GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 9 DEL 13/1/2003
DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2
Differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre il
differimento delle misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalita'
connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A
tale fine e' autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per
l'anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del
limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, e' attribuito a
decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni
di euro.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli