GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 65 DEL 19/3/2003
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2003
Approvazione di n. 5 studi di settore relativi ad attivita'
economiche nel settore delle manifatture.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Visto il proprio decreto 5 dicembre 1997, concernente l'approvazione
di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita'
imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visti i decreti del direttore generale del Dipartimento delle entrate
23 ottobre 2000 e 13 dicembre 2000, concernenti l'approvazione di
questionari per gli studi di settore relativi ad attivita'
imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che
ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6
novembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore SD 05 U - Produzione di carne, non di volatili,
e di prodotti della macellazione, codice di attivita' 15.11.1;
Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e
surgelazione, codice di attivita' 15.11.2; Produzione di carne di
volatili e di prodotti della macellazione, codice di attivita'
15.12.1; Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante
congelamento e surgelazione, codice di attivita' 15.12.2; Produzione
di prodotti a base di carne, codice di attivita' 15.13.0;
b) Studio di settore SD 11 U - Fabbricazione di olio di oliva grezzo,
codice di attivita' 15.41.1; Fabbricazione di oli da semi oleosi
grezzi, codice di attivita' 15.41.2; Fabbricazione di olio di oliva
raffinato, codice di attivita' 15.42.1; Fabbricazione di olio e
grassi da semi e da frutti oleosi raffinati, codice di attivita'
15.42.2;
c) Studio di settore SD 13 U - Finissaggio dei tessili, codice di
attivita' 17.30.0;
d) Studio di settore SD 15 U - Trattamento igienico e confezionamento
di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione, codice di
attivita' 15.51.1; Produzione dei derivati del latte: burro,
formaggi, ecc., codice di attivita' 15.51.2;
e) Studio di settore SD 23 U - Laboratori di corniciai, codice di
attivita' 20.51.2;
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SD 05 U;
- 2, per lo studio di settore SD 11 U;
- 3, per lo studio di settore SD 13 U;
- 4, per lo studio di settore SD 15 U;
- 5, per lo studio di settore SD 23 U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in
maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2002.
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto
attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione e di vendita in
locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non e' stata
tenuta contabilita' separata;
b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui
all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a euro 5.164.569;
d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
e) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non
imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il
presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la
compilazione dei relativi questionari approvati con il decreto
ministeriale 5 dicembre 1997 e con i decreti del direttore generale
del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 e 13 dicembre 2000,
tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente
i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle
lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del testo unico
delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita'
per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente
decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24
dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si
applicano a decorrere dal 1 maggio 2003. E' facolta' del contribuente
indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione e
di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi
precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale
facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi,
i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti
applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2003 la percentuale
di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a
partire dal 1 maggio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
ALLEGATO
PROVVEDIMENTO IN CORSO DI CARICAMENTO