 
ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004. 




 



568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, 
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e 
strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il 
Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale 
dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a 
stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con 
soggetti pubblici e privati (256). 



(256) Vedi, anche, il D.M. 29 dicembre 2006.
 



569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per 
la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della 
vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità (257). 



(257) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 
dicembre 2006.
 



570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi 
internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente 
europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva 
dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per 
quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi 
pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, 
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. 



 



571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell'ambito delle unità 
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il 
quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative 
per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui 
corrispondere i contributi stessi. 



 



572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione 
delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all 
digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli 
abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree 
attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per 
l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non 
abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a 
consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il 
fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è 
riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio 
effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° 
gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la 
fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che 
siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso 
interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi 
dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le 
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a 
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica 
commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di 
accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità 
almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti 
pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, 
campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è 
riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. 
La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro 
(258). 



(258) Vedi, anche, l'art. 8, D.M. 3 agosto 2007.
 



573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione 
Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni 
interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell'estensione 
delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno 
aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione 
dei propri consigli. 



 



574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 
250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate 
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il 
calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, 
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono 
aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso 
programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi. 



 



575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" 
sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006". 



 



576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le 
parole: "società" sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni 
riconosciute". 



 



577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, 
alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti 
all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei 
ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato 
l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su 
proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono 
individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni 
nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo 
transito. 



 



578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire 
continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta 
formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo 
nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso. 



 



579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche 
attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le 
stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito 
che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, 
rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse 
prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili 
anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel 
rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono 
essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati 
di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il 
finanziamento di piccole e medie imprese. 



 



580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 
189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra 
le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le 
organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro 
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica 
sportiva di base e agonistica (259). 



(259) Per l'incremento del contributo di cui al presente comma vedi il comma 
1298 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 568 dell'art. 2, L. 24 
dicembre 2007, n. 244 e il comma 9-bis dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività 
di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di 
eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni 
di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 



 



582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare 
le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli 
anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in 
vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese 
obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le 
infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di 
cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che 
individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle 
medesime risorse. 



 



583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui 
al comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla regione 
interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di 
qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali 
marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità 
turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e 
impianti preesistenti. 



 



584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si 
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura 
del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei 
canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e 
nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, 
proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non 
determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli da 36 a 49 del codice della navigazione. 



 



585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono 
caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di 
valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul 
territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad 
attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti 
turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della 
base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 
250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di 
qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e 
ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 



 



586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali 
territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con 
gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti 
finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, 
organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto 
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e 
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (260). 



(260) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 
21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il 
regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni.
 



587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il 
piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei 
servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, 
nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e 
sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La 
realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo 
stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si 
applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 



 



588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità 
e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità 
progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei 
tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle 
infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via 
prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree 
compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi. 



 



589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di 
elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e 
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi 
sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a 
trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, 
al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le 
attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare 
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo (261). 



(261) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 
21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla 
regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della 
documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza 
pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro 
lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate 
proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, 
entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha 
l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi 
quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un 
accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (262). 



(262) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 
21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, 
approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e 
l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta 
approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni 
degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel 
rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di 
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 (263). 



(263) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 
21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali 
la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da 
svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a 
base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui 
all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. 



 



593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 
592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati 
ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero 
l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 



 



594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è 
autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 
22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure 
di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. 



 



595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto 
di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il 
personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico 
funzionale approvato. 



 



596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai 
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, 
sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 
95 unità (264). 



(264) Vedi, anche, il comma 1133 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 



597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli 
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono semplificate le norme in materia di 
alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da 
emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della 
proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e 
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano (265). 



(265) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



598. I princìpi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal 
decreto di cui al comma 597 devono consentire che: 
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione 
al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, 
laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513; 
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio 
del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio 
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di 
rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel 
diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, 
il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i 
figli conviventi, i figli non conviventi; 
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi 
alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie 
per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri 
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno 
(266). 



(266) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta 
attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni (267). 



(267) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di 
dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a 
società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con 
specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle 
attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei 
singoli beni immobili (268). 



(268) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 
28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma.
 



601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si 
prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, 
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A 
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale 
destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in 
conto capitale. 



 



602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 
e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C 
allegata alla presente legge. 



 



603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il 
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia 
classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata 
alla presente legge. 



 



604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella 
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati 
nella medesima Tabella. 



 



605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata 
alla presente legge. 



 



606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti 
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri 
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione 
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni 
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 



 



607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 
agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di 
spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 



 



608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi 
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato 
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 



 



609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, 
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, 
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo 
il prospetto allegato. 



 



610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 



 



611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento 
della finanza pubblica per gli enti territoriali. 



 



612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006. 



 



Elenco 1 
(Articolo 1, comma 6) 
RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI 
DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER CONSUMI 
INTERMEDI 
          
       200620072008
          
        
       (migliaia di euro)
       
      Ministero dell'economia e delle finanze      
       
      1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta      
      collaborazione1.941 1.993 2.059 
      1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario9.757 9.961 10.174 
      1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi18.842 19.777 20.042 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO98.444 102.269 105.330 
      2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato27.131 27.865 28.792 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO81.790 82.079 82.423 
      3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni1.923 1.975 2.041 
      3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria52.618 53.677 54.743 
      3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato87.153 89.509 92.487 
      3.1.7.5 - Oneri accessori640.532 653.343 666.154 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO41.875 40.931 42.248 
      4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria615 632 653 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO5.765 6.529 6.721 
      6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento759.312 610.322 614.078 
      9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO8.162 8.340 8.532 
      12.1.1.1 - Commissariati di governo194 200 206 
       
      Ministero delle attività produttive      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.597 1.638 1.667 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO2.678 2.704 2.737 
      2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi497 510 527 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO5.833 5.916 6.016 
      3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi 960 986 1.019 
      3.1.2.9 - Promozione turistica88 90 93 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO3.722 1.026 1.049 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.468 1.499 1.531 
       
