GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 18 DEL 23/1/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo
9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in
particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per
l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Configurazione giuridica
1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro - ISPESL, di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", e'
ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e
tecnica.
2. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite
queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si
avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa
vigente. L'ISPESL e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della
salute.
3. L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per
quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
4. L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono
attribuiti da apposite fonti normative.
Art. 2.
Funzioni istituzionali
1. L'Istituto svolge, avvalendosi delle strutture centrali e
periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo,
di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne
la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela
della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e
della sperimentazione, l'ISPESL:
a) svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione
con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali,
anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche
attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di
interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni,
della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti
di vita e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture
del Servizio sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanita'
(ISS), con enti pubblici e privati di elevata rilevanza
tecnico-scientifica, nonche' con gli Istituti di ricovero e di cura a
carattere scientifico (IRCCS) e le aziende ospedaliere;
d) partecipa a progetti di attivita' finalizzata alla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie
negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e
ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi,
anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:
a) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su
richiesta del Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei
controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non
disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai
fini del controllo di qualita' delle prestazioni rese nel campo della
sicurezza del lavoro e di tutela delle malattie professionali;
b) esegue, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del
Ministro della salute, accertamenti sulla idoneita' dei luoghi di
lavoro e sul rispetto delle disposizioni normative di prevenzione
degli infortuni e tutela delle malattie professionali;
c) compie accertamenti e indagini per la prevenzione degli
infortuni e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli
ambienti di lavoro e di vita;
d) effettua, sulla base di apposita convenzione onerosa con il
Ministero delle attivita' produttive, attivita' omologativa
residuale, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, e delle
direttive comunitarie di "prodotto", nonche' attivita' di organismo
notificato per la direttiva PED n. 97/23/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 29 maggio 1997, sugli apparecchi a pressione e per i
compiti previsti dal titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e
mutagenesi, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e
di informazione, l'ISPESL:
a) fornisce consulenza al Ministro della salute, agli altri
Ministeri e alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni,
di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di
vita e di lavoro;
b) collabora con il Ministro della salute all'elaborazione e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per
la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere
nazionale e internazionale su temi attinenti ai propri compiti
istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti
nazionali ed internazionali; rende noti, mediante pubblicazioni
scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di
analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica
elaborata o raccolta nell'interesse della prevenzione degli
infortuni, della sicurezza del lavoro e della tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro;
e) esplica attivita' di consulenza per la tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni,
che si occupano di produzione e di impiego dell'energia
termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive, nonche' di
qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, per organismi pubblici e privati, attivita' di
formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione
degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro, rivolte, in particolare, al
personale del Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed
enti di promozione e tutela della prevenzione;
g) promuove e coordina studi e ricerche nel settore didattico,
atti a definire in termini standard di metodologie e contenuti, un
sistema complessivo di qualita' della formazione nei settori di
competenza, al fine di realizzare percorsi didattici ad elevata
qualificazione professionale per la formazione e il perfezionamento
dei formatori, degli specialisti in igiene e sicurezza, delle figure
individuate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' dei lavoratori;
h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attivita' di
consulenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17
agosto 1999, n. 334, relative agli impianti a rischio di incidente
rilevante.
5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attivita':
a) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle
metodiche e delle procedure per la valutazione dei rischi, con
riguardo all'igiene negli ambienti di lavoro, alla sicurezza dei
lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di
lavoro e all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, ivi
comprese le radiazioni ionizzanti in campi elettromagnetici, nonche'
delle linee guida e dei protocolli per la tutela della salute e
sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con le parti sociali ed in particolare con gli
organismi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per la promozione della cultura e di buone pratiche in materia di
prevenzione sui luoghi di lavoro;
c) svolge attivita', quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro,
partecipando eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari
ed internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed
assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a
quelle piccole e medie, nonche' ai lavoratori ed agli organismi
paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
6. L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attivita' di propria
competenza ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3.
Strumenti
1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di
ogni altra attivita' connessa, l'Istituto si organizza in strutture
tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul
territorio e realizza una propria rete operativa informatica per la
diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle
esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle
iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui
all'articolo 2. Secondo criteri e modalita' determinati con proprio
regolamento ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati
della propria ricerca, puo':
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti
pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali,
scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti
disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in
societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro
della salute, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano
situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali
dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da
parte del Ministro della salute, l'autorizzazione si intende
concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione
societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il
parere del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere
non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni, il
parere stesso si intende espresso favorevolmente.
Art. 4.
