GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 69 DEL 24/3/2003
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 13 marzo 2003
Rideterminazione delle condizioni per la concessione della dispensa
dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il
quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di
leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al
Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle
lettere a), b), d) del comma 3;
Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 2000 che ha determinato
le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo
sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni
indicate alla lettera b) di detto comma;
Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2001, che ha integrativo
il predetto decreto ministeriale 16 ottobre 2000, apportando la
condizione lavorativa tra quelle previste per la concessione della
dispensa di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del sopracitato
decreto legislativo n. 504/1997;
Ritenuta l'opportunita' di integrare ulteriormente, alla luce
dell'esperienza maturata, dette condizioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi
dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari
mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito
decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento
di attivita' dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a
dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di
attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del
servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o
in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa
di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di
invalidita' di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a
dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia,
con germani maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di
attivita' di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
contratte per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del
lavoro di prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata,
riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da
grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato
economico che dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli
obblighi di leva, e' costretto al licenziamento del personale
dipendente e a chiudere l'attivita';
m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a
tempo indeterminato e a tempo pieno o di una proposta di assunzione
con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e
lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, ovvero gia'
titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e
a tempo pieno di formazione e lavoro o apprendistato che preveda,
alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno
12 mesi di attivita' lavorativa. Per gli arruolati in possesso della
proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora,
entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e
il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che
ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato e'
considerato sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non
presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di
lavoro in corso.
2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera d), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano
nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche,
culturali, ovvero che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia
conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale,
sempreche' l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti
di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e
competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni
non emergano in maniera univoca i particolari meriti
dell'interessato, l'Amministrazione della difesa si riserva la
facolta' di chiedere conferma alla strutture pubbliche competenti per
materia.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso
titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.
4. Fermo il criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parita' di
condizioni e' data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono
piu' condizioni.
5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale
16 ottobre 2000 e il decreto ministeriale 30 luglio 2001.
Roma, 13 marzo 2003
Il Ministro: Martino