GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 209 DEL 6/9/2002
DECRETO 2 agosto 2002
Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo tecnologico ed
alta formazione". Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca
e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11
ottobre 2001.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E
GLI AFFARI ECONOMICI
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (MIUR);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante:
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante
le: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale
che, nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento
negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di
ricerca e formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal
MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;
Visto il Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo
tecnologico ed alta formazione" per l'utilizzo, nel periodo
2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni
dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato
in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma,
e successive modifiche e integrazioni;
Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura
I.3 "Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno"
all'interno dell'asse I e della misura III.1 "Miglioramento delle
risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico"
all'interno dell'asse III;
Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle
misure predette;
Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del
territorio nazionale, per l'attuazione del predetto PON;
Visto il decreto n. 325-Ric. del 14 settembre 2001, registrato
alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2001 al foglio n. 250, con il
quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ha disposto l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, del decreto direttoriale di
invito alla presentazione di specifici progetti per la realizzazione
di attivita' di ricerca industriale, completi di non preponderanti
attivita' di sviluppo precompetitivo, e formazione nelle tematiche
ivi indicate;
Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante:
"Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno
(agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)";
Viste le n. 321 domande presentate ai sensi dell'art. 12 del
decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 entro la scadenza
prevista del 30 novembre 2001 per una richiesta complessiva pari a
1.751.047.701,53 euro;
Viste, altresi', n. 3 domande prot. nn. 13037, 13038 e 13039,
presentate nell'ambito del predetto decreto direttoriale e
considerate non ricevibili ai sensi dell'art. 12 del decreto
ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, in quanto ricomprendenti
esclusivamente progetti di formazione;
Considerato che in sede di verifica della regolarita' della
complessiva documentazione acquisita, n. 34 progetti sono risultati
non ammissibili all'iter istruttorio per motivi inerenti il mancato
rispetto di specifiche disposizioni del bando, e n. 287 progetti
ritenuti invece ammissibili;
Viste le proposte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo n. 297/1999 formulate nelle sedute del 5
febbraio, 8, 12 e 19 marzo 2002, sulla base delle valutazioni
tecnico-scientifiche di un gruppo di esperti all'uopo nominati, e che
hanno determinato l'attribuzione ai progetti stessi del giudizio di
"ottimo", di "buono", di "discreto", di "sufficiente" e di "scarso";
Effettuate, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n.
593/2000, le previste attivita' istruttorie con riferimento ai
progetti riportanti il giudizio di "ottimo" e di "buono" al fine di
selezionare esclusivamente progetti di elevato livello qualitativo,
nonche' di rispettare criteri di economicita' nella gestione delle
attivita' istruttorie;
Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli
istituti convenzionati che l'Amministrazione, ad eccezione di quelli
relativi ai progetti per i quali la verifica di affidabilita'
economico-finanziaria e' risultata negativa, ha trasmesso al comitato
ai fini della valutazione complessiva finale;
Acquisiti i pareri espressi dal comitato nelle sedute del 20
maggio e del 3 giugno 2002 dai quali si rileva che n. 88 progetti
risultano ammissibili al finanziamento, salvo specifiche verifiche
delle quali lo stesso comitato ha richiesto all'Amministrazione la
relativa effettuazione;
Espletate dagli uffici competenti le conseguenti verifiche di
competenza di cui il comitato nella seduta del 23 luglio 2002 ha
preso atto;
Acquisite le formali dichiarazioni di ritiro relative ai progetti
n. 12972, n. 12936, n. 12866, n. 12772, n. 12928, n. 12968;
Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1
del predetto PON ;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare, per il sostegno di progetti
di elevato livello qualitativo, la piu' tempestiva ed efficace
utilizzazione delle risorse comunitarie anche al fine di non
pregiudicarne la disponibilita';
Acquisito, in merito, il parere positivo del competente comitato
di sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2002;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia";
Ritenuta la necessita' di adottare, per i progetti ammissibili al
finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per
ciascuno forme, misure, modalita' e condizioni del finanziamento;
Decreta:
Art. 1.
1. I progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del
decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 "Invito alla presentazione di
progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per
il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali,
trasporti)", e ricompresi nell'elenco allegato (allegato n. 1), sono
ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa,
nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno,
nelle schede allegate al presente decreto (allegato n. 2).
2. Gli allegati di cui al precedente comma 1 costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art.
5, comma 21, lettera a), del decreto ministeriale n. 593 dell'8
agosto 2000 e' subordinata alle necessarie verifiche in ordine al
possesso dei previsti parametri dimensionali, che la banca
effettuera' preventivamente alla stipula del contratto di
finanziamento.
2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
3. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8
agosto 2000, n. 593, e' data facolta' a ciascun soggetto proponente
di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30%
dell'intervento concesso a ciascuno. Ove detta anticipazione sia
concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da
fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
4. Con successiva comunicazione il Ministero fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
5. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata di 12
mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle attivita' poste in essere dal contratto.
6. La decorrenza dei costi, relativamente alle attivita' di
ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 33, del
decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, non deve comunque
essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente decreto, pena la decadenza dal finanziamento stesso.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del citato
decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, le attivita' di formazione
potranno avere inizio anche in data successiva a quella prevista per
le attivita' di ricerca, ma non terminare oltre le stesse.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del
presente decreto, pari ad euro 366.029.955,72, di cui euro
303.048.914,65 per ricerca ed euro 62.981.041,07 per formazione,
graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi
finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote
previste nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca,
sviluppo tecnologico e alta formazione" 2000-2006, nelle regioni
dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla
Commissione europea in data 8 agosto 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2002
Il direttore generale: CRISCUOLI
Allegato 1
----> Vedere Allegato <----
Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 102 della G.U. <----
----> Vedere Allegato da pag. 103 a pag. 198 della G.U.<----