GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 2 DEL 3/1/2003
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
DECRETO 11 settembre 2002
Modificazioni allo statuto.
IL PRESIDENTE
del consiglio dell'Universita'
Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante
il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei;
Visto il nuovo statuto della Libera universita' di Bolzano emanato
con decreto del presidente del Consiglio istitutivo n. 49/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 del 3
settembre 2001;
Accertato la necessita' di integrare lo Statuto della Libera
universita' di Bolzano;
Vista la delibera del Consiglio istitutivo n. 203/2002 riguardante
le modifiche allo statuto della Libera universita' di Bolzano;
Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie in oggetto
espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 4 marzo 2002;
Accertato che in merito alle modifiche statutarie in oggetto il
Ministro si e' espresso con decreto ministeriale 2 maggio 2002
(comunicato con lettera del 2 maggio 2002, prot. n. 1282), con il
quale sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche
dell'allegato B; le modifiche riguardanti l'istituzione di nuovi
corsi di studio non verranno pertanto emanate con il presente
decreto;
Accertato che la modifica dell'allegato B, riguardante la Scuola di
specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole
secondarie non presenta l'istituzione di un nuovo corso di studio, ma
solo un'integrazione degli indirizzi offerti; si intende pertanto
approvata da parte del Ministero la modifica in oggetto;
Decreta:
Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:
Art. 1.
Istituzione e autonomia dell'Universita'
Si aggiunge il seguente comma: "5. La Libera universita' di Bolzano
adotta un codice etico e comportamentale vincolante per la comunita'
universitaria.".
Art. 4.
O r g a n i
Al comma 1 si aggiunge la seguente lettera: "i) la commissione
didattica paritetica;".
Art. 7.
Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
Al comma 4: "provincia" si sostituisce con "Universita'"; il comma
modificato quindi e' il seguente: "Le deliberazioni soggette alla
vigilanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della
Universita' medesima.".
Art. 15.
Consiglio di facolta'
Al comma 3, lettere a), b), c), d), e) della versione tedesca il
termine "sie" si sostituisce con il termine "er".
Art. 16.
Commissione didattica paritetica
L'articolo concernente la commissione didattica paritetica viene
inserito dopo l'art. 15 ed e' il seguente:
"1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione
didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attivita'
didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. La commissione didattica paritetica e' composta di due docenti,
scelti tra i membri del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso
di strutture didattiche di classi di piu' corsi di studio e'
assicurata la presenza nella commissione di almeno uno studente per
ogni corso di studi attivato afferente alla classe. La commissione e'
presieduta dal presidente del consiglio della struttura didattica o
da un suo delegato.
3. La commissione didattica paritetica:
a) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a
monitorare le attivita' formative svolte nei corsi di studio
afferenti alla struttura;
b) propone al consiglio di facolta' le iniziative atte a
migliorare l'organizzazione della didattica;
c) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
dei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza.".
Agli articoli compresi tra il 16 al 35 dello statuto viene
assegnata la nuova numerazione che comprendera' gli articoli dal
numero 17 al 36.
Art. 26.
Ammissione
Il paragrafo "studenti iscritti" si sostituisce con
"aspiranti-studenti dei corsi di studio offerti dall'Universita'";
cosi' recita il nuovo comma 1: "Agli aspiranti-studenti dei corsi di
studio offerti dall'Universita' si applicano le norme vigenti
previste per le universita' statali in tema di ammissione, di doveri
di studio e di responsabilita', anche disciplinari, eventualmente
integrate da apposito regolamento.".
Allegato B
Strutture didattiche
Lettera a) Facolta' scienze della formazione primaria - Scuola di
specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole
secondarie: si aggiunge il seguente nuovo indirizzo: "d. area
giuridico-economica".
Bolzano, 11 settembre 2002
Il presidente del consiglio
dell'Università
Schmidl
Nota in lingua italiana.
Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la
provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 94 della
presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto
dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia del
bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e'
riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo
in argomento.
Nota in lingua tedesca.
Der Hinweis in deutscher Sprache au den obigen Verwaltungsakt
gemaß Art. 5, Absatze 2 und 3 des Dekretes des Prasidenten der
Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 94 dieser
Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden,
in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der
genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache
wiedergegeben wird.