GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 122 DEL 28/5/2003
LEGGE 20 maggio 2003, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli
enti locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia di bilanci degli enti locali, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 50
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
ART. 1-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" e'
sostituita dalla seguente: "annuale".
ART. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle
leggi, sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"ART. 268-ter. - (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono
della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno
presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento,
tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti
entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio
riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento
della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi
debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel
comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa
procedura e' definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai
sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere
all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori
somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo
268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti
previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale
procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di
espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti
risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel
decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo
268-bis, compia 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia'
dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con
la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla
procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di
maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro
il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio
riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese
legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al
Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme
parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di
revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi
sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli
enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle
contenute nel presente articolo".
ART. 1-quater. - 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di
scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
"testo unico", si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio
finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata
adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dall'articolo 193 del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia
individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
del 14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002,
n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta
l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso
a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante
dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal
Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli
stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero
dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti
locali.
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal
presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari".
6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito
dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
secondo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non
regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno,
di concerto con il".
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunita'
montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione
di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti
risultanti dalla fusione di comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto
previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono
applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a
5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei
parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti
erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno,
la popolazione delle province e dei comuni e' calcolata in base ai
dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio
2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei
commi 1 e 2".
13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma
17, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "A seguito
dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel
trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato
intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di
garantire il rientro nella determinazione del saldo".
ART. 1-qutnquies. - 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile
operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
ART. 1-sexies. - 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti
dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi
dal patto di stabilita' interno.
ART. 1-septfes. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche
ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
disponga, o abbia gia' disposto, l'utilizzo da parte del Ministero
dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2150):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il
31 marzo 2003.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 6ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 1° aprile 2003.
Esaminato dalla 1ª commissione il 1°, 2, 8 e 9 aprile
2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il
15 aprile 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3905):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 6, 7, e 8 maggio 2003.
Esaminato in aula il 12 e 14 maggio 2003 ed approvato
il 15 maggio 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
75 del 31 marzo 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.