GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 19 DEL 24/1/2003

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
Contratto  collettivo integrativo relativo al personale dell'area dei
professionisti  e  dell'area  medica del comparto degli enti pubblici
non economici in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. stipulato il 16
febbraio 1999
  In data 8 gennaio 2003 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:


L'ARAN:

nella persona del Dott. Antonio Guida
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni    FIRMATO

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

  Organizzazioni Sindacali             Confederazioni Sindacali

CGIL/FP             FIRMATO          CGIL               FIRMATO
CISL/FPS            FIRMATO          CISL               FIRMATO
UIL/PA              FIRMATO          UIL                FIRMATO
CSA di Cisal/Fialp  FIRMATO          CISAL              FIRMATO
RDB/Parastato       FIRMATO          RDB/CUB            FIRMATO

                               Art. 1.
                    Fondo area dei professionisti
    1.  La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area dei
professionisti  prevista  dall'art.  42  del C.C.N.L. del 16 febbraio
1999  e  dall'art.  4,  comma  4,  del  C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e'
integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
    2.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali  sia  correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti,   cui   non   possa   farsi   fronte   attraverso  la
razionalizzazione  delle  strutture  e/o  delle  risorse  finanziarie
disponibili  o  che  comportino  un  aumento  stabile delle dotazioni
organiche   dei   professionisti,   gli   enti,   nell'ambito   della
programmazione  annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39
della  legge  n.  449/1997,  valutano  anche  l'entita' delle risorse
necessarie  per  sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne
individuano  la  relativa  copertura  nell'ambito  delle capacita' di
bilancio.
    3.  La  disciplina  di  cui  al  comma  2  si  applica  anche per
remunerare attivita' dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi
di  interesse  strategico  per  gli  enti, consentano di far fronte a
situazioni   di   emergenza  o  di  straordinaria  necessita'  ovvero
collegate  a  situazioni  obiettivamente  accertate  e  riferibili  a
condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
    4.  Le  risorse  previste  dall'art. 42, comma 2, lettera d), del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla
attivazione delle seguenti iniziative:
      a) contratti  di  sponsorizzazione  e accordi di collaborazione
con  soggetti  privati  e  associazioni  senza  fini  di  lucro,  per
realizzare  o  acquisire  servizi,  interventi,  prestazioni,  beni o
attivita'  inseriti  nei  programmi  di  spesa  ordinari,  idonei  al
conseguimento  di  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  previsioni di
bilancio dei relativi capitoli;
      b) convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  diretti  a
fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
      c) contributi  dell'utenza  per servizi pubblici non essenziali
o,  comunque,  per  prestazioni  non  connesse  a garanzia di diritti
fondamentali.
    5.  I  risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lettere b) e c), del
C.C.N.L.  del  16 febbraio  1999,  fermo  restando il contenuto delle
vigenti  disposizioni  normative  che  destinano  gli stessi risparmi
all'incentivazione   del   personale,   possono   derivare  anche  da
iniziative  di  collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento
in  comune  di  attivita'  e/o per la realizzazione di sinergie nella
gestione  quali,  ad  esempio, la creazione di strutture associate al
servizio di piu' enti.
    6.  Le  risorse  derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5
sono  destinate,  con  i  criteri  definiti in sede di contrattazione
integrativa,  all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti
incaricati  dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte salve
le  quote  che  le  disposizioni  vigenti  destinano  ad  economia di
bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui
all'art. 43 della legge n. 449/1997.
                               Art. 2.
                          Fondo area medica
    1.  La  vigente  disciplina  sulla  dotazione del Fondo dell'area
medica  prevista  dall'art.  43  del  C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e
dall'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e' integrata con
le disposizioni dei commi seguenti.
    2.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali  sia  correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
