MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 31 gennaio 2003, n. 47 
Regolamento    recante   modificazioni   al   regolamento   attuativo
dell'articolo 37  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
materia    di   fondi   comuni   di   investimento,   in   attuazione
dell'articolo 5,  comma 2,  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410,
di  seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare";
  Visto  l'articolo  5,  comma  2, della legge n. 410 del 2001 che ha
apportato  modifiche  all'articolo  37  del  decreto  legislativo  24
febbraio   1998,   n.   58,  prevedendo  altresi'  che  "il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
adottano,   ciascuno  per  quanto  di  competenza,  le  modifiche  ai
regolamenti  ed  ai  provvedimenti  necessari  per  dare attuazione a
quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";
  Visto  il  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  recante  disposizioni  in  materia di intermediazione
finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
  Visto  l'articolo  37 del predetto Testo unico il quale prevede che
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(ora   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze)  determina,  con
regolamento  adottato,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la Consob, i
criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi comuni di
investimento;
  Visto  l'articolo  3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che
"i  regolamenti  ministeriali  previsti  dal  presente  decreto  sono
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
  Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999,
n.  228,  con  il  quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del
Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
  Sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per le
societa' e la borsa;
  Vista  la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al
parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
  Considerato  che  il  riferimento  normativo  di  cui  all'articolo
12-bis,  all'articolo  6,  comma  1,  lettera c), numero 5) del Testo
unico   appare  pertinente  in  considerazione  dell'opportunita'  di
richiamare    espressamente,    al   fine   di   evitare   incertezze
interpretative,  il  potere  della  Banca  d'Italia di disciplinare i
criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui
e'  investito  il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei
casi   di   acquisto   o  conferimento  di  beni  diversi  da  quelli
disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  All'articolo  1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
      "d-bis)   "fondi   immobiliari   :   i   fondi   che  investono
esclusivamente  o  prevalentemente  in  beni  immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;";
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
      "g)  "fondazioni  bancarie  :  le  fondazioni  disciplinate dal
decreto   legislativo   17   maggio   1999,   n.  153,  e  successive
modificazioni;";
    c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
      "g-bis)   "partecipazioni   in   societa'   immobiliari   :  le
partecipazioni  in  societa'  di  capitali  che svolgono attivita' di
costruzione,  valorizzazione,  acquisto,  alienazione  e  gestione di
immobili;";
    d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
      "h-bis)  "gruppo  rilevante  : il gruppo come definito ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".
                               Art. 2.
                             Pubblicita'
  1. All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo
il comma 5, il seguente comma:
  "5-bis.  Il  regolamento  dei  fondi  di  cui  all'articolo  12-bis
prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia
di  pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le
forme di pubblicita', anche per estratto:
    a) delle relazioni di stima;
    b) degli  atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni,
dei  soggetti  conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo
di appartenenza;
    c) dei  prestiti  stipulati per il finanziamento delle operazioni
di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
    d) del  gruppo  di appartenenza dell'intermediario finanziario di
cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
                               Art. 3.
                      Oggetto dell'investimento
  1.  All'articolo  4 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la
seguente modifica:
    a) al  comma  2,  lettera  d), le parole "beni immobili e diritti
reali  immobiliari;"  sono sostituite dalle seguenti: "beni immobili,
diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".
                               Art. 4.
                     Quotazione dei certificati
  1.  All'articolo  5 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la
seguente modifica:
    al  comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle
parole: "entro ventiquattro mesi".
                               Art. 5.
             Modalita' di partecipazione ai fondi aperti
  1.  All'articolo  10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  "1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di
un  comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha
luogo  o  mediante  versamento di un importo corrispondente al valore
delle  quote  di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del
fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella
composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo
investe.".
                               Art. 6.
                            Fondi chiusi
  1.  All'articolo  12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il seguente: "2-bis. I fondi
chiusi  possono  assumere  prestiti  per  i rimborsi anticipati delle
quote  per  un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del
fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso
in  cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle
acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
    b) il  comma  3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del
fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente
ceduti  o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o
sindaco  della  SGR,  o  da  una  societa'  del gruppo, ne' tali beni
possono  essere  direttamente  o  indirettamente  ceduti  ai medesimi
soggetti.  Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito
in    strumenti   finanziari   rappresentativi   di   operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti  ceduti da soci della
societa'  di  gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in
misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
                               Art. 7.
                          Fondi immobiliari
  1.  Dopo  l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito
il seguente:
  "Art.  12-bis  (Fondi  immobiliari). - 1.  I fondi immobiliari sono
istituiti in forma chiusa.
  2.  Il  patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e
dei  criteri  stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a
quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e
5,  del  Testo  unico,  e'  investito nei beni di cui all'articolo 4,
comma  2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore
complessivo  del  fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento
qualora  il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non
inferiore  al  20  per  cento  del suo valore in strumenti finanziari
rappresentativi  di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
beni  immobili,  diritti  reali  immobiliari  o  crediti garantiti da
ipoteca  immobiliare.  I limiti di investimento indicati nel presente
comma  devono  essere  raggiunti  entro  ventiquattro mesi dall'avvio
dell'operativita'.
