GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 40 DEL 18/2/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2003
Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito
d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in
agricoltura, da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere d)
ed e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art. 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, come modificato dall'art. 69 della legge n. 289 del
2002.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del
credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in
agricoltura.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative
istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno 2003:
a) Modello RTS, relativo al rinnovo dell'istanza di attribuzione
del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate,
da presentare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera d), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, da parte dei soggetti che non hanno
ottenuto l'accoglimento di precedenti istanze di ammissione al
contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili e che intendono rinnovare la richiesta del contributo
stesso a decorrere dall'anno 2003;
b) Modello ITS, relativo all'istanza di attribuzione del credito
d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da presentare
ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, da parte dei soggetti che intendono conseguire il
contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003;
c) Modello ITS/A, relativo all'istanza di attribuzione del
credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, da presentare
ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138,
convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato
dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle
imprese agricole che intendono conseguire il contributo di cui
all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2003.
1.2. I modelli di cui al punto 1.1 sono composti da un
frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che
presenta l'istanza e dai quadri A e B contenenti rispettivamente i
dati relativi all'investimento ed i dati riepilogativi relativi al
credito richiesto.
2. Reperibilita' dei modelli.
2.1. I modelli di cui al punto 1.1. sono resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.it
2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi'
prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano
conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della
sequenza dei dati.
3. Termini di presentazione.
3.1. Le istanze di cui alla lettera a) del punto 1.1 - Mod. RTS -
devono essere presentate nell'anno 2003, dal 20 febbraio 2003 al 10
marzo 2003; negli anni successivi, dal 2 al 20 gennaio di ogni anno;
3.2. Le istanze di cui alla lettera b) del punto 1.1 - Mod. ITS -
devono essere presentate nell'anno 2003, dal 1 aprile 2003; negli
anni successivi dal 1 febbraio di ogni anno;
3.3. Le istanze di cui alla lettera c) del punto 1.1 - Mod. ITS/A
- devono essere presentate nell'anno 2003, dall'ottavo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
quale e' determinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 69 della legge
n. 289 del 2002, l'ammontare delle risorse destinate agli
investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la CEE e successive modificazioni; negli anni successivi
dal 2 gennaio di ogni anno.
4. Modalita' di presentazione.
4.1. Le istanze di cui al punto 1.1 devono essere presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte
dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i
soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze
e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato
"CREDINVEST 388" che sara' reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it a
partire dal 19 febbraio 2003.
4.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un
esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del
prodotto informatico di cui al punto 4.2, nonche' copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
4.4. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto
interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi
contenuti.
4.5. Al centro operativo di Pescara e' demandata la competenza
per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al
punto 1.1.
Motivazioni.
L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel confermare
gli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate, da
attribuire nella forma di credito d'imposta alle imprese in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni ed integrazioni, ha apportato
sostanziali modifiche alla disciplina della predetta agevolazione,
introdotta con il citato art. 8 della predetta legge n. 388.
In particolare, nel confermare che l'ammissione alla fruizione
del contributo resta subordinata alla presentazione all'Agenzia delle
entrate di un'istanza preventiva ed al suo accoglimento in relazione
agli stanziamenti di spesa stabiliti dalla norma, il citato art. 62
ha previsto che:
i soggetti che non abbiano ottenuto l'accoglimento della istanza
presentata nell'anno precedente ai sensi del comma 1-bis dell'art. 8
della legge n. 388 del 2000, per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili, qualora intendano conseguire il contributo,
debbono rinnovare l'istanza esponendo un importo di investimento non
superiore a quello indicato nell'istanza originaria, unitamente agli
altri dati stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate con il quale e' approvato il modello di istanza;
le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che
intendono effettuare gli investimenti a partire dall'anno 2003 e le
istanze rinnovate contengono, oltre agli elementi richiesti dal comma
1-bis del predetto art. 8 della legge n. 388 del 2000, la
pianificazione degli investimenti e degli utilizzi del contributo,
con riferimento all'anno nel quale l'istanza e' presentata e ai due
anni immediatamente successivi, tenendo presente che l'utilizzo del
contributo e' consentito, per ogni investimento, entro il secondo
anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e, in ogni
caso, nel rispetto dei limiti percentuali minimi e massimi di
utilizzo stabiliti dalla norma stessa. Tutti tali dati devono essere
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate con il quale e' approvato il modello dell'istanza.
