GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 113 DEL 17/5/2003
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sulla determinazione del numero globale di medici specialisti
da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico
2002-2003 e borse di studio per l'anno accademico 2002-2003.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli", ed in particolare le
disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici
specialisti;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
prevede al comma 1 che, con cadenza triennale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative
esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici
specialisti da formare, comunicandolo al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il medesimo art. 35, il quale prevede che il Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni,
determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente,
per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Viste le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla
legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e che la materia
"tutela della salute" afferisce alla potesta' concorrente delle
regioni, cosi' come la materia "professioni";
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli
anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e borse di studio per l'anno
accademico 2001/2002, sancito da questa Conferenza il 7 marzo 2002
(repertorio atti n. 1406);
Vista la proposta del Ministero della salute, inviata con nota del
5 marzo 2003, al fine di potere individuare il numero globale dei
medici specialisti da formare nell'anno accademico 2002-2003, tenuto
conto delle indicazioni avanzate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, unitamente all'assenso del
Ministero dell'economia e finanze, da definire con accordo in questa
Conferenza;
Considerato che, in sede tecnica il 19 marzo 2003, i rappresentanti
regionali hanno dichiarato di convenire sulla determinazione del
numero dei medici specialisti da formare nell'anno accademico
2002/2003 pari a 5388 unita' e sulla tabella relativa al numero delle
borse di studio per il medesimo anno a carico del bilancio dello
Stato oggetto di accordo e che, nel corso della medesima riunione e'
stato stilato il presente accordo;
Rilevato che i rappresentanti regionali hanno consegnato un
documento di proposta di revisione della normativa vigente sui medici
specializzandi, con riferimento a quanto convenuto al punto 5 del
precedente accordo Stato-regioni di pari oggetto sancito il 7 marzo
2002, in ordine alla possibilita' di attivare i contratti di
formazione lavoro o di individuare ulteriori soluzioni;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, i presidenti delle regioni hanno confermato l'avviso
favorevole alla stipula dell'accordo;
Rilevato che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante
del Ministero dell'economia e finanze, in ordine alla presa d'atto
della nuova proposta di revisione della normativa vigente sui medici
specializzandi presentata dalle regioni ha precisato che da cio' non
puo' derivare l'impegno del Governo al reperimento di ulteriori
risorse finanziarie e che in tal senso si e' concordato nel corso
della seduta;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:
preso atto che la programmazione del numero globale dei medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2002/2003, e' stata determinata dal Ministero della salute
in 5388 unita', sulla base degli elementi acquisiti dalle regioni e
province autonome, confermando i dati posti alla base del fabbisogno
dell'anno accademico 2001-2002, anche in considerazione delle risorse
finanziarie disponibili per il finanziamento delle borse di studio
per lo stesso anno accademico;
tenuto conto che si da' altresi' atto che tale situazione ha
ancora il carattere della transitorieta', atteso che, ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, dovranno essere stipulati con i medici specializzandi specifici
contratti di formazione lavoro, in ordine ai quali, unitamente al
riordino delle scuole di specializzazione (attualmente in corso
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca), si rendera' necessaria una diversa individuazione dei
criteri per la determinazione del fabbisogno di formazione;
preso atto che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca conferma che per l'assegnazione delle borse di studio
per l'anno accademico 2002/2003 alle singole scuole di
specializzazione si atterra' alla ripartizione sul territorio
nazionale effettuata nel corso del pregresso anno accademico
2000-2001;
preso atto che, a seguito di quanto convenuto con il precedente
accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni il 7 marzo 2002 (punto
5), in tema di contratti di formazione lavoro sono state avviate
iniziative da parte delle amministrazioni competenti, che non hanno
avuto esito per il mancato reperimento della copertura finanziaria e
che comunque e' stato predisposto da parte del Ministero della salute
lo schema tipo di contratto di formazione lavoro;
tenuto conto che il Governo ha accolto come raccomandazione gli
ordini del giorno in materia della Camera dei deputati 9/3200/bis/19
e 9/3200/bis/159 dell'11 novembre 2002, 9/3200/bis-B/35,
9/3200/bis-B/24, 9/3200/bis-B/164 del 23 dicembre 2002;
preso atto della nuova proposta di revisione della normativa
vigente sui medici specializzandi presentata dalle regioni, con la
quale si propone di prevedere una articolazione del periodo di
formazione dei medici specializzandi in due fasi: la prima meta' del
periodo caratterizzata da una formazione da attuarsi presso le
strutture universitarie e finalizzata all'acquisizione delle
capacita' di base teorico-pratiche, da regolarsi all'interno delle
risorse gia' destinate alle borse di studio, con un incremento del 10
percento della retribuzione attuale; la seconda meta' da attuarsi
presso le strutture territoriali che fanno parte della rete formativa
universitaria o comunque individuate dalle regioni, da regolare
tramite i contratti di formazione-lavoro;
tenuto conto che dalla superiore presa d'atto non deriva
ulteriore aggravio nei confronti dello Stato;
Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
convengono quanto segue:
1. Il presente accordo concerne la determinazione del fabbisogno
per l'anno accademico 2002/2003 dei medici specialisti da formare
nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, tenuto
conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale, che e' determinato in n. 5.388 medici, come da allegata
tabella 1, parte integrante del presente accordo.
2. Il numero delle borse di studio a carico del bilancio dello
Stato per l'anno accademico 2002/2003 e' determinato in 5.388 borse,
di cui alla tabella 2, parte integrante del presente accordo.
3. Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione saranno
assegnati, per singola tipologia di scuola di specializzazione, i
contingenti di borse di studio di cui alla suddetta tabella 2.
4. Le amministrazioni interessate si impegnano, in sede di
ripartizione delle borse di studio alle singole universita', a tenere
conto delle eventuali situazioni di criticita' connesse a talune
specializzazioni che verranno tempestivamente segnalate dalle regioni
e, a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca apportera' i necessari correttivi alla distribuzione delle
borse di studio.
5. Le regioni, ove non operano facolta' di medicina e chirurgia,
possono attivare apposite convenzioni con le universita', al fine di
destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori
medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria
regionale.
Roma, 27 marzo 2003
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Tabella 1
Allegato pag.23
Tabella 2
Allegato pag.24