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO673 691 713 
      1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi788 810 837 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO91 93 96 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO178 183 188 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO755 771 788 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO246 252 260 
      6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO101 104 107 
      7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO447 452 459 
      8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO224 230 237 
      9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO538 552 570 
      9.1.2.1 - Pari opportunità6.150 6.192 6.275 
      9.1.2.2 - Occupazione10 10 11 
      10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO265 272 281 
      11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.280 1.289 1.299 
      12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO2.931 2.991 3.052 
      13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO20.994 21.581 22.296 
      14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO3.744 3.753 3.764 
      15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.328 1.331 1.334 
       
      Ministero della giustizia      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO4.492 4.650 4.803 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO6.346 7.418 7.633 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO191.824 201.580 206.087 
      3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi4.227 4.341 4.486 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO9.836 9.986 10.115 
       
      Ministero degli affari esteri      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO322 322 322 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO5.736 4.821 4.830 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO2.091 1.250 1.265 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO567 571 578 
      5.1.1.1 - Uffici centrali522 524 526 
      5.1.1.2 - Uffici all'estero1.196 1.205 1.221 
      6.1.1.1 - Uffici centrali4.260 4.289 4.336 
      6.1.1.2 - Uffici all'estero60.527 63.487 63.713 
      6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi234 2.500 8.505 
      6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di      
      sicurezza5.954 5.995 6.075 
      7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO526 529 536 
      8.1.1.1 - Uffici centrali8.787 8.835 8.930 
      8.1.1.2 - Uffici all'estero1.012 1.019 1.033 
      10.1.1.1 - Uffici centrali1.773 1.796 1.883 
      10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero2.251 3.086 4.278 

      10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali928 948 1.350 
      11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO2.150 2.183 2.209 
      12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO461 515 517 
      13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.142 1.149 1.162 
      14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO957 963 976 
      15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO250 252 256 
      16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO146 147 173 
      17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO377 385 389 
      18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO99 100 101 
      19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO108 108 109 
      20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO115 115 115 
       
      Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO2.242 2.297 2.363 
      2.1.1.1 - Uffici centrali25.760 26.453 27.331 
      2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica12.079 12.405 
      12.818 
      2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi10.597 10.884 11.246 
      3.1.1.1 - Uffici centrali50.791 51.634 37.729 
      3.1.2.5 - Interventi diversi732 752 777 
      4.1.1.1 - Uffici centrali9.387 9.610 9.852 
      4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali,      
      coreutici e per le industrie artistiche12.945 19.317 19.518 
      7.1.1.1 - Uffici regionali2.140 2.198 2.271 
      7.1.1.2 - Strutture scolastiche38.111 38.983 39.967 
      8.1.1.1 - Uffici regionali1.161 1.192 1.232 
      8.1.1.2 - Strutture scolastiche43.830 44.785 45.820 
      9.1.1.1 - Uffici regionali494 508 525 
      9.1.1.2 - Strutture scolastiche8.006 8.192 8.404 
      10.1.1.1 - Uffici regionali973 999 1.032 
      10.1.1.2 - Strutture scolastiche28.196 28.819 29.500 
      11.1.1.1 - Uffici regionali951 977 1.009 
      11.1.1.2 - Strutture scolastiche28.767 29.390 30.062 
      12.1.1.1 - Uffici regionali507 437 450 
      12.1.1.2 - Strutture scolastiche6.392 6.535 6.695 
      13.1.1.1 - Uffici regionali957 983 1.016 
      13.1.1.2 - Strutture scolastiche27.138 27.723 28.352 
      14.1.1.1 - Uffici regionali295 303 313 
      14.1.1.3 - Strutture scolastiche7.502 7.665 7.841 
      15.1.1.1 - Uffici regionali1.253 1.287 1.330 
      15.1.1.2 - Strutture scolastiche59.835 61.108 62.457 
      16.1.1.1 - Uffici regionali445 458 473 
      16.1.1.2 - Strutture scolastiche9.023 9.227 9.456 
      17.1.1.1 - Uffici regionali269 276 285 
      17.1.1.2 - Strutture scolastiche1.828 1.870 1.920 
      18.1.1.1 - Uffici regionali493 506 523 
      18.1.1.2 - Strutture scolastiche8.109 8.293 8.499 
      19.1.1.1 - Uffici regionali1.239 1.273 1.315 
      19.1.1.2 - Strutture scolastiche36.121 36.918 37.792 
      20.1.1.1 - Uffici regionali1.865 1.915 1.979 
      20.1.1.2 - Strutture scolastiche31.655 32.398 33.251 
      21.1.1.1 - Uffici regionali260 267 276 
      21.1.1.2 - Strutture scolastiche2.854 2.925 3.008 
      22.1.1.1 - Uffici regionali826 849 877 
      22.1.1.2 - Strutture scolastiche11.111 11.379 11.694 
      23.1.1.1 - Uffici regionali535 550 568 
      23.1.1.2 - Strutture scolastiche7.704 7.894 8.122 
      24.1.1.1 - Uffici regionali2.603 2.661 2.723 
      24.1.1.2 - Strutture scolastiche33.016 33.690 34.377 
       
      Ministero dell'interno      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.225 1.257 1.297 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO84.788 87.486 89.775 
      2.1.2.7 - Spese elettorali85 87 90 
      2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi32.732 37.599 38.771 
      2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni100.288 100.661 
      103.822 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO4.669 4.795 4.955 
       
      Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO4.485 4.534 4.596 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO6.035 6.076 6.121 
      2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette11 11 11 
      2.1.2.5 - Difesa del mare49.415 50.262 50.262 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO4.277 4.310 4.348 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.730 1.749 1.773 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO14.118 14.271 14.466 
      6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.926 2.017 2.064 
      6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche346 361 364 
      7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO4.051 4.141 4.232 
      7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela      
      dell'ambiente2.114 2.171 2.243 
      7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi217 223 231 
       
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti      
       
      1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici892 916 947 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO6.613 6.777 6.730 
      2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi258 2.469 2.551 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.091 1.121 1.158 
      3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali1.553 1.595 1.648 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO858 881 910 
      4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime3.430 3.523 3.640 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO56.295 55.338 53.658 
      7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO530 544 563 
       
      Ministero delle comunicazioni      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.040 1.069 1.104 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO142 146 151 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO849 868 890 
      3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi170 174 180 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO104 106 110 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO357 367 379 
      5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche534 548 566 
      6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO112 115 119 
      7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO617 633 654 
      8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO2.485 2.551 2.633 
       
