L. 27 dicembre 2002, n. 289. Agg. G.U. 27/04/2004
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19
marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n.
8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n.
110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio
2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22
gennaio 2003, n. 2; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18;
Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003,
n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio
2003, n. 44; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo
2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo
2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24
aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8
gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n.
3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31
gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n.
1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E;
Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27
febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003,
n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27
febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003,
n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21
marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n.
2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23
aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n.
22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6
maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n.
101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio
2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E;
Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile
2003, n. 1/2003; Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n.
1/2003;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile
2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;
- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003.
TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario.
1. Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di
5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di
competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in
37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e
4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000
milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
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TITOLO II
Disposizioni in materia di entrata.
Capo I - Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale
2. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole:
"al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le
seguenti: ", nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) (2);
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) (3);
2) (4);
d) (5).
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti
scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della
deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche
dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli (5/a).
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo
50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare
complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini
del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si
tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso
di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le
detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80
anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote
annuali costanti di pari importo (5/b).
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31
dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2003" (5/c).
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di
un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a
carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo
familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (5/d).
7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di
reddito per l'attribuzione del contributo medesimo (5/e).
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle
scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche (5/f).
8. (6).
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati,
anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di
agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni
altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma
1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che
hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente 8.000 euro (6/a).
12. (6/b).
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003".
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(2) Aggiunge l'art. 10-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(4) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(5) Sostituisce l'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(5/a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(5/b) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'articolo
5-bis dello stesso decreto-legge e l'art. 2, comma 15, L. 24 dicembre 2003, n.
350. Per la proroga delle agevolazioni tributarie relative agli interventi di
cui al presente comma vedi l'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(5/c) Vedi, anche, l'art. 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(5/d) Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 24 giugno 2003, n. 147. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 agosto 2003.
(5/e) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 94, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(5/f) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 94, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(6) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(6/a) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(6/b) Sostituisce il primo periodo del sesto comma dell'art. 25-bis, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
3. Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche
per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre
2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato,
regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (7);
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il
Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20
giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo,
sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i princìpi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire
l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi
erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e
regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di
cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o
parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini
dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta
Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal
territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o
impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta
Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli
enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue
attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di
studio presenta al Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2004; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione
nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura
di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è
soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il
Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il
funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli
oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del 30
settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri
decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i
motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi
costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio
(7/a) (7/b).
2. (8).
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(7) Per il termine della sospensione di cui alla presente lettera vedi l'art. 2,
comma 21, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(7/a) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 20, L. 24 dicembre 2003, n.
350.
(7/b) Con D.P.C.M. 9 aprile 2003 (Gazz. Uff. 23 giugno 2003, n. 143) è stata
definita la composizione dell'Alta Commissione istituita ai sensi del presente
comma.
(8) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62.
4. Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili
distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al
53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta
sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata
nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è
ridotta al 44,12 per cento.
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5. Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31
dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al
31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) (9);
2) (10);
b) (11);
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità dei dipendenti e dei
collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla generalità o a categorie
dei dipendenti e dei collaboratori";
d) (12);
e) (13);
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. (14).
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(9) Sostituisce la lettera a) al comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446.
(10) Sostituisce il numero 2) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446.
(11) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(12) Sostituisce il comma 4-bis dell'art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(13) Aggiunge i commi 4-bis.1 e 4-bis.2 all'art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446.
(14) Sostituisce il comma 2-quinquies dell'art. 3, D.L. 24 settembre 2002, n.
209.
Capo II - Disposizioni in materia di concordato
6. Concordato preventivo.
1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono
accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta
regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta
che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del
concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il
concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile
delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili,
rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e
quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere
dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative
norme di attuazione.
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7. Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione.
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del
predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente
articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi
d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività
produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei
criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta
i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee
sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività
risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o
compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle
medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di
allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli
importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica
metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene
conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato
nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito
agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569
euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito
al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi
degli articoli 15 e 16 (14/a);
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica (14/b).
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non
si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i
quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti (14/c).
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003
esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta
successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il
20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui
al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le
persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori
imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le
persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi
dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro
per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i
soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997.
La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma
2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati
in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 (14/cc) ed entro il 20
giugno 2004 (14/ccc), maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21
giugno 2003 (14/d). L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il
recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali (14/dd).
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3,
commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1
con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità. I
soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per
ciascuna annualità (14/e).
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude
la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla
dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi
d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella
misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale
reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale
stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione
automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione,
entro il 20 luglio 2003 (14/ee). La definizione automatica da parte delle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003 (14/f), secondo
le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal
comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo,
decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati
dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai
sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone
fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il
periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o
associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in
forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica,
altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai
predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da
181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni
(14/ff).
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo
versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente
all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e
55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di
cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni
previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo
possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non
è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto
previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente
o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della
liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente
all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli
effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non
modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale
sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono
definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di
calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i
criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta
(14/g).
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la
presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003
per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento,
secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista (14/h).
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, sono premesse le parole: "Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze," e le parole:
"entro il 30 novembre 2002" sono soppresse (14/i).
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base
delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al
periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate (14/ii).
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(14/a) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/b) Lettera così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/c) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/cc) Termine rideterminato al 1° marzo 2004 dall'art. 1, Decr. 3 settembre
2003, al 21 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e al 20 luglio 2004
dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(14/ccc) Termine rideterminato al 30 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 3 settembre
2003, al 16 settembre 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e al 18 ottobre
2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(14/d) Termine prorogato al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003,
al 18 maggio 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e al 17 giugno 2004
dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(14/dd) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/e) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/ee) Termine prorogato al 17 novembre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre
2003, al 16 aprile 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e al 17 maggio 2004
dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(14/f) Termine prorogato al 16 gennaio 2004 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003,
emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212.
(14/ff) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/g) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 febbraio 2003.
(14/h) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le modalità tecniche
previste dal presente comma sono state stabilite con Provv. 26 marzo 2003 (Gazz.
Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.), rettificato con Comunicato 16 giugno 2003
(Gazz. Uff. 16 giugno 2003, n. 137). Con Provv. 12 marzo 2004 (Gazz. Uff. 20
marzo 2004, n. 67, S.O.) è stato approvato il nuovo modello con le relative
istruzioni da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione
automatica, in sostituzione del precedente modello approvato con il citato
Provv. 26 marzo 2003.
(14/i) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/ii) Per i nuovi termini e modalità della definizione di cui al presente
articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, l'art. 2, commi 44, 50 e
51, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n.
355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 2
dell'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185,
S.O.), di conversione del citato decreto-legge n. 143 del 2003, entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
"2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i
rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7
aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno
2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno
2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e
17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e
5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27". Vedi, anche, l'art. 1,
Decr. 3 settembre 2003, l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8
aprile 2004.
8. Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi.
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la
loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può
avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività
produttive, del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3,
commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati
nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le
disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta
di cui al presente comma (14/l).
2. [I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8,
commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il
termine è scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono
essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo
pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non
sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile,
possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del
dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge] (14/ll).
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti
entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in
ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché
dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una
dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di
quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata.
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli
obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve
operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis. Nella
dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori
importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 (14/lll) ed il 20 giugno 2004 (14/m),
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003 (14/mm).
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito
risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante
in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste
dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori
imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni
integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o
dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi
del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista (14/n).
4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3,
i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la
presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al
medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma
riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile
2003 (14/nn), le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel
capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la
compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime
somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 3.
Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati
indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza (14/o).
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità,
anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta
un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per
la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano
le disposizioni dei commi 3 e 4 (14/p).
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura
prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di
integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o
alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni
integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate
del 50 per cento (14/q):
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di
ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi
comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui
al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle
sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente
lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione integrativa (14/r);
d) [l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai
procedimenti in corso] (14/s).
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le
maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate
all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili
integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e
all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6 (14/t).
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento
previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma
operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4,
si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero
secondo le modalità ivi previste (14/u).
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei
soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei
maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di
controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di
cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con invito a
controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione
all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi
degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione,
ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è
ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale,
con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha
comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti (14/v);
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c)
del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa (14/w).
11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare,
che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del
presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003 (14/ww), alle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
presentando, entro il 16 settembre 2003 (14/x), la dichiarazione integrativa di
cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi
secondo le modalità di cui al medesimo comma 3. La presentazione della
dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i
redditi prodotti in forma associata (14/xx).
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili
ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente
articolo (14/y) (14/yy).
------------------------
(14/l) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/ll) Comma abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2003, dall'art. 5-ter, D.L.
24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(14/lll) Termine rideterminato al 1° marzo 2004 dall'art. 1, Decr. 3 settembre
2003, al 21 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e al 20 luglio 2004
dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(14/m) Termine rideterminato al 30 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 3 settembre
2003, al 16 settembre 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e al 18 ottobre
2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(14/mm) Termine prima prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge, poi al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, al 18 maggio
2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 ed infine al 17 giugno 2004 dall'art. 1,
Decr. 8 aprile 2004.
(14/n) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(14/nn) Termine prorogato prima al 23 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge, poi al 23 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, al 23 marzo
2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 ed infine al 23 aprile 2004 dall'art. 1,
Decr. 8 aprile 2004.
(14/o) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/p) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/q) Alinea così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/r) Lettera così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione
autentica delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma
2-septies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa
legge di conversione.
(14/s) Lettera abrogata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/t) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/u) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/v) Lettera così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/w) Lettera così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/ww) Termine prorogato prima al 16 giugno 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge, poi al 17 novembre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, al 16 aprile
2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 ed infine al 17 maggio 2004 dall'art. 1,
Decr. 8 aprile 2004.
(14/x) Termine prorogato prima al 16 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge e poi al 16 gennaio 2004 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, emanato in
attuazione dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212.
(14/xx) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(14/y) Con Provv. 25 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 8 marzo 2003, n. 56, S.O.) è
stato approvato il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per
l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione
automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi
versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli
articoli 8, 9, 9-bis e 14 della presente legge. Con lo stesso provvedimento sono
state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via
telematica. Con Provv. 15 aprile 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95) sono
stati approvati i termini per la trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni di cui al presente articolo. Con Provv. 18 febbraio 2004 (Gazz.
Uff. 15 marzo 2004, n. 62, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di
dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la
definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle
scritture contabili, in sostituzione del precedente modello approvato con il
citato Provv. 25 febbraio 2003. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati
i termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di
dichiarazione nonché nelle comunicazioni di cui all'articolo 5 del D.L. 24
dicembre 2002, n. 282 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione.
