GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 80 DEL 5/4/2003
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57
Regolamento recante modalita' di attuazione dell'articolo 71 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei
periodi assicurativi.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei
periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di
vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei
lavoratori iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza
aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e
contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il
riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora
Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le
modalita' di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti
gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti
decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del
febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in
cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato
il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni
nelle quali e', o e' stato, iscritto, una alternativa alla
ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo
l'individuazione delle modalita' di attuazione del principio della
totalizzazione, cui e' insito il carattere della gratuita';
Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione
in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il
principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i
lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al
comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati,
gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi
professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi
contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria,
per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline
settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;
Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza
dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato con il predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con
atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonche'
alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle
predette forme, il diritto a pensione, e' data facolta' di
utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito
dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti,
separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma,
ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del
trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una
quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore
dei superstiti degli assicurati, ancorche' questi ultimi siano
deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e
per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di
restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente
alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto
all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di
cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 2.
Totalizzazione di periodi assicurativi
1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative
costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna
con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in
proporzione alle singole anzianita' contributive, sono poste a carico
delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le
modalita' e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai
fini della totalizzazione, nell'unita' temporale prevista da ciascuna
gestione, sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Art. 3.
Esercizio del diritto
l. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a
domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi
all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo
e', ovvero e' stato, iscritto.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta,
preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da
totalizzazione di cui al presente decreto.
3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da
parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi che
consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata
presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente
decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a
seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su
richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli
importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati
degli interessi legali.
Art. 4.
Pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto dall'ente
presso il quale e' inoltrata la domanda e al termine del relativo
procedimento, quando:
a) e' perfezionato il relativo requisito dell'eta' anagrafica
secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali
il lavoratore e' stato iscritto, attestato, a pena di
inammissibilita', con dichiarazione prodotta dall'interessato
contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianita' di
iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme
pensionistiche, i requisiti di anzianita' di iscrizione e di
contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni
interessate;
c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai
singoli ordinamenti previdenziali.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' di
quelli di cui al successivo articolo 5, dovra' comunque essere
confermata, come condizione di procedibilita' della domanda, da ogni
singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.
3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la
gestione presso cui e' stata presentata la domanda, acquisita la
documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei
requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di
iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta
giorni.
Art. 5.
Pensione di inabilita'
1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e permanente e'
conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e'
iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del
perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei
periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole
gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi
siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Art. 6.
Modalita' di liquidazione
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole
del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della
domanda.
2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema
retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione
di propria pertinenza:
a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto
avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione,
totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1,
fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad
esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra
l'anzianita' di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella
risultante in base al predetto cumulo;
b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente
considerati superino il limite massimo di anzianita' attribuibile
secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo
di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e
decurta le anzianita' eccedenti.
3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni
sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente
considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli
ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il
meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle
gestioni interessate.
4. Per la liquidazione della pensione di inabilita' si tiene conto
delle anzianita' contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse
gestioni e ad esse e' imputato l'importo delle rispettive quote,
ragguagliato all'anzianita' contributiva nelle stesse effettivamente
posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione,
della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base
all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilita'.
5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia
loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilita'
finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto
alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni,
possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento
inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente
disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari
della gestione.
Art. 7.
Integrazione al trattamento minimo
1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della quota
di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto,
e' tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo
prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e
determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote
liquidate dalle singole gestioni.
Art. 8.
Pagamento dei trattamenti
1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e'
posto a carico della gestione cui e' imputata la quota di importo
maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con
esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi
di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.
2. Ciascuna gestione e' responsabile della liquidazione della
propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione
erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata
o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta
il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della
gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 229