  3.  La  sottoscrizione  delle  quote  del fondo immobiliare o delle
quote  di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il
regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase
successiva  alla  costituzione  del  fondo, mediante conferimento dei
beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare
nel caso di conferimenti deve:
    a) acquisire,  ove  non  si  tratti  di beni negoziati in mercati
regolamentati,  un'apposita relazione di stima elaborata, in data non
anteriore  a  trenta  giorni  dalla  stipula  dell'atto,  da  esperti
indipendenti   di   cui  all'articolo  17,  comma  10,  del  presente
regolamento.  Il  valore  attestato dalla relazione di stima non deve
essere   inferiore   al  valore  delle  quote  emesse  a  fronte  del
conferimento;
    b) acquisire  la  valutazione  di  un  intermediario  finanziario
incaricato  di  accertare  la  compatibilita'  e  la redditivita' dei
conferimenti   rispetto   alla  politica  di  gestione  in  relazione
all'attivita'  di  sollecitazione  all'investimento  svolta dal fondo
medesimo.  Detta  valutazione  puo'  essere  predisposta dal soggetto
incaricato  della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel
caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.
  4.  Il  divieto  di  cui  all'articolo  12,  comma  3, del presente
regolamento  non  trova  applicazione,  nei  confronti dei soci della
societa'  di  gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti
parte  del  gruppo  rilevante  cui  essa  appartiene. Tali operazioni
possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
    a) il  valore  del  singolo  bene oggetto di cessione, acquisto o
conferimento  non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo;
il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci
della  societa'  di  gestione  non  puo' superare il 40 per cento del
valore  del  fondo;  il  totale  delle  operazioni  effettuate, anche
indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo
rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo;
    b) dopo  la  prima emissione di quote, il valore del singolo bene
oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale
delle  operazioni  effettuate,  anche  indirettamente, con soci della
societa'  di  gestione  e  con i soggetti appartenenti al loro gruppo
rilevante  non  puo'  superare il 10 per cento del valore complessivo
del fondo su base annua;
    c) i  beni  acquistati  o  venduti  dal  fondo  devono costituire
oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti
previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
    d) le  quote  del  fondo  sottoscritte  a fronte dei conferimenti
devono  essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore
al  30  per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di
almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo
disciplina  le  modalita'  con  le  quali i soggetti che effettuano i
conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
    e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non
deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
    f) la  delibera  dell'organo  di  amministrazione  della SGR deve
illustrare   l'interesse   del   fondo   e  dei  suoi  sottoscrittori
all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo
di controllo.
  5.  Le  cautele  di  cui  al  comma  4,  lettere a), b) e c) non si
applicano  ai  fondi  costituiti  ai sensi degli articoli 15 e 16 del
presente regolamento.
  6.  Le  cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano
ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
  7.  I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore
del  60  per  cento  del  valore  degli  immobili,  dei diritti reali
immobiliari  e  delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20
per  cento  degli  altri  beni. Detti prestiti possono essere assunti
anche  al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in
cui  e'  investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il
mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
  8.  I  fondi  immobiliari  possono assumere prestiti per i rimborsi
anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per
un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.".
                               Art. 8.
               Fondi immobiliari con apporto pubblico
  1.  All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2, dopo le parole: "articolo 14-bis," sono aggiunte
le  seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni del presente
regolamento   e  non  penalizzanti  rispetto  ai  fondi  con  apporto
privato,";
    b) al  comma  2, dopo le parole: "beni immobili" sono aggiunte le
seguenti:  "ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo
12-bis.";
    c) il comma 3 e' abrogato.
                               Art. 9.
             Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi
  1.  All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le parole: "un'unica emissione" sono sostituite
dalle seguenti: "una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento,";
    b) al  comma  2,  in  fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il
regolamento   del   fondo  disciplina  le  modalita'  concernenti  le
emissioni successive alla prima.";
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
  "6-bis.  Ove  il regolamento del fondo preveda emissioni successive
alla  prima,  i  rimborsi  anticipati  hanno  luogo  con  la medesima
frequenza  ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data
e'  prevista  la  determinazione periodica del valore delle quote del
fondo.".
                              Art. 10.
                        Rubrica del Capo III
  1. La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 e' cosi'
sostituita:
  "Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).".
                              Art. 11.
                           Fondi garantiti
  1.  Dopo  l'articolo 15 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito
il seguente:
  "Art.  15-bis  (Fondi  garantiti). - 1.  Le  SGR,  nel rispetto dei
criteri  di  investimento  e delle norme prudenziali di frazionamento
del  rischio  stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi
che  garantiscono  la  restituzione  del capitale investito ovvero il
riconoscimento  di  un  rendimento  minimo,  mediante  la  stipula di
apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano
il   servizio   di   negoziazione   per  conto  proprio,  imprese  di
assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo  107  del  Testo  Unico  Bancario  aventi  i  requisiti
indicati  dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme
di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
  2.  I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo
chiuso.
  3.  Il  regolamento  del  fondo  stabilisce  le  modalita'  per  la
prestazione della garanzia di cui al comma 1.".
                              Art. 12.
                          Fondi speculativi
  1.  All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il  numero  dei  soggetti  che  partecipano  a  ciascun  fondo
speculativo non puo' superare le duecento unita'.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore
a  500.000  euro.  Le  quote dei fondi speculativi non possono essere
frazionate in nessun caso.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 107