GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 122 DEL 28/5/2003
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 marzo 2003
Servizio sanitario nazionale. Ripartizione quota di parte corrente
2003. (Deliberazione n. 8/2003).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario
nazionale;
Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in
base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art.
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della
sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione
annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge
n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione
dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto
ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in
conto capitale;
Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 con il quale il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto di
determinare la disponibilita' complessiva di risorse da destinare al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale quantificandole per
l'anno 2003 in Euro 77.531.542.605, alla quale va aggiunta una
ulteriore quota di Euro 1.032.913.798 per le finalita' espresse nei
punti 16 e 17 dell'accordo stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 31 (legge
finanziaria 2002), che assegna Euro 5.000.000 al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per il corrente anno;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 6 febbraio 2003;
Vista la proposta del Ministero della salute in data 14 febbraio
2003;
Delibera:
A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del
Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2003 - ammontanti
attualmente a 78.403.971.577 euro, vengono finalizzati i seguenti
importi:
a) Euro 75.796.403.896 da ripartire tra le regioni e le
province autonome per il finanziamento dei livelli essenziali di
assistenza ; l'ospedale Bambino Gesu' viene finanziato in base ai
valori utilizzati nella compensazione della mobilita' concordata;
b) Euro 885.500.511 da ripartire tra le regioni per il Fondo di
riequilibrio ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 (punti 16 e
17);
c) Euro 147.416.940 per il finanziamento dell'esclusivita' di
rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la
componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici;
d) Euro 586.391.301 per il finanziamento delle quote vincolate,
di cui Euro 108.251 da assegnare alla Croce rossa italiana;
e) Euro 988.258.928 per programmi particolari a norma della
legge n. 662/1996, art. 1, commi 34 e 34-bis.
Gli importi di cui alle lettere c), d), e), restano accantonati
in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute.
Roma, 14 marzo 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 272
Allegato 1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 2003
(unita' di euro)
Allegato pag. 48