GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 112 DEL 16/5/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2003
Determinazione per l'anno 2003 della consistenza massima degli
obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per
la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9
della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonche'
determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori
disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed
economico ed al servizio civile all'estero.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della
attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
"Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)";
Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come
integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n. 424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nonche' il
comma 5 del medesimo art. 9 che attribuisce all'Ufficio nazionale per
il servizio civile la determinazione annuale del contingente di
servizio civile da svolgere all'estero;
Visto l'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che demanda al
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto
da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della legge
8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4
della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto l'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che definisce le
ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita'
al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero" e successive modificazioni:
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle
diarie di missione all'estero del personale statale, civile e
militare, delle universita' e della scuola";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
2 ottobre 2001, recante la "Determinazione del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso
programma di verifiche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il
Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n. 64, nel contingente dei giovani da avviare al servizio
civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno
optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti
dall'art. 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 e i vincoli
territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e
dagli obiettori di coscienza e le disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge 8 luglio 1998
n. 230;
Ravvisata la necessita' di avviare - sin dal periodo transitorio di
cui all'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 64 - i giovani ammessi a
prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del
contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di
coscienza
1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori
di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2003, tenuto conto
oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza
sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b)
della legge n. 230 del 1998, e' definita, in relazione a ciascun
periodo di avvio al servizio, in 55.000 unita', di cui fino ad un
massimo di 200 unita' da impiegare all'estero.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata
L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma
2-bis, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della
dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis
della legge n. 230/1998).
1. La domanda di dispensa deve essere inoltrata all'Ufficio
nazionale per il servizio civile e redatta a pena di irricevibilita',
secondo le indicazioni contenute nella nota esplicativa al presente
provvedimento.
Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione
della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma
2-bis, della legge 8 luglio 1998, n. 230 sono, in ordine di priorita'
decrescente, di seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita'
lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma
2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi
tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della
difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale
dell'indice ISTAT del costo della vita;
3. orfano di entrambi i genitori;
4. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
5. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo
grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per
l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
6. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui
lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda
categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni o
integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita',
accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi
previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella
A;
7. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente,
ricompreso entro il secondo grado di parentela, sia affetto da grave
infermita', convalidata dalla A.S.L. competente, che richieda cure
mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la
presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o
per assicurare l'assistenza;
8. titolare di impresa individuale o di attivita' economica
ovvero responsabile diretto e determinante della conduzione di
societa' avviate entro il giorno precedente alla presentazione della
domanda per svolgere il servizio civile ovvero avviate con il
sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo. Tutte le tipologie
sopra indicate verranno considerate ai fini della concessione del
beneficio solo se con la partenza dell'interessato vengano a mancare
i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico
amministrativa dell'azienda o dell'attivita';
9. selezionato da enti pubblici o soggetti privati ai fini
dell'assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro di
una durata non inferiore ai dodici mesi e a tempo pieno ovvero con
proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il
quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva.
L'interessato, al fine di conseguire la definitivita' del
provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., e' tenuto a far pervenire
all'Ufficio nazionale per il servizio civile entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di dispensa/L.I.S.A.A.C. il contratto definitivo di assunzione e la
certificazione inerente il deposito presso la Sezione territoriale
per l'impiego. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
provvedera', comunque, ad effettuare controlli circa la sussistenza
del rapporto di lavoro fino a 10 mesi dalla data di concessione della
dispensa ovvero, in caso di avvenuta precettazione, fino alla data
prevista per la fine del servizio. L'Ufficio nazionale per il
servizio civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C. nel caso accerti la
mancata sussistenza delle condizioni di cui sopra.
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con
acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o
internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b) della citata legge
230/1998):
cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale
o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali,
purche' l'impegno si riferisca allo svolgimento di una attivita'
incompatibile con il servizio civile e i meriti siano riconosciuti
mediante selezione pubblica, adeguatamente documentati e verificabili
dall'Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture
pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da
strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza,
operanti in campo nazionale o internazionale.
c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto
conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora
costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne
pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c) della
legge 230/1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la
sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di
dispensa con riferimento alle categorie di idoneita', fino alla 2ª,
di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante
"Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai
giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale,
psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si
applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio. E' possibile da
parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di
avvio al servizio.
Gli obiettori gia' in servizio o in attesa di chiamata possono
richiedere all'Ufficio nazionale per il servizio civile la nuova
valutazione della situazione sanitaria (V.S.S.), allegando
certificazione rilasciata dalla A.S.L. nonche' copia del foglio
contenente il profilo sanitario risultante alla visita di leva, nel
caso di patologia insorta o aggravatasi successivamente alla predetta
visita.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta la sussistenza
delle condizioni per l'adozione del provvedimento di
L.I.S.A.A.C./dispensa.
d) indisponibiita' all'impiego degli obiettori di coscienza da
parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza
o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto
dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9,
comma 2-bis, lettera d) della legge 230/1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere
all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza,
individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo
soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della
disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede
all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo
a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di
assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e,
quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle
disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri
addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori
di coscienza gia' in servizio.
Art. 3.
Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni e dei relativi
aspetti applicativi di cui all'art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di
rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno
1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di
priorita' di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto
alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta
perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo
valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art.
2.
Art. 4.
Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9,
comma 2-ter della legge n. 230/1998
Nell'anno 2003 l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo'
adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art.
9, comma 2-ter della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella forma
dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di
trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.
Art. 5.
Procedure
Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del presente decreto i
giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano
inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2002, nonche' i giovani
dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo,
secondo e terzo trimestre dell'anno 2003 e che abbiano inoltrato
apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, purche' non si trovino nelle posizioni
di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di' indisponibilita'
alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle
condizioni previste dalle lettere c) e d) dell'art. 2 e dall'art. 4
del presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono
essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede
l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio
medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il
servizio civile - e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate,
per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta
servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle
domande da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio
medesimo.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende i termini
per l'avvio al servizio di cui all'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per un periodo non superiore ai
novanta giorni necessari all'Ufficio nazionale per il servizio civile
per determinarsi sull'istanza stessa. Nel caso in cui l'interessato
abbia gia' ricevuto il provvedimento di avvio al servizio, la
presentazione della domanda di dispensa sospende per una sola volta
la presa di servizio per il periodo non superiore a novanta giorni a
disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per
l'emanazione del relativo provvedimento.
Qualora l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotti un
provvedimento di rigetto sulla istanza di dispensa, l'obiettore deve
prendere servizio presso l'Ente cui era stato assegnato entro dieci
giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.
Art. 6.
Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare
che optano per il servizio civile nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita' di
servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo
2001, n. 64, e' definito per l'anno 2003 in 15.200 unita', di cui
15.000 da impiegare in Italia e 200 all'estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva
che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64,
dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto
che il servizio militare, purche' non risultino necessari al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'
determinato, per l'anno 2003, sulla base dei dati trasmessi dal
Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 100 unita'.
Art. 7.
Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al
servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al
servizio civile all'estero.
Ferma restando la determinazione del contingente individuato
all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in
Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio
all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2 del citato art. 6 si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento
annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2003 dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione
del trattamento economico, del trattamento di missione e dei
contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio,
formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.
Roma, 11 febbraio 2003
p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 110