GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 214 DEL 12/9/2002
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle
telecomunicazioni (pos. 10635). (Seduta del 25 luglio 2002).
LA COMMISSIONE
Su proposta dei professori Santoni e Galantino, ha adottato,
all'unanimita', la seguente delibera;
Premesso:
1. che la legge n. 146/1990, all'art. 1.1. individua come
servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento
del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla liberta'
di comunicazione e che all'art. 1.2. lettera e) della medesima legge
viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni;
2. che, fino ad oggi, la disciplina delle prestazioni
indispensabili nel settore delle telecomunicazioni e' stata contenuta
nell'accordo del 20 febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e
le organizzazioni sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL,
UILTE/UIL, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del
5 febbraio 1993;
3. che con delibera n. 98/672 del 15 ottobre 1998, la Commissione
ha valutato non idoneo, per la mancata indicazione della durata
massima delle astensioni, nonche' dell'intervallo tra le azioni di
sciopero, l'accordo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto,
in data 30 gennaio 1997, dalle organizzazioni sindacali SLC CGIL,
SILT CSL, UILTE UIL e l'Azienda Telecom Italia Mobile S.p.a.;
4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000,
che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, la Commissione
con delibera 00/169 del 4 maggio 2000 ha ritenuto che per analogia
sia con la disciplina prevista dalla stessa legge n. 83/2000 per i
lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i
lavoratori dipendenti, si applicasse anche a questi ultimi, la regola
di un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della
legge n. 83/2000 (26 ottobre 2000) entro il quale le parti
interessate avrebbero dovuto adeguare - ove necessario - gli accordi
alla nuova normativa;
5. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per
le imprese esercenti i servizi di comunicazione, sottoscritto il
28 giugno 2000 da Confindustria e da CGIL, CISL, UIL, le parti si
sono impegnate (art. 5) nella definizione, entro il 30 settembre
2000, delle regole di esercizio del diritto di sciopero, in
attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n.
83/2000;
6. che inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall'entrata in
vigore della disciplina vigente ed essendo in questo periodo
intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle
imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla
progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento
del traffico telefonico non piu' gestito in regime di monopolio, si
rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
7. che le lacune della disciplina vigente in particolare
riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della
disciplina; la definizione di procedure di raffreddamento e
conciliazione del conflitto; la mancata previsione di un intervallo
minimo tra azioni di sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi;
la previsione di un calendario delle franchigie; l'indicazione della
durata delle azioni di sciopero; la mancata previsione di una
disciplina della revoca tempestiva (o comunque giustificata dello
sciopero); la ridefinizione delle prestazioni indispensabili;
Considerato:
1. che a partire dal novembre 2000, la Commissione ha
ripetutamente sollecitato le parti a procedere ad una definizione
mediante accordo di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla
legge, nonche' a dare attuazione agli impegni assunti con la
stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese
esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000;
2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni
sindacali presenti ed attive nel servizio rientrante nel settore
delle telecomunicazioni, nonche' delle aziende che erogano tali
servizi - tenute dalla Commissione nelle date 15 novembre 2000
(Telecom Italia, Cobas Telecomunicazioni, Flm Uniti, Snater),
3 maggio 2001 (Cgil, Cisl, Uil, Fialtel Cisal, Ugl, Confindustria,
Unione Industriali di Roma), 21 giugno 2001 (Snater) - nonche' le
difficolta' ancora di recente manifestatesi, hanno consentito alla
Commissione di verificare che a tutt'ora non sussiste una concreta
possibilita' che le parti raggiungano un accordo in ordine
all'adozione di regole comuni per la disciplina delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
3. che in data 6 giugno 2002 (delibera n. 02/107) la Commissione
ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a) della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, formulando alle
parti interessate, nonche' alle organizzazioni degli utenti, la
delibera 01/123 (proposta di regolamentazione delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore delle
telecomunicazioni);
4. che la complessita' delle tecnologie interessanti il sistema
organizzativo dei servizi di telecomunicazione ha determinato
l'esigenza, da parte della Commissione, di avvalersi, per la stesura
della disciplina, di un esperto di reti di telecomunicazione e
sistemi di servizio;
5. che con nota del 12 giugno 2002 le organizzazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL e Confindustria - parti firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore
telecomunicazioni - hanno confermato le loro difficolta' di
raggiungere un accordo, assumendo tuttavia l'impegno di proseguire
nel confronto finalizzato al rapido raggiungimento di un'intesa;
6. che nella suddetta nota le parti, lamentando di non aver avuto
la possibilita' di essere audite dalla Commissione circa i contenuti
