GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 65 DEL 19/3/2003
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 gennaio 2003, n. 41
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238,
contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di
garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze
pregresse.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415, fa salva, tra l'altro, la disposizione di cui
all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);
Visto l'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996
il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale
del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli
impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche
attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al
Fondo alla data dell'adeguamento - la destinazione dell'eventuale
residuo attivo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno
1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per
la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura
degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse che, tra l'altro,
all'articolo 6, comma 1, prevede che "la gestione speciale si chiude
alla scadenza del triennio successivo al termine di cui
all'articolo 5, comma 3";
Visto l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 238/1998
che dispone che "le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo
entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento";
Visto l'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto ministeriale n.
238/1998 che stabiliscono che il piano triennale per la copertura
della gestione speciale ed il piano triennale per i versamenti delle
risorse finanziarie, al primo correlato, sono aggiornati con cadenza
semestrale;
Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 7003 del 25
febbraio 2002 e n. 7447 del 26 marzo 2002 che rappresentano il
problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data
del 5 agosto 2002, secondo le richiamate disposizioni del decreto
ministeriale, e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2005;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata
con nota ACG/45/DGT/39118 del 3 gennaio 2003;
Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il
suo compito a causa dei giudizi pendenti, ex articoli 98 della legge
fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998,
proposti da creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i
criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;
Considerata la previsione di tempi lunghi per la chiusura dei
giudizi in corso e la necessita' della definizione dei medesimi per
la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura
finanziaria da richiedere agli intermediari;
Considerato che la mancata prosecuzione della gestione speciale
porrebbe sia il problema dell'individuazione del soggetto chiamato a
subentrare nell'esercizio delle funzioni del fondo e delle modalita'
della successione medesima, sia problemi di parita' di tutela dei
diritti dei creditori;
Considerata inoltre l'opportunita' di modificare il regolamento n.
238/1998 al fine di prevedere una differente periodicita'
dell'aggiornamento sia del piano triennale per la copertura
finanziaria della gestione speciale sia del piano triennale, ad esso
correlato, per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal
comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 in
quanto la periodicita' annuale appare meglio rispondente alle attuali
caratteristiche operative del fondo;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 4 del regolamento n. 238/1998 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola "semestrale" e' sostituita dalla parola
"annuale";
b) al comma 4, la parola "semestralmente" e' sostituita dalla
parola "annualmente".
Art. 2.
1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005".
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 27 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
l'11 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 90