GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 241 DEL 14/10/2002
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7
dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici
In data 27 settembre 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione dell'Accordo in oggetto tra:
VEDERE ALLEGATO
Allegato
Il termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Accordo di interpretazione autentica.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7
DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
STIPULATO IL 29 LUGLIO 1999.
Premesso:
che il Tribunale di Prato - sezione lavoro in relazione alla
causa iscritta al R.G. 165/2001, tra il ricorrente - Belcari C. - ed
il resistente - Azienda USL n. 4 di Prato - con ordinanza del 28
novembre 2001 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di
cui al giudizio, e' necessario risolvere in via pregiudiziale, con
riferimento alla domanda proposta in causa dal ricorrente, la
questione concernente l'interpretazione degli articoli 2 e 7
dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici ed
in particolare:
accertamento del diritto del ricorrente - assunto con contratto
di lavoro a tempo determinato presso il resistente dal 5 novembre
1998 al 9 aprile 1999 al riconoscimento, a seguito della risoluzione
del rapporto per scadenza del termine, del trattamento di fine
rapporto (art. 2120 c.c.) ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge
n. 335/1995.
Considerato:
che, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 335/1995 "per i
lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo
n. 29/1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono
regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c. in materia
di trattamento di fine rapporto";
che i successivi commi 6 e 7 dell'art. 5 della medesima legge
demandano alla contrattazione nazionale il compito di "definire le
modalita' di quanto previsto dal comma 5" e "le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto" e stabiliscono inoltre (comma 6) di dettare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le norme di
esecuzione di quanto definito dai contratti nazionali;
che l'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, in conformita' alle
disposizioni legislative citate e nel rispetto dei contenuti del
mandato ricevuto dall'Aran, al comma 2 dell'art. 2 ha stabilito che
"ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al
giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si applica la
disciplina prevista per i dipendenti gia' in servizio alla data del
31 dicembre 1995";
che l'Accordo Quadro sopra citato all'art. 7 ha inoltre stabilito
che "ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a
far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. la disciplina
del T.F.R., prevista per i settori privati, in conformita' al
disposto legislativo";
che, pertanto dal 30 maggio 2000, per effetto dell'entrata in
vigore del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 maggio 2000 (previsto dalla legge n. 335/1995 e
richiamato dalla legge n. 448/1998) trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'Accordo Quadro;
che, di conseguenza per i rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati prima del 30 maggio 2000 (per i rapporti a tempo
indeterminato il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2001 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 maggio 2001 - ha differito la data al 31 dicembre 2000)
continuerebbe ad operare la disciplina previgente (legge n. 177/1976,
art. 7, comma 1 e decreto legislativo n. 207/1947 art. 9), tenuto
anche conto degli indirizzi interpretativi formulati dalla Corte
Costituzionale sulla specifica materia (vedi Sentenze n. 156/1973;
208/1986).
Tutto cio' considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono
la seguente Ipotesi di Accordo relativa all'interpretazione autentica
degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici nel testo che segue:
con riguardo all'art. 2, comma 2 ed all'art. 7 dell'Accordo
Quadro del 29 luglio 1999, le parti concordano che, per i rapporti a
tempo determinato, la decorrenza per l'applicazione della nuova
disciplina del T.F.R. (ex art. 2120 del c.c.) debba essere fissata
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di esecuzione dello stesso Accordo;
la predetta decorrenza, conseguentemente, deve essere fissata
alla data del 30 maggio 2000 in coincidenza con l'entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
1999, a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 15 maggio 2000.