GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 110 DEL 14/5/2003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 13 marzo 2003, n. 106 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155: "Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i quali sono stati stabilite le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' delle singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto. 2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b): a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera, determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000; 2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro 750.000; 3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 5.000.000; 4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000; 5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000; b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni; 2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo; 3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria. 3. Allorquando il progetto e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate . Art. 2. 1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali: a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al 10%; b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%; 2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%; 3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%; c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 10%; d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) e' addizionata a quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%; f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) e' addizionata a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni. g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5 al 28%; h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: dal 5 al 13 %; i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%. 2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al precedente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale riferita a tale importo. 3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) e' addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione. 4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi. 5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. 6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione e' effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo. Art. 3. 1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio. Art. 4. 1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati e' ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalita' e i criteri previsti nel presente regolamento. Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attivita' svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 marzo 2003 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322


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