GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 42 DEL 20/2/2003
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2002
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a
favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza
1 luglio 2002.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base
nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati
e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali
incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la
variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata
dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001, concernente la
rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, dal 1 luglio 2001;
Vista la delibera del consiglio di ammistrazione dell'INAIL n. 223
del 9 maggio 2002;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno
2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro
superstiti, e' fissata in euro 38.493,34 con effetto dal 1 luglio
2002.
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 38