      Ministero della difesa      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO860 883 913 
      2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e      
      affari finanziari735 755 780 
      2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze      
      ai caduti in guerra1.596 1.639 1.693 
      2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi149.044 153.072 158.165 
      3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento111.831 114.861 118.685 
      3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale154 158 163 
      3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento16.994 17.452 18.031 
      3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali327.523 335.161 344.814 
      3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento55.815 57.306 59.176 
      3.1.2.6 - Interventi diversi- - - 
      4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento43.416 44.590 46.073 
      4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale2.186 2.245 2.320 
      4.1.1.3 - Formazione e addestramento28.928 29.710 30.698 
      4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali116.195 119.336 123.306 
      4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento1.191 1.223 1.264 
      4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare1.961 2.014 2.081 
      5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento27.448 28.190 29.128 
      5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali83.655 85.917 88.775 
      5.1.1.3 - Formazione e addestramento14.467 14.858 15.353 
      5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori216 222 229 
      5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale566 581 600 
      5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina476 489 505 
      5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento2.441 2.507 2.590 
      6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento22.966 23.831 24.924 
      6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale350 357 365 
      6.1.1.3 - Formazione e addestramento33.343 34.259 35.417 
      6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali128.877 133.309 138.909 
      6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento595 611 632 
      6.1.2.1 - Assistenza al volo civile10.306 10.584 10.936 
       
      Ministero delle politiche agricole e forestali      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.415 1.444 1.475 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO3.287 3.463 3.474 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO6.424 6.566 6.514 
      3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi11.493 11.804 12.197 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO4.666 4.779 4.882 
       
      Ministero per i beni e le attività culturali      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO3.177 3.245 3.319 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.182 1.208 1.241 
      2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi2.205 2.265 2.340 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO47.620 48.570 49.483 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO19.744 20.244 20.870 
      5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO1.397 1.430 1.477 
      5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi154 158 163 
       
      Ministero della salute      
       
      1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO675 692 713 
      2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO31.726 32.351 32.982 
      3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO9.233 9.357 9.496 
      3.1.2.13 - Informazione e prevenzione408 419 433 
      3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi659 677 699 
      4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO12.369 11.233 11.482 
      4.1.2.3 - Programma anti AIDS1.375 1.412 1.459 





 



Elenco 2 
(Articolo 1, comma 13) 
RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI 
DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI 
FISSI 
          
       200620072008
          
        
       (migliaia di euro)
       
      Ministero dell'economia e delle finanze      
       
      1.2.3.1 - Informatica di servizio2.080 2.139 2.199 
      1.2.3.2 - Beni mobili312 321 330 
      2.2.3.1 - Informatica di servizio41.347 42.514 43.709 
      2.2.3.2 - Beni mobili1.851 1.904 1.957 
      3.2.3.40 - Beni mobili46 47 48 
      3.2.3.5 - Informatica di servizio5.337 5.486 5.568 
      4.2.3.18 - Beni mobili1.283 1.319 1.356 
      4.2.3.2 - Informatica di servizio32.779 33.704 34.652 
      5.2.3.14 - Informatica di servizio1.072 1.083 1.114 
      5.2.3.15 - Beni mobili158 162 167 
      6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle      
      finanze1.238 1.273 1.309 
      6.2.3.2 - Informatica di servizio20.463 21.040 21.632 
      6.2.3.3 - Beni mobili305 313 322 
      9.2.10.2 - Informatica di servizio1.317 1.354 1.392 
      9.2.3.1 - Beni mobili527 542 557 
      12.2.3.1 - Beni mobili1 1 1 
       
      Ministero delle attività produttive      
       
      1.2.3.1 - Informatica di servizio424 432 440 
      1.2.3.2 - Beni mobili81 84 86 
      2.2.3.1 - Informatica di servizio743 756 768 
      2.2.3.2 - Beni mobili215 221 228 
      3.2.3.1 - Ricerca scientifica502 516 531 
      3.2.3.12 - Proprietà industriale10.873 10.961 11.053 
      3.2.3.2 - Informatica di servizio671 683 695 
      3.2.3.9 - Beni mobili118 121 124 
      4.2.3.1 - Informatica di servizio97 99 100 
      4.2.3.6 - Beni mobili48 49 51 
      5.2.3.1 - Informatica di servizio404 412 420 
      5.2.3.4 - Beni mobili73 75 76 
       
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali      
       
      1.2.3.1 - Informatica di servizio51 52 54 
      1.2.3.2 - Beni mobili65 67 69 
      2.2.3.1 - Beni mobili3 3 3 
      3.2.3.3 - Beni mobili10 10 10 
      4.2.3.1 - Beni mobili3 4 4 
      5.2.3.1 - Beni mobili2 2 2 
      6.2.3.2 - Beni mobili3 3 3 
      7.2.3.1 - Beni mobili9 9 9 
      8.2.3.1 - Beni mobili3 4 4 
      9.2.3.1 - Beni mobili18 19 19 
      10.2.3.3 - Beni mobili17 17 18 
      11.2.3.2 - Beni mobili22 22 23 
      12.2.3.1 - Informatica di servizio5.678 5.839 6.003 
      12.2.3.2 - Beni mobili11 11 11 
      13.2.3.1 - Beni mobili1.282 1.318 1.355 
      14.2.3.1 - Beni mobili19 19 20 
      15.2.3.1 - Beni mobili6 6 6 
       
      Ministero della giustizia      
       
      1.2.3.2 - Beni mobili223 230 236 
      2.2.3.3 - Beni mobili267 275 282 
      3.2.3.2 - Attrezzature e impianti40.102 40.272 40.446 
      3.2.3.3 - Informatica di servizio26.943 27.639 28.348 
      3.2.3.4 - Beni mobili463 476 489 
      5.2.3.2 - Attrezzature e impianti1.394 1.433 1.474 
      5.2.3.3 - Beni mobili27 28 29 
       
      Ministero degli affari esteri      
       
      1.2.3.1 - Beni mobili37 37 38 
      2.2.3.3 - Beni mobili24 25 25 
      3.2.3.1 - Beni mobili14 14 14 
      4.2.3.2 - Beni mobili10 10 10 
      5.2.3.1 - Beni mobili39 40 40 
      6.2.3.2 - Beni mobili44 44 45 
      7.2.3.1 - Beni mobili11 11 11 
      8.2.3.1 - Beni mobili941 949 957 
      8.2.3.2 - Informatica di servizio4.531 4.567 4.605 
      10.2.3.1 - Beni mobili489 493 497 
      11.2.3.1 - Beni mobili30 30 30 
      12.2.3.1 - Beni mobili15 15 16 
      13.2.3.1 - Beni mobili15 15 16 
      14.2.3.1 - Beni mobili3 3 3 
      15.2.3.1 - Beni mobili11 11 11 
      16.2.3.1 - Beni mobili5 5 6 
      17.2.3.1 - Beni mobili5 5 6 
      18.2.3.1 - Beni mobili5 5 6 
      19.2.3.1 - Beni mobili5 5 6 
      20.2.3.1 - Beni mobili11 11 11 
       
      Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca      
       
      1.2.3.1 - Beni mobili211 217 224 
      2.2.3.1 - Beni mobili278 286 294 
      2.2.3.3 - Strutture scolastiche62 63 65 
      2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica2.496 2.566 2.638 

      3.2.3.3 - Beni mobili822 845 869 
      4.2.3.1 - Beni mobili196 201 207 
      7.2.3.3 - Beni mobili69 71 73 
      8.2.3.3 - Beni mobili48 50 51 
      9.2.3.3 - Beni mobili26 26 27 
      10.2.3.3 - Beni mobili44 45 46 
      11.2.3.3 - Beni mobili53 55 56 
      12.2.3.3 - Beni mobili24 25 26 
      13.2.3.3 - Beni mobili58 60 62 
      14.2.3.3 - Beni mobili16 16 17 
      15.2.3.2 - Beni mobili58 60 61 
      16.2.3.3 - Beni mobili26 26 27 
      17.2.3.3 - Beni mobili16 16 17 
      18.2.3.3 - Beni mobili26 26 27 
      19.2.3.3 - Beni mobili37 38 39 
      20.2.3.3 - Beni mobili61 62 64 
      21.2.3.4 - Beni mobili16 16 17 
      22.2.3.4 - Beni mobili34 35 36 
      23.2.3.4 - Beni mobili27 28 28 
      24.2.3.4 - Beni mobili57 59 60 
       
      Ministero dell'interno      
       
      1.2.3.1 - Beni mobili127 130 134 
      2.2.3.1 - Informatica di servizio7.930 8.153 8.383 
      2.2.3.3 - Beni mobili2.911 2.993 3.078 
       
      Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio      
       
      1.2.3.3 - Beni mobili49 51 52 
      2.2.3.14 - Beni mobili127 130 134 
      3.2.3.6 - Beni mobili102 104 107 
      4.2.3.17 - Beni mobili48 50 51 
      5.2.3.10 - Beni mobili99 102 105 
      6.2.3.7 - Beni mobili266 274 281 
      7.2.3.1 - Informatica di servizio269 276 284 
      7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in      
      materia ambientale199 204 210 
      7.2.3.5 - Beni mobili74 76 78 
       
      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti      
       
      1.2.3.1 - Informatica di servizio30 31 32 
      1.2.3.2 - Beni mobili67 69 71 
      2.2.3.1 - Ricerca scientifica82 84 86 
      2.2.3.10 - Beni mobili746 767 789 
      2.2.3.2 - Informatica di servizio41.245 41.268 38.953 
      3.2.3.1 - Edilizia di servizio212.822 216.322 221.439 
      3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici4.018 4.092 4.167 
      3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale459 472 486 
      3.2.3.24 - Beni mobili129 132 136 
      3.2.3.25 - Informatica di servizio34 35 36 
      4.2.3.11 - Beni mobili41 42 43 
      4.2.3.3 - Opere marittime e portuali253.051 258.137 263.225 
      4.2.3.4 - Informatica di servizio42 43 44 
      5.2.3.1 - Edilizia di servizio5.247 5.395 5.547 
      5.2.3.13 - Beni mobili333 343 352 
      5.2.3.14 - Opere varie6.083 6.198 4.316 
      5.2.3.2 - Attrezzature e impianti208 214 220 
      5.2.3.3 - Informatica di servizio1.052 1.081 1.112 
      7.2.3.1 - Beni mobili42 42 43 
      7.2.3.2 - Informatica di servizio40 41 42 
       
      Ministero delle comunicazioni      
       
      1.2.3.1 - Beni mobili43 44 45 
      2.2.3.2 - Beni mobili17 18 18 
      3.2.3.1 - Beni mobili9 9 9 
      4.2.3.2 - Beni mobili9 9 9 
      5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche2.175 2.236 2.299 
      5.2.3.2 - Beni mobili12 13 13 
      6.2.3.1 - Beni mobili9 9 10 
      7.2.3.2 - Beni mobili9 9 9 
      7.2.3.3 - Ricerca scientifica2.160 2.221 2.283 
      8.2.3.1 - Informatica di servizio2.387 870 894 
      8.2.3.2 - Beni mobili287 295 303 
       
      Ministero della difesa      
             
      1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti      
      università e ricerca69.000 69.000 69.000 
      1.2.3.2 - Informatica di servizio43 45 46 
      2.2.3.1 - Informatica di servizio27 28 29 
      3.2.3.3 - Informatica di servizio4.676 4.807 4.943 
      3.2.3.4 - Attrezzature e impianti1.276.802 1.300.456 1.324.792 
      3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento95.348 98.038 100.795 
      3.2.3.7 - Edilizia di servizio6 6 6 
      4.2.3.1 - Informatica di servizio12.720 13.079 13.446 
      5.2.3.1 - Informatica di servizio1.208 1.242 1.277 
      6.2.3.1 - Informatica di servizio6.087 6.259 6.435 
       
      Ministero delle politiche agricole e forestali      
       
      1.2.3.1 - Beni mobili31 31 32 
      2.2.3.8 - Beni mobili35 36 37 
      3.2.3.6 - Beni mobili86 89 91 
      3.2.3.8 - Informatica di servizio4 4 4 
      4.2.3.3 - Beni mobili89 92 94 
      4.2.3.5 - Informatica di servizio10 10 11 
       
      Ministero per i beni e le attività culturali      
       
      1.2.3.1 - Informatica di servizio121 125 128 
      1.2.3.4 - Beni mobili50 51 53 
      2.2.3.1 - Informatica di servizio537 552 568 
      2.2.3.8 - Beni mobili117 120 124 
      3.2.3.11 - Beni mobili105 108 111 
      4.2.3.2 - Informatica di servizio489 502 517 
      4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale13.984 789 694 
      4.2.3.8 - Beni mobili274 282 290 
      5.2.3.2 - Informatica di servizio22 23 24 
      5.2.3.8 - Beni mobili30 31 32 
       
