
UNIVERSITA' DI SALERNO DECRETO RETTORALE 4 marzo 2003 Modificazioni allo statuto. IL RETTORE Visti gli articoli 21 e 71 dello statuto; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universitą degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996; Visti i decreti rettorali 12 dicembre 1997, n. 5353 e 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 298 del 23 dicembre 1997 e n. 261 dell'8 novembre 2000, con i quali sono state apportate modifiche allo statuto innanzi citato; Vista la deliberazione del senato accademico del 26 novembre 2002, con la quale, acquisiti i pareri degli organi competenti, sono state approvate, all'unanimitą, le modifiche allo statuto; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca 24 gennaio 2003 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimitą in ordine ai seguenti articoli del nuovo statuto: art. 13, comma 3; art. 25, comma 1, lettera e); art. 30, comma 2 e articoli 72 e 73; Vista la deliberazione del 4 febbraio 2003 con la quale il senato accademico ha stabilito, all'unanimitą, di conformarsi ai suindicati rilievi ministeriali; Decreta: Per effetto delle modifiche approvate, lo statuto dell'Universitą degli studi di Salerno e' emanato nella nuova stesura di seguito riportata. STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Capo 1 Principi Art. 1. Personalitą giuridica 1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universitą degli studi di Salerno, di seguito denominata Universitą o Ateneo. 2. L'Universitą e' un'istituzione avente personalitą giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertą di insegnamento e di ricerca. 3. L'Universitą e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. 4. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universitą, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento. 5. Il sigillo ufficiale e' quello dell'Antica Scuola Medica Salernitana. 6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica Scuola Medica Salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati. Art. 2. Finalitą istituzionali 1. L'Universitą, in conformitą dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universitą dei Paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. L'Universitą garantisce, al suo interno, la libertą di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione. 3. Come suo fine primario, l'Universitą persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti. 4. L'Universitą riconosce ed afferma l'inscindibilitą dell'attivitą didattica e dell'attivitą di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertą di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la libertą di insegnamento dei singoli docenti. 5. L'Universitą riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica. 6. L'Universitą avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignitą e libertą dell'uomo e della convivenza tra i popoli. 7. L'Universitą concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando consorzi ed altre forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivitą culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture. 8. L'Universitą concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale. 9. L'Universitą si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse. Art. 3. Ricerca 1. L'Universitą promuove e svolge l'attivitą di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attivitą didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico. 2. L'Universitą garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi e valuta i risultati della ricerca mediante le commissioni scientifiche di Ateneo di cui all'art. 29 del presente statuto in base alla valutazione dei progetti di ricerca presentati. Essa verifica, inoltre, periodicamente la corretta gestione e la produttivitą delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli. 3. In attuazione del principio della libertą della ricerca, l'Universitą garantisce ai singoli professori e ricercatori l'accesso alle risorse economiche, l'utilizzazione delle strutture e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivitą di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. Ai professori e ricercatori e' garantita la collaborazione del personale tecnico-amministrativo ed e', altresi', garantito per lo svolgimento della ricerca, l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio dell'Universitą, secondo modalitą definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi. Art. 4. Didattica 1. L'Universitą provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli dell'ordinamento universitario ministeriale previsti dal regolamento didattico di Ateneo. 2. I docenti adempiono i doveri istituzionali relativi al loro stato giuridico nel rispetto dell'autonomia ad essi garantita. 3. L'Universitą persegue la programmazione delle attivitą didattiche per il raggiungimento dei fini formativi mediante: a) la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico; b) il coordinamento e la verifica delle attivitą didattiche; c) il tutorato. 4. L'organizzazione della prestazione didattica che comprende anche le decisioni concernenti 1'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivitą di tutorato, nonche' le altre modalitą atte a realizzare il buon andamento dell'attivitą didattica, e' deliberata dalle strutture competenti secondo le norme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina anche la formazione finalizzata ed i servizi didattici di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990. 5. L'Universitą puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione per 1'abilitazione all'esercizio delle varie professioni ed altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Puo', inoltre, promuovere ed organizzare attivitą culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivitą l'Universitą puo' stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati. 6. L'Universitą, su proposta dei consigli delle facoltą interessate, e secondo le modalitą stabilite da specifico regolamento di Ateneo, puo' stipulare con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza stranieri, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da universitą italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di studio tenuti secondo gli ordinamenti didattici vigenti ovvero per lo svolgimento di attivitą didattiche integrative. 7. L'Universitą verifica la corretta gestione, la produttivitą e l'efficacia dell'attivitą didattica, sulla base di criteri di valutazione oggettivi, anche con il contributo degli studenti. Art. 5. Diritto allo studio 1. L'Universitą, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa in materia di diritto allo studio, organizza i propri servizi in modo da rendere effettiva la partecipazione degli studenti e proficuo lo studio universitario. 2. L'Universitą concorre, inoltre, alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attivitą di orientamento per l'iscrizione agli studenti universitari, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. 3. L'Universitą riconosce e valorizza, secondo modalitą dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, le attivitą dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrono in modo costruttivo alla promozione culturale ed al miglioramento della qualitą della vita universitaria. 4. Nell'ambito delle risorse disponibili l'Universitą, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap. Art. 6. Organizzazione e controllo di gestione 1. Le attivitą dell'Universitą sono attribuite di regola agli organi periferici: facoltą, dipartimenti e centri interdipartimentali, secondo i principi del decentramento amministrativo. 2. Sono di competenza degli organi centrali le decisioni riguardanti la politica generale e gli interessi fondamentali. 3. Le funzioni degli organi monocratici sono di regola delegabili. La non delegabilitą deve essere stabilita da apposite norme. 4. L'Universitą adotta, in via ordinaria, il metodo della programmazione e del controllo di gestione, che si fonda sulla proposizione, pluriennale ed annuale, di obiettivi e di azioni e sulla verifica dei risultati conseguiti. 5. Il controllo di gestione e' preordinato alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicitą delle attivitą svolte dalle singole strutture mediante indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate, le modalitą della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 6. L'Universitą individua le unitą organizzative a livello delle quali intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicitą dell'azione ai fini del controllo di gestione di cui al comma precedente. Art. 7. Programmazione dell'attivitą 1. La programmazione avviene mediante l'adozione di un piano di sviluppo nel quale sono indicati: a) gli obiettivi a lungo e medio termine delle attivitą istituzionali; b) le scelte in termini di azioni da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi individuati; c) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento dei predetti obiettivi. 