GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 104 DEL 7/5/2003
UNIVERSITA' DELL'AQUILA
DECRETO RETTORALE 29 aprile 2003
Modifica allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del
24 marzo 2003, consiglio di amministrazione del 4 aprile 2003);
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 23 aprile 2003, prot. n. 1585, con la quale lo
stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle
modifiche proposte;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 12, punto 1 comma 4, e 21, punto 3 dello Statuto
dell'Universita' degli Studi dell'Aquila sono modificati come segue:
"Art. 12 (Il consiglio di facolta). - 1. Il consiglio di facolta'
e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', dai
ricercatori confermati, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da
una rappresentanza degli studenti pari alla somma del 5% del numero
degli altri componenti e dell'1 % del numero degli studenti iscritti
alla facolta'.
I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero
legale solo se presenti alle sedute.
Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo,
alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali,
alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il
consiglio di facolta' si riunisce e delibera nella composizione
corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.
L'elettorato passivo e' consentito a tutti gli studenti iscritti in
corso e fuori corso. I rappresentanti degli studenti durano in carica
due anni e sono rieleggibili una sola volta. Le norme per l'elezione
dei rappresentanti degli studenti sono fissate dal regolamento di
Ateneo.
2. I consigli di facolta' stabiliscono nei propri regolamenti
didattici le ulteriori competenze, oltre quelle fissate dal
regolamento didattico di Ateneo e le modalita' di funzionamento delle
giunte di classe e dei relativi consigli didattici di corsi di
studio.
3. Il consiglio di facolta':
a) programma, coordina ed organizza le attivita' didattiche dei
corsi di studio della facolta'; in tale ambito, nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici
dei professori di ruolo e dei ricercatori;
b) provvede all'attivita' di tutorato e di orientamento degli
studenti;
c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie
formative;
d) analizza, avvalendosi di una commissione didattica di
vigilanza costituita da docenti e studenti secondo criteri
disciplinati dal regolamento didattico di facolta', gli esiti della
didattica ed il funzionamento del tutorato e fornisce all'Ateneo,
attraverso una relazione appositamente predisposta dal preside, gli
elementi utili per la valutazione globale dell'attivita' svolta;
e) delibera l'ordine annuale degli studi;
f) definisce le strutture scientifiche di riferimento, di cui al
comma 4 dell'art. 9;
g) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite
le strutture scientifiche di riferimento;
h) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse
didattico-scientifico formulate anche da parte di strutture
scientifiche non di riferimento;
i) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e
di ricercatore, nonche' sulle richieste di nuovi posti, sentite le
strutture scientifiche di riferimento;
j) delibera sulla chiamata dei professori di ruolo, sentito il
parere della struttura scientifica di riferimento interessata e del
Dipartimento competente sul piano disciplinare;
k) redige il regolamento didattico di facolta';
l) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula le
proposte per professori a contratto, sentite le strutture
scientifiche di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e
fino al limite massimo del 10% dei corsi attivati;
m) avanza proposte sulle modifiche di statuto;
n) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa
vigente e dal presente statuto.
4. Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta di
Presidenza, presieduta dal preside, alla quale affida funzioni
istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalita'
di funzionamento della giunta sono stabiliti dal regolamento generale
di Ateneo.
Art. 21.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
In particolare il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione;
b) approva il conto consuntivo;
c) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', sentito il senato accademico;
d) delibera la definizione delle piante organiche, su proposta
del senato accademico;
e) provvede alla distribuzione del personale tecnico,
amministrativo ed ausiliario, su proposta del senato accademico;
f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove
strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo;
g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla
disattivazione di Dipartimenti, di centri interdipartimentali di
servizio e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione
dipartimentale;
h) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su
parere del senato accademico;
i) gestisce il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia
dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;
l) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie,
su proposta del senato accademico;
m) approva i contratti e le convenzioni fatta salva la
possibilita' di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e
di servizio;
n) delibera l'ammontare delle tasse e dei contributi
studenteschi, sentito il senato accademico;
o) esamina, unitamente al senato accademico, le risultanze delle
attivita' gestionali-amministrative;
p) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di
Ateneo.
2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ad
eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due
anni.
4. Il consiglio di amministrazione e' costituito da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il protettore, senza diritto di voto;
c) il direttore amministrativo;
d) quattro professori di ruolo a tempo pieno, dei quali due di
prima e due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo
pieno;
e) due rappresentanti del personale non docente;
f) tre studenti;
g) un rappresentante del Governo;
h) due esperti, designati dal senato accademico.
Gli esperti vanno scelti, secondo criteri di professionalita' e
competenza, tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza
nell'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di societa' ed enti pubblici o privati. Essi non possono
aver avuto od avere rapporti di collaborazione professionale con
l'UAQ.
Possono partecipare inoltre al consiglio di amministrazione, in
accordo a criteri e modalita' fissati dal senato accademico e
comunque in numero non superiore a due, rappresentanti di soggetti
pubblici o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica
del consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di
fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti
di dipendenza con l'UAQ.
Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti d), e) ed f)
sono dettate dal regolamento di Ateneo.
5. La carica di membro del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con quella di preside di facolta', di direttore di
dipartimento e di membro del senato accademico. La rieleggibilita'
per un numero massimo di due mandati consecutivi e' permessa solo per
i membri eletti di cui ai punti d) ed e) del comma precedente.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' non
possono far parte del consiglio di amministrazione.
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L'Aquila, 29 aprile 2003
Il rettore: Bignardi