DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 2002, n. 229
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in
particolare l'allegato B, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee;
Vista la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle
attivita' produttive e del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per
assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di
libera prestazione di servizi nei settori di attivita' di cui
all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati
beneficiari:
a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
b) societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno
Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale
all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui
abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la
loro attivita', presenti un legame effettivo e continuato con
l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e
competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono
riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo
o subordinato, di attivita' di cui all'allegato A.
3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere
invocate in alcun modo per finalita' diverse da quelle relative
all'ambito di applicazione di cui ai commi l e 2. Esse non possono
essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali,
relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.
Art. 2.
Riconoscimento
1. Per le attivita' elencate nell'allegato A, il cui accesso o
esercizio e' subordinato dalla normativa vigente al possesso di
conoscenze e capacita' generali o professionali, il riconoscimento e'
subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo
dell'attivita' in un altro Stato dell'Unione europea.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attivita'
elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze
richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di
provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in
possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente
diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione
vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili,
dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla
risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei
certificati di formazione professionale, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una
prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.
3. In deroga al comma 2, per le attivita' elencate nell'allegato A,
prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive,
per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il
riconoscimento e' subordinato al superamento della prova
attitudinale.
4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a
carico dei soggetti interessati.
Art. 3.
Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
1. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista I,
e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:
a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione
della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui
il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione
come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno
tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di
almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario
dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una
precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da
un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata
pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
2. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
II, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui
all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione
della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni
consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente
d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto,
per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata
di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un
organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di
avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente
per almeno cinque anni;
d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso
in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in
questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni
comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o
giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale
competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente,
nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per
l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di
almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello
nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente.
3. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
III, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione
della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui
il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione
come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
4. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
IV, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui
all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita'
di dirigente d'azienda;
b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione
della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione
della durata di almeno due anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per
almeno tre anni;
e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in
cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in
questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni
comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o
giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale
competente.
5. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista V,
lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, e' considerato
esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1,
quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente
d'azienda a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata
da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda
prevista nell'articolo 6;
b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente
d'azienda, a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata
da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda
prevista nell'articolo 6.
6. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
VI, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui
all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione
comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o
giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale
competente;
c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per
almeno tre anni;
d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in
cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in
questione, una precedente formazione comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente.
7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c),
l'attivita' non deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data
in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6.
Art. 4.
Dirigente d'azienda
1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente
d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del
settore professionale corrispondente, alternativamente:
a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale
funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella
dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e
responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda.
Art. 5.
Titoli equivalenti
1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma
1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e
comma 4, lettere b), c), ed e), sono riconosciuti i certificati
rilasciati dall'autorita' competente dello Stato membro di origine o
di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le
capacita' nell'attivita' in questione, ad una formazione
professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.
2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due
anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono
soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualita' di
lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma
3, lettera b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, e' aumentata
del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.
Art. 6.
Procedura di riconoscimento
1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorita'
competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate
dai beneficiari.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di
riconoscimento provvedono:
a) il Ministero delle attivita' produttive per le attivita' di
cui all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista
IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);
b) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, punto I,
limitatamente alle attivita' che riguardano lavori di restauro e
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali e Lista VI, punto 3,
limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista VI, punto 3,
classe ex 851 e 855;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista IV e Lista VI
nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.
3. Il riconoscimento di cui al comma l ha valore su tutto il
territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento
deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della
documentazione completa da parte del beneficiario.
Art. 7.
Prova di altri requisiti
1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita'
di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilita', di
assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a
carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui
all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un
estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un
documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei
requisiti medesimi.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma l non risultino dal
documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati
da un attestato rilasciato dalle autorita' di cui al comma 1 che
faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci
ne' il documento di cui al comma 1 ne' l'attestato di cui al comma 2,
l'interessato puo' presentare una dichiarazione giurata o, se non
prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione
solenne dinanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa
competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 e' diretta ad
attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa puo' essere
resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove
esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.
5. Il requisito della capacita' finanziaria e' soddisfatto da
attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di
provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle
norme vigenti.
6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze
pecuniarie della responsabilita' professionale puo' essere fornita da
un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato
membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le
prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato
ospitante per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della
garanzia.
7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre
mesi.
Art. 8.
Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione
europea delle conoscenze e capacita' generali o professionali di cui
all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo
e la durata della relativa attivita', conforme al modello di cui
all'allegato B:
a) nel caso di attivita' esercitate in forma di lavoro autonomo:
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) per le attivita' esercitate in forma di lavoro dipendente: le
direzioni provinciali del lavoro.
2. I requisiti di onorabilita' e assenza di dichiarazione di
fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini
del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita
dell'interessato, se nel territorio italiano;
b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri
casi.
3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o
amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, e' attestato, ai fini
del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
a) per le attivita' di stimatore, intermediari del commercio: le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) per l'attivita' di interprete: la Questura della provincia
dove si esercita l'attivita';
c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura
della provincia dove l'ufficio esercita l'attivita';
d) per le attivita' che prevedono l'iscrizione in registri,
ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i
requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorita' di
cui all'articolo 6.
Art. 9.
Attivita' di coordinamento
1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione
europea sull'applicazione del presente decreto, le autorita'
competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a
disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le
informazioni e i dati statistici necessari.
2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresi',
ai compiti:
a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento
delle qualifiche professionali nei settori di attivita' di cui al
presente decreto.
Art. 10.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto,
della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano
applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti
stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39.
2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme
di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
VEDERE ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13
Allegato 14
Allegato 15