MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2003, n. 47
Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
materia di fondi comuni di investimento, in attuazione
dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410,
di seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare";
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha
apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresi' che "il Ministro
dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob
adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai
regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a
quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";
Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con
regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento;
Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che
"i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999,
n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del
Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al
parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo
12-bis, all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo
unico appare pertinente in considerazione dell'opportunita' di
richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze
interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i
criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui
e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei
casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli
disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;";
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate dal
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni;";
c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le
partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di
costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di
immobili;";
d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".
Art. 2.
Pubblicita'
1. All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo
il comma 5, il seguente comma:
"5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis
prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia
di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le
forme di pubblicita', anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni,
dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo
di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni
di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di
cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
Art. 3.
Oggetto dell'investimento
1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la
seguente modifica:
a) al comma 2, lettera d), le parole "beni immobili e diritti
reali immobiliari;" sono sostituite dalle seguenti: "beni immobili,
diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".
Art. 4.
Quotazione dei certificati
1. All'articolo 5 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la
seguente modifica:
al comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle
parole: "entro ventiquattro mesi".
Art. 5.
Modalita' di partecipazione ai fondi aperti
1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di
un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha
luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore
delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del
fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella
composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo
investe.".
Art. 6.
Fondi chiusi
1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi
chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle
quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del
fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso
in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle
acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del
fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente
ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o
sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni
possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi
soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito
in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della
societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in
misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
Art. 7.
Fondi immobiliari
1. Dopo l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito
il seguente:
"Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono
istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e
dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a
quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e
5, del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore
complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento
qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non
inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da
ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente
comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio
dell'operativita'.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle
quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il
regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase
successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei
beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare
nel caso di conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati
regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non
anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti
indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente
regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve
essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del
conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario
incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei
conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione
all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo
medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto
incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel
caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.
4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente
regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della
societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti
parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni
possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o
conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo;
il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci
della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del
valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo
rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene
oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale
delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della
societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo
rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo
del fondo su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire
oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti
previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti
devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore
al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di
almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo
disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i
conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non
deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve
illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori
all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo
di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si
applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del
presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano
ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore
del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali
immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20
per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti
anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in
cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il
mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi
anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per
un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.".
Art. 8.
Fondi immobiliari con apporto pubblico
1. All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "articolo 14-bis," sono aggiunte
le seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni del presente
regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto
privato,";
b) al comma 2, dopo le parole: "beni immobili" sono aggiunte le
seguenti: "ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo
12-bis.";
c) il comma 3 e' abrogato.
Art. 9.
Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi
1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite
dalle seguenti: "una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento,";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il
regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le
emissioni successive alla prima.";
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive
alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima
frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data
e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del
fondo.".
Art. 10.
Rubrica del Capo III
1. La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 e' cosi'
sostituita:
"Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).".
Art. 11.
Fondi garantiti
1. Dopo l'articolo 15 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito
il seguente:
"Art. 15-bis (Fondi garantiti). - 1. Le SGR, nel rispetto dei
criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento
del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi
che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il
riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di
apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano
il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di
assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti
indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme
di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo
chiuso.
3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalita' per la
prestazione della garanzia di cui al comma 1.".
Art. 12.
Fondi speculativi
1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo
speculativo non puo' superare le duecento unita'.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore
a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere
frazionate in nessun caso.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 107