2. Il piano, le cui linee fondamentali sono predisposte dal rettore, e' elaborato ed approvato dal senato accademico secondo il procedimento di cui all'art. 24 comma 2, lettera a) del presente statuto. 3. Il piano e' aggiornato, di norma, ogni tre anni; il senato accademico puo' disporne l'aggiornamento, in qualsiasi momento, per esigenze sopravvenute. 4. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo, approva i programmi annuali di attivitą, sentiti il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento e la consulta del personale tecnico-amministrativo, per quanto di competenza. Tali programmi sono trasmessi al nucleo di valutazione di Ateneo. 5. Ai fini della elaborazione del piano di sviluppo, l'Universitą puo' promuovere il piu' ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici anche mediante la costituzione di commissioni miste per lo studio e la valutazione di specifici problemi. Art. 8. Informazione 1. L'attivitą dell'Universitą si ispira ai principi della semplicitą, dello snellimento delle procedure, della pubblicitą degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni. 2. La partecipazione ai procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi e' effettuato ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalitą stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo. 3. L'Universitą pubblica periodicamente un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti. Cura, inoltre, la pubblicazione periodica di informazioni sulle attivitą e sul funzionamento dell'Ateneo. 4. L'Universitą utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico. 5. E' istituito un ufficio delle relazioni con il pubblico per la gestione dell'accesso alle informazioni. Esso cura la redazione e la pubblicazione del bollettino ufficiale e di ogni altra informazione di carattere generale. Art. 9. Rapporti con l'esterno 1. L'Universitą stabilisce rapporti di collaborazione con le altre universitą e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive. 2. I rapporti esterni all'Ateneo, che possono riguardare l'attivitą didattica, di ricerca o di servizio, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente statuto e in conformitą alle finalitą istituzionali, sono promossi per il soddisfacimento di esigenze di innovazione ovvero per nuove attribuzioni conferite dalla legge. Art. 10. Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universitą sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni verso terzi, da redditi patrimoniali, donazioni, lasciti e simili. 3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. Le strutture interessate provvedono a trasferire al bilancio dell'Universitą le aliquote di tali entrate previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą a titolo di rimborso di spese a carico dell'amministrazione centrale e/o di compensi forfettari al personale non incardinato nella struttura autonoma. Art. 11. Commissione etica di Ateneo 1. E' istituita, quale autoritą morale cui chiunque puo' rivolgersi, la commissione etica di Ateneo. Essa vigila in particolare sul rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente statuto nei confronti del personale e delle strutture dell'Universitą, nonche' degli studenti. 2. La commissione etica di Ateneo e' composta da tre personalitą eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito, anche di altra universitą. 3. Il rettore nomina i tre componenti, di cui uno su indicazione del senato accademico ed uno su indicazione del consiglio degli studenti. Essi durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universitą sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la commissione etica, che suggerisce al rettore gli opportuni provvedimenti. 4. I componenti della commissione etica adempiono il loro ufficio a titolo onorario. Art. 12. Attivitą culturali e ricreative del personale L'Universitą, in relazione alle proprie disponibilitą finanziarie e di mezzi e nei limiti consentiti dalla legge, concorre all'attivitą autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura e del tempo libero. Capo 2 Fonti normative Art. 13. Regolamenti di Ateneo - Norme generali 1. Tutti i regolamenti di Ateneo, per i quali non sia diversamente specificato dal presente statuto, sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti. 2. I principali regolamenti di Ateneo sono: a) il regolamento generale di Ateneo; b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą; c) il regolamento didattico di Ateneo; d) i regolamenti didattici di facoltą; e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche; f) il regolamento sul procedimento amministrativo; g) il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo. 3. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito e nel rispetto delle procedure di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 14. Regolamento generale di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą, le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo. 2. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento e, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo. Art. 15. Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilitą 1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonche' l'attivitą negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo. 2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą e' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico. Art. 16. Regolamento didattico di Ateneo 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, su proposta delle facoltą, l'ordinamento degli studi per i quali l'Universitą rilascia titoli con valore legale; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attivitą formative di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni e integrazioni; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attivitą didattica. 2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico. Art. 17. Regolamenti didattici di facoltą 1. I regolamenti didattici di facoltą specificano, in conformitą al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertą di insegnamento, gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e le modalitą di esercizio della rispettiva autonomia didattica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltą e approvati, previo esame di legittimitą, dal senato accademico. Art. 18. Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, in armonia con i regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del presente statuto, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse. La loro formulazione e le relative procedure di approvazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 19. Regolamento sul procedimento amministrativo 1. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina: a) i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Universitą; b) le unitą organizzative responsabili del procedimento; c) i responsabili del procedimento; d) le modalitą di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. 2. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi e' predisposto ed approvato dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico. Art. 20. Regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo Il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta del personale tecnico-amministrativo. Titolo 2 ORGANI DI ATENEO Capo 1 Organi di governo Art. 21. Organi di governo dell'Ateneo Sono organi di governo dell'Ateneo: a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione. Art. 22. Il rettore: funzioni 1. Il rettore rappresenta l'Universitą ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivitą. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento di decisioni e di attuazione. In particolare il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivitą, e vigila sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed in particolare sull'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilitą e dell'efficienza dei servizi; c) esercita, previo parere dei presidi di facoltą, riuniti in collegio, il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale; e) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura; f) predispone, sulla base del piano di sviluppo dell'Ateneo, il programma annuale di attivitą; g) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto; h) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate e del direttore amministrativo; i) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge; j) in caso di necessitą, adotta provvedimenti d'urgenza, e ne riferisce, per la ratifica, al consiglio d'amministrazione o al senato accademico nella prima seduta successiva; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di un prorettore vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Universitą, e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universitą e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 3. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonche' in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 4. Le funzioni di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltą, di presidente di corso di laurea o di area didattica, di direttore di dipartimento, oltre agli altri casi previsti dalla legge. 5. Al rettore puo' essere assegnata un'indennitą di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. 6. Al prorettore vicario puo' essere assegnata un'indennitą di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 23. Il rettore: elezione 1. Il rettore dura in carica 4 anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore e' nominato dal Ministro. 2. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti dei consigli di facoltą e della consulta del personale tecnico-amministrativo. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento generale di Ateneo. Art. 24. Senato accademico: funzioni 1. Il senato accademico ha la responsabilitą d'indirizzo, di coordinamento e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, in relazione alle attivitą didattiche e di ricerca. 2. In particolare, il senato accademico: a) elabora il piano di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e degli organismi di valutazione e controllo. Approva il piano stesso sentiti, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo; b) approva il programma annuale di attivitą predisposto dal rettore, sentito il collegio dei direttori di dipartimento; c) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, tenuto conto dei consuntivi e della programmazione didattica e scientifica presentati dai rispettivi consigli, nonche' delle indicazioni degli organismi di valutazione e controllo; d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione; e) delibera il calendario accademico; f) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica, nonche' dei corsi di studio, su proposta delle strutture didattiche competenti; g) delibera sulla costituzione e modificazione dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca, sentiti il consiglio di amministra-zione e il collegio dei direttori di dipartimento; h) delibera sulla disattivazione dei dipartimenti; i) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; j) approva, sentiti il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo; k) approva il regolamento didattico di Ateneo; l) esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą; m) esprime parere obbligatorio sul regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi; n) approva i regolamenti didattici di facoltą; o) approva, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta del personale tecnico-amministrativo, il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo; p) esercita il controllo di legittimitą ed approva i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio; q) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi, sentito il consiglio degli studenti; r) delibera, sentiti le facoltą interessate e il consiglio degli studenti, l'applicazione del numero programmato a singole facoltą o corsi di studio, in conformitą alla normativa vigente; s) delibera, su proposta delle commissioni scientifiche di Ateneo, sulla ripartizione dei fondi ex 60%; t) approva i decreti d'urgenza emanati dal rettore, nella seduta immediatamente successiva; u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 25. Senato accademico: composizione 1. Il senato accademico e' cosi' costituito: a) il rettore; b) il prorettore vicario; c) i presidi di facoltą; d) il direttore amministrativo; e) un numero di rappresentanti, pari al numero dei presidi, eletti dalle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari del Consiglio universitario nazionale, di cui all'allegato 1 al presente statuto; f) una rappresentanza del consiglio degli studenti pari al 15% degli altri componenti; g) due rappresentanti della consulta del personale tecnico-amministrativo. 2. L'elettorato attivo e passivo di cui al precedente comma 1, lettera e), e' costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori, secondo le modalitą indicate nel regolamento generale di Ateneo. Art. 26. Consiglio di amministrazione: funzioni 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal senato accademico, svolge funzioni attuative, normative e di controllo generale della gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo. 2. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti: a) approva il bilancio di previsione, sentiti il senato accademico e il collegio dei direttori di dipartimento; attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno; b) approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola al senato accademico ed alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa; c) delibera il piano edilizio dell'Ateneo redatto in coerenza con le linee indicate nel piano di sviluppo dell'Ateneo formulato dal senato accademico ed assegna le risorse per i relativi interventi attuativi; d) in attuazione dei criteri determinati dal senato accademico, delibera sulla destinazione delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio; e) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimitą degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse; f) in base ai criteri determinati dal senato accademico, definisce i fabbisogni e delibera la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; g) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo; h) stabilisce la misura dell'indennitą di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni; i) determina la misura di eventuali indennitą relative alla partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo; j) determina la misura di eventuali compensi per l'attivitą svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo; k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą, sentito il senato accademico; l) approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il senato accademico; m) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti; n) sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio; o) puo' deliberare appositi comitati per la gestione di progetti di formazione e/o di ricerca finanziati e/o cofinanziati con fondi comunitari e/o nazionali e/o di Ateneo; p) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 27. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito: a) il rettore; b) il prorettore vicario; c) il direttore amministrativo; d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) tre rappresentanti dei ricercatori; g) quattro rappresentanti degli studenti; h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca; j) il presidente della regione Campania; k) il presidente della provincia di Salerno; l) il sindaco del comune di Salerno; m) il sindaco del comune di Fisciano; n) il sindaco del comune di Baronissi; o) il vicepresidente del comitato dei sostenitori; p) i rappresentanti di cui ai punti d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive categorie. 2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal rettore almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da a) ad h). Capo 2 Altri organi di Ateneo Art. 28. Collegio dei direttori di dipartimento 1. E' costituito il collegio dei direttori di dipartimento, con funzioni consultive di promozione e coordinamento dell'attivitą di ricerca dell'Universitą. Il presidente, eletto tra i suoi membri, e' nominato con decreto del rettore. 2. Il collegio dei direttori di dipartimento: a) esprime parere obbligatorio in merito: alla costituzione di nuovi dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti; alla costituzione dei centri interdipartimentali; al piano di sviluppo dell'Universitą e sul programma annuale delle attivitą; al bilancio di previsione; ai criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche e scientifiche; ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; al regolamento generale di Ateneo; b) formula proposte in merito al coordinamento e all'organizzazione dell'attivitą di ricerca dell'Universitą; c) redige la relazione annuale dell'attivitą di ricerca dell'Universitą. 