Inoltre, l'art. 69 della citata legge n. 289 del 2002, ha
apportato modifiche alla disciplina della concessione del contributo
per nuovi investimenti nel settore dell'agricoltura, contenuta
nell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
In particolare, con il nuovo comma 5-bis del predetto art. 11,
introdotto dal comma 5 dell'art. 69 della legge n. 289 del 2002, e'
stata introdotta la validita' annuale dell'istanza da presentare
all'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito d'imposta,
tenendo conto dell'ammontare delle risorse finanziarie appositamente
stanziate per tale settore. Di conseguenza le predette istanze, che
dovranno contenere gli elementi stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, verranno ammesse secondo
l'ordine cronologico di presentazione stabilito a decorrere dal 1
gennaio di ogni anno.
In attuazione di tali disposizioni e', pertanto, emanato il
presente provvedimento con il quale vengono approvati i modelli di
istanza - Mod. RTS - Mod. ITS - Mod. ITS/A - con le relative
istruzioni, da utilizzare per la redazione delle predette istanze.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione
telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione
denominato "CREDINVEST 388", che sara' reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it a
partire dal 19 febbraio 2003.
La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla
gestione delle predette istanze, viene attribuita al centro operativo
di Pescara.
Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini
di presentazione delle diverse istanze elencate nel punto 1.1,
differenziati per l'anno 2003, di introduzione delle nuove
disposizioni e per gli anni successivi, al fine di tener conto dei
necessari tempi tecnici connessi alla elaborazione delle procedure
informatiche per consentire l'invio telematico delle istanze e
l'acquisizione dei dati nei tempi previsti dalla norma.
Termini particolari sono inoltre previsti per la presentazione
delle istanze per la concessione del contributo per gli investimenti
in agricoltura, in considerazione del decreto del Ministro delle
politiche agricole, da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 69
della richiamata legge n. 289 del 2002.
Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la
reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999,
nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2003
Il direttore: FERRARA
Mod. RTS
RINNOVO DELL'ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
Art. 62, comma 1, lett. d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289
AGENZIA DELLE ENTRATE EURO
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela
nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati
personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno
utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i
nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul
trattamento dei dati personali
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle
Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti
a cio' tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati
personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonche' dai soggetti
intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale,
sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) per
le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle
imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti
pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento
delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
Dati Personali
I dati richiesti nella istanza devono essere indicati
obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Modalita' del trattamento
Tali dati verranno trattati con modalita' prevalentemente
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da
perseguire anche mediante:
* verifiche dei dati esposti nell'istanza con altri dati in
possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia
delle Entrate;
* verifiche dei dati esposti nell'istanza con dati in possesso di
altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali,
assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolare del trattamento
L'istanza puo' essere consegnata a un intermediario previsto dalla
legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia
i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle
Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675
del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati
personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilita' e sotto
il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti
nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
* Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle
Entrate, presso la quale e' conservato ed esibito a richiesta,
l'elenco dei responsabili;
* gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facolta' di
nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati,
rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato
potra' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle
Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso
degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il
menzionato consenso non e' necessario agli intermediari per il
trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro
conferimento e' obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i
titolari del trattamento sopra indicati.
ALLEGATI:
Allegato pag. 10Allegato pag. 23Allegato pag. 11Allegato pag. 24Allegato pag. 12Allegato pag. 25Allegato pag. 13Allegato pag. 26Allegato pag. 14Allegato pag. 27Allegato pag. 15Allegato pag. 28Allegato pag. 16Allegato pag. 29Allegato pag. 17Allegato pag. 13Allegato pag. 18Allegato pag. 31Allegato pag. 19Allegato pag. 32Allegato pag. 20Allegato pag. 33Allegato pag. 21Allegato pag. 34Allegato pag. 22Allegato pag. 35