(14/yy) Per i nuovi termini e modalità della definizione di cui al presente
articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla
relativa legge di conversione, l'art. 2, commi 44, 50 e 51, L. 24 dicembre 2003,
n. 350 e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 3 settembre
2003, l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
9. Definizione automatica per gli anni pregressi.
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente
articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4
dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i
quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le
imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per
l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al
comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità
di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8,
secondo le modalità ivi indicate (15).
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo
d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo
pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti
dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale
applicabile all'eccedenza è pari al 6 per cento, mentre se è risultata di
ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza è pari al 4 per cento (15/a);
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi
di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal
contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta,
e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta
esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento; le somme da versare
complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura
dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro (15/b).
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi
diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e
professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli
esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo
unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000
euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000
euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro
(15/c).
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini
di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di
una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del
decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione
automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità
(15/d).
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori
dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per
ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare
determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della
propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di
ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato
quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera
b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro
(15/e).
7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta
eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle
predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per
cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di
una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per
la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio
è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b),
per ciascuno dei periodi stessi (15/f).
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di
cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un
importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le
società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del
medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente
o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della
liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente
all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli
effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta
regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di
ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle
accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2,
3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice
penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari,
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal
codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le
ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le
modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica
in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la
definizione automatica (15/g).
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di
cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale
regolarizzazione delle attività medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, eccedano
complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 (15/gg) ed il 20
giugno 2004 (15/h), maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003 (15/hh). L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date
indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli
interessi legali (15/i).
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di
controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione
della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle
somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi
degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è
ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale,
con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha
comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti (15/ii);
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c)
del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica
(15/iii);
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di
cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con
esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i
procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti
sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme
dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si
perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per
ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a
titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi
da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di
5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto
rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17
aprile 2003 (15/l). L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione
automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali (15/ll).
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente
articolo (15/m) (15/mm).
------------------------
(15) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/a) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/b) Lettera così modificata prima dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n.
282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1,
comma 2-ter, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 2-quater dello stesso articolo 1.
(15/c) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/d) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/e) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/f) Comma così modificato prima dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n.
282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1,
comma 2-ter, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 2-quater dello stesso articolo 1.
(15/g) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione
autentica delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma
2-septies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-terdecies dello stesso articolo 1.
(15/gg) Termine prorogato al 21 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e
al 20 luglio 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/h) Termine prorogato al 16 settembre 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004
e al 18 ottobre 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/hh) Termine prima prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge, poi al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, dall'art. 1,
Decr. 16 gennaio 2004 e dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/i) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/ii) Lettera così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/iii) Lettera così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/l) Termine prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile 2003,
emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge e
al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, emanato in attuazione
dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212.
(15/ll) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era
stato successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 4, commi 27 e 90, L. 24 dicembre 2003,
n. 350.
(15/m) Con Provv. 25 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 8 marzo 2003, n. 56, S.O.) è
stato approvato il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per
l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione
automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi
versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli
articoli 8, 9, 9-bis e 14 della presente legge. Con lo stesso provvedimento sono
state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via
telematica. Con Provv. 15 aprile 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95) sono
stati approvati i termini per la trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni di cui al presente articolo. Con Provv. 18 febbraio 2004 (Gazz.
Uff. 15 marzo 2004, n. 62, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di
dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la
definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle
scritture contabili, in sostituzione del precedente modello approvato con il
citato Provv. 25 febbraio 2003. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati
i termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di
dichiarazione nonché nelle comunicazioni di cui all'articolo 5 del D.L. 24
dicembre 2002, n. 282 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione.
(15/mm) Per i nuovi termini e modalità della definizione di cui al presente
articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, l'art. 2, commi 44, 50 e
51, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n.
355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche,
l'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1,
Decr. 8 aprile 2004.
9-bis. Definizione dei ritardati od omessi versamenti.
1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per
le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli
importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
17 aprile 2003 (15/mmm), possono essere versati in tre rate, di pari importo,
entro il 30 novembre 2003 (15/n), il 30 giugno 2004 (15/nn) e il 30 novembre
2004 (15/nnn) (15/o).
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state
iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute
limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a
condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state
pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al
comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data
se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per
fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002,
all'autorità giudiziaria (15/oo).
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono
tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica,
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o
le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento
effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al
comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo
sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro
annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non
dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data
medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate
anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è
stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano
fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle
iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per
cento annuo (15/ooo) (15/p) (15/pp).
------------------------
(15/mmm) Termine prima prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge e poi al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, dall'art. 1,
Decr. 16 gennaio 2004 e dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/n) Termine rideterminato al 21 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004 e al 20 luglio 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/nn) Termine rideterminato al 16 settembre 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004 e al 18 ottobre 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/nnn) Termine rideterminato al 30 novembre 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004 e al 27 dicembre 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/o) Vedi, anche, l'art. 2, comma 45, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Il presente
comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(15/oo) Vedi, anche, l'art. 2, comma 45, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Il
presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(15/ooo) Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003,
n. 59, non convertito in legge.
(15/p) Articolo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per i nuovi termini e
modalità della definizione di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.L. 24
giugno 2003, n. 143, l'art. 2, comma 50, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art.
23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, l'art. 1,
Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/pp) Con Provv. 25 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 8 marzo 2003, n. 56, S.O.) è
stato approvato il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per
l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione
automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi
versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli
articoli 8, 9, 9-bis e 14 della presente legge. Con lo stesso provvedimento sono
state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via
telematica. Con Provv. 15 aprile 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95) sono
stati approvati i termini per la trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni di cui al presente articolo. Con Provv. 18 febbraio 2004 (Gazz.
Uff. 15 marzo 2004, n. 62, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di
dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la
definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle
scritture contabili, in sostituzione del precedente modello approvato con il
citato Provv. 25 febbraio 2003. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati
i termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di
dichiarazione nonché nelle comunicazioni di cui all'articolo 5 del D.L. 24
dicembre 2002, n. 282 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione.
10. Proroga di termini.
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli
articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
prorogati di due anni (15/q).
------------------------
(15/q) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
11. Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili. Proroga di termini (15/r).
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici
formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate
entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003 (15/rr), con
l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata
presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni (15/s).
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1,
possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che
il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 (15/ss) istanza
con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione
precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica
e liquidazione delle maggiori imposte (15/t).
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con
esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è
priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini
per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni,
ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo
17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono
dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003 (15/u) (15/uu).
------------------------
(15/r) Rubrica così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/rr) Termine fissato al 16 aprile 2004 dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 24
giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione e modificato
dall'art. 34, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dall'art. 23-decies, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/s) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(15/ss) Termine fissato al 16 aprile 2004 dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 24
giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione e modificato
dall'art. 34, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dall'art. 23-decies, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/t) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(15/u) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(15/uu) Per i nuovi termini e modalità della definizione di cui al presente
articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla
relativa legge di conversione, l'art. 2, commi 46 e 50, L. 24 dicembre 2003, n.
350 e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. Il comma 2 dell'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 212
(Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185, S.O.), di conversione del citato
decreto-legge n. 143 del 2003, entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, ha così disposto: "2. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli
effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili
i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della
definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle
definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della
medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27". Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 3 settembre 2003,
l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
12. Definizione dei carichi di ruolo pregressi.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre
2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi
di mora e con il pagamento (15/v):
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 31
dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro
il 16 aprile 2003 (15/vv), possono sottoscrivere apposito atto con il quale
dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il
residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004 (15/vvv). Sulle somme
riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento (15/w).
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea (15/x).
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1°
gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base
di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16
marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo
(15/xx).
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il
modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento
delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei
concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi
flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione (15/y) (15/yy).
------------------------
(15/v) Alinea così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/vv) Termine fissato al 16 ottobre 2003 dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 24
giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(15/vvv) Per la rideterminazione del termine al 16 marzo 2005 vedi l'art. 1,
Decr. 16 gennaio 2004 e al 18 aprile 2005 vedi l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/w) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 24 giugno 2003, n. 143 e l'art.
4, commi 118, 119 e 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(15/x) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/xx) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2-ter, D.L. 24 giugno 2003, n. 143,
inserito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 2
dell'art. 34, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dall'art. 23-decies, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Per la rideterminazione al 16 marzo 2005 del termine di versamento del residuo
importo dovuto ai sensi del presente comma, vedi l'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004. Successivamente il suddetto termine di versamento è stato ulteriormente
differito al 18 aprile 2005 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(15/y) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28
febbraio 2003.
(15/yy) Per i nuovi termini della definizione di cui al presente articolo vedi
l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla relativa legge di
conversione, e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 2 dell'art. 1, L. 1°
agosto 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185, S.O.), di conversione
del citato decreto-legge n. 143 del 2003, entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: "2. Restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli
effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili
i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della
definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle
definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della
medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27". Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 3 settembre 2003,
l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
13. Definizione dei tributi locali.
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione
dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la
riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un
termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni
dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi
tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per
i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri
effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri
procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle
predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del
procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia
eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente
locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto
stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri
delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica
ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con
esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché
delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di
tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in
conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia
previste dai rispettivi statuti.
------------------------
14. Regolarizzazione delle scritture contabili.
1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e
in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e
gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si
avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in
apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le
minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti
imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto
dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o
trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i
soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione
delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario,
nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli
del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e
i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi
di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è
stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo
che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio (15/z).
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi
documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività
fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette
variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini
della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi Fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui
al comma 5 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei princìpi
civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi
dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre
2001, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002
(15/zz).
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui
all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili
di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei
princìpi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario,
nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del
periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in
precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori
valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta
sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al
periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano
le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta
sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche
della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti
ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre
2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui
all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive (16).
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data
anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata (16/a) (16/b)
(16/bb).
------------------------
(15/z) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15/zz) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16) Comma così modificato prima dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1, comma
2-duodecies, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di
conversione. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile
2003, n. 59, non convertito in legge.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/b) Con Provv. 25 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 8 marzo 2003, n. 56, S.O.) è
stato approvato il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per
l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione
automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi
versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli
articoli 8, 9, 9-bis e 14 della presente legge. Con lo stesso provvedimento sono
state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via
telematica. Con Provv. 15 aprile 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95) sono
stati approvati i termini per la trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni di cui al presente articolo. Con Provv. 18 febbraio 2004 (Gazz.
