GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 8 DELL' 11/1/2003
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n. 251
Testo del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, coordinato con la
legge di conversione 10 gennaio 2003, n. 1 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti in materia di
amministrazione della giustizia".
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Capo I
(Soppresso)
Capo II
Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico
della magistratura
Art. 5.
1. (( Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico
all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che
possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura
per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004.))
2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo
collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti
nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al
Ministero non deve superare le 50 unita'".
Capo III
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle
indennita' ai giudici di pace in materia penale.
Art. 6.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il
seguente:
"3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una
indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti
provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e
34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e
successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il
ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la
trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
f) (( ordinanza di rinvio)) degli atti al pubblico ministero per
ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, e provvedimentomotivato di rigetto della richiesta di
emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero
che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la
relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di
conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o
telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.".
1-bis. (( Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991,
le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e
3-ter".))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991,
n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1.
L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di
pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza
civile o penale, che se non dibattimentale, e per l'attivita' di
apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro
processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun
mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita'
di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi
generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che
vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le
110 l'anno.
3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita'
di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva
emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del
codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda
di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato;
3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una
indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti
provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4,
e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e
successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui
all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il
ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la
trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione
della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di
cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per
ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di
emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero
che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la
relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione
di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o
telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3, 3-bis e
3-ter del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15
e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque
denominati.".
- Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 26, 34, 41 e 44 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468):
"Art. 17 (Archiviazione). - 1. Il pubblico ministero presenta al
giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato
e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli 411 del codice
di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la
richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato,
la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale
archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine
di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e
presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la
persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di
prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori
indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei
casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla
trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto
l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al
pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e
fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero
disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli
l'imputazione.
5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le
disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale.".
"Art. 19 (Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini). -
1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione
a norma dell'art. 29, comma 1, competente a disporre il sequestro
preventivo e conservativo e' il giudice di pace indicato nell'art. 5,
comma 2.
2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di
archiviazione, sull'opposizione di cui all'art. 263, comma 5, del
codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui
all'art. 368 del medesimo codice, nonche' sulla richiesta di
riapertura delle indagini.Lo stesso giudice e' altresi' competente a
decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni
di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di
telecomunicazione, nonche' per i successivi provvedimenti riguardanti
l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della
documentazione.".
"Art. 26 (Provvedimenti del giudice di pace). - 1. Decorso il
termine indicato nell'art. 25, il giudice di pace, anche se il
pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei
commi 2, 3 e 4.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico
ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene
alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, la
trasmissione al pubblico ministero.
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il
giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al
ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare
il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine
e' causa di inammissibilita' del ricorso.".
"Art. 34 (Esclusione della procedibilita' nei casi di particolare
tenuita' del fatto). - 1. Il fatto e' di particolare tenuita' quando,
rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo
che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della
colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto
conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento
puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di
salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con
decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare
tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse della persona
offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare
tenuita' del fatto puo' essere dichiarata con sentenza solo se
l'imputato e la persona offesa non si oppongono.".
"Art. 41 (Procedimento di esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto
nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di
pace si osservano le disposizioni di cui all'art. 666 del codice di
procedura penale.
2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara
inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e
contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato puo'
proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento,
ricorso per motivi di legittimita' al tribunale in composizione
monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si
osservano le disposizioni di cui all'art. 127 del codice di procedura
penale.".
"Art. 44 (Modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilita). - 1. Le modalita' di
esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'art.
53, comma 3, eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica
utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere
modificate per motivi di assoluta necessita' dal giudice osservando
le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale.
2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene;
in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con
provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del
procedimento.".
Capo IV
Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta
speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
Art. 7.
1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio
1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come
modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel
presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte
quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli
articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il
proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata
l'indennita' di espropriazione, la determinazione della indennita'
stessa e' devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la
Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima
corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente
esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di
Napoli.
2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente
e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o
di impedimento.
3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere
riconfermati.".
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219,
convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, reca: "Provvedimenti
per la citta' di Napoli".
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge
15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della citta' di Napoli -
Stralcio), legge abrogata dall'art. 58, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello
stesso decreto (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B) e dell'art. 58 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' - Testo A) con la decorrenza
indicata nell'art. 59 dello stesso decreto. Si precisa, inoltre, che
il termine di entrata in vigore del testo unico e' stato prorogato
prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, della
legge 1 agosto 2002, n. 166; successivamente, lo stesso termine e'
stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione.
"Art. 12. Nessuno avra' diritto a indennita' per la risoluzione
di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente
legge".
"Art. 13. Nel piano, di cui all'art. 1, sara' determinata l'area
di zone laterali alle nuove strade, che il municipio potra'
espropriare per pubblica utilita'.
I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la
procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con
ordinanza del Prefetto da pubblicarsi e norma di legge.
L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati
sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti
coacervati dall'ultimo decennio purche' essi abbiano la data certa
corrispondente al rispetto anno di locazione.
In difetto di tali fitti accertati l'indennita' sara' fissata
sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su
fabbricati.
I periti non dovranno, nella stima per l'indennita', tener conto
dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione
ufficiale del piano di risanamento.".
Capo V
Norme finali
Art. 8.
1. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del
presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in
827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.))
2. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
3. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle
predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.".
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.