AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'area dei
professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici
non economici in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. stipulato il 16
febbraio 1999
In data 8 gennaio 2003 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL/FPS FIRMATO CISL FIRMATO
UIL/PA FIRMATO UIL FIRMATO
CSA di Cisal/Fialp FIRMATO CISAL FIRMATO
RDB/Parastato FIRMATO RDB/CUB FIRMATO
Art. 1.
Fondo area dei professionisti
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area dei
professionisti prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. del 16 febbraio
1999 e dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e'
integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni
organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39
della legge n. 449/1997, valutano anche l'entita' delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne
individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di
bilancio.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per
remunerare attivita' dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi
di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a
situazioni di emergenza o di straordinaria necessita' ovvero
collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a
condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lettera d), del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla
attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione
con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o
attivita' inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al
conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di
bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a
fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali
o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lettere b) e c), del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle
vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi
all'incentivazione del personale, possono derivare anche da
iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento
in comune di attivita' e/o per la realizzazione di sinergie nella
gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al
servizio di piu' enti.
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5
sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti
incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte salve
le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di
bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui
all'art. 43 della legge n. 449/1997.
Art. 2.
Fondo area medica
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area
medica prevista dall'art. 43 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e
dall'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e' integrata con
le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che
comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici,
gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche
l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove
attivita' e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle
capacita' di bilancio.
3. La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del C.C.N.L. del
14 marzo 2001 si applica anche per remunerare attivita' dei medici
che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti,
consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria
necessita' ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e
riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
4. Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lettera d) del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla
attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione
con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o
attivita' inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al
conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di
bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a
fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali
o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lettere b) e c), del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle
vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi
all'incentivazione del personale, possono derivare anche da
iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento
in comune di attivita' e/o per la realizzazione di sinergie nella
gestione, quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al
servizio di piu' enti.
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5
sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti
medici incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte
salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di
bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui
all'art. 43 della legge n. 449/1997.
Art. 3.
Disposizioni per il personale dell'area medica
1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente,
possono essere definite le forme e le modalita' per l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale prevista dall'art. 8 del C.C.N.L.
del 14 aprile 1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del
C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996.
2. Gli importi delle indennita' previste per i medici
previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma
1, lettere c) e d), dall'art. 34, comma 1, lettere a) e b) e
dall'art. 35, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. del 10 luglio 1997,
possono essere rivalutate, in sede di contrattazione integrativa,
anche in relazione alla nota congiunta all'accordo attuativo
dell'art. 94 del C.C.N.L. - area della dirigenza e dei professionisti
del 14 aprile 1997, qualora le risorse complessive del Fondo
dell'area medica di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilita' e
di continuita' nel tempo, presentino le disponibilita' necessarie. Le
iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla
prioritaria rivalutazione delle indennita' che presentano maggiori
differenze.
3. In sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle
risorse del Fondo di cui all'art. 2, con priorita' per quelle
derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo,
gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche
correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le
prestazioni professionali del personale dell'area medica, avendo a
riferimento la disciplina dell'area medica del comparto sanita', come
previsto dall'art. 94 del C.C.N.L. del 14 aprile 1997.
4. I valori della retribuzione di posizione dei medici
previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31
dello stesso C.C.N.L. del 10 luglio 1997, possono essere rivalutati
negli importi massimi in sede di contrattazione integrativa e
nell'ambito delle effettive disponibilita', nel fondo di cui all'art.
2, di risorse aventi carattere di stabilita' e di continuita' nel
tempo.
5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale
dell'area medica, secondo i principi di cui agli articoli 16 e 16-bis
del decreto legislativo n. 502/1992, come integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999 che ha recepito l'Istituto della educazione
continua in medicina (E.C.M).
6. La disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999
si applica anche al personale dell'area medica, utilizzando le
risorse del fondo di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle
ulteriori disponibilita' accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5.
La disciplina del presente comma trova applicazione sino alla
ridefinizione organica della materia da parte del C.C.N.L. relativo
al quadriennio 2002-2005.
Art. 4.
Disposizioni per i professionisti
1. In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale
dell'indennita' di coordinamento dei professionisti di cui all'art.
19, comma 5, del C.C.N.L. del 10 luglio 1997, puo' essere
rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e
funzioni, qualora le risorse complessive del Fondo area dei
professionisti di cui all'art. 1, aventi carattere di stabilita' e di
continuita' nel tempo, presentino le disponibilita' necessarie.
2. Resta confermata la disciplina dell'art. 30, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 relativa alla
corresponsione delle competenze professionali giudizialmente
liquidate.
Art. 5.
Turnazione del personale della CRI
1. In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi dell'area dei
professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con
particolare riferimento alle ulteriori disponibilita' accertate in
attuazione della disciplina dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2,
commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
2. Restano, in ogni caso, confermate le finalita' di destinazione
dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.
Art. 6.
Disposizioni per l'Avvocatura
1. Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei
compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli
affari legali trattati e conclusi favorevolmente per
l'amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge
27 novembre 1933, n. 1578, ed in armonia con gli analoghi criteri
vigenti per l'Avvocatura dello Stato. Restano comunque garantiti i
livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione
dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
411 del 1976, la cui disciplina e' confermata sino alla nuova
regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro
sessanta giorni dalla stipulazione del presente C.C.N.L.
2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art.
69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le
attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri
soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al
finanziamento del Fondo di cui all'art. 1 gli introiti derivanti
dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di
contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni
vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei
costi. Nel predetto fondo confluiscono altresi' i risparmi realizzati
dagli enti che riorganizzino la propria attivita' mediante la
creazione di servizi associati di avvocatura in favore di piu' enti,
in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5. Le nuove
risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei
professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime
modalita' definite ai sensi del comma 1. Sono altresi' corrisposti a
titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli
importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di
sentenza favorevole per l'ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui
all'art. 87 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996, che nel prossimo rinnovo
contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 dovra' essere
prioritariamente perseguito l'obiettivo della ricollocazione dei
professionisti su due livelli retributivi, con una equilibrata
distribuzione del personale sugli stessi livelli.
Allegato
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fp03-gr03