      Ministero della salute      
       
      1.2.3.2 - Beni mobili40 41 42 
      2.2.3.1 - Beni mobili129 133 137 
      2.2.3.4 - Informatica di servizio631 649 667 
      3.2.3.1 - Beni mobili195 201 206 
      4.2.3.1 - Beni mobili129 133 137 





 



Elenco 3 
(Articolo 1, comma 15) 
RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI 
CORRENTI ALLE IMPRESE 
          
      AMMINISTRAZIONE/U.P.B.200620072008
      AUTORIZZAZIONE   
          
        
       (migliaia di euro)
       
      ECONOMIA E FINANZE1.983.949 1.997.344 2.070.642 
             
      3.1.2.4 - Poste italiane182.604 189.654 219.646 
             
      Legge n. 416 del 1981, articolo 2: disciplina delle      
      imprese editrici e provvidenze per l'editoria22.574 22.574 22.760 
             
      Legge n. 778 del 1985, articolo 2: contributo      
      straordinario all'Istituto postelegrafonici8.107 8.107 8.173 
             
      Legge n. 515 del 1993, articolo 1: disciplina delle      
      campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei      
      deputati e al Senato della Repubblica10.923 10.923 11.013 
             
      Legge n. 449/1997, articolo 30: misure per la      
      stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di      
      beni dal patrimonio d'impresa141.000 148.050 177.700 
             
      3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato1.325.823 1.325.823 1.336.732 
             
      Legge n. 740/1969, articolo 1: delega al Governo ad      
      emanare provvedimenti nelle materie previste dai      
      trattati della CEE e della CEEA1.324.002 1.324.002 1.334.896 
             
      Legge n. 166/2002, articolo 11, comma 4: ferrovie e      
      trasporti pubblici locali1.821 1.821 1.836 
             
      3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi4.935 4.230 4.265 
             
      Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), articolo      
      4, comma 194: concessionari per la gestione del      
      servizio di raccolta delle scommesse4.230 4.230 4.265 
             
      Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), articolo      
      4, comma 215: finanziamento agli investimenti705 - - 
             
      3.1.2.43 - Contratti di programma188.587 188.587 190.139 
             
      Legge n. 449/1997, articolo 53, comma 3: misure      
      per la stabilizzazione della finanza pubblica118.087 118.087 119.059 
             
      Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo      
      1, comma 566: misure correttive degli effetti      
      finanziari di leggi di spesa70.500 70.500 71.080 
             
      3.1.2.45 - ANAS282.000 289.050 319.860 
             
      Decreto Legge n. 138/2002, convertito, con      
      modificazioni, dalla legge n. 178/2002, articolo 7,       
      comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.282.000 289.050 319.860 
             
      ATTIVITÀ PRODUTTIVE17.625 17.625 17.770 
             
      3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale17.625 17.625 17.770 
             
      Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo      
      1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la      
      promozione industriale17.625 17.625 17.770 
             
      LAVORO E POLITICHE SOCIALI30.439 30.439 30.689 
             
      3.1.2.1 - Occupazione23.667 23.667 23.861 
             
      Legge n. 537/1993, articolo 11, comma 31: fondo da      
      destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione23.667 23.667 23.861 
             
      9.1.2.2 - Occupazione3.495 3.495 3.524 
             
      Legge n. 266/1997, articolo 20: incentivi al      
      reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e3.495 3.495 3.524 
      sostegno alla piccola impresa      
             
      14.1.2.1 - Pari opportunità3.277 3.277 3.304 
             
      Legge n. 125/1991, articolo 2: azioni positive per la      
      realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro3.277 3.277 3.304 
             
      ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA- 378.047 383.953 
             
      2.1.5.5 - Scuole non statali- 200.676 202.327 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 200.676 202.327 
             
      3.1.2.1 - Scuole non statali- 725 745 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 725 745 
             
      7.1.2.1 - Scuole non statali- 36.022 36.318 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 36.022 36.318 
             
      8.1.2.1 - Scuole non statali- 10.492 10.786 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 10.492 10.786 
             
      9.1.2.1 - Scuole non statali- 4.772 4.906 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 4.772 4.906 
             
      10.1.2.1 - Scuole non statali- 20.971 21.558 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 20.971 21.558 
             
      11.1.2.1 - Scuole non statali- 13.854 14.242 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 13.854 14.242 
             
      12.1.2.1 - Scuole non statali- 3.187 3.277 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 3.187 3.277 
             
      13.1.2.1 - Scuole non statali- 8.813 9.060 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 8.813 9.060 
             
      14.1.2.1 - Scuole non statali- 1.395 1.434 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 1.395 1.434 
             
      15.1.2.1 - Scuole non statali- 18.050 18.555 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 18.050 18.555 
             
      16.1.2.1 - Scuole non statali- 2.417 2.485 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 2.417 2.485 
             
      17.1.2.1 - Scuole non statali- 524 539 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 524 539 
             
      18.1.2.1 - Scuole non statali- 2.468 2.537 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 2.468 2.537 
             
      19.1.2.1 - Scuole non statali- 10.852 11.155 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 10.852 11.155 
             
      20.1.2.1 - Scuole non statali- 25.031 25.732 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 25.031 25.732 
             
      21.1.2.1 - Scuole non statali- 915 941 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 915 941 
             
      22.1.2.1 - Scuole non statali- 8.250 8.481 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 8.250 8.481 
             
      23.1.2.1 - Scuole non statali- 3.550 3.650 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 3.550 3.650 
             
      24.1.2.1 - Scuole non statali- 5.083 5.225 
             
      Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali- 5.083 5.225 
             
      INFRASTRUTTURE E TRASPORTI231.506 231.557 233.512 
             
      4.1.2.2 - Società di servizi marittimi128.239 128.239 129.294 
             
      Legge n. 169/1975, articolo 2: sovvenzioni per      
      l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni      
      stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le      
      società di navigazione a carattere regionale109.275 109.275 110.174 
             
      Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo      
      1, comma 566: misure correttive degli effetti      
      finanziari delle leggi18.964 18.964 19.120 
             
      4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta ed in      
      concessione18.751 18.751 18.905 
             
