GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 3 DEL 4/1/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2002 Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, ed in particolare: l'art. 1, comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, con proprio decreto, il modello unico di dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica da individuarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; l'art. 6, secondo il quale, in sede di prima attuazione, tale modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; l'art. 2, in base al quale il predetto modello unico di dichiarazione e' presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio che provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 2 di detto decreto concernente la previsione secondo la quale gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e la determinazione delle cautele necessarie per la validita' delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti, nonche' l'individuazione delle relative responsabilita'; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi provvedimenti di attuazione, concernenti i rifiuti, i rifiuti pericolosi, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale; Vista la decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 226 del 6 settembre 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante i codici del nuovo catalogo europeo dei rifiuti; Vista la direttiva 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002, supplemento ordinario, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare: l'art. 10, comma 1, che prevede l'invio da parte dei gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I dello stesso decreto legislativo n. 372/1999 di una comunicazione inerente i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, ai fini della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti; l'art. 10, comma 2, che prevede che i dati e il formato della medesima comunicazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37, supplemento ordinario, come modificato dal decreto 26 aprile 2002, con il quale sono stati definiti i dati, il formato e le modalita' della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 372/1999; Visti in particolare l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 372/1999, e l'art. 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2001, in base ai quali le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 372/1999 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative norme di attuazione; Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva 1999/93/CE per la firma elettronica; Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86, supplemento ordinario, recante approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1999, n. 86; Considerata l'esigenza di aggiornare ai sensi delle suddette norme il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70; Valutata l'esigenza di semplificare gli adempimenti derivanti dagli obblighi di dichiarazione; Considerata, altresi', l'esigenza di chiarire le modalita' di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti in presenza di una normativa di riferimento mutata nel corso degli ultimi anni, nonche' le modalita' di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di emissioni; Decreta: Art. 1. 1. Il modello di dichiarazione allegato al proprio decreto del 31 marzo 1999, con le relative istruzioni, e' sostituito dal modello e dalle istruzioni allegate al presente decreto. 2. Il modello adottato con il presente decreto sara' utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2003, con riferimento all'anno 2002, da parte dei soggetti interessati. 3. La trasmissione del modello di cui al comma 1 comporta l'adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. Art. 2. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Roma, 24 dicembre 2002 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta VEDERE ALLEGATI Allegato 1 Allegato 50 Allegato 2 Allegato 51 Allegato 3 Allegato 52 Allegato 4 Allegato 53 Allegato 5 Allegato 54 Allegato 6 Allegato 55 Allegato 7 Allegato 56 Allegato 8 Allegato 57 Allegato 9 Allegato 58 Allegato 10 Allegato 59 Allegato 11 Allegato 60 Allegato 12 Allegato 61 Allegato 13 Allegato 62 Allegato 14 Allegato 63 Allegato 15 Allegato 64 Allegato 16 Allegato 65 Allegato 17 Allegato 66 Allegato 18 Allegato 67 Allegato 19 Allegato 68 Allegato 20 Allegato 69 Allegato 21 Allegato 70 Allegato 22 Allegato 71 Allegato 23 Allegato 72 Allegato 24 Allegato 73 Allegato 25 Allegato 74 Allegato 26 Allegato 75 Allegato 27 Allegato 76 Allegato 28 Allegato 77 Allegato 29 Allegato 78 Allegato 30 Allegato 79 Allegato 31 Allegato 80 Allegato 32 Allegato 81 Allegato 33 Allegato 82 Allegato 34 Allegato 83 Allegato 35 Allegato 84 Allegato 36 Allegato 85 Allegato 37 Allegato 86 Allegato 38 Allegato 87 Allegato 39 Allegato 88 Allegato 40 Allegato 89 Allegato 41 Allegato 90 Allegato 42 Allegato 91 Allegato 43 Allegato 92 Allegato 44 Allegato 93 Allegato 45 Allegato 94 Allegato 46 Allegato 95 Allegato 47 Allegato 96 Allegato 48 Allegato 97 Allegato 49


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