GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 64 DEL 18/3/2003
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2002
Integrazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante "Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989";
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro
il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle
classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping
vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1 settembre
2001;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping";
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante "Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive";
Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali del 15 ottobre 2002,
recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche,
il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14
dicembre 2000, n. 376";
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espressa in data 16 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. La sezione V della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, e' cosi' sostituita:
Sezione V - Pratiche e metodi vietati.
Sono proibiti i seguenti metodi e pratiche:
1) Doping ematico:
a) Processi che aumentano artificialmente la massa
eritrocitaria.
Sono proibite le trasfusioni di sangue sia autologhe che
eterologhe, salvo che per comprovate finalita' terapeutiche. E'
altresi' vietata la trasfusione di soli eritrociti.
E' proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di
qualsiasi altra sostanza atta a produrre una stimolazione
eritropoietica.
E' proibito l'uso di pratiche ipobariche;
b) Trasportatori di Ossigeno (Carrier).
Sono proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono
alla massa plasmatica di aumentare il trasporto di ossigeno rispetto
alle condizioni basali, ivi compresi:
Emoglobine modificate;
Poliemoglobine;
Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti;
Emoglobine coniugate;
Emoglobine microincapsulate;
Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC);
Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB);
Emoglobina - raffinosio;
Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi compresi:
F-Tributilammina;
Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina);
Perfluorodecalina (Flutec PP5);
Perfluorottil Bromuro (C8F17Br);
Perfluorodiclorottano ( C8F16Cl2);
Dodecafluoropentano (DDFP);
Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag -
AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16;
c) Modificatori allosterici dell'emoglobina.
E' proibito l'uso di procedure, metodi e composti che consentono di
modificare allostericamente l'emoglobina al fine di aumentare il
rilascio di ossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi
tutti i modificatori allosterici della serie RSR ( 2-[4-[(3.5
diclofenilcarbomoil) metil] -2 -metil -propionato), nonche' la
somministrazione di 2-3-difosfoglicerato e di metil-acetilfosfato.
2) Sostanze che modificano artificialmente il pH, l'effetto
tampone e/o il volume totale del sangue.
E' proibita la somministrazione per infusione di tutte quelle
sostanze che siano in grado di aumentare la volemia (o che comunque
per effetto osmotico di aumentare la quantita' di liquidi nel
torrente circolatorio), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del
sangue ivi compresi:
Polimeri dei monosaccaridi;
Amido idrossidietilato (HES);
Destrano;
Gelatina;
Albumina umana;
Lattato soluzione di Ringer;
Acetato soluzione di Ringer;
Soluzioni ipertoniche di qualsiasi natura;
Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche;
3) Manipolazioni del campione per alterarne la sua integrita'.
Sia prima che dopo la raccolta del campione e' proibito l'uso di
procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad
alterare l'integrita', la validita' dei campioni nonche' il regolare
responso analitico, ivi incluse:
l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina
pulita", soluzione fisiologica, acqua distillata e di ogni qualsiasi
altro liquido che possa alterare sia la concentrazione che la
composizione del campione stesso;
l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di
Sodio. Perossido di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in
grado di alterare la composizione quali/quantitativa del campione
prelevato.
E' altresi' vietata l'alterazione della concentrazione del campione
tramite aggiunta di qualsiasi solvente.
E' vietata la sostituzione del campione.
4) Utilizzo di sostanze che alterano la composizione e la
concentrazione del campione.
E' vietata l'assunzione di tutte le sostanze che possano in
qualsiasi modo alterare la normale escrezione urinaria di farmaci e/o
mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping,
ivi compresi:
Probenecid ed analoghi;
Bromantan;
Vasopressina e derivati;
5) Doping genetico.
E' vietato il doping genetico o cellulare, che viene definito come
l'utilizzo di geni, elementi di tipo genetico e/o cellule che hanno
la capacita' di migliorare la performance atletica.
6) Altri metodi e pratiche vietate.
Sono proibiti procedure, metodi e composti capaci di esplicare
effetti anabolizzanti, o di produzione e rilascio endogeno di ormoni,
ivi compresi gli omologhi e/o i derivati della serie delle
"Ecdystetoides" e i peptidi di qualsiasi origine in grado di svolgere
le azioni di sopra indicate.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro per i beni
e le attivitą culturali
Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 137