      Regio decreto n. 1447/1912: testo unico delle      
      disposizioni di legge per le ferrovie concesse      
      all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica      
      e gli automobili18.751 18.751 18.905 
             
      5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta ed in      
      concessione84.516 84.567 85.313 
             
      Regio decreto n. 1447/1912: testo unico delle      
      disposizioni di legge per le ferrovie concesse      
      all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica      
      e gli automobili69.314 69.314 69.884 
             
      Regio decreto-legge n. 1121/1938 convertito dalla      
      legge n. 58/1939, articolo 27: sussidi integrativi di      
      esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie,      
      tramvie e linee di navigazione interna in concessione      
      all'industria privata2.543 2.594 2.666 
             
      Legge n. 1221/1952, articolo 2: sovvenzioni per      
      l'adeguamento alle mutate condizioni economiche      
      dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie      
      extraurbane, funivie e funicolari in regime di      
      concessione12.659 12.659 12.763 
             
      POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 27.724 21.736 18.721 
             
      2.1.2.7 - Pesca9.870 3.525   
             
      Decreto-legge n. 16/2004, convertito, con      
      modificazioni, dalla legge n. 77/2004, articolo 3,      
      comma 2: misure di accompagnamento sociale in      
      collegamento con le misure di conservazione delle      
      risorse ittiche 6.345 - - 
             
      Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo      
      1, comma 245: contributi alle piccole e medie      
      imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività      
      di pesca3.525 3.525 - 
             
      3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione,      
      sperimentazione e controllo17.854 18.211 18.721 
             
      Legge n. 499/1999, articolo 4, comma 1:      
      finanziamento delle attività di competenza del      
      Ministero delle politiche agricole e forestali 17.854 18.211 18.721 
             
      BENI E ATTIVITÀ CULTURALI2.402 2.403 2.423 
             
      3.1.2.2 - Editoria libraria2.402 2.403 2.423 
             
      Legge n. 1010/1969, articolo 1: provvidenze per la      
      diffusione della cultura italiana all'estero182 182 183 
             
      Decreto-legge n. 657/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
      5/1975: istituzione del      
      Ministero per i beni culturali e per l'ambiente36 37 38 
             
      Legge n. 67/1987, articolo 18: pubblicazioni di      
      elevato valore culturale1.456 1.456 1.468 
             
      Legge n. 62/2001, articolo 9, comma 6: fondo per la      
      promozione del libro e dei prodotti editoriali di      
      elevato valore culturale728 728 734 
             
             
      TOTALE 2.293.645 2.679.151 2.757.710 
             
             





 



Elenco 4 
(Articolo 1, comma 74) 
ENTRATE TRIBUTARIE 
      1.1.1-IRE
       
       1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.2-IRES
       
       1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.3-ILOR
       
       1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.4-Imposte sostitutive
       
       1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.5-Ritenute a titolo di imposta definitiva
       
       1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.7-Altri introiti diretti
       
       1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.8-IVA su scambi interni e intracomunitari
       
       1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.10-Lotto, lotterie ed altre attività di gioco
       
       1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.11-IVA su importazioni
       
       1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.12-Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro 
      derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine
       
       1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.13-Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti
       
       1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.14-Imposte sui generi di monopolio
       
       1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.15-Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il 
      patrimonio dello Stato
       
       1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      1.1.20-Altri tributi indiretti
       
       1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
       1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
       
      ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
       
      1.2.5-Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
      irregolarità e degli illeciti
       
       Limitatamente ai capitoli:
       
       - 3210
       - 3312
       - 3313
       - 3314
       - 3315
       - 3316
       





 



Allegato 1 
(Articolo 1, comma 607) 
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI 
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978) 
            
        2006  Anno
      AMMINISTRAZIONEEsigenze anni(compresi anni20072008terminale
       pregressipregressi)   
            
       
       
       (importi in migliaia di euro)
       
      MINISTERO DELL'ECONOMIA          
      E DELLE FINANZE  1.282.709 325.000 385.000   
                 
      1.Legge 3 giugno 1999, n. 157, e legge 26          
       luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638)          
       - Fondo spese elettorali partiti politici- 40.000 40.000 40.000 P 
                 
      2.Decreto del Presidente della Repubblica 23          
       dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316)          
       - Pensioni di guerra- 65.000 65.000 65.000 P 
                 
      3.Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2          
       (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al          
       valor militare- 120.000 120.000 120.000 P 
                 
      4.Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 -          
       cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali          
       Poste22.500 22.500 - - 2006 
                 
      5.Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap.          
       1501) - Telecom agevolazioni editoria anni          
       '97 - '99.18.069 18.069 - - 2006 
                 
      6.Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487,          
       convertito, con modificazioni, dalla legge 29          
       gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 5          
       (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST10.000 10.000 - 60.000 P 
                 
      7.Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap.          
       1647) - Accordo Lomè12.000 112.000 - - 2006 
                 
      8.Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap.          
       1850) - Fondo editoria - agevolazioni          
       tariffarie postali10.700 10.700 - - 2006 
                 
      9.Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56          
       (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale          
       - Compartecipazione IVA767.829 767.829 - - 2006 
                 
      10.Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap.          
       2856) - Federalismo amministrativo116.611 116.611 100.000 100.000 2008 
                  
                  
      MINISTERO DEL LAVORO E DELLE          
      POLITICHE SOCIALI  337.900 - -   
                 
      1.Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 19 e 20, e          
       legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33          
       (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a          
       familiari di persone con handicap37.829 37.829 - - 2006 
                 
      2.Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546,          
       convertito, con modificazioni, dalla legge 20          
       dicembre 1996, n. 640, articolo 1, e legge 28          
       dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1          
       (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per          
       pensionamenti anticipati9.004 9.004 - - 2006 
                 
      3.Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,          
       convertito, con modificazioni, dalla legge 11          
       agosto 1972, n. 485, articolo 23- bis (11.1.2.7          
       - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni          
       riguardanti i cittadini italiani rimpatriati          
       dalla Libia2.090 2.090 - - 2006 
                 
      4.Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37          
       (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi266.032 266.032 - - 2006 
                 
      5.Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,          
       convertito, con modificazioni, dalla legge 1°          
       giugno 1991, n. 166, articolo 4 (11.1.2.10 -          
       cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione          
       generale obbligatoria dei periodi di lavoro          
       effettuati in Libia3.355 3.355 - - 2006 
                 