dell'accordo, hanno anche sottolineato che la predisposizione di una
provvisoria regolamentazione avrebbe reso piu' difficile il percorso
negoziale gia' avviato;
7. che con nota di risposta del 13 giugno 2002, inviata alle
parti interessate, la Commissione, prendendo atto delle trattative in
corso, ha auspicato che, anche in seguito all'esame della proposta,
le parti potessero proseguire il negoziato per giungere ad una
disciplina concordata delle prestazioni indispensabili, ritenendo
inoltre che la proposta stessa potesse costituire un ulteriore
elemento di impulso alla definizione in tempi brevi dell'accordo;
8. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della
proposta di provvisoria regolamentazione, assegnati dalla legge alle
parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono
pervenute le osservazioni per le organizzazioni sindacali FLM Uniti
in data 27 giugno 2002; SNATER in data 28 giugno 2002; COBAS TLC in
data 1 luglio 2001; FIALTEL in data 8 luglio 2002; CGIL in data
10 luglio 2002; CONFINDUSTRIA, in nome e per conto delle aziende
associate (Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel,
Albacom, Atlanet e tutte le altre appartenenti al settore delle
telecomunicazioni) in data 10 luglio 2002; UILCOM UIL e FIOM CGIL in
data 11 luglio 2002; CISL FISTEL in data 24 luglio 2002;
9. che in data 2 luglio 2002 e' pervenuto il parere favorevole
dell'Unione Nazionale Consumatori;
10. che, al fine di verificare la perdurante indisponibilita'
delle parti a raggiungere un accordo, sono state svolte le audizioni
previste dalla legge: in data 17 luglio 2002 con le organizzazioni
sindacali Cobas Tlc, Flm Uniti, Flm Uniti-Cub, Cisl, Fim Cisl, Fiom
Cgil, Fistel Cisl, Slc Cgil, Uil, Uilm Uil, Uilte Uil, Snater, Cisal
Comunicazione ed inoltre, per le aziende, con Confindustria, Unione
Industriali di Roma nonche' Albacom, Altanet, Blu, Omnitel, Tim
S.p.a. Telecom Italia S.p.a. e Wind infine, in data 18 luglio 2002,
con l'organizzazione sindacale Cisal;
11. che in data 24 luglio 2002 Confindustria e UILCOM hanno
dichiarato di non avere concluso alcun accordo pur avendo
sperimentato un'area di convergenza delle rispettive posizioni ed
hanno chiesto di potere usufruire di ulteriore tempo per
l'espletamento del negoziato;
12. che dall'analisi delle osservazioni scritte, inviate alla
Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le
audizioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), sono state
tratte indicazioni utili che consentono una revisione della proposta
cosi' come formulata nella delibera n. 02/107 del 6 giugno 2002;
13. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole
della proposta relative:
a) alle procedure di raffreddamento e conciliazione, essendo
meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dalle organizzazioni
sindacali di ridurre i tempi di effettuazione delle stesse, adottando
procedure di durata piu' contenuta;
b) alla durata nonche' alla disciplina dell'intervallo tra
azioni di sciopero, in considerazione del limitato impatto
sull'utenza che le astensioni dal lavoro determinano nel servizio
delle telecomunicazioni rispetto ad altri settori, tenuto conto
dell'elevato livello di automazione delle strutture;
14. che inoltre e' apparso opportuno predisporre un calendario
delle franchigie, tradizionalmente previste negli altri settori,
tenuto conto della insostituibilita' di tale servizio in determinati
periodi;
15. che, infine, sebbene esista attualmente una molteplicita' di
servizi alternativi tale da offrire diverse opportunita' di
comunicazione (telefonia fissa, telefonia mobile, fax, SMS, e-mail),
queste ultime appaiono non ancora diffuse in modo tale da garantire
la copertura sia su tutte le fasce di popolazione che sull'intero
territorio;
16. che le prestazioni indispensabili individuate nella presente
regolamentazione provvisoria sono quelle previste dal contratto
collettivo nazionale delle imprese esercenti i servizi di
telecomunicazione con l'ulteriore previsione della garanzia relativa
alla regolare ricezione della segnalazione del guasto o comunque di
altro tipo di interruzione del servizio, causato all'utente;
Formula:
Ai sensi l'apertura dell'art. 13, lettera a), della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente
regolamentazione provvisoria.
Art. 1.
Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui alla presente proposta si applicano nei
confronti di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo
erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento
telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia
fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di
calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica,
siti web, portali, ecc.).
Art. 2.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
A) Ambito di applicazione:
In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente
articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei
relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della
titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti
alle procedure stesse.
B) Divieto di azioni unilaterali:
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti
eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le imprese
sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali
atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.
C) Procedure di raffreddamento:
1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del
contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai
contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili,
fermo restando quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000.