medici,  cui  non  possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle  strutture  e/o  delle  risorse  finanziarie  disponibili o che
comportino  un  aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici,
gli  enti,  nell'ambito  della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche
l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento  economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove
attivita'  e  ne  individuano la relativa copertura nell'ambito delle
capacita' di bilancio.
    3.  La  disciplina  di  cui all'art. 4, comma 10 del C.C.N.L. del
14 marzo  2001  si  applica anche per remunerare attivita' dei medici
che,  nell'ambito  di obiettivi di interesse strategico per gli enti,
consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria
necessita'  ovvero  collegate a situazioni obiettivamente accertate e
riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
    4.  Le  risorse  previste  dall'art.  43, comma 2, lettera d) del
C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla
attivazione delle seguenti iniziative:
      a) contratti  di  sponsorizzazione  e accordi di collaborazione
con  soggetti  privati  e  associazioni  senza  fini  di  lucro,  per
realizzare  o  acquisire  servizi,  interventi,  prestazioni,  beni o
attivita'  inseriti  nei  programmi  di  spesa  ordinari,  idonei  al
conseguimento  di  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  previsioni di
bilancio dei relativi capitoli;
      b) convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati  diretti  a
fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
      c) contributi  dell'utenza  per servizi pubblici non essenziali
o,  comunque,  per  prestazioni  non  connesse  a garanzia di diritti
fondamentali.
    5.  I  risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lettere b) e c), del
C.C.N.L.  del  16  febbraio  1999,  fermo restando il contenuto delle
vigenti  disposizioni  normative  che  destinano  gli stessi risparmi
all'incentivazione   del   personale,   possono   derivare  anche  da
iniziative  di  collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento
in  comune  di  attivita'  e/o per la realizzazione di sinergie nella
gestione,  quali,  ad esempio, la creazione di strutture associate al
servizio di piu' enti.
    6.  Le  risorse  derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5
sono  destinate,  con  i  criteri  definiti in sede di contrattazione
integrativa,  all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti
medici incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte
salve  le  quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di
bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui
all'art. 43 della legge n. 449/1997.
                               Art. 3.
           Disposizioni per il personale dell'area medica
    1.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  a livello di ente,
possono  essere  definite  le  forme  e  le modalita' per l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale prevista dall'art. 8 del C.C.N.L.
del  14  aprile  1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del
C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996.
    2.   Gli   importi   delle   indennita'  previste  per  i  medici
previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma
1,  lettere  c)  e  d),  dall'art.  34,  comma  1,  lettere a) e b) e
dall'art.  35,  comma  1, lettera b) del C.C.N.L. del 10 luglio 1997,
possono  essere  rivalutate,  in  sede di contrattazione integrativa,
anche   in   relazione  alla  nota  congiunta  all'accordo  attuativo
dell'art. 94 del C.C.N.L. - area della dirigenza e dei professionisti
del   14 aprile  1997,  qualora  le  risorse  complessive  del  Fondo
dell'area  medica  di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilita' e
di continuita' nel tempo, presentino le disponibilita' necessarie. Le
iniziative  di  applicazione  del  presente comma devono tendere alla
prioritaria  rivalutazione  delle  indennita' che presentano maggiori
differenze.
    3.  In  sede  di  contrattazione  integrativa e nell'ambito delle
risorse  del  Fondo  di  cui  all'art.  2,  con  priorita' per quelle
derivanti  dall'applicazione  dei  commi 2 e 3 dello stesso articolo,
gli  enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche
correlati   ad   incentivazioni   economiche,   per   valorizzare  le
prestazioni  professionali  del  personale dell'area medica, avendo a
riferimento la disciplina dell'area medica del comparto sanita', come
previsto dall'art. 94 del C.C.N.L. del 14 aprile 1997.
    4.   I   valori   della  retribuzione  di  posizione  dei  medici
previdenziali  e  degli  altri medici e veterinari di cui all'art. 31
dello  stesso  C.C.N.L. del 10 luglio 1997, possono essere rivalutati
negli  importi  massimi  in  sede  di  contrattazione  integrativa  e
nell'ambito delle effettive disponibilita', nel fondo di cui all'art.