Uff. 15 marzo 2004, n. 62, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di
dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la
definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle
scritture contabili, in sostituzione del precedente modello approvato con il
citato Provv. 25 febbraio 2003. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati
i termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di
dichiarazione nonché nelle comunicazioni di cui all'articolo 5 del D.L. 24
dicembre 2002, n. 282 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione.
(16/bb) Per i nuovi termini e modalità della definizione di cui al presente
articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, l'art. 2, commi 47 e 50, L.
24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1,
Decr. 3 settembre 2003, l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8
aprile 2004.
15. Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione (16/c).
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La
definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata
l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione (16/d).
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio
di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003,
degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle
percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a
15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000
euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000
euro (16/e).
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di
rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo
comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti
dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per
i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti
mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a
titolo di sanzione (16/f).
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si
perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo
calcolato (16/g):
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive,
applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo (16/h);
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore
aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso (16/i);
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di
irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le
sanzioni minime applicabili (16/l);
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il
conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65
per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale
stesso (16/m).
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le
violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (16/n).
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea (16/nn).
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati
entro 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento
diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 (16/o) ed il 20
giugno 2004 (16/oo), maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003 (16/p). L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima
rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza
dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di
calcolo seguite (16/pp).
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene
effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del
medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni
caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto,
della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione
delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di
esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale
conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione (16/q).
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003
(16/qq) restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli
avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui
al medesimo comma 1 (16/r) (16/s).
------------------------
(16/c) Rubrica così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/d) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/e) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(16/f) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/g) Alinea così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente alinea era
stato successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(16/h) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/i) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/l) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/m) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/n) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/nn) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/o) Termine rideterminato al 21 giugno 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004 e al 20 luglio 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(16/oo) Termine rideterminato al 16 settembre 2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004 e al 18 ottobre 2004 dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(16/p) Termine prima prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge e poi al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, dall'art. 1,
Decr. 16 gennaio 2004 e dall'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(16/pp) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era
stato successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge.
(16/q) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione
autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2-septies
dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
(16/qq) Termine prorogato al 20 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile 2003,
emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge.
Per la fissazione del termine al 19 aprile 2004 vedi l'art. 1, comma 2-sexies,
D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione e
modificato dal comma 1 dell'art. 34, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dall'art.
23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(16/r) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/s) Vedi, anche, l'art. 5-ter, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Per i nuovi termini e modalità
della definizione di cui al presente articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno
2003, n. 143, l'art. 2, commi 48, 50 e 51, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art.
23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Il comma 2 dell'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 212 (Gazz.
Uff. 11 agosto 2003, n. 185, S.O.), di conversione del citato decreto-legge n.
143 del 2003, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, ha così disposto: "2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi
sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti
effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui
all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati
tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui
agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289
del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27". Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, l'art. 1, Decr. 16 gennaio
2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004..
16. Chiusura delle liti fiscali pendenti.
1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni
tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito
di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità
dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di
definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del
contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa,
sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla
predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la
lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità
dell'atto introduttivo del giudizio (16/t).
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003,
secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui
la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un
massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata
è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 aprile 2003 (16/tt) sull'importo delle rate successive.
L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non
determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali
(16/u).
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello
Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del
giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato (16/v);
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla
lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore
degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione,
l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado,
al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni
collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di
liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è
determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati (16/w).
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2,
un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è
presentata, entro il 21 aprile 2003 (16/ww), una distinta domanda di definizione
in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore
del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio (16/x).
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già
versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto
delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori
dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al
comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il
perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le
somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea (17).
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo
sono sospese fino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite
nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le
liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono
altresì sospesi, sino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli,
controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio (17/a).
7. [Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i
termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei
tribunali e delle corti di appello] (17/b).
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e
alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004,
un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di
definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile
2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della
domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella
cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30
aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre
ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la
definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la
sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro
sessanta giorni dalla sua notifica (17/c).
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia
riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria
centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo
27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il
Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un
membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data
dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta
giorni (17/d).
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati
esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non
sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5 (17/e) (17/ee).
------------------------
(16/t) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/tt) Termine prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile 2003,
emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge.
(16/u) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge. Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 1, D.L. 24 giugno
2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(16/v) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/w) Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(16/ww) Termine prorogato prima al 21 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile
2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in
legge, poi al 21 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, al 22 marzo
2004 dall'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 ed infine al 21 aprile 2004 dall'art. 1,
Decr. 8 aprile 2004.
(16/x) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le modalità relative
alla presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti vedi
la Det. 4 marzo 2003, per le liti in cui è parte l'Agenzia delle dogane; la Det.
17 marzo 2003, n. 2003/14054/COA/CTL, per le liti in cui è parte
l'Amministrazione dei monopoli di Stato; il Provv. 19 marzo 2003, per le liti in
cui è parte l'Agenzia del territorio; il Provv. 3 marzo 2003, per le liti in cui
è parte l'Agenzia delle entrate.
(17) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/a) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 24 giugno
2003, n. 143, dal comma 3 dell'art. 34, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal
comma 12 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 23-decies, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/b) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/c) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 24 giugno
2003, n. 143, come modificato dalla relativa legge di conversione, dal comma 3
dell'art. 34, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dall'art. 23-decies, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 7 aprile 2003, emanato in attuazione del D.L. 7
aprile 2003, n. 59, non convertito in legge.
(17/d) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/e) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/ee) Per i nuovi termini e modalità della definizione di cui al presente
articolo vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, l'art. 2, commi 49 e 50, L.
24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 2 dell'art. 1, L.
1° agosto 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185, S.O.), di conversione
del citato decreto-legge n. 143 del 2003, entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: "2. Restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli
effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili
i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della
definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle
definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della
medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27". Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 3 settembre 2003,
l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004..
17. Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale.
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo,
dall'articolo 17 della tariffa annessa al D.M. 28 dicembre 1995 del Ministro
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e
successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere
definite, entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un
procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una
somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta. Il versamento è effettuato con
le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato (17/f).
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e
pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti
politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in
sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno
e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia
provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente
comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il
versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente
comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
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(17/f) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non
convertito in legge. Per i nuovi termini della definizione di cui al presente
comma vedi l'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143. Il comma 2 dell'art. 1, L. 1°
agosto 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185, S.O.), di conversione
del citato decreto-legge n. 143 del 2003, entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: "2. Restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli
effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili
i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della
definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle
definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della
medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27".
Capo III - Proroghe e altre disposizioni
18. Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli.
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in
deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi
registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per
cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La
reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a
quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.M. 5 aprile
1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo
della tassa automobilistica è pari a 50 euro.
------------------------
19. Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo.
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività
produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1º
gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003
l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino
al 31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per
le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai
rischi da dissesto idrogeologico (17/ff).
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454
del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1º gennaio 2003".
------------------------
(17/ff) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n.
350.
20. Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per
l'estero (17/g).
1. [Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano
alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio
2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il
versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la
facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle
attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è
stabilito entro il 15 gennaio 2003 (17/h);
c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge (17/i);
d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la
punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati
non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie
rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della
dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo
indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario al
quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva
è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27
settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione
riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre
2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato
degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano
indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo
d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica] (17/l).
2. [All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i trasferimenti
dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale
sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a
ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi"] (17/m).
3. [ (17/n).
4. [ (17/o).
5. [ (17/p).
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non
ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni
riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
------------------------
(17/g) Rubrica così sostituita dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/h) Il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle
attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stato
stabilito con Provv. 9 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2003, n. 11).
(17/i) Il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse è stato
approvato con Provv. 2 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2003, n. 8) e,
successivamente, sostituito con Provv. 3 marzo 2003 (Gazz. Uff. 13 marzo 2003,
n. 60), corretto con Comunicato 9 aprile 2003 (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 83).
(17/l) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/m) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/n) Il presente comma, che sostituiva il comma 3 dell'art. 1, D.L. 28 giugno
1990, n. 167, è stato abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/o) Il presente comma, che sostituiva il comma 4-bis dell'art. 1, D.L. 28
giugno 1990, n. 167, è stato abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n.
282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17/p) Il presente comma, che sostituiva il comma 1 dell'art. 7, D.L. 28 giugno
1990, n. 167, è stato abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
21. Disposizioni in materia di accise.
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno
2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino
al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004 (17/q).
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2004. Il
quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in
litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine (17/r).
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio
2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti,
entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di
consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 (17/s).
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003.
10. I benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero
anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato
o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio
(17/t).
11. (18).
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
"di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno
2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e
di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della
legge 1º dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
------------------------
(17/q) Comma così modificato prima dall'art. 17-bis, D.L. 24 giugno 2003, n.
147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 2,
comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(17/r) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(17/s) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269. Per la sospensione, relativamente all'anno 2003, del potere previsto dal
presente comma vedi l'art. 1, D.L. 10 dicembre 2003, n. 341. Vedi, anche, l'art.
2, comma 62, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(17/t) Vedi, anche, l'art. 14, L. 8 luglio 2003, n. 172.
(18) Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
22. Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e
sportive.
1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso
illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione,
l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e
intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche
definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della
conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la
loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in
rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito
archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione
dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito (18/a).
2. (19).
3. (20).
4. (20/a).
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'àmbito dello spettacolo
viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante
in relazione alle attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone
azionato a ruspe, pesca verticale di abilità", inseriti nell'elenco istituito ai
sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al D.M. 10
aprile 1991 del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello
spettacolo, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31
dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata
legge n. 337 del 1968 (21).
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle
loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici
esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 31 gennaio
2000, n. 29 del Ministro delle finanze, nonché le prescrizioni da osservare ai
fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale (21/a).
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese
connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi
da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base
degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, è consentito previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della
stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del
richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio
di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al
momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della
possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla
composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso
del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, il cui il rilascio è comunque subordinato alla valutazione
del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione
di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di
non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché
rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica
sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è
consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel
rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e
locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso,
comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche
statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente
connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della
scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di
oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché di
audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate
con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato (21/b).
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al
comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al D.M. 31 gennaio
2000, n. 29 del Ministro delle finanze, possono partecipare anche le società di
capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del
totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica
alle scommesse multiple libere con più di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di
svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto,
al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto
della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se
non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse
previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 174
del Ministro delle finanze, e successive modificazioni, su avvenimenti che
prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da
quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre
otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel
resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione
dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e al D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del
corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche
e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE
e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali
relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per
consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a
totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota
fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a
totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota
fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per
il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5
per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione
dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento
della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1°
gennaio 2003 (21/c).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
------------------------
(18/a) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 11
marzo 2003 e il D.Dirett. 10 aprile 2003.
