GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 3 DEL 4/1/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2002
Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale
per l'anno 2003.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale, ed in particolare:
l'art. 1, comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio
dei Ministri adotta, con proprio decreto, il modello unico di
dichiarazione sostitutiva degli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica da individuarsi con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; l'art. 6, secondo il quale, in
sede di prima attuazione, tale modello unico di dichiarazione e'
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
medesima legge;
l'art. 2, in base al quale il predetto modello unico di
dichiarazione e' presentato alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio che provvede a
trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva
competenza;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonche' le disposizioni del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare,
l'art. 2 di detto decreto concernente la previsione secondo la quale
gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati e la determinazione delle cautele
necessarie per la validita' delle connesse operazioni di immissione,
riproduzione e trasmissione di dati e documenti, nonche'
l'individuazione delle relative responsabilita';
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue
successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi
provvedimenti di attuazione, concernenti i rifiuti, i rifiuti
pericolosi, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi
in campo ambientale;
Vista la decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 226 del 6 settembre 2000, e sue successive modifiche ed
integrazioni, recante i codici del nuovo catalogo europeo dei
rifiuti;
Vista la direttiva 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002, supplemento ordinario, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i
Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole e forestali, recante indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante
l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare:
l'art. 10, comma 1, che prevede l'invio da parte dei gestori
degli impianti in esercizio di cui all'allegato I dello stesso
decreto legislativo n. 372/1999 di una comunicazione inerente i dati
caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, ai
fini della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e
loro fonti; l'art. 10, comma 2, che prevede che i dati e il
formato della medesima comunicazione sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 23 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto 26 aprile 2002, con il quale sono stati
definiti i dati, il formato e le modalita' della comunicazione di cui
all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 372/1999;
Visti in particolare l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo
n. 372/1999, e l'art. 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2001, in
base ai quali le procedure di comunicazione e di trasmissione dei
dati di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
372/1999 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione
delle stesse al modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
relative norme di attuazione;
Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di
attuazione della direttiva 1999/93/CE per la firma elettronica;
Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86, supplemento ordinario,
recante approvazione del modello unico di dichiarazione in materia
ambientale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 1999, n. 86;
Considerata l'esigenza di aggiornare ai sensi delle suddette
norme il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70;
Valutata l'esigenza di semplificare gli adempimenti derivanti
dagli obblighi di dichiarazione;
Considerata, altresi', l'esigenza di chiarire le modalita' di
assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione
annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti in presenza di una
normativa di riferimento mutata nel corso degli ultimi anni, nonche'
le modalita' di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di
comunicazione annuale in materia di emissioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il modello di dichiarazione allegato al proprio decreto del
31 marzo 1999, con le relative istruzioni, e' sostituito dal modello
e dalle istruzioni allegate al presente decreto.
2. Il modello adottato con il presente decreto sara' utilizzato
per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2003, con
riferimento all'anno 2002, da parte dei soggetti interessati.
3. La trasmissione del modello di cui al comma 1 comporta
l'adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma
1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Art. 2.
L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Roma, 24 dicembre 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
VEDERE ALLEGATI
Allegato 1Allegato 50Allegato 2Allegato 51Allegato 3Allegato 52Allegato 4Allegato 53Allegato 5Allegato 54Allegato 6Allegato 55Allegato 7Allegato 56Allegato 8Allegato 57Allegato 9Allegato 58Allegato 10Allegato 59Allegato 11Allegato 60Allegato 12Allegato 61Allegato 13Allegato 62Allegato 14Allegato 63Allegato 15Allegato 64Allegato 16Allegato 65Allegato 17Allegato 66Allegato 18Allegato 67Allegato 19Allegato 68Allegato 20Allegato 69Allegato 21Allegato 70Allegato 22Allegato 71Allegato 23Allegato 72Allegato 24Allegato 73Allegato 25Allegato 74Allegato 26Allegato 75Allegato 27Allegato 76Allegato 28Allegato 77Allegato 29Allegato 78Allegato 30Allegato 79Allegato 31Allegato 80Allegato 32Allegato 81Allegato 33Allegato 82Allegato 34Allegato 83Allegato 35Allegato 84Allegato 36Allegato 85Allegato 37Allegato 86Allegato 38Allegato 87Allegato 39Allegato 88Allegato 40Allegato 89Allegato 41Allegato 90Allegato 42Allegato 91Allegato 43Allegato 92Allegato 44Allegato 93Allegato 45Allegato 94Allegato 46Allegato 95Allegato 47Allegato 96Allegato 48Allegato 97Allegato 49