GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 115 DEL 20/5/2003
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto "Universita" per il biennio economico 2000-2001
Il giorno 13 maggio 2003 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro
tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni
sindacali:
per le confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL
(firmato); UIL (firmato); CONFSAL (firmato); CISAL (firmato);
per le organizzazioni sindacali di categoria: CGIL/Snur
(firmato); CISL/Universita' (firmato); UIL/P.A. (firmato);
FED.Confsal/Snals Univ. - Cisapuni (firmato); C.S.A. di CISAL
Universita' (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill
Un.- Cusal, Tecstat Usppi) (firmato).
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
C.C.N.L. relativo al personale del comparto universita' per il
biennio economico 2000-2001.
C.C.N.L. relativo al personale del comparto universita' per il
biennio economico 2000-2001
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001,
si applica al personale con rapporto a tempo indeterminato e
determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, del comparto
delle universita' e delle altre istituzioni di cui all'art. 9 del
CCNQ 2 giugno 1998 destinatario del C.C.N.L. sottoscritto il 9 agosto
2000.
Capo PRIMO
NORMATIVA GENERALE
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 64 del
C.C.N.L. 9 agosto 2000 relativo al primo biennio economico, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita',
indicati nella tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata tabella 2.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
l. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella
1, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e
dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine
servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 4.
Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza 1° gennaio 2001 l'importo complessivo delle
risorse di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 e'
incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito
al personale del comparto.
2. Con decorrenza 31 dicembre 2001, a valere sulla quota di
risorse complessivamente definita in Euro 12.900.000 lordi, le
risorse di cui agli articoli 67 e 70 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000
sono proporzionalmente incrementate di un importo pari allo 0,33% del
monte salari 1999 riferito al personale del comparto. La parte
restante delle risorse e' finalizzata alla copertura degli oneri
derivanti dall'erogazione dei benefici di cui all'art. 22, comma 2,
nonche' al recupero dell'anticipazione dello 0,3% del monte salari
1997 di cui all'art. 72 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000.
Art. 5.
Incremento dell'indennita' di ateneo
l. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure individuali
dell'indennita' di ateneo previste dall'art. 65 del C.C.N.L. del
9 agosto 2000 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella
3.
2. L'indennita' di cui al presente articolo continua ad essere
erogata con le modalita' in corso e, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
e' considerata utile ai fini del calcolo della base per l'indennita'
di buonuscita.
3. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2
dell'art. 51 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, l'incremento dell'indennita'
di cui al presente articolo - rispetto ai corrispondenti valori
stabiliti dal C.C.N.L. 9 agosto 2000 - non viene considerata ai fini
del trattamento economico di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979, salvo eventuale
riassorbimento.
4. La copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed
all'inclusione nella base di calcolo per l'indennita' di buonuscita
dell'indennita' di cui al presente articolo e' assicurata con le
risorse corrispondenti all'1% del monte salari 1997.
Art. 6.
Permessi retribuiti
1. L'art. 30, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e' modificato
come segue: a domanda del dipendente possono essere, inoltre,
concessi, nell'anno, tre giorni di pennesso complessivo, anche
frazionabili, per nascita di figli o per gravi motivi personali o
familiari debitamente documentati mediante autocertificazione.
Art. 7.
Congedi per maternita' e parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto
legislativo n. 151/2001, e le norme di cui alla legge 8 marzo 2000,
n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata
nel decreto legislativo n. 151/2001.
2. Nel periodo di congedo per maternita', previsto dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001, alla
lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28
dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile,
nonche' le quote di salario accessorio pensionabile che competono per
il disposto di cui all'art. 34, comma 8, lettera a), del C.C.N.L.
9 agosto 2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,
comunque, i mesi di congedo per maternita' non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante
periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte
dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne
consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro
spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del
decreto legislativo n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro
previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi
i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001,
alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello
stesso art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001. I
periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi non
retribuiti ma computabili nell'anzianita' di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di eta' compresa tra i tre egli
otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di
vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.
