GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 24 DEL 30/1/2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 18 aprile 2002 
Nuova  classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
    I MINISTRI DELLA DIFESA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                E PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
    Visto  l'art.  5  della  legge  3 aprile 1997, n. 94, concernente
"Modifiche   alla   legge   5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni  e integrazioni, recante norme di contabilita' generale
dello   Stato   in   materia  di  bilancio.  Delega  al  Governo  per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato";
    Visto  il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente
"Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato";
    Visto  l'art.  14,  comma  1,  del  suddetto  decreto legislativo
7 agosto  1997,  n.  279,  che  ha  previsto l'introduzione nel Conto
generale  del  patrimonio di una ulteriore classificazione secondo la
tipologia  esposta  nella  tabella C  allegata  allo  stesso  decreto
legislativo;
    Ritenuto   che   una  nuova  struttura  del  Conto  generale  del
patrimonio  deve  corrispondere  ai  contenuti delle leggi di riforma
sotto  il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento
alla  gestione  economica  del  patrimonio,  e conformarsi ai criteri
adottati  in  contabilita'  nazionale  per  i conti del settore della
pubblica amministrazione;
  Considerato   che   la   predetta   classificazione   patrimoniale,
riguardante gli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato,
deve  conformarsi  alla  classificazione delle poste attive e passive
riportata  nel  SEC'  95  (Regolamento  n.  2223/96 del Consiglio del
25 giugno  1996  relativo  al  Sistema  europeo dei conti nazionali e
regionali nella Comunita);
    Considerato  che  l'art.  14,  comma 1, del decreto legislativo 7
agosto  1997,  n.  279,  prevede che le modifiche e integrazioni alla
predetta  tabella  C  siano  stabilite  con  decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con
i Ministri interessati;
    Considerato  che  al  fine  di  una  maggiore espressivita' degli
elementi   patrimoniali  si  rende  necessario  procedere  alla  loro
valutazione  in base a criteri di carattere economico estesa, secondo
il  disposto  dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n. 279, anche ai beni di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di
utilizzazione economica;
    Ritenuto  che  le  valutazioni  devono  essere  coerenti  con  le
rilevazioni di contabilita' economica riferibili all'esercizio;
    Considerato che occorre provvedere al riguardo;
    Visto,  infine,  l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.    300,   e   successive   modificazioni,   concernente   "Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Conto generale del patrimonio
    1.  Le  attivita'  e passivita' del Conto generale del patrimonio
sono classificate in:
      attivita'  finanziarie  (attivita'  economiche  comprendenti  i
mezzi   di   pagamento,  gli  strumenti  finanziari  e  le  attivita'
economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);
      attivita'   non   finanziarie  prodotte  (attivita'  economiche
ottenute quale prodotto dei processi di produzione);
      attivita'  non  finanziarie  non prodotte (attivita' economiche
non ottenute tramite processi di produzione);
      passivita'   finanziarie   (mezzi   di   pagamento,   strumenti
finanziari e simili).
    Le   attivita'   e   passivita'  suddette  vengono  ulteriormente
specificate, cosi' come riportato nell'allegato 1 al presente decreto
di  cui  costituisce  parte  integrante,  in  successivi  livelli  di
maggiore dettaglio.
    2. L'allegato 1 di cui al comma precedente sostituisce la tabella
C acclusa al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
                               Art. 2.
            Composizione degli elementi attivi e passivi
    1.  Gli  elementi  attivi  e  passivi  e la loro definizione sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.
                               Art. 3.
                       Criteri di valutazione
    1.  Sono  stabiliti  i  criteri  di  valutazione  degli  elementi
patrimoniali  secondo  le  indicazioni  contenute  nell'allegato 3 al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
    2.  I suddetti criteri possono essere modificati, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con successivo decreto interministeriale.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
    1.  Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto
a decorrere dall'anno 2002.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 18 aprile 2002

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                      Il Ministro della difesa
                               Martino

          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi

           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                               Urbani
                              Allegati 

Da pag.  8 a pag. 15 della G.U.R.I:
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Da pag. 16 a pag. 25 della G.U.R.I:
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Da pag. 26 a pag. 44 della G.U.R.I:
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