3. Il collegio e' tenuto a pronunciarsi non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono comunque essere assunte. Art. 29. Commissioni scientifiche di Ateneo 1. Sono istituite le commissioni scientifiche di Ateneo per la valutazione dei programmi e dei risultati dell'attivitą di ricerca, di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente statuto. Le commissioni sono organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la ricerca. 2. Le commissioni, elettive, sono distinte per settori disciplinari omogenei corrispondenti alle aree disciplinari stabilite dal Consiglio nazionale universitario. Durano in carica tre anni. Ogni commissione e' composta da tre professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori confermati. L'elettorato attivo per i ricercatori comprende anche i ricercatori non confermati. Le commissioni sono convocate dal componente piu' anziano in ruolo. 3. Le commissioni, in particolare: a) in base alla valutazione dei programmi di ricerca presentati, propongono l'attribuzione di fondi di ricerca ai professori ed ai ricercatori; b) esprimono valutazioni sui risultati dell'attivitą di ricerca svolta nell'ambito delle singole aree disciplinari. 4. Le commissioni, convocate dal professore piu' anziano, possono riunirsi periodicamente in seduta plenaria per: a) formulare proposte in merito all'individuazione di criteri e indicatori per la valutazione dell'attivitą di ricerca; b) esprimere valutazioni sui risultati generali dell'attivitą di ricerca dell'Universitą; c) formulare proposte volte a favorire lo sviluppo e l'efficienza dell'attivitą di ricerca; d) formulare proposte ed esprimere parere in merito alla relazione sull'attivitą di ricerca dell'Universitą. Art. 30. Consiglio degli studenti 1. E' costituito il consiglio degli studenti come organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso e' organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio degli studenti: a) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo; b) esprime parere sulle norme generali in tema di tasse e contribuzioni a carico degli studenti; c) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento; d) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attivitą di cui all'art. 61 del presente statuto; e) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attivitą sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione; f) puo' formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attivitą dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta; g) redige alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione viene trasmessa al senato accademico e costituisce elemento informativo per il nucleo di valutazione di Ateneo; h) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge. 3. Il consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte. 4. Il consiglio e' composto da due a quattro membri per ciascuna facoltą, in rapporto al numero di iscritti, eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del consiglio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. I membri del consiglio durano in carica non piu' di due anni e sono rieleggibili una sola volta. 5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza e' convocata dal rettore. 6. Il consiglio esprime una propria rappresentanza nel senato accademico. Art. 31. Consulta del personale tecnico-amministrativo 1. E' costituita la consulta del personale tecnico-amministrativo come organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive relativamente alle materie previste dal presente Statuto, compatibilmente con la legislazione vigente. 2. La Consulta: a) esprime parere obbligatorio sul Piano di sviluppo e formula anche proposte per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi; b) esprime pareri e puo' formulare proposte in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo; c) esprime parere sul regolamento per la gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico e amministrativo; d) formula proposte ed esprime parere sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata; e) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge. 3. La consulta e' tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte. 4. La consulta del personale tecnico-amministrativo e' nominata con decreto del Rettore ed e' composta da trenta membri, eletti secondo le modalitą stabilite nel regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'Universitą. 5. La consulta elegge tra i suoi membri un presidente ed un segretario, che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. 6. La consulta viene convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 7. La consulta elegge tra i suoi membri due rappresentanti nel senato accademico. Art. 32. Collegio dei revisori dei conti 1. E 'costituito il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi nominati con decreto del rettore. Al collegio dei revisori e' affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. 2. I tre revisori sono designati dal senato accademico che li sceglie tra: a) i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a consigliere; b) gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo; c) i dirigenti dello Stato che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universitą. Il senato indica, inoltre, quale dei revisori debba assumere le funzioni di presidente. 3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni. 4. Ai componenti del collegio dei revisori e' corrisposta una indennitą di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. 5. Compiti e modalitą di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą. Art. 33. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attivitą didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivitą della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialitą ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo e' composto da cinque membri esterni esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. 3. Il nucleo di valutazione di Ateneo: a) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivitą didattiche; b) predispone annualmente una relazione sull'attivitą di valutazione svolta. 4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicitą e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. L'Universitą assicura al nucleo di valutazione di Ateneo un adeguato supporto logistico organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni. 6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universitą sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione di Ateneo. Art. 34. Comitato per lo sport universitario 1. L'Universitą favorisce le attivitą sportive degli studenti e del personale. 2. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivitą sportive a vantaggio dei componenti la comunitą universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivitą. 3. Il comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni. 4. Alle attivitą sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'universitą o da altri enti. Titolo 3 STRUTTURE SCIENTIFICHE E DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO Capo I Strutture scientifiche e di ricerca e Centri di servizio Art. 35. Strutture scientifiche e di ricerca 1. Sono strutture della ricerca i dipartimenti ed i centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca. 2. Tutte le attivitą di ricerca, ivi comprese le attivitą di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, si svolgono all'interno di dette strutture. Art. 36. Dipartimenti: natura giuridica e funzioni 1. L'Universitą si articola in dipartimenti ai quali afferiscono i professori e i ricercatori. 2. I dipartimenti sono centri autonomi di gestione finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa. 3. La costituzione e la modificazione dei dipartimenti avvengono secondo le procedure di proposta e istituzione indicate dal regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento; la disattivazione e' deliberata dal senato accademico. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni. 4. I dipartimenti: a) hanno come compito primario la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in settori omogenei per finalitą e metodi; b) coordinano le attivitą di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca; c) concorrono con le strutture didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attivitą didattiche; d) propongono, anche in concorso con altre strutture, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e di corsi di master e ne possono organizzare le attivitą relative; e) propongono la destinazione e le modalitą di copertura dei posti disponibili di professore e di ricercatore; f) concorrono alla formazione del piano di sviluppo dell'Universitą; g) concorrono a determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca e i servizi amministrativi e tecnici; h) avanzano richieste per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attivitą didattica ad essi afferente; i) partecipano all'istituzione di consorzi con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale; j) stipulano convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attivitą di propria competenza; k) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo. Art. 37. Dipartimenti: composizione 1. Al dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori, anche di facoltą diverse, che svolgono ricerca in settori omogenei e coordinabili con le attivitą del Dipartimento. 2. Ai professori e ai ricercatori e' garantita la libertą di opzione tra i dipartimenti esistenti. Le modalitą per l'esercizio dell'opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo. 3. Al dipartimento, inoltre, afferiscono i dottorandi, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca che svolgono attivitą di studio nel dipartimento, nonche' il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 4. Per la costituzione di nuovi dipartimenti e' necessario un numero minimo di ventidue membri di cui almeno la metą costituita da professori. 5. Per i dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento, previste nel regolamento generale di Ateneo. Art. 38. Organi del dipartimento Sono organi del dipartimento: a) il consiglio di dipartimento; b) il direttore; c) la giunta di dipartimento quando prevista dal regolamento di dipartimento. Art. 39. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal segretario amministrativo e da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 2. Del consiglio puo' anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi. 3. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attivitą del dipartimento. Approva il regolamento di dipartimento. Cura tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della vita del dipartimento ed in particolare: a) promuove il potenziamento delle attivitą sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative; b) organizza i servizi forniti dal dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature verificando la copertura dei relativi costi; c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal direttore, ed approva, inoltre, la relazione annuale sull'attivitą di ricerca svolta; d) approva le convenzioni ed i contratti proposti al dipartimento, verificandone le possibilitą di svolgimento e la congruenza con le finalitą istituzionali; e) si esprime sulla destinazione e sulla modalitą di copertura dei posti disponibili di professore e ricercatore; f) si esprime, nella composizione prevista dalla legge, sulle chiamate di professori; g) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca che si svolgono in tutto o in parte presso il dipartimento; h) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del dipartimento. Art. 40. Il direttore di dipartimento 1. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia ed e' nominato con decreto del rettore. 2. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di dipartimento. Le modalitą per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento. 3. Il direttore resta in carica per tre anni a partire dalla data della nomina e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non puo' essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni. 4. Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio di dipartimento. Promuove le attivitą del dipartimento con la collaborazione del consiglio e della giunta, ove questa sia costituita. 5. Il direttore: a) cura la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo; b) redige la relazione annuale sull'attivitą scientifica del dipartimento, da sottoporre al senato accademico congiuntamente alle richieste di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'attivitą di ricerca; c) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni; d) e' in generale responsabile dei rapporti istituzionali del dipartimento con le altre strutture di Ateneo. 6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. 7. Il direttore e' coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal segretario amministrativo, assegnato al dipartimento con provvedimento del direttore amministrativo, sentito il direttore di dipartimento. 8. Al direttore del dipartimento puo' essere assegnata un'indennitą di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 41. Dottorati di Ricerca I corsi di dottorato di ricerca, istituiti dal senato accademico in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito regolamento. Art. 42. Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca 1. Per coordinare ricerche di durata pluriennale in settori comuni a piu' aree scientifiche possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca comuni a piu' strutture scientifiche anche di diversi Atenei composti da almeno dieci tra docenti e ricercatori. 2. La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e' deliberata, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, dal senato accademico, sentiti il consiglio, di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento. L'istituzione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca comuni a piu' Atenei sono regolati da apposite convenzioni. 3. I centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformitą con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo. 4. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attivitą devono essere garantite dai dipartimenti che promuovono la costituzione del centro e definite nella proposta costitutiva. Art. 43. Attivitą per conto terzi 1. Il dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolge attivitą di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi dell'art. 9 del presente statuto. 2. L'attivitą e' svolta sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad essa specificamente connessi, sopportati dal dipartimento. 3. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non inferiore al 10% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del dipartimento ed un ulteriore versamento non inferiore al 5% al bilancio dell'Universitą. 4. Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal consiglio di dipartimento. Le modalitą operative del presente articolo vengono definite con apposito regolamento di Ateneo. 5. I commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche ai centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca di cui all'art. 42 del presente statuto. Capo 2 Centri di servizio Art. 44. Centri interdipartimentali di servizio 1. Per la gestione di biblioteche, di laboratori didattici, di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, per rendere piu' efficienti i servizi, possono essere istituiti, su richiesta dei dipartimenti, centri interdipartimentali di servizio, comuni a piu' strutture didattiche o scientifiche. 2. La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali di servizio e' deliberata dai consigli di dipartimento interessati, nelle forme previste dal regolamento generale di Ateneo. 3. I centri interdipartimentali di servizio hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformitą con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo. 4. I centri sono dotati di risorse, finanziarie e materiali, per il loro funzionamento,garantite dai dipartimenti interessati. Art. 45. Centri di servizio dell'Ateneo 1. Per la produzione e la erogazione di beni e servizi, finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Universitą, possono essere costituiti appositi centri di servizio dell'Ateneo. 2. Il centro di servizio dell'Ateneo e' istituito dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento e la consulta del personale tecnico-amministrativo per quanto di competenza. 3. L'individuazione delle risorse finanziarie e materiali, nonche' del personale, da assegnare al centro di servizio, di competenza del consiglio di amministrazione, e' condizione essenziale per l'attivazione. 