      6.Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 4,          
       commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n.          
       448, articolo 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap.          
       7762) - Oneri per contributi sotto forma          
       capitaria per imprese operanti in particolari          
       territori19.590 19.590 - - 2006 
                 
                 
      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  603.000 200.000 200.000   
                 
      1.Decreto del Presidente della Repubblica 30          
       maggio 2002, n. 115, articolo 64 (2.1.2.1 -          
       capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia403.000 603.000 200.000 
      200.000 2008 
                 
                 
      MINISTERO DELL'INTERNO  377.808 90.939 90.939   
                 
      1.Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 64          
       (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti          
       locali (ristoro minori entrate IC1)286.870 377.808 90.939 90.939 P 
                 
                 
      MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA          
      TUTELA DEL TERRITORIO  327 162 162   
                 
      1.Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap.          
       2225) - Convenzione sulla sorveglianza          
       continua e la valutazione del trasporto a lunga          
       distanza di inquinanti atmosferici in Europa          
       (EMEP)147 294 147 147 P 
                 
      2.Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2 - cap.          
       2226) - Accordo italo-franco-monegasco          
       RA.MO.GE.18 33 15 15 P 
                 
                 
      MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI          
      TRASPORTI  29.900 - -   
                 
      1.Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2          
       (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di          
       navigazione29.900 29.900 - - 2006 
                 
                 
      MINISTERO DELLA SALUTE  80.000 80.000 80.000   
                 
      1.Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 -          
       cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e          
       somministrazione emoderivati- 80.000 80.000 80.000 P 
                 
                 
      TOTALE   2.711.644 696.101 756.101   
                 
       
       
       
      P onere permanente
       





 



Allegato 2 
(Articolo 1, comma 608) 
FONDI PER GLI INVESTIMENTI 
        
      AMMINISTRAZIONESTANZIAMENTI
        
       
       200620072008
       
       (in euro)
       
      Ministero dell'economia e delle finanze      
             
      Incentivi alle imprese18.223.000 18.223.000 15.223.000 
             
       Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12,      
       comma 215.223.000 15.223.000 15.223.000 
             
       Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo      
       18, commi ottavo e nono3.000.000 3.000.000 - 
             
             
      TOTALE 18.223.000 18.223.000 15.223.000 
             
             
      Ministero della giustizia      
             
      Edilizia penitenziaria e giudiziaria82.566.931 70.108.931 70.108.931 
             
       Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,      
       convertito, con modificazioni, dalla      
       legge 14 novembre 2002, n. 25912.458.000 - - 
             
       Regio decreto 18 giugno 1931, n. 78770.108.931 70.108.931 70.108.931 
             
             
      TOTALE 82.566.931 70.108.931 70.108.931 
             
             
      Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca      
             
      Università e ricerca94.175.915 94.175.915 94.175.915 
             
       Legge 10 gennaio 2000, n. 610.329.138 10.329.138 10.329.138 
             
       Legge 21 febbraio 1980, n. 2834.783.372 34.783.372 34.783.372 
             
       Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 12749.063.405 49.063.405 49.063.405 

             
      Edilizia universitaria 90.000.000 - - 
             
       Legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo      
       7, comma 890.000.000 - - 
             
             
      TOTALE 184.175.915 94.175.915 94.175.915 
             
      Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio      
             
      Difesa del suolo e tutela ambientale271.438.772 77.331.772 77.331.772 
             
       Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2,      
       commi 1 e 7 2.065.827 2.065.827 2.065.827 
             
       Legge 8 ottobre 1997, n. 34413.118.005 13.118.005 13.118.005 
             
       Legge 22 febbraio 2001, n. 36 1.032.914 1.032.914 1.032.914 
             
       Legge 23 marzo 2001, n. 931.549.371 1.549.371 1.549.371 
             
       Legge 5 marzo 1963, n. 36611.568.634 11.568.634 11.568.634 
             
       Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,      
       convertito, con modificazioni, dalla      
       legge 3 agosto 1998, n. 267, articolo 1,      
       comma 2, e legge 30 dicembre 2004, n.      
       31130.000.000 - - 
             
       Regio decreto 25 luglio 1904, n. 52341.316.552 41.316.552 41.316.552 
             
       Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 10102.006.705 2.006.705 2.006.705 
             
       Decreto del Presidente della Repubblica 2      
       luglio 2004, n. 1842.220.764 2.220.764 2.220.764 
             
       Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-      
       legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,      
       con modificazioni, dalla legge 4 dicembre      
       1993, n. 493, articolo 12; e legge 24      
       dicembre 2003, n. 350 120.000.000 - - 
             
       Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,      
       convertito, con modificazioni, dalla      
       legge 24 novembre 2003, n. 32620.000.000 - - 
             
       Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1,      
       legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge      
       30 dicembre 2004, n. 3118.607.000 - - 
             
       Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 411.000.000 - - 
             
       Legge 31 luglio 2002, n. 1792.453.000 2.453.000 2.453.000 
             
       Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,      
       convertito, con modificazioni, dalla legge      
       14 maggio 2005, n. 804.500.000 - - 
             
             
      TOTALE 271.438.772 77.331.772 77.331.772 
             
      Ministero della difesa      
             
      Ricerca scientifica69.000.000 69.000.000 69.000.000 
              
       Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 26469.000.000 69.000.000 
      69.000.000 
              
             
      TOTALE 69.000.000 69.000.000 69.000.000 
              
      Ministero delle politiche agricole e forestali      
              
      Agricoltura, foresta e pesca136.310.995 28.702.995 13.102.995 
              
       Legge 15 dicembre 1998, n. 4411.549.371 1.549.371 1.549.371 
              
       Legge 27 luglio 1999, n. 268 1.549.371 1.549.371 1.549.371 
              
       Legge 2 dicembre 1998, n. 4232.582.285 2.582.285 2.582.285 
              
       Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,      
       articolo 2 6.870.908 6.870.908 6.870.908 
       Legge 30 aprile 1976, n. 386, articolo 18,      
       quarto comma 551.060 551.060 551.060 
              
       Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo      
       46, comma 4123.208.000 15.600.000 - 
              
             
      TOTALE 136.310.995 28.702.995 13.102.995 
             
      Ministero per i beni e le attività culturali      
              
      Patrimonio culturale188.742.376 188.742.376 188.742.376 
              
       Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo      
       46, comma 1138.486.232 138.486.232 138.486.232 
              
       Legge 23 febbraio 2001, n. 29, articolo 3,      
       comma 13.164.569 3.164.569 3.164.569 
              