2,  di  risorse  aventi  carattere di stabilita' e di continuita' nel
tempo.
    5.  Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale
dell'area medica, secondo i principi di cui agli articoli 16 e 16-bis
del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  come  integrato dal decreto
legislativo  n.  229/1999 che ha recepito l'Istituto della educazione
continua in medicina (E.C.M).
    6.  La  disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999
si  applica  anche  al  personale  dell'area  medica,  utilizzando le
risorse del fondo di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle
ulteriori  disponibilita' accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5.
La  disciplina  del  presente  comma  trova  applicazione  sino  alla
ridefinizione  organica  della materia da parte del C.C.N.L. relativo
al quadriennio 2002-2005.
                               Art. 4.
                  Disposizioni per i professionisti
    1.  In  sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale
dell'indennita'  di  coordinamento dei professionisti di cui all'art.
19,   comma   5,   del  C.C.N.L.  del  10 luglio  1997,  puo'  essere
rideterminata,  tenendo  conto  della  correlazione  tra  posizione e
funzioni,   qualora   le  risorse  complessive  del  Fondo  area  dei
professionisti di cui all'art. 1, aventi carattere di stabilita' e di
continuita' nel tempo, presentino le disponibilita' necessarie.
    2.  Resta  confermata  la  disciplina  dell'art. 30, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 relativa alla
corresponsione    delle   competenze   professionali   giudizialmente
liquidate.
                               Art. 5.
                 Turnazione del personale della CRI
    1.  In  sede  di  contrattazione  integrativa,  viene valutata la
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi dell'area dei
professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con
particolare  riferimento  alle  ulteriori disponibilita' accertate in
attuazione  della disciplina dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2,
commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
    2. Restano, in ogni caso, confermate le finalita' di destinazione
dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.
                               Art. 6.
                    Disposizioni per l'Avvocatura
    1.  Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei
compensi  professionali  degli  avvocati,  dovuti  in  relazione agli
affari    legali    trattati    e    conclusi    favorevolmente   per
l'amministrazione,  secondo  i principi di cui al regio decreto legge
27 novembre  1933,  n.  1578,  ed in armonia con gli analoghi criteri
vigenti  per  l'Avvocatura  dello Stato. Restano comunque garantiti i
livelli  dei  compensi  professionali  derivanti  dalla  applicazione
dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
411  del  1976,  la  cui  disciplina  e'  confermata  sino alla nuova
regolamentazione  della  materia,  da  adottarsi  in  ogni caso entro
sessanta giorni dalla stipulazione del presente C.C.N.L.
    2.  Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art.
69,  comma  16  della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le
attivita'  di  consulenza  legale,  difesa  e rappresentanza di altri
soggetti  privi  di avvocature o con avvocature carenti, destinano al
finanziamento  del  Fondo  di  cui  all'art. 1 gli introiti derivanti
dalle  stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di
contrattazione  integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni
vigenti  destinano  ad  economia  di  bilancio  ed alla copertura dei
costi. Nel predetto fondo confluiscono altresi' i risparmi realizzati
dagli  enti  che  riorganizzino  la  propria  attivita'  mediante  la
creazione  di servizi associati di avvocatura in favore di piu' enti,
in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 5. Le nuove
risorse  sono  destinate  alla  incentivazione  delle prestazioni dei
professionisti  avvocati e possono essere distribuite con le medesime
modalita'  definite ai sensi del comma 1. Sono altresi' corrisposti a
titolo  di  compensi  professionali,  e  con  i medesimi criteri, gli
importi  delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di
sentenza favorevole per l'ente.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
    Le  parti  riconfermano,  in  coerenza  con  le previsioni di cui
all'art.  87  del  C.C.N.L. 11 ottobre 1996, che nel prossimo rinnovo
contrattuale   relativo   al   quadriennio  2002-2005  dovra'  essere
prioritariamente  perseguito  l'obiettivo  della  ricollocazione  dei
professionisti  su  due  livelli  retributivi,  con  una  equilibrata
distribuzione del personale sugli stessi livelli.
                                                             Allegato
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