2. L'organizzazione sindacale che intende promuovere
un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare
richiesta di incontro all'azienda, specificando per iscritto i motivi
per cui intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della
rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno
essere uguali a quelle contenute nell'eventuale proclamazione dello
sciopero. L'azienda, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta deve
procedere alla formale convocazione.
3. Decorsi 2 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove
non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si
intende esaurita con esito negativo.
Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente,
decorsi 3 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima
fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
4. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di
partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia
richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento
delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai
sensi dell'art. 13, lettere c), d), h), i), ed m) della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
D) Tentativo di conciliazione:
A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura,
di cui alla lettera C) punti 1 - 3, le parti esperiscono un tentativo
di conciliazione da effettuarsi:
a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo
di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti
medesime;
b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a)
nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; il tentativo di
conciliazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi
dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
Art. 3.
Ripetizione delle procedure
Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero
successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono
essere ripetute, salvo che siano trascorsi piu' di 90 giorni
dall'ultimazione della fase di conciliazione.
Art. 4.
Preavviso e requisiti della proclamazione
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di
sciopero dal lavoro e deve essere comunicata alla direzione aziendale
interessata almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero
con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e
dell'estensione territoriale dello stesso.
Art. 5.
Durata
Il primo sciopero di ogni vertenza non puo' superare la durata di
24 ore.
L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa
vertenza non puo' superare la durata di 48 ore.
Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di
durata continuativa.
In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere
indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di
servizio ovvero la relativa collocazione nel turno.
L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potra'
essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni
consecutivi.
Art. 6.
Intervallo tra azioni di sciopero
Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da
soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale
e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di
almeno 3 giorni.
Art. 7.
Franchigie
E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione
sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del
servizio) nei seguenti giorni:
a) dal 23 dicembre al 3 gennaio;
b) il giorno che precede e segue la Pasqua;
c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti
con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali,
amministrative generali e referendarie;
d) i 2 giorni precedenti, quelli seguenti e quelli concomitanti
con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;
e) nei periodi concomitanti con manifestazioni di rilevante
importanza nazionale ed internazionale.
Art. 8.
Sospensione o revoca
La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero
proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data
prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di
tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra
le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello
sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di
garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi
dell'art. 8 della stessa legge.
Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere
data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6,
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per
le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.
Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare
gravita', di calamita' naturali e di stati di emergenza dichiarati
tali dalla Protezione civile.
Art. 9.
Prestazioni indispensabili
Durante l'astensione collettiva dovra' essere in ogni caso
assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di
cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 146/1990. In
particolare dovranno essere garantiti:
a) la continuita' della normale erogazione dei servizi che
assicurano collegamenti telematici e telefonici;
b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione
e apparati di rete nonche' il regolare ripristino degli stessi in
caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee
telefoniche e trasmissione dati;
c) il servizio di customer care per cio' che attiene alle
attivita' finalizzate a garantire la liberta' di comunicazione,
nonche' i correlati sistemi informativi e logistici;
d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al
punto di accesso dell'abbonato alla rete telefonica, dovra' essere
assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di
altro tipo di interruzione del servizio da parte dell'utente al fine
di assicurarne tempestivamente la riparazione.
Art. 10.
Modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili e di
individuazione del personale comandato
Le prestazioni indispensabili di cui all'articolo precedente
saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario
alla loro completa erogazione, individuato normalmente sulla base del
criterio della rotazione.
I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto
dalla Direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale con le
organizzazioni sindacali.
In mancanza di un risultato negoziale o nell'ipotesi di rilevante
dissenso da parte di piu' organizzazioni sindacali sulle modalita'
relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei
lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita',
competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui al comma 2
dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori
ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena
erogazione del servizio che garantisca il 50% delle prestazioni
normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo
restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza.
Art. 11.
Informazione all'utenza
Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate,
almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale
e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.
Art. 12.
Altre forme di azione di sciopero
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione
sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del
servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in
caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare
e dalla reperibilita', fatta eccezione per la regola relativa alla
durata massima la quale non puo' essere superiore ad un mese
consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa
all'intervallo, regolato all'art. 6. della presente regolamentazione
e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente
intercorrere tra la fine della prima azione di' sciopero e la
proclamazione della successiva.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le
disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
Dispone:
La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle
Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle
organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM
UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER, FIALTEL, FLM
UNITI, COBAS TLC, FLMU CUB, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM,
nonche' alla Confindustria, all'Unione Industriali di Roma ed alle
aziende Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind
S.p.a., Blu S.p.a., Omnitel S.p.a., Albacom S.p.a., Atlante S.p.a.
Dispone inoltre
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.