GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 110 DEL 14/5/2003
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 marzo 2003, n. 106
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo
economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994
e successive modifiche ed integrazioni.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in
particolare l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero
per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del
28 marzo 2000 concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155:
"Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del
Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e
in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i
quali sono stati stabilite le modalita' ed i criteri di ripartizione
del predetto incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo
2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e'
ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento,
previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle
percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal
presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' delle
singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti
aventi diritto.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e'
individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge
17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento,
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i
loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando
le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera,
determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;
2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e
euro 750.000;
3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e
euro 5.000.000;
4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e
euro 25.000.000;
5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e
risanamento conservativo;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
3. Allorquando il progetto e' costituito da piu' sottoprogetti
specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le
aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno
riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale,
fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle
parti del progetto effettivamente realizzate .
Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente
articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 del
medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al
10%;
b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:
1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%;
2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%;
3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%;
c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della
redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e
collaboratori: dal 5 al 10%;
d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) e' addizionata a
quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del
progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del
progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e
di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga
sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni;
e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%;
f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) e' addizionata a
quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria
la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai
sensi all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.
g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5
al 28%;
h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e
collaboratori: dal 5 al 13 %;
i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non
sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%.
2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al
precedente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del
progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo
delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la
percentuale riferita a tale importo.
3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) e'
addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi
in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di
regolare esecuzione.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente
articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al
precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra
responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la
sicurezza, direttore lavori, collaudatore e i rispettivi
collaboratori, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori
una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi.
5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da
personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono
economie.
6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione e'
effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare
esecuzione o degli atti di collaudo.
Art. 3.
1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro
collaboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non e'
conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare
al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione
dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di
errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai
fini del contraddittorio.
Art. 4.
1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati e'
ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalita' e i
criteri previsti nel presente regolamento.
Art. 5.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la
determinazione degli incentivi relativi alle attivita' svolte
successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio
1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o
certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta
data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 marzo 2003
Il Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322