GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 2 DEL 3/1/2003
UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 29 novembre 2002
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n.
412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int.
del 18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997),
decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938
del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
28 settembre 2000) e decreto rettorale n. 180 dell'8 marzo 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), e in
particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano
deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due
terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di
almeno un mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 9 luglio
2002 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato la modifica
dell'art. 37, comma 1, dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del
24 settembre 2002 che ha approvato, nello stesso testo, la modifica
del suddetto art. 37, comma 1;
Vista la nota prot. n. 3870 dell'11 novembre 2002, con la quale il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla
suddetta modifica;
Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello
statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere
alla pubblicazione della citata modifica nella Gazzetta Ufficiale.
Decreta:
Art. 1.
Il vigente statuto dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia e'
modificato all'art. 37, comma 1, secondo il testo di seguito
riportato che sostituisce il precedente:
Art. 37 - Composizione del consiglio di facolta'
"1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) dai ricercatori della facolta';
c) da una rappresentanza degli studenti della facolta', eletti
secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo".
Venezia, 29 novembre 2002
Il rettore: Rispoli