(19) Sostituisce l'art. 38, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(20) Sostituisce l'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(20/a) Sostituisce l'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
(21) Comma così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(21/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 27
ottobre 2003.
(21/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 3
aprile 2003.
(21/c) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma
era stato modificato dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003, n. 45, decaduto per
decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, L.
1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del suddetto D.L. n. 147 del
2003.
TITOLO III
Disposizioni in materia di spesa.
Capo I Spese delle amministrazioni pubbliche
23. Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato
di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della
gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei
rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo
precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni
relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per
cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli
stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi
da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le
relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente
articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in
misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere
dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo
69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e
patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione
dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene
conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie
dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti.
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24. Acquisto di beni e servizi.
1. [Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per
l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti
pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano
procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale
di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto
è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli
incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (21/d)] (21/e)
(21/f).
2. [Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381] (21/g) (21/h).
3. [Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche
amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e,
comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto di
beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta
qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di acquisti in maniera
autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488] (21/i). Al fine di consentire il conseguimento di
risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157
(21/l) (21/m).
3-bis. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al
primo periodo del comma 3 (21/n)] (21/o).
4. [I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare
le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa
di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto] (21/p).
4-bis. [Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici
servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli
uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e
delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto
dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi
sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e
amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al
comma 4 (21/q)] (21/r).
5. [Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa
privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di
mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti]
(21/s).
6. [Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il
monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni
quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di
specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici] (21/t).
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul
proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il
marketplace nell'anno successivo (21/u) (21/v).
6-ter. [Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la
Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione
delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle
pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza
tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici (21/w)]
(21/x).
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di
acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977,
previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze (21/y) (21/z).
8. [I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente
partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e
successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa
comunitaria di settore] (22).
9. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni,
norme di principio e di coordinamento] (22/a).
------------------------
(21/d) In deroga alle limitazioni di spesa previste dal presente comma vedi
l'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2003, n. 52, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione e l'art. 3, comma 4, D.L. 10 luglio 2003, n. 165.
(21/e) Comma soppresso dall'art. 15, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(21/f) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/g) Comma soppresso dall'art. 15, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(21/h) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/i) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/l) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(21/m) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/n) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito
dalla relativa legge di conversione. A parziale modifica di quanto disposto dal
presente comma vedi l'art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(21/o) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/p) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/q) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(21/r) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/s) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/t) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/u) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(21/v) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/w) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(21/x) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(21/y) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30
luglio 2003.
(21/z) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(22) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
(22/a) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi
6-bis e 7.
25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di
crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria,
applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici
economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti
alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di
interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione
di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si
possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni
caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni
a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima
applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere
inferiore a 12 euro.
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26. Disposizioni in materia di innovazione tecnologica.
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è istituito il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione
dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui
all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le
modalità di funzionamento del fondo, individua i progetti da finanziare e, ove
necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate (22/b).
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e
telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi
risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori
pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle
tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le
aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni,
e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed
i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di
grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed
assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in
collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il
coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano
le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto
dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove
tecnologie (22/c).
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione
e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i
provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e
della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel
quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per
l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e
dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme
anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a
distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli
accademici, ai sensi del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al termine
dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini
dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le
istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in
grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in
modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività,
salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di
servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di
apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la
gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta
di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione
della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo
sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare
il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento
offerti (22/d).
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per
la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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(22/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14
ottobre 2003.
(22/c) Vedi, anche, le linee guida per l'adozione del protocollo informatico e
per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi approvate con
D.M. 14 ottobre 2003.
(22/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17
aprile 2003.
27. Progetto "PC ai giovani".
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le
disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il fondo è
destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani",
diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e
digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli
incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione (22/e).
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato
(22/f).
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(22/e) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile
2003.
(22/f) Vedi, anche, l'art. 4, commi 9 e 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
28. Acquisizione di informazioni.
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni
utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi
dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti
enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al
collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze
può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o
tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei
nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica
rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali
che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento
prive della codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce,
con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri
decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. (22/g).
7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
------------------------
(22/g) Sostituisce il comma 6 dell'art. 227 del testo unico di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
29. Patto di stabilità interno per gli enti territoriali.
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione
a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità,
con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto
di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso
d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di
stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere
almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione
di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e
le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato,
dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla
riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti
con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento
delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno
2001.
6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il
confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti (22/h).
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione
di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e
le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato,
dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla
riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti
con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento
delle elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è
soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le
parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono
soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il
disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003,
determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso
d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini
del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:a) i
trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità
interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai
tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e
dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia
e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere
superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo
finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione
definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per
cento rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il
Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di
statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al
presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le
locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione
europea per l'attuazione dei necessari controlli (22/i).
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui
al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112.
15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da
parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi
di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e,
inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti
sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001,
le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno
successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento
degli obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il
collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora
l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al
Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i
componenti del collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa
articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente
con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non
oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le
province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel
trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui
pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella
determinazione del saldo. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si
applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al
monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei
rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai
commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI (22/l).
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese
correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i
flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono,
per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro
il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
------------------------
(22/h) Comma aggiunto dall'art. 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(22/i) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24
giugno 2003.
(22/l) Comma così modificato dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
30. Disposizioni varie per le regioni.
1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in
attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento
attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di
parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli
confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e
delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da:
"attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di
risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica,
ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 è
abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le
parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base
dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati
consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4. (22/e).
5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a
statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242
a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come
determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro
342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla
ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
(23).
6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui
al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale
per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è
corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a
23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a
contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è
subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la
regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra
PIL regionale e PIL nazionale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste in apposita sede tecnica la
procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima,
per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo
Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia
sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui
all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in
196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a
decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di
pari importo.
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione
Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli
oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta
sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali
dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia
elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come
sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli-Venezia Giulia è
ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di
euro annui.
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle
seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti
dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente
ai mutui già assunti dalla regione.
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e
la regione Friuli-Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte
dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i
crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle
risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni
1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni
2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli
anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno
sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro
14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e
2005.
13. La regione Friuli-Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo
sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi
dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del
quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo
le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1.
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della
Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno
assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica
percepita al momento di commissione della violazione.
------------------------
(22/e) Sostituisce l'art. 6, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.
(23) Con D.M. 19 giugno 2003 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 157) si è provveduto
alla ripartizione del finanziamento previsto dal presente comma.
31. Disposizioni varie per gli enti locali.
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di
euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno
2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono
definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo
49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro
che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle
unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad
incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad
incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito
secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali,
salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono
disposte secondo le modalità individuate con il D.M. 21 febbraio 2002 del
Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di
25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di
euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità
montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25
milioni di euro. [Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti
per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento
di cui al D.M. 1º settembre 2000, n. 318 del Ministro dell'interno, escludendo,
ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5
dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti]
(23/a).
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività
di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei
cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6,
è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta
dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento (23/b);
b) gli enti locali, nell'àmbito dei propri poteri pianificatori del territorio,
possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la
realizzazione dei presìdi di polizia siano inserite tra le opere di
urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui
all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su
proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da
destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o
caserme;
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento
funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presìdi di polizia,
contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti,
determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito
dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è
istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella
misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio
dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le
modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata
normativa (23/c).
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province" e, alla fine
del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e
comuni".
10. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui
all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo
sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato
annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate
di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai
sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o
insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti,
non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al
completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero
dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo
67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del
presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione,
in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito
decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle
stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base
degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero
dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 (23/d).
14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il
Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali
spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei
trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta
dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive
modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle
somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di
procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio
successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare
(23/e).
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della
Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai
princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento
dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere
di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che
hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali
enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il
finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il
ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano
maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato
di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata
la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale
spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla
popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della
liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata (23/f).
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003,
limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.
17. (23/g).
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai
consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti
territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della
stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34
della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro
quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta
dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai
comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di
competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le
proprie banche dati (23/h).
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile,
ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità
idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quattro anni".
22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le
esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni,
alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti
territoriali (24).
------------------------
(23/a) Periodo soppresso dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(23/b) Per le modalità di assegnazione del contributo di cui alla presente
lettera vedi il D.M. 23 dicembre 2003.
(23/c) Le disposizioni di cui al presente comma sono state confermate per l'anno
2004 dall'art. 2, comma 18, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(23/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17
novembre 2003, n. 372.
(23/e) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma
vedi l'art. 3, comma 37, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(23/f) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n.
350, come sostituito dall'art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.
(23/g) Sostituisce i numeri 4) e 4-bis) all'art. 8, comma 1, lettera d), D.L. 27
ottobre 1995, n. 444.
(23/h) Vedi, anche, l'art. 46, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(24) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
32. Flussi di tesoreria e dati di cassa.
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (24/a).
2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei
conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le
regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato
al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e
definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi
informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in
associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie
professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che
svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000
abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della
popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito
d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"159.114.224,77 euro".
------------------------
(24/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno
2003, il D.M. 31 gennaio 2003 e, per l'anno 2004, il D.M. 5 marzo 2004.
Capo II - Oneri di personale
33. Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa.
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di
570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.
All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le
parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208
milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti
economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo
n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di
22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle
Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro
da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da
destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la
progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo
2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno
2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i
trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale
valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo
dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di
Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso
l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati (24/aa).
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle
autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'àmbito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per
il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei
medesimi benefìci economici individuando le quote da destinare
all'incentivazione della produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici
non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
ricerca".
6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività
svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e
dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede
elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di
sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le
risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000
da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione
integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono
altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un
importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni
di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico
di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25
febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate
di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali
dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio
sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.
------------------------
(24/aa) Vedi, anche, il D.P.C.M. 2 dicembre 2003 e il D.M. 23 dicembre 2003.
34. Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi
pubblici.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono
alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di
specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (24/b).
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il
principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non
possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti
alla data del 29 settembre 2002 (24/c).
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma
1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai
posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla
stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della
legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di
indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro
la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte
salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative
alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n.
