GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 17 DEL 22/1/2003
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003
Modificazioni al regolamento di disciplina della contabilita' e
dell'attivita' contrattuale.
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 4, comma 3, 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche 14 gennaio 2000, n. 015448, relativo all'adozione del
regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita'
contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
Vista la delibera del consiglio direttivo del Consiglio nazionale
delle ricerche n. 299 in data 25 luglio 2002, recante talune
modifiche al testo del sopracitato regolamento;
Vista la nota prot. DG/218 in data 26 luglio 2002, con la quale e'
stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca la suddetta delibera per i previsti controlli di legittimita'
e di merito;
Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1205 in data 4 ottobre 2002, che contiene alcuni
rilievi in ordine alle modifiche proposte;
Vista la nota prot. LB/014915 in data 15 novembre 2002, con la
quale il Consiglio nazionale delle ricerche replica in ordine ai
rilievi formulati dal citato Ministero;
Vista la nota prot. n. 1435 in data 5 dicembre 2002, con la quale
il citato Ministero ha sostanzialmente recepito le osservazioni
formulate dall'ente;
Vista la delibera n. 387 in data 5 dicembre 2002, con la quale il
Consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali, ha approvato
definitivamente le modifiche al citato regolamento,
Decreta:
Al regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita'
contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le
unite modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
Roma, 14 gennaio 2003
Il presidente: Bianco
Allegato
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLACONTABILITA' E DELLA ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL C.N.R.
Art. 1.
Articolazione del sistema contabile
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Il servizio patrimonio riguarda la tenuta dell'inventario
generale dell'ente, articolato in inventari particolari, e ad essa
provvedono l'apposito ufficio dell'amministrazione centrale e le
segreterie amministrative, secondo le competenze stabilite dal
successivo art. 34, comma 1.".
Art. 6.
Bilanci finanziari
Al comma 3, dopo le parole "risorse disponibili provengono.",
aggiungere le seguenti parole: "Limitatamente ai proventi derivanti
dalle attivita' dei singoli centri di responsabilita',
l'accreditamento delle relative risorse ai centri di spesa e'
subordinato all'avvenuto accertamento sul bilancio del C.N.R. della
corrispondente entrata.".
Art. 9.
Bilancio pluriennale del C.N.R.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Tutte le risorse finanziarie comunque spettanti all'ente,
comprese quelle derivanti dall'attivita' delle singole strutture di
ricerca, sono iscritte tra le previsioni di entrata di cui al comma
2, salvo quelle relative alle partite di giro dei bilanci dei centri
di spesa.".
Art. 10.
Equilibrio del bilancio pluriennale
Al comma 3, sostituire le parole "della parte di residui passivi
d'investimento eccedenti i mutui e prestiti gia' contratti" con le
parole seguenti: "delle minori entrate accertate nel precedente
esercizio rispetto all'entita' autorizzata di ricorso al mercato
finanziario.".
Art. 11.
Struttura del bilancio pluriennale del C.N.R.
Al comma 1, aggiungere in fondo le seguenti parole: "- titolo
sesto, partite di giro.".
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie, con
riguardo alla loro provenienza, per quelle iscritte nei primi due
titoli; con riguardo alla loro natura, per quelle iscritte nei titoli
terzo, quarto e quinto. Le entrate di ciascuna categoria e quelle
delle partite di giro sono ripartite in capitoli secondo il tipo di
cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli,
le entrate con destinazione vincolata.".
Al comma 5, sostituire le parole "ed il fondo di riserva" con le
seguenti parole: ", il fondo di riserva e le singole poste delle
partite di giro."
Art. 13.
Attribuzione ai centri di responsabilita'
dei mezzi gia' a disposizione dell'ente
Al comma 1, sostituire le parole "negli inventari dei relativi
consegnatari" con le seguenti parole: ", nell'inventario generale,
dei relativi consegnatari e l'indicazione, negli inventari
particolari, dei centri di responsabilita' che utilizzano i singoli
beni.".
Art. 14.
Assestamento e variazioni di bilancio
Aggiungere il seguente comma:
"6. Il direttore generale adotta le variazioni al bilancio del
C.N.R. riferite unicamente ai rapporti finanziari instaurati tra i
centri di spesa ai sensi del successivo art. 31.".
