MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 aprile 2002
Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLA DIFESA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente
"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente
"Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato";
Visto l'art. 14, comma 1, del suddetto decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, che ha previsto l'introduzione nel Conto
generale del patrimonio di una ulteriore classificazione secondo la
tipologia esposta nella tabella C allegata allo stesso decreto
legislativo;
Ritenuto che una nuova struttura del Conto generale del
patrimonio deve corrispondere ai contenuti delle leggi di riforma
sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento
alla gestione economica del patrimonio, e conformarsi ai criteri
adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della
pubblica amministrazione;
Considerato che la predetta classificazione patrimoniale,
riguardante gli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato,
deve conformarsi alla classificazione delle poste attive e passive
riportata nel SEC' 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del
25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali nella Comunita);
Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, prevede che le modifiche e integrazioni alla
predetta tabella C siano stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con
i Ministri interessati;
Considerato che al fine di una maggiore espressivita' degli
elementi patrimoniali si rende necessario procedere alla loro
valutazione in base a criteri di carattere economico estesa, secondo
il disposto dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, anche ai beni di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di
utilizzazione economica;
Ritenuto che le valutazioni devono essere coerenti con le
rilevazioni di contabilita' economica riferibili all'esercizio;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Visto, infine, l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, concernente "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Decreta:
Art. 1.
Conto generale del patrimonio
1. Le attivita' e passivita' del Conto generale del patrimonio
sono classificate in:
attivita' finanziarie (attivita' economiche comprendenti i
mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attivita'
economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);
attivita' non finanziarie prodotte (attivita' economiche
ottenute quale prodotto dei processi di produzione);
attivita' non finanziarie non prodotte (attivita' economiche
non ottenute tramite processi di produzione);
passivita' finanziarie (mezzi di pagamento, strumenti
finanziari e simili).
Le attivita' e passivita' suddette vengono ulteriormente
specificate, cosi' come riportato nell'allegato 1 al presente decreto
di cui costituisce parte integrante, in successivi livelli di
maggiore dettaglio.
2. L'allegato 1 di cui al comma precedente sostituisce la tabella
C acclusa al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Art. 2.
Composizione degli elementi attivi e passivi
1. Gli elementi attivi e passivi e la loro definizione sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.
Art. 3.
Criteri di valutazione
1. Sono stabiliti i criteri di valutazione degli elementi
patrimoniali secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3 al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. I suddetti criteri possono essere modificati, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con successivo decreto interministeriale.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto
a decorrere dall'anno 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Urbani
Allegati Da pag. 8 a pag. 15 della G.U.R.I:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - |
Da pag. 16 a pag. 25 della G.U.R.I:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Da pag. 26 a pag. 44 della G.U.R.I:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - |
fp03-gr03