331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Nell'àmbito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza
antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e
alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla
data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima
data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di
merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni
sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze
più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo
contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità
del fondo di cui al comma 5 (24/d).
7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione
organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle
predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per
profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del
numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma
nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma.
Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico
disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per
cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero
dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.
Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso
per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero
dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della
dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva
di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di
7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo
portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui
al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è
autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un
contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non
superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma
2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro
per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il
servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto
nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.
9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale
della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e
alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali,
nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in
relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili
professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da
garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per
gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo
sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al
20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello
previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore
alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo
indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In
ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è
altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività
produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le
condizioni di equilibrio economico-finanziario (24/e).
12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata
delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
(25).
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere
all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non
trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. [Per gli enti di ricerca,
per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori
ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le
istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese] (25/a)
(25/b).
13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque
salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi
derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui
all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti
con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni
di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per
gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle università (25/c).
14. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore
dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di
cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23
luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore
dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la pubblica
amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel
rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante
organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno
nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati
al 31 dicembre 2003 (25/d).
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività
culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e
dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (25/e).
20. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003
(25/f).
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate
per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale,
del personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli
adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (26);
b) (27).
24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68, già differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi (27/a).
25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (28);
b) (29) (29/a).
------------------------
(24/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per il personale del
Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.R. 1° marzo 2004, n. 89.
(24/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per il personale del
Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.R. 1° marzo 2004, n. 89.
(24/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 31
luglio 2003.
(24/e) Vedi, anche, l'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto
dal presente comma vedi il D.M. 27 maggio 2003. Per i criteri e i limiti per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato vedi, per le amministrazioni
regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al servizio sanitario
nazionale, il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e, per le amministrazioni provinciali e
comunali, il D.P.C.M. 12 settembre 2003.
(25) Il testo del comma 1-bis è stato inserito nell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503.
(25/a) Periodo soppresso dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 105.
(25/b) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 4, D.L. 10
luglio 2003, n. 165.
(25/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 105, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(25/d) A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3,
comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(25/e) Vedi, anche, l'art. 3, comma 62, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(25/f) Per l'ulteriore proroga dei comandi di cui al presente comma vedi l'art.
3, comma 64, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(26) Sostituisce il comma 1 dell'art. 28, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(27) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 28, L. 28 dicembre 2001, n.
448.
(27/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 23-quinquies, D.L. 24
dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(28) Sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'art. 28, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
(29) Sostituisce il comma 7 dell'art. 28, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(29/a) Vedi, anche, l'art. 3, commi da 53 a 60, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
35. Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario
inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà
d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree
delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino
all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle
singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il
completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario
già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e
i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori
scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione
complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la
sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni
durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui
alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti
d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale
commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo
disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può
chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di
utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla
risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il
personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al
collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti
per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si
intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in
presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in
situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap
provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali,
con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti
dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad
incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei
servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e
delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di
collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica
per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in
appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per
l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio
per consentire l'attivazione dei contratti.
------------------------
36. Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo
della vita.
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle
indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa
soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica
anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad
estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento
dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di
formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo
previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di
cui ai D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ed alle L.
10 ottobre 1990, n. 287, L. 31 luglio 1997, n. 249, L. 14 novembre 1995, n. 481,
L. 11 febbraio 1994, n. 109, L. 12 giugno 1990, n. 146, L. 31 dicembre 1996, n.
675, L. 4 giugno 1985, n. 281, e L. 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni (29/b).
------------------------
(29/b) Per l'interpretazione autentica delle norme di cui al presente articolo
vedi l'art. 3, comma 73, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
37. Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale.
1. (30).
------------------------
(30) Sostituisce il primo comma dell'art. 12, L. 11 marzo 1953, n. 87.
Capo III - Interventi in materia previdenziale e sociale
38. Gestioni previdenziali.
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro
per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per
le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. (31).
5. I lavoratori iscritti al fondo integrativo dell'assicurazione generale
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del
personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di
separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di
ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con
le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale
contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione
generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei
contributi previdenziali nel fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le
predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato (31/a).
6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare
all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale
per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto
conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di
cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n.
335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1º gennaio
2003.
8. (31/b).
9. A decorrere dal 1º gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale
prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani
residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui
all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni,
deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un
reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di
trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da
raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia
con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della
vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui
all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima
procedura può essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione
sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non può, in ogni caso,
concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per
tredici mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo
della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo inferiore
a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto incremento può essere
superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità a condizione che il
titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all'articolo 8,
secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 60 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista
dall'articolo 49, comma 1, della presente legge si accerti un numero di
beneficiari che comporti un onere inferiore a quello della predetta
autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso
previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti
un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i
requisiti di accesso al beneficio (32).
10. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005
destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani
ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11. È autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005
destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani
ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali
la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti
e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a
partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni
di cui alle L. 26 gennaio 1980, n. 16, L. 5 aprile 1985, n. 135, e L. 29 gennaio
1994, n. 98.
------------------------
(31) Aggiunge un periodo, dopo il primo, all'art. 11, comma 4, D.Lgs. 16
febbraio 1996, n. 104.
(31/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16
giugno 2003.
(31/b) Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio
2003 e il D.M. 1° dicembre 2003.
39. Spesa assistenziale e benefìci previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto.
1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali
a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti
previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della
sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di
tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa
vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei
trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi
pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799
milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3
del presente articolo, nonché al rifinanziamento del fondo nazionale per le
politiche sociali e del fondo per l'occupazione.
3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro
per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18,
comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli
atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto.
4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti
disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare
l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e
l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero
dell'assegno sociale (32/a).
5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della
relativa pensione (32/b).
6. A decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo
3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini
riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale
svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e
relazionali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno
2003.
8. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono
aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo
delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto
all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di
516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo (32/c).
9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di
indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da
sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio
in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non
si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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(32/a) In merito all'interpretazione autentica di cui al presente comma vedi,
anche, la Circ. 17 gennaio 2003, n. 6, emanata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni.
(32/b) In merito all'interpretazione autentica di cui al presente comma vedi,
anche, la Circ. 17 gennaio 2003, n. 6, emanata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni.
(32/c) In merito all'interpretazione autentica di cui al presente comma vedi,
anche, la Circ. 17 gennaio 2003, n. 6, emanata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni.
40. Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile
nazionale come accompagnatori dei ciechi civili.
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i
volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64,
possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai
ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano
richiesta.
2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che
svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità
dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore
di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali
per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che
svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è
necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e
7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili
ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle
suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al
presente articolo (32/d).
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
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(32/d) Vedi, anche, l'art. 7, D.M. 28 marzo 2003 e l'art. 7, D.M. 25 marzo 2004.
41. Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti
di solidarietà.
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della
complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero
miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in
sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti
è ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima
proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a
valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai
lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante
l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori
socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i comuni perché predispongano piani di reinserimento
dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica
attiva del lavoro.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le
parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo le parole: "nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002" sono aggiunte
le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'àmbito del fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di
euro.
4. (33).
5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario
2003 a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 (33/a).
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può
proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per
la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di
91 milioni di euro.
7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8,
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da
enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1
e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata
ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento
economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli
assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo
dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48
mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (33/b).
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, si provvede a carico del
fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (33/c).
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività
produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di
servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il
trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio
1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva
dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi
di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana
si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10
per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità
produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo
dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria
concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64
milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004.
All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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(33) Sostituisce il secondo periodo dell'art. 3, comma 8, L. 23 dicembre 1998,
n. 448.
(33/a) Con D.Dirett. 18 settembre 2003 (Gazz. Uff. 30 settembre 2003, n. 227) è
stata disposta la ripartizione su base provinciale delle risorse di cui al
presente comma.
(33/b) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(33/c) Comma così modificato dall'art. 44, comma 9-ter, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
42. Confluenza dell'INPDAI nell'INPS.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI),
costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture
e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi
e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso
Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata
nell'àmbito del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al
comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le
passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono
all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni
pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto
riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato,
nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare,
per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione
è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite
fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione
pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite
a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione
pensionabile, le norme vigenti nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la
medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di
rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto
riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole
previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le
funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da
quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro
dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS,
coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire
alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre
2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello
stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso
l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino
alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è
integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della
categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i
dirigenti di aziende industriali.
7. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della
somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per
l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai
fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto
dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta
evidenza contabile.
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43. Norme in materia di ENPALS.
1. Nell'àmbito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale,
con effetto dal 1º gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in
vigore nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione,
relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per
l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il
collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (33/d).
2. (34).
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i
compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento
economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il
40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili
alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e
pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per
le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i
periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
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(33/d) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.P.R. 24
dicembre 2003, n. 357.
(34) Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708.
44. Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da
lavoro.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi
da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o
superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di
età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di
anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino
applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere
al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio
2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al
mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile
del fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età
anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in
possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità
contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è
arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per
cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo,
ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di
cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio
2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta
pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i
requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di
lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora
essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata
come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la
pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da
pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di
cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di
volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi
interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione
relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni
relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni
di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la
misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto
che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di
gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede
al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003,
secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato
può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto
dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza,
applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla
data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16
marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una
base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima
dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento
rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per
i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene
effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di
pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo
periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione
pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali
erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali
e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e
delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la
propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi
contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione
alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota
di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003 e di
ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra committente e
lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato.
Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma
4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non
pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati
criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse (34/a).
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui
al presente articolo nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
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(34/a) Vedi, anche, l'art. 45, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
45. Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti.
1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani
iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di
forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori
diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti
agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di
collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il
titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore
a novanta giorni. È fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente
articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in relazione alle quali
è possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonché le modalità
di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette modalità di
attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite in modo che l'onere
conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di
euro per l'anno 2003.
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46. Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione
maestri del lavoro.
1. Il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato
dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni
legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli
interventi, comunque finanziati a carico del fondo medesimo, disciplinati da
altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al fondo senza vincolo di
destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di
cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del fondo
medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli
interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per
cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di
nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione
e per il sostegno alla natalità.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del fondo nazionale per le politiche
sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale
dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da
garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione
ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei
finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva assegnazione al fondo di cui al comma 1.
