GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 84 DEL 10/4/2003
UNIVERSITA' DI LECCE
DECRETO RETTORALE 17 marzo 2003
Modificazione allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con
decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1
luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla
data odierna;
Vista la deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2003 con la quale il
senato accademico ha approvato la modifica dell''art. 30 dello
statuto;
Vista la deliberazione n. 80 del 28 febbraio 2003 con la quale il
consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla
modifica della summenzionata norma statutaria;
Vista la nota M.I.U.R., prot. 549, pervenuta in data 14 marzo 2003,
con la quale lo stesso Ministero non ha formulato osservazioni in
merito alla modifica di statuto di cui trattasi;
Visto l'art. 21, comma 1, lettera b) dello statuto.
Decreta:
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Lecce,
emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e' modificato
come di seguito:
"Art. 30 (Rappresentanze degli studenti). - 1. L'elettorato attivo
e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Universita' nei
limiti imposti dal successivo comma 3.
2. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili
una sola volta.
3. Lo studente puo' cumulare contemporaneamente solo due
rappresentanze e, comunque, non puo' essere eletto lo studente
iscritto ad anni successivi al secondo anno fuori corso o al secondo
anno di ripetenza.
4. Le rappresentanze studentesche di cui al presente statuto hanno
la disponibilita' di un locale in ogni plesso dell'Universita' e ne
individuano al loro interno il responsabile".
Lecce, 17 marzo 2003
Il rettore: Limone