6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che
uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorita' per i genitori
che abbiano bambini fino ad otto anni di eta', in caso di affidamento
o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di
flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro da
disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma precedente e' garantita una
particolare flessibilita' dell'orario in entrata, in uscita e sui
turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative
agli orari delle strutture di accoglienza dei figli.
8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi
relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio,
banca delle ore, nonche' programmi di formazione per il reinserimento
dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per
quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal precedente C.C.N.L. di
comparto.
9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all'interno
dei periodi stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.
39 del decreto legislativo n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore
aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma l dello stesso art.
39, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 8.
Congedi per la formazione
1. Con riferimento all'art. 32, comma 3, del C.C.N.L. 9 agosto
2000 ed ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2000, fermo restando
quanto previsto dal successivo art. 6, ai lavoratori, con anzianita'
di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione,
possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale in
servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unita'
superiore.
2. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono
presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle attivita' formative.
3. La contrattazione integrativa stabilira' le procedure di
accoglimento delle domande.
4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 2, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi.
5. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo per malattia puo' rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo, con diritto di priorita'.
6. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal
presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed
ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
legge n. 53/2000.
Art. 9.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano
le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, e, nel caso
di borse di studio, di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
Art. 10.
Norme comuni sulle aspettative
1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due
periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti
per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non
intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente
disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in
caso di assenze o aspettativa ai sensi del decreto legislativo n.
151/2001.
2. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il
dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di
propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente
che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine assegnatogli dall'amministrazione ai sensi del comma 2.
Art. 11.
Diritto allo studio
L'art. 32, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 9 agosto 2000 e'
sostituito come segue:
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attivita'
formative programmate dall'amministrazione o previste dal precedente
art. 8 - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna
amministrazione all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unita'
superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la
preparazione dell'esame finale.
3. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il
conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo' essere obbligato
a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di
cui al comma 1, la priorita' per la concessione dei permessi viene
stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la
precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
5. La contrattazione integrativa stabilisce le modalita' di
certificazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto
della vigente normativa.
6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche
i permessi per esami previsti dall'art. 30 del C.C.N.L. 9 agosto
2000.
Art. 12.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di
dipendenti assunti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia
stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica, e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto dall'art. 34, comma 8, del C.C.N.L. 9 agosto 2000;
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello
di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, anche con
periodi formativi eventualmente necessari, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come
supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per
motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Le istituzioni di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 9 agosto 2000
dispongono l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti
affetti da tossicodipendenza, da alcolismo cronico o da patologie
psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente
sottoposti alle previste terapie.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento
del progetto di recupero.
5. Secondo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135
"Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS" l'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di
discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro
ed e' fatto divieto alle universita' ed alle istituzioni
universitarie di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti
e nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositivita'.
Art. 13.
Arbitrato e conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge nelle forme previste dal
CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001.
Art. 14.
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai
sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995,
della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del
29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che
consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con i
lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizione di
reciprocita'.
3. Il fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del
predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure
previste dall'art. 13 del medesimo.
Art. 15.
Copertura assicurativa
1. Le istituzioni di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 9 agosto 2000,
in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
319/1990, sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in
favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone
di cui sia stata autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei
rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
5. Le universita' possono prevedere polizze integrative
assicurative per malattia, con l'eventuale partecipazione dei
lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di
contrattazione integrativa.
Art. 16.
Mansioni del lavoratore
Il comma 8 dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e' cosi'
sostituito: "Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma
precedente dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 cessano comunque
di produrre effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del
C.C.N.L. 2002-2005".
Art. 17.
Sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa per
motivi sindacali
1. La valutazione di cui all'art. 58 C.C.N.L. 9 agosto 2000 nei
confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative
previste da disposizioni vigenti e' effettuata dal legale
rappresentante dell'amministrazione, tenuto conto anche degli
elementi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui
il dipendente presta l'attivita'.
2. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5
del C.C.N.L. 7 agosto 1998 compete la retribuzione individuale
mensile, costituita dalla retribuzione tabellare, dall'incremento
derivante dalla progressione economica, dall'indennita' integrativa
speciale, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da eventuali
altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Compete altresi' il trattamento accessorio fisso e ricorrente e
quello corrisposto con carattere di generalita' alla categoria di
inquadramento e alla posizione organizzativa ricoperte al momento del
distacco o successivamente acquisite.
3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato
servizio effettivo ed e' utile anche ai fini delle progressioni di
cui agli articoli 57 e 59 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.
Art. 18.
Valutazione dell'anzianita' di servizio
1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la
disciplina prevista dall'art. 16 della legge n. 808/1977, ivi
comprese le ipotesi di mobilita' intercompartimentale e i relativi
conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali. Il
riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per le
qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B
allegata al C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.
2. Ai dipendenti inquadrati ai sensi degli articoli 51, comma 5,
e 53 dello stesso C.C.N.L. 9 agosto 2000, il periodo nel quale sono
state espletate le funzioni che hanno dato luogo all'inquadramento e'
riconosciuto per intero.
Art. 19.
Disposizioni particolari
1. Ai soli fini del computo dell'anzianita' di servizio di cinque
anni, richiesta per la partecipazione alle procedure selettive per
l'accesso alla categoria immediatamente superiore, di cui all'art.
57, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000, per il personale di cui
all'art. 45, comma 1, e 46, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 1996 i
periodi di godimento dell'integrazione tabellare vengono considerati
come inquadramento nella qualifica superiore.
Art. 20.
Normativa vigente
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
C.C.N.L. 21 maggio 1996 e nel C.C.N.L. del 5 settembre 1996, ove non
diversamente regolamentate dal presente contratto e dal C.C.N.L.
9 agosto 2000. Continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le
clausole del presente C.C.N.L..
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero
verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui all'art. 69
del decreto legislativo n. 165/2001, saranno oggetto di specifica
interpretazione autentica del presente articolo.
3. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, il personale inquadrato nel nuovo ordinamento previsto dal
C.C.N.L. 9 agosto 2000 con meccanismi automatici di corrispondenza,
conserva l'anzianita' effettiva maturata nell'ex qualifica di
provenienza.
Art. 21.
Proroga di termini
1. Sono prorogati, fino alla sottoscrizione definitiva del
C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005, i termini previsti
dall'art. 51, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 per la definizione
di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure
professionali del comparto universita' e quelle del comparto sanita'.
2. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 1, resta
fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 51 del C.C.N.L.
9 agosto 2000.
Capo SECONDO
NORMATIVA SPECIALE
Art. 22.
Specifica normativa per i CEL
1. Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato
dalle norme di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 21 maggio 1996 del
comparto universita'.
2. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 7 del
C.C.N.L. 5 settembre 1996 e' rideterminato a decorrere dal
31 dicembre 2001 ed a valere dal 2002 in euro 13.066,58.
3. In sede di contrattazione integrativa di ateneo verra' data
applicazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26
gennaio 2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di
lingua straniera" rientranti in tale sentenza, attraverso la
definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che
riconosca l'esperienza acquisita.
Per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione della
sentenza di cui al precedente paragrafo, si provvede nel limite dello
0,15% delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del presente C.C.N.L.
Eventuali somme non utilizzate alla fine dell'esercizio confluiscono
nel fondo di cui all'art. 4, comma 2.
Laddove esistano, a livello di ateneo istituti retributivi
destinati a finalita' analoghe a quelle del presente comma, sono
fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla
contrattazione integrativa di ateneo, ed il nuovo istituto assorbe
fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti
dagli istituti preesistenti.
Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza
succitata, i periodi di aspettativa senza assegni.
I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente
C.C.N.L. hanno diritto ad una riserva di posti che le universita',
nelle categorie D e EP dell'area tecnico-scientifica potranno
ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Tali
posti riservati saranno attribuiti mediante prova selettiva, e
comunque nel puntuale rispetto delle sentenze n. 1/99 e n. 194/2002
della Corte costituzionale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considera come
decorrenza iniziale dell'anzianita' per gli ex lettori, la data di
stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980 e/o come CEL ex art. 4 della
legge n. 236/1995 (o precedenti normative) presso atenei italiani, a
condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art. 4
della stessa legge n. 236/1995.
MODIFICA ALLA TABELLA A DEL C.C.N.L. 9 AGOSTO 2000
Le attivita' strumentali di supporto all'apprendimento
linguistico sono attribuite all'area tecnico-scientifica nelle
categorie C, D e EP.
Tabella 1
INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONE TABELLARE
Allegato pag. 27
Tabella 2
RETRIBUZIONE TABELLARE
Allegato pag. 28
Tabella 3
INDENNITA' D'ATENEO
Allegato pag. 29
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nella circostanza le parti convengono sull'opportunita' di
precisare l'esatto significato dell'art. 33 del C.C.N.L. 9 agosto
2000, nel senso che per la fruizione dei permessi brevi riportati nel
predetto articolo sono fatti salvi norme o accordi di miglior favore
sottoscritti presso gli atenei.
Convengono inoltre di precisare che le collocazioni professionali
e le corrispondenze di cui all'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 9
agosto 2000, si intendono quelle effettuate sulla base di
provvedimenti di ordine generale assunti dalle universita' nelle more
della definizione della tabella di corrispondenza di cui al comma 2
dello stesso art. 51.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL SNUR n. 1.
La CGIL SNUR sigla il presente testo contrattuale con riserva di
sottoscrizione formale ad esito della consultazione dei propri
iscritti.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL SNUR n. 2.
La CGIL SNUR considera del tutto insoddisfacente il testo
contrattuale per la parte riguardante i collaboratori ed esperti
linguistici e i lettori di madre lingua straniera. Le soluzioni
adottate nel testo non delineano con sufficiente chiarezza il profilo
professionale di tale personale, come sempre richiesto dalla Cgil,
distinto e specifico rispetto all'insieme del personale
tecnico-amministrativo; l'impossibilita' di pervenire ad un profilo
dettagliato ed esaustivo che definisca in modo esauriente la figura
di CEL e lettori, e che peraltro era stato oggetto di un parziale
accordo nel corso del negoziato per il contratto del quadriennio
1998-2001, poi smentito e ritirato dalla parte datoriale, rappresenta
una lacuna che espone il personale interessato a interpretazioni e
forzature del proprio ruolo, e che inevitabilmente incoraggera' il
proliferare del contenzioso in sede giudiziaria; a questo proposito
la Cgil ribadisce con forza che l'individuazione, nell'ambito
dell'area tecnico-scientifica, di figure addette ad "attivita'
strumentali di supporto all'apprendimento linguistico" non riguarda
il profilo e l'attivita' di CEL e lettori, che svolgono funzioni
nettamente diverse.
Il rifiuto opposto alla richiesta di definire in contratto
nazionale il riconoscimento dell'esperienza acquisita, inoltre,
affidandolo invece alla contrattazione decentrata, impedisce il
raggiungimento di un unico standard retributivo a livello nazionale,
ed indebolisce l'intera soluzione. La Cgil ribadisce che il testo
adottato non pregiudica in alcun modo i diritti individuali in ordine
al contenzioso in corso in sede giudiziaria.
A partire dalla sottoscrizione del contratto, che avverra' a
seguito della consultazione del personale, la Cgil dichiara la
propria intenzione di riprendere in tutte le sedi, contrattuali ed
extra-contrattuali, l'azione volta alla tutela di CEL e lettori, e
l'iniziativa politica per la definizione ed il riconoscimento della
loro professionalita'.