GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 128 DEL 5/6/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n. 126
Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di
adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di
scritture contabili e di trasmissione telematica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale stabilisce che, ai fini della razionalizzazione e della
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.
505, il quale prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti
legislativi emanati in attuazione del citato articolo 3 della legge
n. 662 del 1996 resta ferma la predetta disposizione di delega per
l'emanazione di regolamenti di semplificazione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di
imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542;
Visto il regolamento recante modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo
del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate
per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 404;
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
che, in materia di crediti tributari di modesta entita', dispone che,
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, per ciascun tributo
erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i
versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo
1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Considerato che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie;
Ritenuta la necessita' di emanare ulteriori disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in
materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di
scritture contabili e di trasmissione telematica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 1.
Prospetto delle attivita' e passivita'
1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a
quello di contabilita' ordinaria, le attivita' e le passivita'
esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito
prospetto da redigere entro il termine della presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI
Art. 2.
Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze
di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante
modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le
parole: "all'ufficio competente" sono inserite le seguenti: ", entro
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,".
Art. 3.
Versamenti minimi
1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto
risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo
e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano
Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o
rimborsabili per l'intero ammontare.
Art. 4.
Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi
alle forniture di documenti fiscali
1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: "1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti
fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita
trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il
mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture
effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori
o dei soggetti utilizzatori degli stampati.".
Capo III
TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI
E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 5.
Termini per adempimenti fiscali
1. All'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "Dichiarazione" sono inserite
le seguenti: "e certificazioni";
b) nel comma 3-bis, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre";
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita
certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare
complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con
il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di
certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei
contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le
relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce
quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte
anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate
agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici
giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione
prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.".
Art. 6.
Disposizioni finali e transitorie
1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si intendono abrogati:
a) l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
b) l'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle
disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 123