4. Il centro di servizio e' retto per la durata di tre anni da un comitato di tre membri e da un direttore nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 5. Il centro di servizio puo' essere dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile. 6. Il regolamento del centro di servizio, sentito il consiglio degli studenti, puo' prevedere le modalitą di utilizzo di prestazione a tempo parziale rese disponibili dagli studenti, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici e privati. 7. L'utilizzazione del personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni. Art. 46. Sistema bibliotecario 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dai centri di servizio di Ateneo per le biblioteche, dai centri bibliotecari interdipartimentali e dalle biblioteche di facoltą e di dipartimento. 2. Il sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale su qualsiasi supporto, nonche' quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica. 3. Nel rispetto delle autonomie di spesa e gestionali delle strutture di cui al punto 1, i principi di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, su proposta della commissione biblioteche. 4. La commissione biblioteche e' l'organo collegiale di indirizzo del sistema bibliotecario di Ateneo. 5. Funzioni, composizione e modalitą di designazione dei membri della commissione biblioteche sono fissate nel regolamento generale di Ateneo. 6. Possono essere istituite, mediante convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici e privati. Titolo 4 DIDATTICA Capo I Strutture didattiche Art. 47. Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche dell'Universitą sono: a) le facoltą; b) le aree didattiche, comprendenti i corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale; c) i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica; d) le Scuole di specializzazione. 2. La scelta di attivare le strutture di cui ai punti b) e c) e' demandata ai consigli di facoltą. Art. 48. Le facoltą 1. La facoltą, struttura di appartenenza dei professori e ricercatori, ha il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalitą dei corsi di studio che ad essa afferiscono, di garantire l'efficacia, il grado di rendimento e la produttivitą nell'impiego delle risorse. 2. A tal fine la facoltą ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico. 3. Gli organi di facoltą sono: a) il consiglio di facoltą; b) il preside; c) la giunta, ove prevista dal regolamento di facoltą. Art. 49. Consiglio di facoltą: funzioni 1. Il consiglio di facoltą: a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla facoltą e ne verifica l'efficienza e la funzionalitą, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; b) delibera in merito alla istituzione e attivazione di corsi di studio, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990; c) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo; d) delibera il regolamento didattico di facoltą, su proposta delle aree didattiche o dei corsi di studio interessati; e) delibera il regolamento di funzionamento della facoltą, di cui all'art. 18 del presente statuto; f) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni delle aree didattiche o dei corsi di studio interessati, la programmazione didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalitą delle relative coperture; g) determina, nel rispetto della libertą di insegnamento e sentito l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio; h) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione delle facoltą; i) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, sulle modalitą di copertura e procede alle relative chiamate, sentiti i dipartimenti interessati; j) individua i dipartimenti che collaborano all'attivitą didattica; k) approva il manifesto annuale degli studi; l) verifica l'attivitą didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori; m) autorizza, su domanda del docente interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attivitą di ricerca, sentita l'area didattica o il corso di laurea di appartenenza. 2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario ministeriale, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 50. Consiglio di facoltą: composizione 1. Il consiglio di facoltą e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e da una rappresentanza degli studenti. 2. Qualora i ricercatori siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al consiglio e' limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianitą nel ruolo e in subordine dell'anzianitą anagrafica. 3. Le chiamate, la messa a concorso di posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono deliberate dal consiglio di facoltą nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. 4. La rappresentanza degli studenti e' pari al 15% dei professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. 5. Tutti i membri del consiglio di facoltą eleggono il preside. Art. 51. Il preside 1. Il preside rappresenta la facoltą e ne coordina e promuove l'attivitą e in particolare: a) convoca e presiede il consiglio di facoltą e la giunta, ove essa sia costituita, e cura l'esecuzione delle loro delibere; b) esercita la vigilanza sulle attivitą didattiche che fanno capo alla facoltą e costituisce le commissioni di esame di profitto e di laurea; c) esercita le altre funzioni, comprese quelle disciplinari che gli sono demandate dalla legge; d) ha la responsabilitą amministrativa e contabile dei beni di cui dispone per il funzionamento della facoltą; e) rappresenta la facoltą nel senato accademico; f) partecipa al collegio di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) del presente statuto. 2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed e' nominato con decreto del rettore. 3. Il preside dura in carica quattro anni ed il suo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Il preside, terminato il secondo mandato, puo' essere rieletto solo dopo un quadriennio. 4. Il preside puo' delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di ruolo, con le modalitą previste dal regolamento di facoltą. 5. Al preside di facoltą puo' essere assegnata un'indennitą di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 52. Aree didattiche, corsi di laurea e corsi di laurea specialistica 1. Nelle facoltą che comprendono piu' corsi di laurea e di laurea specialistica possono essere istituite le aree didattiche, o in alternativa i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica. 2. Gli organi dell'area didattica, ove costituita, sono: a) il consiglio; b) il presidente. 3. Gli organi del corso di laurea e del corso di laurea specialistica, ove costituiti, sono: a) il consiglio; b) il presidente. Art. 53. Consiglio di area didattica, consiglio di corso di laurea, consiglio di corso di laurea specialistica 1. Il consiglio di area didattica o il consiglio di corso di laurea, di laurea specialistica ha i seguenti compiti principali: a) fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo; b) valutare l'andamento delle attivitą e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalitą; c) formulare proposte in merito alla program-mazione didattica, ivi compresa l'indicazione delle discipline da attivare o disattivare e le modalitą delle relative coperture; d) coordinare i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio; e) elaborare il manifesto degli studi relativo al corso o ai corsi che ad essi fanno capo; f) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti; g) organizzare il tutorato e l'orientamento per gli studenti; h) formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo statuto e dai regolamenti. 2. I consigli di area didattica, i consigli di corso di laurea e i consigli di corso di laurea specialistica sono costituiti da: a) i professori di prima e seconda fascia, i professori a contratto ed i professori supplenti, di insegnamenti facenti parte dell'area didattica, o del corso di laurea, o del corso di laurea specialistica; b) tutti i ricercatori assegnati dalla facoltą al relativo consiglio; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori confermati. 3. Gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. 4. Il presidente e' eletto da tutti i membri del consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia, dura in carica tre anni ed il suo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva; terminato il secondo mandato, puo' essere rieletto solo dopo un triennio. Egli convoca e presiede il consiglio e sovrintende all'organizzazione didattica. Viene nominato dal rettore. 