GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 95 DEL 24/4/2003
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28
Testo del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003), coordinato
con la legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 01.
(( 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e'
inserito il seguente:
"Art. 6-ter (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di
manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi
artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di
fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto
mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.". ))
Art. 1.
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:
"1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui
all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della
presente legge.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il
quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri
elementi (( oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente )) il
fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre
il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le
trentasei ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati
indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli
articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura
penale.".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6
dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.