Organi dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
1. Sono organi dell'ISPESL:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Direttore generale;
4) il Comitato scientifico;
5) il Collegio dei revisori.
Art. 5.
Presidente
1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla
comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata
professionalita' tecnico-scientifica nelle materie di competenza
dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e puo' essere
confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e
ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto
funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di
indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e
sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per
l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna
dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico,
l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di
livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di
amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture
tecnico-scientifiche.
5. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato,
ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in
aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario,
puo' essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della
salute, e' composto dal Presidente e da otto componenti cosi'
individuati:
a) due esperti designati dal Ministro della salute;
b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dal
Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente
amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente
competenti, di documentata professionalita' nelle materie
tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei
compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il
compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo
decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di
rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno
un Vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita'
di funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 7.
Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta
i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la
predisposizione del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti,
sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della
salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni,
nonche' il conto consuntivo;
c) su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di
attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni
dei fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in societa'
private aventi scopi coincidenti con le attivita' istituzionali
dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalita' determinati
con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, salvo comunque, se
del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta
ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i
componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del
giorno, almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei
componenti, il Consiglio puo' essere convocato in seduta
straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima,
con le stesse forme previste dal comma 2.
Art. 8.
Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della
salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate
di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di
gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore
generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata
massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si
applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di
amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di
amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle
risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da
conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita',
sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle
risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e
l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con
riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed
utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale,
ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici
di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non
rientranti nella specifica competenza del Presidente o dei vari
dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di
servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi
dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del
Presidente o del Consiglio di amministrazione.
Art. 9.
Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico e' nominato, con decreto del Ministro
della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza
dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente
dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del
Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica, uno del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle
attivita' produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero
dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente
amministrativo.
2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresi', su
invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca,
ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere
chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita'
scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della
materia oggetto di valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il
gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto
del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 10.
Compiti del Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico:
a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con
organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge, su richiesta del Presidente o del Consiglio di
amministrazione, attivita' di consulenza in ordine a specifici piani
e programmi di attivita';
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali
assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle
strutture tecnico-scientifiche nelle quali e' articolato l'ISPESL,
sulla base di criteri fissati dal medesimo Comitato;
e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture
tecnico-scientifiche dell'Istituto.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte
che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano
necessario.
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della
salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in
possesso di specifica e documentata professionalita'.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di
leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni
ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni
altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita'
dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il compenso
da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei
revisori dei conti.
Art. 12.
E s p e r t i
1. Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di
dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili
all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il
Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, puo'
disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente
esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.
Art. 13.
Regolamenti
1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di
amministrazione, con uno o piu' regolamenti, disciplina:
a) le modalita' per la gestione patrimoniale, economica,
finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;
b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed
accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi
nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di
collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;
g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;
h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7
giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422;
i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con
i principi fissati dalla normativa vigente;
l) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico,
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso
del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e
personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di
livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti
l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli
altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro
della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i
regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.
Art. 14.
Piano di attivita' e fabbisogno di personale
1. L'ISPESL opera sulla base di un proprio piano triennale di
attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi
generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero
periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano
dell'Istituto comprende altresi' la programmazione triennale del
fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da
compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti
annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione ed inviati,
per l'approvazione, al Ministro della salute. Sul piano triennale e
relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza,
sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni,
il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del
Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da
parte dei succitati Ministri, i pareri si intendono resi
positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti,
senza osservazioni da parte del Ministro della salute, il piano e gli
aggiornamenti annuali si intendono approvati.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano
triennale, gli organici del personale. In materia di personale,
secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
devono essere sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 15.
Delibere e bilanci
1. Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al
piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche'
quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i
termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente
esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei
revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta
sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 16.
Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento e' inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e
mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL e' regolato
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti
richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le
assunzioni presso l'Istituto.
Art. 17.
Fonti di finanziamento
1. L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni
istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio
patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a
carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di
altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi
di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni,
enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o
private, nazionali, estere o internazionali, dalle attivita' di
assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a
soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento connesso alle
sue attivita', nonche' da donazioni e lasciti da parte di soggetti
pubblici e privati.
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e'
prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del
Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio
dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso
l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei
limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente
regolamento.
Art. 19.
Commissariamento
1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di
impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato,
secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario
straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
2. Il Commissario puo' rimanere in carica per un periodo massimo di
dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei
modi previsti dal presente regolamento, gli organi di
amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1,
lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7