5. Al presidente puo' essere assegnata un'indennitą di funzione nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione. Art. 54. Commissione didattica di Ateneo 1. E' istituita la commissione didattica di Ateneo per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 4 dello statuto. La commissione e' anche organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la didattica. 2. Composizione, modalitą di elezione e di funzionamento della commissione sono determinati dal senato accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche ed il consiglio degli studenti, in maniera da garantire una adeguata presenza della componente studentesca. 3. I rappresentanti degli studenti nella commissione sono designati dal consiglio degli studenti. Art. 55. Scuole di specializzazione 1. Le Scuole di specializzazione, secondo la tipologia prevista dalla normativa in vigore, sono istituite dal rettore, su proposta delle facoltą nell'ambito del piano di sviluppo dell'Ateneo, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attivitą con autonomia didattica, organizzativa e gestionale nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni del presente statuto. 2. La programmazione annuale, deliberata secondo i criteri stabiliti dal senato accademico, e' approvata dalle facoltą di riferimento per gli aspetti didattici, e dal consiglio di amministrazione, secondo le modalitą del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą, per gli aspetti amministrativi e contabili. 3. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base alla legge istitutiva e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Capo 2 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi Art. 56. Tutorato e orientamento 1. L'Universitą organizza e disciplina, nel regolamento didattico di Ateneo ed in quello delle singole strutture didattiche, il servizio di tutorato e orientamento. 2. Il servizio di tutorato ed orientamento e' finalizzato a rimuovere ostacoli al processo formativo ed a rendere gli studenti attivamente partecipi dello stesso secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. 3. L'Universitą costituisce il centro di Ateneo per l'orientamento e il tutorato con competenze di indirizzo e coordinamento per cio' che attiene all'orientamento e al tutorato, con autonomia organizzativa e gestionale. Le attivitą sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Art. 57. Corsi di orientamento e altri servizi per gli studenti 1. L'Universitą, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilitą di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attivitą ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea. 2. Per l'organizzazione di tali corsi, l'Universitą puo' richiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, degli osservatori regionali sul mercato del lavoro, di associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale. Essa, sentito il consiglio degli studenti, si avvale anche della collaborazione degli studenti. 3. L'Universitą promuove convenzioni per attivitą sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture. Art. 58. Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale Attivitą culturali e formative esterne 1. Le strutture didattiche e scientifiche dell'Universitą, secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 4 del presente statuto, in collaborazione con Stato, regione, altri enti pubblici e privati, ordini professionali, associazioni imprenditoriali artigianali e industriali, possono organizzare, anche in collaborazione con altri Atenei: a) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; b) corsi di preparazione a concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; c) corsi di educazione ed attivitą formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge; e) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. 2. I corsi sono attivati, con decreto del rettore, su proposta dei dipartimenti e delle strutture didattiche interessate, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto stabilito da apposito regolamento di Ateneo; 3. L'Universitą rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo. Art. 59. Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali 1. L'Universitą promuove, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati, con le seguenti finalitą: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinche' ne rimuovano le cause; c) cooperare con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltą personali, economiche, ambientali e sociali; d) valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunitą esistenti nei vari settori, d'intesa con enti e imprese, pubbliche e private; e) progettare iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati; f) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attivitą formative autogestite proposte dagli studenti. 2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Universitą si puo' avvalere di competenze interne e/o esterne all'Ateneo. Art. 60. Attivitą formative autogestite dagli studenti 1. L'Universitą, compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali, incoraggia le attivitą formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali e dello sport. Essa inoltre autorizza iniziative autogestite nel campo delle attivitą ricreative e del tempo libero. 2. L'Universitą, con il sostegno organizzativo del consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attivitą formative autogestite. 3. L'Universitą, compatibilmente con le finalitą istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo per gli studenti. 4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio degli studenti e previo parere del senato accademico, puo' mettere a disposizione per le attivitą di cui al punto 1, strutture e risorse finanziarie. Art. 61. Centro di Ateneo per le relazioni internazionali 1. E' istituito il Centro di Ateneo per le relazioni internazionali con funzioni di promozione, informazione, coordinamento e assistenza per promuovere le iniziative con le istituzioni estere che rivestano interesse generale per l'Ateneo. 2. In particolare il Centro di Ateneo per le relazioni internazionali: a) promuove e realizza tutte le azioni previste dal Programma Socrates dell'Unione europea in vista di assicurare ai docenti e agli studenti una dimensione europea degli studi; b) provvede a strutture per l'ospitalitą di studiosi e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti. Titolo 5 AMMINISTRAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO Capo 1 Amministrazione Art. 62. Amministrazione e autonomia delle strutture 1. Fermi restando i principi di cui all'art. 2, punto 5, all'art. 6, punti 1, 3 e 4 e all'art. 8, punto 1 del presente statuto, l'Universitą informa l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative a criteri di economicitą, di efficacia e di snellimento delle procedure. 2. L'amministrazione centrale e' un centro di gestione autonoma, sotto la responsabilitą del direttore amministrativo. 3. L'Universitą provvede all'organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilitą funzionale, nonche' alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale. 4. Le facoltą, i dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca, i centri di servizi dell'Ateneo, e i comitati di cui all'art. 26, comma 2, lettera o) hanno piena autonomia gestionale. Sono fatte salve le trasformazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di portata economica straordinaria e di rilevanza generale che rimangono di competenza del consiglio di amministrazione. 5. Non e' prevista alcuna organizzazione gerarchica della funzione amministrativa, che viene esercitata in parallelo da tutte le strutture. 6. I criteri generali che, nel rispetto dei principi relativi all'organizzazione di cui all'art. 6 del presente statuto, regolano il funzionamento dei centri autonomi di gestione e/o di spesa sono fissati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilitą. Art. 63. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivitą di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo dell'Ateneo. 2. Il direttore amministrativo e' responsabile della legittimitą, dell'imparzialitą e del buon andamento dell'attivitą dell'amministrazione centrale dell'Ateneo. 3. In particolare al direttore amministrativo compete: a) la verifica e il controllo delle attivitą degli altri dirigenti; b) l'adozione degli atti di reclutamento e di gestione del personale; c) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica; d) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza; e) ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo. 4. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito, su proposta del rettore, che sente il senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle Universitą, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche di comprovata qualificazione professionale con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali. 5. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo e' a tempo determinato di durata pari a quella del mandato del rettore, rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia di verifica del risultato e di responsabilitą dirigenziale; a tal fine il direttore amministrativo, all'inizio di ogni anno, presenta al rettore una relazione sull'attivitą svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, prima della scadenza, e' disposta, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione con atto motivato. Art. 64. Dirigenti 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Universitą, salvo quanto disposto dalla legge circa la riserva dei posti per altri sistemi di selezione. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso. 2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivitą svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. Ai dirigenti sono riconosciute le indennitą di posizione e di risultato determinate annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. 4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attivitą svolta nell'anno precedente. Art. 65. Corsi di aggiornamento del personale 1. L'Universitą promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Universitą. 2. A tale scopo organizza attivitą e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo. 3. Le attivitą di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilitą del personale all'interno dell'Universitą. 4. Le attivitą di aggiornamento e di riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Universitą, sia in collaborazione con istituti, societą, enti specializzati in tali attivitą. Capo 2 Rapporti con l'esterno Art. 66. Collaborazioni con amministrazioni pubbliche 1. L'Universitą puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivitą istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attivitą di ricerca. 2. Gli accordi amministrativi conclusi in conformitą ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze. Art. 67. Partecipazione ad organismi privati 1. L'Universitą puo' partecipare a societą o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3. 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformitą ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto, e' deliberata dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento per quanto di competenza. 3. La partecipazione dell'Universitą deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) elevata qualificazione dell'attivitą svolta; b) disponibilitą delle risorse finanziarie o organizzative necessarie; c) destinazione a finalitą istituzionali dell'Universitą di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; d) espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Universitą in occasione di aumenti di capitali; e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; f) i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Universitą o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10. 4. I rappresentanti dell'Universitą, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi privati, sono designati dal senato accademico su proposta delle strutture interessate e sono tenuti a presentare allo stesso, una relazione annuale. 5. Il senato accademico valuta annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Universitą negli organismi interessati, la continuitą del rispetto dei suddetti principi di cui al comma precedente e l'opportunitą della continuazione della partecipazione dell'Universitą. 6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universitą partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi della legge n. 241/1990. Art. 68. Fondazione universitaria L'Universitą puo' costituire Fondazioni universitarie secondo le previsioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni possono avere anche lo scopo di promuovere l'utilizzazione dei risultati dell'attivitą scientifica. Art. 69. Centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno 1. Su proposta di una o piu' strutture scientifiche puo' essere costituito in forma di societą di capitali e con le modalitą di cui al precedente articolo un centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno, con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivitą scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati. 2. Il centro assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attivitą, nelle seguenti forme: a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione; b) ricerca applicata e diffusione delle tecnologie e scambio di conoscenze tecniche; c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente statuto. 3. Il bilancio del centro per i rapporti con l'esterno deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi. Art. 70. Comitato dei sostenitori 1. Il comitato dei sostenitori dell'Universitą ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtą culturali, sociali e produttive. 2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivitą dell'Universitą, tramite l'erogazione di contributi finanziari. 3. Le modalitą di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione. 4. Il comitato e' presieduto dal rettore ed elegge al suo interno un vice-presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione. 5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente. Titolo 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 71. Modifiche di statuto 1. Le modifiche del presente statuto sono adottate con deliberazioni del senato accademico, assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, e sentiti, per quanto di competenza, il collegio dei direttori di dipartimento, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo. 2. Le modifiche di statuto approvate sono trasmesse al Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca per un parere, trascorso il termine di sessanta giorni, se il parere non e' pervenuto, le modifiche vengono emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le delibere sono sottoposte a nuova deliberazione con le medesime procedure di cui al comma precedente e, quindi, emanate, con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Art. 72. Durata delle cariche elettive negli organi collegiali 1. I componenti non di diritto degli organi collegiali durano in carica tre anni. Sono immediatamente rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un componente non di diritto, che sia durato in carica per due trienni consecutivi, non puo', a qualsiasi titolo, essere eletto o designato nello stesso organo prima che sia trascorso un ulteriore triennio. 2. I componenti che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del triennio in corso; tale periodo non viene computato, ai fini della rieleggibilitą, qualora non superi i diciotto mesi. 3. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Sono immediatamente eleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualitą di studente dell'Universitą, con la reiscrizione dopo il conseguimento della laurea e con la seconda reiscrizione per trasferimento di corso di laurea o facoltą. Art. 73. Incompatibilitą 1. Le cariche di rettore, di prorettore vicario, di preside di facoltą, di direttore di dipartimento e di presidente di corso di studio o di area didattica non sono cumulabili. 2. La carica di preside e' incompatibile con quelle di componente il consiglio di amministrazione. 3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico. 4. L'eletto in piu' organi, allorquando si verifichi una delle suddette incompatibilitą, deve optare entro dieci giorni dalla elezione. Art. 74. Disposizione transitoria I mandati relativi al rettore ed ai presidi sono conservati sino alla scadenza quadriennale prevista dal presente statuto. Art. 75. Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fisciano, 4 marzo 2003 Il rettore: Pasquino Allegato 1 Le aggregazioni di Aree scientifico-disciplinari del consiglio universitario nazionale previste dall'art. 25, comma 1, lettera c), del presente statuto sono cosi' determinate: 1) area scientifica (aree dalla n. 1 alla n. 7); 2) area tecnologica (aree numeri 8 e 9); 3) area umanistico-letteraria (aree numeri 10 e 11); 4) area giuridico-economica (aree numeri 12, 13 e 14). La rappresentanza delle aree e' ripartita nel modo seguente: 1) area scientifica n. 3; 2) area tecnologica n. 2; 3) area umanistico-letteraria n. 2; 4) area giuridico-economica n. 2.
fp03-gr03