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della
federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai
giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella
collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla
protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori
di handicap ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla federazione
medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del
fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
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47. Finanziamento di interventi per la formazione professionale.
1. Nell'àmbito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione
dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro
per l'anno 2003".
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48. Fondi interprofessionali per la formazione continua.
1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (35);
b) (36);
c) il comma 7 è abrogato;
d) (37);
e) (38);
f) (39).
2. I Fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti
costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dal presente articolo.
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(35) Sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(36) Sostituisce il comma 6 dell'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(37) Sostituisce il comma 8 dell'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(38) Sostituisce il comma 10 dell'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(39) Sostituisce il comma 12 dell'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
49. Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex
Jugoslavia.
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero
considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare
ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati
sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in
cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le
prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la
certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita
verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003 (39/a).
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno
specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente
disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in
territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.
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(39/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12
maggio 2003.
50. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
1. (40).
2. (41).
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con
onere a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per
l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non
può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto fondo per
l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è
preordinata nell'àmbito del fondo (41/a).
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e
relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto fondo per
l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività
lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa,
ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione
anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31
dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con
la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La
domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità
con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che
intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.
L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma
5, del D.M. 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere
dal 1º gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno
anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le
parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente
comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e
subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno
per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro
51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44
milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni
per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del
fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
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(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.
(41) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.
(41/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26
giugno 2003 e il D.M. 2 ottobre 2003.
51. Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi.
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli
sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle
Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti
in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia
derivata la morte o una inabilità permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per
l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i
termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi
(41/b).
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(41/b) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 205, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi,
anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 205.
Capo IV - Interventi nel settore sanitario
52. Razionalizzazione della spesa sanitaria.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure
termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti
individuati dal regolamento di cui al D.M. 28 maggio 1999, n. 329 del Ministro
della sanità, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,
dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei
grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo
di 50 euro.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'àmbito degli accordi di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la
misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui
all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'àmbito degli stessi
accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa
predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il
Governo, anche nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la
compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n.
323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi
anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis,
5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la
relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano (41/c);
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni
che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità
nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo 22
novembre 2001 tra Governo, regioni e province autonome, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o
del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo
svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in
maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei
sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la
flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del
lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati,
unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non
prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione
delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una
relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti
e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica
dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio
economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende
ospedaliere autonome (41/d).
5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, è abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ", al
12,5 per cento" e le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite
dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a
revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
presente comma".
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei
medicinali stabiliti in base alla Del.CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del
Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura
massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al
comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i
cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi,
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro
dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via
sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la
progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole:
"l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma
4, le parole: "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi
2002 e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei
medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura
del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2,
comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della
salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il
contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe
dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2,
lettera A), annesso al D.M. 22 dicembre 1997 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte
del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno
versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni
limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la
nuova diluizione sia più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore (41/e).
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta
dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato D.M. 22 dicembre 1997
del Ministro della sanità. La variazione si intende accordata trascorsi novanta
giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto
dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva
rispetto a quanto stabilito dall'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della
minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di
euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare
mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004,
2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura
massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno
2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al
raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi
espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
20. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato
all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è
elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)
l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di
adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono inserite le
seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono inserite le
seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei
relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione
delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali,
è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto
richiedente,";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli istituti"
sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate annualmente le categorie degli
istituti" e le parole: "e la misura massima dello stesso" sono soppresse.
23. (42).
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno
1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano
approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei
limiti di impegno ventennali";
c) (43).
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo
criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei
prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione europea, avranno effetto a partire
dal 1º luglio 2003. Fino a tale data è comunque sospeso il processo di
riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla
Del.CIPE 26 febbraio 1998, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
17 aprile 1998.
26. Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato nel caso in cui
l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto
programmato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. (43/a).
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(41/c) Vedi, anche, il comma 11 dell'art. 50, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(41/d) Vedi, anche, l'art. 3, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(41/e) Con Comunicato 6 novembre 2003 (Gazz. Uff. 6 novembre 2003, n. 258) il
Ministero della salute ha fornito chiarimenti in merito alla notifica delle
variazioni previste per i medicinali omeopatici di cui al presente comma.
(42) Sostituisce la lettera e) dell'art. 2, L. 7 luglio 1901, n. 306.
(43) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 29, L. 18 febbraio
1999, n. 28.
(43/a) Sostituisce il comma 9 dell'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412.
53. Medici con titolo di specializzazione.
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai
fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
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54. Livelli essenziali di assistenza.
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza
previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite
dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,
con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princìpi e le
condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli
allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
------------------------
55. Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico.
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilità
finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e
nei bilanci regionali".
------------------------
56. Fondo per progetti di ricerca.
1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di
rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e
all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla
ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con
lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti
presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un
eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse
comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai Fondi strutturali (44).
------------------------
(44) Con D.P.C.M. 7 aprile 2003 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 133) si è
provveduto alla ripartizione del Fondo per progetti di ricerca, ai sensi di
quanto disposto dal presente articolo.
57. Commissione unica sui dispositivi medici.
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo
consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e
aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i
prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di
riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del
Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e
presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è
composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della
Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del
Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un
suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali
e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei
dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e
modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e
devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
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58. Incentivi per la ricerca farmaceutica.
1. Nell'àmbito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi
registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto
un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che
effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo
sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai
farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata
Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a
verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'àmbito
delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato
rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati)
rispetto all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto
del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni
precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio
nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei
criteri di cui al presente comma e l'entità massima del "premio di prezzo" in
rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività
produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di
un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per
la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
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59. Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie
neoplastiche.
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro,
effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di
enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza
scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono
direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle
malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono
deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
------------------------
Capo V - Finanziamenti degli investimenti
60. Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.
1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree
sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di
programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere
diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e
ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente
legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto
capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali
e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che
emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno
di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività
e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori
sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico (44/a).
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in
base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di
intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi
effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate (44/b).
3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo
in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di
cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali,
contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie
derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati,
nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.
266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione
industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le
autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su
detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle
attività produttive (44/c).
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività
culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti
i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale
di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni
infrastrutturali del Paese, nell'àmbito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie
dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività
produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a
suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000,
n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attività previste dalle stesse convenzioni (44/d).
------------------------
(44/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n.
350.
(44/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n.
350.
(44/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio
2003.
(44/d) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n.
156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto
2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi
nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto
disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22
marzo 2004, n. 72.
61. Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo
autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato
1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE
adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle
risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate
a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre
disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei
criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia
complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei
risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione
economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (44/e).
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di
spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al
fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2
dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma,
ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge (44/f).
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di
attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in
atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una
relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì
elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da
svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il
Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche
con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle
di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri
statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali
e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli
interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite
del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota
pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n.
1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (45).
12. (45/a).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle
agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti
nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie
dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con
propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e
le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei
contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora
l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato
decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei
dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (46).
------------------------
(44/e) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n.
155), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156),
modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003,
n. 185), e con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio
2004, n. 48), è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi
nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.
(44/f) Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n.
188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n.
233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri
e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.
(45) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
(45/a) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
(46) Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l'art. 4, commi
128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre
2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne
pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i
modelli delle istanze con le relative istruzioni.
62. Incentivi agli investimenti.
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia
di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di
favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni
dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi,
attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla
data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di
decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la
ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti
le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i
soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione
degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative
agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di
quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali
dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il
termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I
soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori
utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto
tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a
250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei
crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati,
risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità
massima della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il
termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi (46/a);
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso
dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui
alla lettera a), sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del
contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei
contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare
complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per
cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8
della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta,
esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo
spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensità fissata per tali aree dalla
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006; nelle
aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della
intensità fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli investimenti da
effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al
primo e al secondo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo
nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse modalità di cui al primo
periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle
disposizioni del periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla
lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il
contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella
medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta,
nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori
elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al
periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente
istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000 (46/b);
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono
effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le
indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del
2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002,
integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a) (46/c);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle
lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo
suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con
riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due
immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione
al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno
successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al
20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70
per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza,
ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per
ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto
al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi
successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero
presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare
attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei
limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefìci di cui al citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa
all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area
regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione,
il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta
dichiarazione (46/cc).
2. È abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
le parole: "pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al
2006" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno
2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007
e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250
milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno
dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro
sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai
crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al
30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di
quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni
previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253;
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette
disposizioni.
------------------------
(46/a) I modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati
effettuati nelle aree svantaggiate di cui alla presente lettera sono stati
approvati con Provv. 12 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, n. 302) e
con Provv. 24 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2003, n. 28, S.O.). Vedi,
anche, il Decr. 6 settembre 2002.
(46/b) Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.)
sono stati approvati i modelli di istanza per l'attribuzione del credito di
imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da
presentare ai sensi della presente lettera.
(46/c) Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.)
sono stati approvati i modelli di istanza per l'attribuzione del credito di
imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, da
presentare ai sensi della presente lettera.
(46/cc) Vedi, anche, l'art. 4, comma 132, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
63. Incentivi alle assunzioni.
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo
attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre
2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista
dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche
per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui
riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del
2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento
della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo
attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero
territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto
è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di
125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è
effettuata negli àmbiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della
citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro,
nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui Fondi
previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro
diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre
2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni
assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla
base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31
luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché
quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera
a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla
medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai
contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari
complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui
al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo
fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, a valere sui Fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le
disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in
particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle
assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere
attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti
comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo
periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a
tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo
e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso,
inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza
preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della
medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la
base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la
durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli
identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al
periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto
di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle
entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei
dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti
finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa
progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi
assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al D.M. 3
agosto 1998, n. 311 del Ministro delle finanze (46/d).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di
utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non
operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725
milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178.
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(46/d) Con Provv. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40, S.O.),
modificato con Comunicato 22 aprile 2003 (Gazz. Uff. 22 aprile 2003, n. 93), è
stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito di imposta
per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi del presente comma. Con
Provv. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145) è stato stabilito il
termine iniziale di presentazione delle istanze di cui sopra.
64. Misure compensative per le regioni e gli enti locali.
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo
62, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono
attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi
l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate
con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti
interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle
entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle
regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli
esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
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65. Operazioni sui titoli di Stato.