Art. 16.
Realizzazione delle entrate
Inserire, prima del comma 1, il seguente comma:
"1. Salvo le competenze espressamente attribuite al presidente
dalla legge e dai regolamenti, i rapporti obbligatori attivi sono
costituiti, secondo le rispettive competenze, dalle unita'
organizzative di cui all'art. 4, comma 4. Qualora si tratti di
rapporti che richiedono lo svolgimento di determinate attivita' da
parte di specifici centri di responsabilita', alla loro costituzione
si provvede con l'assenso del responsabile del centro interessato.".
I preesistenti commi 1, 2, 3, 4 sono rinumerati come segue: "2,
3, 4, 5".
Art. 17.
Indebitamento
Al comma 1, dopo le parole "dell'ente.", aggiungere le seguenti
parole: "A garanzia delle operazioni di indebitamento patrimoniale
possono essere concesse dal C.N.R., in analogia alle disposizioni di
cui all'art. 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delegazioni di pagamento sui finanziamenti statali che costituiscono
dotazione ordinaria del C.N.R., e specificatamente a valere sulle
entrate afferenti al titolo I, categoria I, cap. 1 del bilancio del
C.N.R.".
Art. 22.
Struttura dei bilanci dei centri di spesa
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Le spese correlate alle entrate iscritte nei titoli II e III
devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non
siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo
vincolo di destinazione.".
Art. 27.
Attivita' di spesa
Al comma 1, dopo le parole "e degli uffici equiparati.",
aggiungere le parole: "nonche' degli uffici di diretta collaborazione
degli organi del C.N.R.".
Art. 31.
Rapporti finanziari tra centri di spesa e unita' organizzative
Al comma 1, dopo le parole "in corso di esercizio, mediante"
inserire le parole: "variazione del bilancio del C.N.R., di cui
all'art. 14, comma 6, e".
Art. 34.
Scritture patrimoniali
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le scritture
patrimoniali sono costituite dall'inventano generale dell'ente,
articolato negli inventari particolari relativi ai diversi tipi di
beni ed ai singoli consegnatari.".
Aggiungere i seguenti commi:
"1-bis. Ai fini di cui al comma 1:
la tipologia dei beni riguarda gli immobili in attesa di
destinazione, gli immobili utilizzati dai centri di responsabilita'
ed i beni mobili;
sono consegnatari dei beni:
il responsabile dell'apposito ufficio della struttura
amministrativa centrale, per i beni immobili in attesa di
destinazione, per i beni immobili impiegati dai centri di
responsabilita' che afferiscono alla struttura amministrativa
centrale e dai programmi nazionali e internazionali di ricerca
dislocati presso la struttura amministrativa centrale, nonche' per i
beni mobili impiegati dai centri di responsabilita' che afferiscono
alla struttura amministrativa centrale;
i presidenti delle aree di ricerca, per i beni immobili e per
quelli mobili messi a disposizione della relativa area;
i direttori degli istituti, per i beni immobili impiegati dal
relativo istituto o dai programmi nazionali e internazionali di
ricerca dislocati presso il medesimo, nonche' per i beni mobili
impiegati dal relativo istituto;
i direttori dei programmi nazionali e internazionali di
ricerca, per i beni mobili impiegati dal relativo programma".
"1-ter. Nel caso in cui nel medesimo immobile siano dislocati
piu' Istituti o piu' centri di spesa, i relativi direttori o
responsabili provvedono a designare un unico consegnatario del
bene.".
"1-quater. I consegnatari rispondono personalmente dei beni loro
affidati.".
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Sono oggetto di inventariazione i beni a fruizione
pluriennale. I restanti beni, qualora non destinati all'immediato
consumo, formano oggetto della contabilita' di magazzino che e'
tenuta, mediante appositi registri di carico e scarico, a livello
della struttura amministrativa centrale e, nel caso degli altri
centri di spesa, a livello di unita' organizzative.".
Art. 36.
Risultati della gestione economica
dei centri di responsabilita'
Al comma 1, sostituire la parola "trimestrali" con le parole
seguenti: "con frequenza quanto meno semestrale.".