GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 103
DEL 6/5/2003
UNIVERSITA' DELL'AQUILA
DECRETO RETTORALE 7 marzo 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 30
ottobre 2002, consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2002);
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 28 febbraio 2003, prot. n. 422, con la quale lo
stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle
modifiche proposte;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 20 e 23 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila sono modificati come segue:
"Art. 20 (Il senato accademico). - 1. Il senato accademico e'
l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di tutte le attivita' dell'Ateneo.
In particolare il senato accademico:
a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di
sviluppo dell'Ateneo;
b) assegna i professori ed i ricercatori alle facolta' e formula
le proposte per la definizione delle piante organiche e per la
ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra
le strutture dell'Ateneo;
c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse
finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
d) sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, verifica
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al
consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attivita'
gestionali-amministrative;
e) delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e
di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla
situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;
f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai
dipartimenti;
g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture
didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;
h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di
supporto dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione
dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in
relazione all'attivita' di formazione e di ricerca ed alle linee di
sviluppo dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di
previsione;
j) fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio
sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
k) delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico
di Ateneo;
l) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di
servizio di Ateneo;
m) delibera le modifiche di Statuto, sentito il consiglio di
amministrazione;
n) delibera le modifiche ai regolamenti di Ateneo di sua
competenza;
o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e
delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e
gestionali-amministrative dell'Ateneo;
p) esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
q) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a
termine di legge inoltra al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
r) propone la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per
attivita' di ricerca e di servizio;
s) valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio
studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il
presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai
lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti
di cui ai punti b), d) ed e), con funzioni deliberanti per i punti
a), c) ed f) del predetto art. 22;
t) definisce la composizione del comitato permanente per i
rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;
u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di
Ateneo.
2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del
senato accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
3. Il senato accademico e' costituito da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore, senza diritto di voto;
c) il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di
segreteria;
d) i presidi di facolta';
e) i direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi; il
presidente del collegio dei direttori e' membro di diritto; gli altri
direttori, a completamento del numero e nominati con decreto
rettorale, sono designati dal collegio dei direttori sulla base di
adeguata rappresentativita' dei SSD;
f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e
dai ricercatori confermati dell'UAQ.
Il mandato di cui al punto f) ha durata triennale, comunque
coincide con quello del rettore e non puo' essere ricoperto piu' di
due volte consecutive. La carica non e' compatibile con la posizione
di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio
di amministrazione
Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti e) ed f) sono
fissate nel regolamento di Ateneo.".
"Art. 23 (Il collegio dei direttori di dipartimento). - Il collegio
dei direttori di dipartimento e' costituito da tutti i direttori dei
dipartimenti istituiti nell'UAQ. Il collegio rappresenta l'organismo
di consultazione del senato accademico e del consiglio di
amministrazione per gli argomenti di pertinenza dei dipartimenti.
Il collegio dei direttori di dipartimento nomina al suo interno un
presidente, che dura in carica tre anni ed e' rieleggibile
consecutivamente una sola volta.
I rappresentanti dei direttori in senato accademico durano in
carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del
collegio dei direttori di dipartimento sono fissate dal regolamento
di Ateneo.".
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L'Aquila, 7 marzo 2003
Il rettore: Bignardi