       Legge 29 dicembre 2000, n. 400, articolo      
       3, comma 1206.583 206.583 206.583 
              
       Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo      
       3, comma 8346.568.535 46.568.535 46.568.535 
              
       Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127316.457 316.457 316.457 
              
              
      TOTALE 188.742.376 188.742.376 188.742.376 





 



Prospetto di Copertura 
Prospetto di Copertura 
(Articolo 1, comma 609) 
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE 
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) 
          
       200620072008
          
        
       ( importi in milioni di euro)
        
             
      1) ONERI DI NATURA CORRENTE      
             
       Nuove o maggiori spese correnti      
             
       Articolato:10.548 6.895 6.809 
              
       Pubblico impiego1.306 1.543 1.544 
              
       Eccedenze di spesa2.289 696 756 
              
       Missioni di pace1.000 0 0 
              
       Spesa sociale1.673 1.018 1.030 
              
       Riduzione costo lavoro 1.996 2.429 2.518 
              
       Bonus figli696 0 0 
              
       Fondo utilizzo giacenze tesoreria320 0 0 
              
       LSU scuola370 370 370 
              
       Altri interventi896 837 589 
              
       Effetti indotti2 2 2 
             
       Tabella " A"23 0 0 
              
       Tabella " C"80 0 0 
              
       Minori entrate correnti      
              
       Articolato:977 742 459 
             
       Sgravi fiscali977 742 459 
             
             
      Totale oneri da coprire 11.627 7.637 7.268 
             
             
      1) ONERI DI NATURA CORRENTE      
             
       Nuove o maggiori spese correnti      
             
       Articolato:10.548 6.895 6.809 
              
       Pubblico impiego1.306 1.543 1.544 
             
             
      2) MEZZI DI COPERTURA      
             
       Nuove o maggiori entrate      
              
       Articolato:7.975 5.101 4.623 
              
       Interventi vari3.763 1.779 1.469 
              
       Rivalutazioni912 34 37 
              
       Ammortamenti energia790 877 877 
              
       Cessioni fabbricati500 468 482 
              
       Programmazione fiscale e adeguamento1.930 990 990 
              
       Effetti indotti79 953 769 
              
       Riduzione spese correnti      
              
       Articolato:3.344 3.591 3.404 
              
       Pubblico impiego7 7 7 
              
       Spese PA1.644 1.693 1.579 
              
       Disposizioni per enti locali70 55 55 
              
       Trasferimenti imprese960 1.121 1.121 
              
       Altri interventi511 560 487 
              
       Effetti indotti (effetto netto)153 155 155 
              
       Tabella " A"0 79 89 
              
       Tabella " C"0 252 266 
              
       Decreto-legge n. 203/20057.453 7.830 8.018 
              
       Quota D.L. n. 203/2005 utilizzata a copertura spesa c/capitale47 277 402 
              
              
      Totale mezzi di copertura 18.771 16.773 16.312 
              
       Differenza7.144 9.135 9.043 
              
       Miglioramento risparmio pubblico a LV      
       (compreso em. DLB)4.281 10.839 20.474 
              
              
       Margine11.425 19.974 29.517 
              





 



Bilancio dello stato: regolazioni contabili e debitorie 
(in milioni di euro) 
           
       ASSESTATO 2005INIZIALI 200620072008
           
             
       CompetenzaCassaCompetenzaCassaCompetenzaCompetenza
             
             
                   
       ENTRATE24.349 24.349 24.349 24.364 24.364 24.364 
                   
      Rimborsi IVA19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 
                   
      Anticipo concessionari4.449 4.449 4.464 4.464 4.464 4.464 
                   
      Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato0 0 0 0 0 0 
                   
      SPESA CORRENTE 33.250 33.250 27.835 27.835 27.514 27.514 
                   
      Rimborsi IVA (compresi i pregressi)19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 
      19.900 
                   
      Personale Forze armate e di polizia40 40 0 0 0 0 
                   
      Spese di giustizia365 365 0 0 0 0 
                   
      Regolazione concessionari riscossione4 4 0 0 0 0 
                   
      Anticipo concessionari4.449 4.449 4.464 4.464 4.464 4.464 
                   
      Rimborso INAIL35 35 0 0 0 0 
                   
      Ammassi agricoli7 7 0 0 0 0 
                   
      FSN-saldo IRAP473 473 0 0 0 0 
                   
      Fitto locali Polizia di Stato171 171 171 171 0 0 
                   
      Rimborso imposte dirette pregresse3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 
                   
      Fondo debiti pregressi ex finanze150 150 150 150 0 0 
                   
      Entrate erariali Sicilia e Sardegna1.528 1.528 0 0 0 0 
                   
      Comm.liq. indennità buonuscita Poste52 52 0 0 0 0 
                   
      INPS invalidi civili546 546 0 0 0 0 
                   
      CONI servizi spa68 68 0 0 0 0 
                   
      Vincite e commissioni lotto2.312 2.312 0 0 0 0 
                   
      SPESA IN CONTO CAPITALE 2.101 2.196 101 101 26 0 
                   
      Disavanzi USL2.000 2.000 0 0 0 0 
                   
      Profughi istriani e dalmati26 26 26 26 26 0 
                   
      Disavanzi pregressi università75 75 75 75 0 0 
                   
      Chiusura sospeso difesa0 95 0 0 0 0 
                   
      TOTALE SPESA 35.351 35.446 27.936 27.936 27.540 27.514 
                   
       LEGGE FINANZIARIA            
                   
       SPESA CORRENTE            
                   
      Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.)    1.102 1.102     
                   
      SPESE DI GIUSTIZIA ( Eccedenza di spesa)    403 403     
                   
       SPESA IN CONTO CAPITALE            
                   
      DISAVANZI SANITÀ    2.000 2.000     
                   
       TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA35.351 35.446 31.441 31.441 27.540 
      27.514 
                   





 



Tabella A 
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
(Omissis) 



 



Tabella B 
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
(Omissis) 



 



Tabella C 
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui 
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(Omissis) 



 



Tabella D 
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia 
classificati tra le spese in conto capitale
(Omissis) 



 



Tabella E (269) 
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della 
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Omissis) 



(269)  La tabella E è stata modificata dall'art. 5-quater, D.L. 5 dicembre 2005, 
n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



Tabella F 
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa 
recate da leggi pluriennali
(Omissis) 



 




fp08-gr08