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con
effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari
valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia. Modalità e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio
è integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal
comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia può
utilizzare, in esenzione d'imposta, i Fondi costituiti con la rivalutazione
dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti alla data
del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore
iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo
il concambio.
4. È abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo
unico.
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66. Sostegno della filiera agroalimentare.
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e
agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree
sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto
della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo
fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori
delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione
di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza
con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge (46/e).
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle
imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23
maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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(46/e) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1°
agosto 2003.
67. Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna.
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare
massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000
abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi
compresa la definizione della quota dei Fondi in essere di cui al decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati
dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
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68. Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini.
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a
fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto
suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'àmbito delle
disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15,
comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un
importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2,
lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive
modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per
l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia
vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni
colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1,
gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei
programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono
state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui
sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi
individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di
sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti
o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti
in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono
nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia
previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della
malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per
gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo
trasferito ai sensi del comma 2.
4. (47).
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(47) Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 129, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n.
388.
69. Misure in materia agricola.
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le
parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di
regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle
Comunità europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le
parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi di
regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle
Comunità europee".
3. (48).
4. (49).
5. (50).
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e nell'àmbito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro
prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo
della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole:
"è prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due
anni".
8. Nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui ai D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno
2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze
connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio,
del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore
bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di
euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145,
comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di
euro, nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui ai D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
227 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
10. [Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione di quella
zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "esclusa
quella zootecnica"] (50/a).
11. [All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere a)
e b)"] (50/b).
12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole:
"è esteso" è inserita la seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore
ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma
della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale
della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982,
n. 41, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni
finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga
del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta
del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al
comma 14.
17. (51).
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le
seguenti: "e di indennizzo".
------------------------
(48) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
(49) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 5 dell'art. 11, D.L. 8 luglio
2002, n. 138. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M.
29 dicembre 2003.
(50) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
(50/a) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(50/b) Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(51) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
70. Fondo rotativo per la progettualità.
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
sostituiti dai seguenti:
a) (52);
b) (53);
c) (54);
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. (55).
4. (56).
------------------------
(52) Sostituisce il comma 54 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(53) Sostituisce, con i commi 56 e 56-bis, l'originario comma 56 dell'art. 1, L.
28 dicembre 1995, n. 549.
(54) Sostituisce il comma 57 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(55) Sostituisce, con due periodi, l'originario primo periodo del comma 5
dell'art. 54, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(56) Sostituisce, con due periodi, l'originario primo periodo del comma 3
dell'art. 55, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
71. Fondo rotativo per le opere pubbliche.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale è istituita
Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il fondo
rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato
dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio
decreto variazioni alla consistenza del fondo.
3. Il fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente
generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto,
presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella
realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento
del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni,
modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi
rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della
decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le
operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di
consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata,
in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel
rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di
infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.
------------------------
72. Fondi rotativi per le imprese.
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del
bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi
alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in
ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal
1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente,
sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere
inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo (56/a).
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti
interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi
comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i
propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in
conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive
disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i
patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché alle agevolazioni previste dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º bando. Al fine di
assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo,
con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è
definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli
adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992 (56/b).
------------------------
(56/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10
ottobre 2003.
(56/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 85, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 24 luglio 2003, n. 192, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
73. Estensione di interventi di promozione industriale.
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività
produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in
aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle
individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989,
nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato o prorogato lo
stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro
delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con
notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti
nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai
sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del
Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è
finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali
esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il
ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli
interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero
delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di
attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata
all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (56/c).
------------------------
(56/c) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la Del.CIPE 9
maggio 2003, n. 18/2003, la Del.CIPE 23 dicembre 2003, n. 129/2003 e la Del.CIPE
23 dicembre 2003, n. 130/2003.
74. Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di
sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il
cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e
il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie
imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle
risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio
nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità
urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti
criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da
leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città
metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e
medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalità locali (56/d).
------------------------
(56/d) Con D.M. 8 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13) si è
provveduto alla ripartizione del cofinanziamento di programmi regionali di
investimento per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli
apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
75. Interventi ferroviari.
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la
costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la
realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta
velocità/alta capacità", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato.
Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e
su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di
preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico
dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei
confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando
i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del
"Sistema alta velocità/alta capacità".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per
la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta
capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore
originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al
precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento
del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di
Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di
Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo
sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta
velocità/alta capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei
finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni
da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del
relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere
relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso
l'utilizzo del fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. (57).
------------------------
(57) Aggiunge la lettera c-bis) all'art. 48, comma 4, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
76. Interventi stradali.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la
trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (58);
b) (59);
c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d) (60);
e) (61);
f) (62).
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale
previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1º agosto 2002, n.
166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6
milioni di euro per l'anno 2004.
------------------------
(58) Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n.
138.
(59) Sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002,
n. 138.
(60) Sostituisce il primo periodo del comma 6 dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002,
n. 138.
(61) Sostituisce il comma 10 dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
(62) Aggiunge il comma 12-bis all'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
77. Interventi ambientali.
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è
autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di
altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico,
mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale
sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge
30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli
impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività
industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di
autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono
determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte
dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri
sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata
alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1
milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. (63).
------------------------
(63) Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 15, L. 5
gennaio 1994, n. 36.
78. Fondo per lo sviluppo sostenibile.
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari
al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.
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79. Limiti di impegno.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1
allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
------------------------
Capo VI - Altri interventi
80. Misure di razionalizzazione diverse.
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non
inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al
controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non
inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al
controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
c) (64).
2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive,
a Fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di
prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini
della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze
di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota
del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in
luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione,
per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato
decreto (64/a).
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della
riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di
ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio
dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni
all'Agenzia del demanio (64/b).
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere
del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle
condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità
all'eventuale cessione (64/c).
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di
interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi
che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la
concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato,
non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di
utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi
degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli
siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un
prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali
mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di
incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito
dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale
si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del
prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo
(64/d).
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di
asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la
gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento
tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero
dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di
base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e
nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale
dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata
l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel
limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'àmbito delle vacanze di
organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede
nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato
9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per
l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di
cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4,
della presente legge (64/e).
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del
servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil
Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera
e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne dà comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
seguenti: "nonché all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono
inserite le seguenti: "e all'INAIL".
12. (65).
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per
cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono
sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale
tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per
la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al
50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione,
tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi
dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le
misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non
manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano
indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti
complessivamente in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma
"Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno
2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei
Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle
convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle
imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un
importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di
sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione
interparlamentare.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui
all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come
definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è
aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei Fondi strutturali
comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo
2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'àmbito del
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la
parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del
medesimo Programma nell'àmbito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (66);
b) (67).
21. Nell'àmbito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di
ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare
riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto
piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una
quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto
2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004
(67/a).
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto
1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in
Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale,
l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima,
di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve
essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La
disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
23. (67/b).
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da
erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran
Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede
amministrativa ad Aosta, come già previsto dal D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n.
871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti
uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli erogati alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati
all'assegnazione in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura
italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura
all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi
previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità
ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione
civile (67/c).
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la
loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi
alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in
favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici
conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è
autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base
di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori
finali, dei finanziamenti già autorizzati (68).
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della
dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore
finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per
l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi
infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.
31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si
affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e
architettonico, per gli anni 2003 e 2004 è autorizzata, in favore del Ministero
per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno
dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede
del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è
individuata nella città di Lecce (68/a).
32. I benefìci previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si
applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti,
anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale,
le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche
verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per
l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5
milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per
il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori,
nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è
autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di
euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali
autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività
di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui
all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative
all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui
all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel fondo per
il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità
di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive
dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni
dalle stesse organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a
decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di
norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD)
dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei
soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione
delle grandi emergenze o calamità.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da
rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del
lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla
legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno
2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della
tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al
riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di
lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalità, dagli altri Stati che
aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (68/b).
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno, determinate
prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata
nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti
consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41,
certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente
destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa,
all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio
presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo
svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di
contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le
rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio (68/c).
43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da:
"ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo
2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".
45. (69).
46. (70).
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di
Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può
partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di
15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF,
per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per
l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono
applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo
articolo 44, con esclusione delle permute.
51. È concessa al Ministro dell'interno la facoltà, per l'esercizio 2003, di
effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base,
concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro
2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti il
funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e
2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di
euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono
sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di
interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2000, n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi finalizzati" a:
"numero 112," sono sostituite dalle seguenti: "servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale".
53. All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere
sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A
tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale
viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla
citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui
al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti
dell'attività svolta.
54. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa,
di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale
dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X,
capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni
successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario
liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del
fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato
l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione
dell'entrata e le modalità di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui
all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16
dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi
ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e
scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una
sospensione fino al 30 giugno 2003.
57. (71).
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono
determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il
Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni
interessate, ed è autorizzato ad erogare contributi in favore delle regioni
medesime. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del
Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2003, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di
protezione civile (71/a).
60. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze
di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).
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(64) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 25 luglio 2000, n. 209.
(64/a) Vedi, anche, l'art. 29, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/b) Vedi, anche, l'art. 29, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/c) Vedi, anche, l'art. 29, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(64/d) Comma così modificato dall'art. 4, comma 220, L. 24 dicembre 2003, n.
350.
(64/e) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.L. 10
settembre 2003, n. 253.
(65) Aggiunge un periodo all'art. 33, comma 4, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(66) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
(67) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 25, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
(67/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 91, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(67/b) Aggiunge il comma 11-bis all'art. 176, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(67/c) Vedi, anche, l'art. 23-quater, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(68) Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si è provveduto
con O.P.C.M. 12 settembre 2003, n. 3311 (Gazz. Uff. 20 settembre 2003, n. 219),
modificata dall'art. 10, O.P.C.M. 2 ottobre 2003, n. 3315 e dall'O.P.C.M. 10
ottobre 2003, n. 3317 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2003, n. 242).
(68/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 71, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(68/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 41, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(68/c) Comma così modificato dall'art. 3, comma 42, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(69) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(70) Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 490 del codice di procedura
civile.
(71) Aggiunge un comma all'articolo unico della L. 27 settembre 1963, n. 1316.
Con D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) è stato
emanato il regolamento di attuazione del presente comma.
(71/a) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. All'assegnazione delle
risorse di cui al presente comma si è provveduto con O.P.C.M. 12 settembre 2003,
n. 3312 (Gazz. Uff. 20 settembre 2003, n. 219).
81. Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo.
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione
dei princìpi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle
disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione
della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con
le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai
rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o
costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella
individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini
della costruzione della tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i
provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
------------------------
82. Continuità territoriale.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si
applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone,
Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, nonché relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio
Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in
conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23
luglio 1992 del Consiglio nei limiti delle risorse già preordinate (71/b).
------------------------
(71/b) Comma così modificato dall'art. 4, comma 206, L. 24 dicembre 2003, n.
350.
83. Mutui agevolati.
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a
titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, è concesso un contributo, limitatamente al triennio
2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per
l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a
fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa può
contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari
emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo
61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche
con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
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84. Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali
e degli altri enti pubblici.
1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a
costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di
più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro,
aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi
patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle
imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 1 si applica
il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo
competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta
delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento
sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9,
17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.
351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili
degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti
locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni
immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti
beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai
rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti
a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6
dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili
ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di
cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il
prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni
costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi
del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate
ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5
del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.
------------------------
85. Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna.
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei
territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con
"denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della
raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre
2002, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione
aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del
territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate,
alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto
riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza
della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva
anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto
nella montagna" è esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali
destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni
montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti
strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione,
salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato (71/c).
------------------------
(71/c) Per le modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine
protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di
montagna, vedi il D.M. 30 dicembre 2003.
86. Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219.
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle
attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in
regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui
progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario
provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi
naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva
al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate
agli enti destinatari preposti alla relativa gestione (71/d).
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità,
finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data
del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno
tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida,
entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute
più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura
l'esecuzione (71/e).
3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta
l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per
l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie
degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per
il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto
composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive,
per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità
del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728,
che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.
------------------------
(71/d) Alla nomina del commissario ad acta previsto dal presente comma si è
provveduto con D.M. 21 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 26 maggio 2003, n. 120).
(71/e) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, poi
dall'art. 4, comma 94, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dall'art. 13, D.L.
24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione.
All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con Decr.
1° agosto 2003 (Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211).
87. Banconote e monete.
1. (72).
2. (73).
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in
lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e
all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede
non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il
65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla
Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia
all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi
effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la
conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle
banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati
all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando
le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993,
n. 483.
5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi
corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche
tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al
presente comma avranno corso legale in Italia.
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(72) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 3, L. 7 aprile 1997, n. 96.
(73) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 52-ter, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
88. Disposizioni concernenti i consorzi agrari.
1. (74).
2. (75).
------------------------
(74) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, L. 28 ottobre 1999, n. 410.
(75) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 5, L. 28 ottobre 1999, n. 410.
89. Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet.
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli
alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la
ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la
conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro
(75/a).
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone
fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un
apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via
Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare
corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento
al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre
2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle
prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata
annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il
limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle
disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile,
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina
dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri
indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina
transitoria di cui al D.M. 30 gennaio 2002 del Ministro delle comunicazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002 (75/a).
------------------------
(75/a) Vedi, anche, il D.M. 24 dicembre 2003.
(75/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 14
marzo 2003.
90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (76);
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite
dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento
a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento
dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni
sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni
sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,
nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori
giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una
specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (77);
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il fondo di garanzia
per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui
relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative
aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica.
13. Il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in
relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il
credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei
limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera
entro i limiti delle disponibilità del fondo.
16. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall'importo annuale
acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da
decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione
sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti princìpi generali, sono
individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività
sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in
altre società e associazioni sportive nell'àmbito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli
Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi
e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle
discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di
capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure
di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione
sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le
associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione
nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'àmbito
delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di
lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono
essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo
81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali
territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di
criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della
presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale
a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto
scolastico o in comuni confinanti.
------------------------
(76) Aggiunge un periodo all'art. 81, comma 1, lettera m), D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
(77) Sostituisce la lettera i-ter) al comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917.
91. Asili nido nei luoghi di lavoro.
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai
lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di
rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi
di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano
apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le
seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del
costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative
modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il
finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (77/a).
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro
il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti princìpi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un
piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate
semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a
quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti (77/b).
5. Per l'anno 2003, nell'àmbito delle risorse stanziate sul fondo nazionale per
le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui
all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono
preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione
di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto fondo di rotazione
nell'àmbito del menzionato fondo nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla
gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori
e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti
sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
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(77/a) Con D.M. 16 maggio 2003 (Gazz. Uff. 27 agosto 2003, n. 198) si è
provveduto alla definizione del prospetto di domanda per la concessione del
finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi
di asilo nido e micro-nidi, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.
(77/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16
maggio 2003.
92. Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani.
1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al
comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi
radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del
canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì
esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle
attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e
in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani
gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o
enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti,
pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema
integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione
delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata
dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro
abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di
esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio
di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che
costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui.
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TITOLO IV
Norme finali.
93. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e
B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e
triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.
208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei Fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n.
448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni
legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che
comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più
decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003
(77/c) le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive
modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono
versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità
previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso
le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
(77/d).
------------------------
(77/c) Termine differito al 1° luglio 2004 dall'art. 11, D.L. 24 giugno 2003, n.
147, come modificato dall'art. 11, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.
(77/d) Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione sono state individuate, per il Ministero
dell'economia e delle finanze, con D.P.C.M. 25 novembre 2003 (Gazz. Uff. 16
gennaio 2004, n. 12); per il Ministero delle attività produttive, con D.P.C.M.
25 novembre 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12); per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con D.P.C.M. 25 novembre 2003
(Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12); per il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con D.P.C.M. 4 giugno 2003 (Gazz. Uff. 28
gennaio 2004, n. 22); per il Ministero delle politiche agricole e forestali, con
D.P.C.M. 4 giugno 2003 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22); per il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con D.P.C.M. 16 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 18
marzo 2004, n. 65).
94. Disposizioni varie.
1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico
delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, essa è ripristinata con i fondi già
assegnati alle competenti amministrazioni.
2. (78).
3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo
in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire
a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione
delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con
sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono
dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie
locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori
successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità
e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle
persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad
accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici
specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione
Alzheimer.
4. Fra le calamità naturali, di cui all'articolo 80, comma 29, si intendono
comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati fiscali o delle
biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui
all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato
al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di personale italiano
nell'àmbito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le
amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalità connesse alle
attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'àmbito dei
programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in
forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi
finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di
aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. (79).
8. (80).
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente
legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2006.
10. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del
Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di
emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti
finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio
e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato a
favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 (81).
13. Le disposizioni relative al fondo rotativo per la progettualità di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di
idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo,
della presente legge è concesso nella misura di 2 milioni per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo
4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
------------------------
(78) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 115, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
(79) Sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 13, L. 27 luglio 2000,
n. 212.
(80) Aggiunge il comma 13-bis all'art. 13, L. 27 luglio 2000, n. 212.
(81) Vedi, anche, l'art. 19, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.
95. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per
le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi Statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
------------------------
Allegato 1
(Articolo 61, comma 1)
Elenco delle leggi che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate
Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno
Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'articolo 73 della legge
n. 488 del 2001, Fondo aree depresse
Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego
Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato
dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per
il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione
------------------------
Tabella 1
(Articolo 79, comma 1)
2003 2004 2005 Anno
terminale
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8:
Programma di interventi per l'adeguamento
della componente aeronavale della Guardia di
finanza (7.2.3.4 - cap. 7848) - 15.000 - 2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1,
comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap.
7080) 10.000 - - 2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di
finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 - cap.
7822) - 18.000 - 2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i
giochi olimpici invernali "Torino 2006"
(3.2.3.44 - cap. 7366) 10.000 - - 2017
- 10.000 - 2018
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma
3: Interventi per l'industria aeronautica
(3.2.3.8 - cap. 7420) - 100.000 - 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6
- cap. 7090) 140 - - 2017
Totale limiti di impegno autorizzati 20.140 143.000 -
SPESA COMPLESSIVA ANNUA 20.140 163.140 163.140
------------------------
Allegato 2
(Articolo 93, comma 7)
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2003
(in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
Calamità naturali 254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5 2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1 5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1 180.760.000
Legge 2 maggio 1990, n. 102 65.693.000
Incentivi alle imprese 204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, c. ottavo e nono 103.292.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2 25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35 36.152.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1 38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale 82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1 23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15 1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 51.645.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze 540.152.000
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudiziaria 137.367.207
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 14 novembre 2002, n. 259 20.658.276
Totale Ministero della giustizia 137.367.207
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Università e ricerca 348.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7 46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 115.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8-nonies, c. 1, lett. c) 20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8-nonies, c. 1, lett. a) 43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13 49.063.405
Edilizia universitaria 201.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8 158.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, c. 2 820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90 42.399.000
Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
549.785.136
Ministero dell'interno
Enti locali 2.271.052.527
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 28, c. 1 1.863.502.299
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 34, c. 3 105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n. 472 100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge
23 maggio 1997, n. 135, art. 3 98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381 258.228
Totale Ministero dell'interno 2.271.052.527
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Difesa del suolo e tutela ambientale 991.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 141.856.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 23.411.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n. 93 2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366 11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267 154.937.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183 388.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179 7.453.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 77.469.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 991.683.207
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Opere strategiche
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 13 354.300.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 354.300.000
Ministero della difesa
Ricerca scientifica 154.505.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 9, 10 e 11 116.700.320
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12 37.804.680
Totale Ministero della difesa 154.505.000
Ministero delle politiche agricole e forestali
Agricoltura, foresta e pesca 474.933.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. b) 7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. a) 10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. b) 10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. c) 15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. d) 12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. e) 12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817 5.164.569
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, c. 36 5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1 18.323.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1 13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1 2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d) 5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto 551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1 14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, art. 19 67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge
18 giugno 2002, n. 118, art. 2, c. 1 25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali 474.933.156
Ministero per i beni e le attività culturali
Patrimonio culturale 348.931.050
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1, art. 7, c. 1 e 2 25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1 5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1 206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32 2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83 77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
6.504.001
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1 5.000.000
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6 2.000.000
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 516.457
Totale Ministero per i beni e le attività culturali 348.931.050
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Prospetto di Copertura
(Articolo 95, comma 1)
Copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
(Omissis)
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Tabella A
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
(Omissis)
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Tabella B
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
(Omissis)
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Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(Omissis)
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Tabella D
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale
(Omissis)
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Tabella E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Omissis)
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Tabella F
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali
(Omissis)
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Agg. G.U. 27/04/2004