GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 248 DEL 22/10/2002

DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 2002, n. 229 
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di
riconoscimento   delle  qualifiche  per  le  attivita'  professionali
disciplinate  dalle  direttive  di liberalizzazione e dalle direttive
recanti  misure  transitorie  e  che  completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1 marzo 2002, n. 39, Legge Comunitaria 2001, ed in
particolare  l'allegato  B, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee;
  Vista  la direttiva 1999/42 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  7  giugno  1999,  che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle  qualifiche  per  le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive  di  liberalizzazione  e  dalle  direttive  recanti  misure
transitorie  e  che  completa  il  sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2002;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per le politiche comunitarie, delle
attivita'  produttive  e  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e delle
finanze e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   decreto  legislativo  detta  disposizioni  per
assicurare  l'esercizio  effettivo  del  diritto di stabilimento o di
libera  prestazione  di  servizi  nei  settori  di  attivita'  di cui
all'allegato   A,   ai   seguenti   soggetti  di  seguito  denominati
beneficiari:
    a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
    b) societa'  costituite in conformita' con la legislazione di uno
Stato   membro   dell'Unione  europea  ed  aventi  la  sede  sociale,
l'amministrazione  centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale
all'interno  dell'Unione  europea,  a condizione che, nel caso in cui
abbiano  soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la
loro  attivita',  presenti  un  legame  effettivo  e  continuato  con
l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.
  2.  Alle  condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e
competenze   attestate   da   diplomi,  certificati  e  altri  titoli
rilasciati   da  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  sono
riconosciute  in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo
o subordinato, di attivita' di cui all'allegato A.
  3.  Le  norme  contenute  nel  presente  decreto non possono essere
invocate  in  alcun  modo  per  finalita'  diverse da quelle relative
all'ambito  di  applicazione  di cui ai commi l e 2. Esse non possono
essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali,
relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.
                               Art. 2.
                           Riconoscimento
  1.  Per  le  attivita'  elencate  nell'allegato A, il cui accesso o
esercizio  e'  subordinato  dalla  normativa  vigente  al possesso di
conoscenze e capacita' generali o professionali, il riconoscimento e'
subordinato     alla     dimostrazione    dell'esercizio    effettivo
dell'attivita' in un altro Stato dell'Unione europea.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto all'articolo 3, per le attivita'
elencate  nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze
richieste   dalle   norme   nazionali  dello  Stato  d'origine  o  di
provenienza  attestate  da  diploma,  certificato  o altri titoli, in
possesso   del  richiedente,  vertono  su  argomenti  sostanzialmente
diversi  per  contenuto  da  quelli  contemplati  dalla  legislazione
vigente  nello  Stato  italiano, tenuto conto anche, ove disponibili,
dei  dispositivi  e  degli  indicatori  di  trasparenza  di  cui alla
risoluzione  del  Consiglio  del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei
certificati   di   formazione  professionale,  il  riconoscimento  e'
subordinato  al  superamento  di un tirocinio di adattamento o di una
prova   attitudinale  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del  decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.
  3. In deroga al comma 2, per le attivita' elencate nell'allegato A,
prima  parte,  esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive,
per   le   quali  la  normativa  vigente  richiede  la  conoscenza  e
l'applicazione    di    specifiche    disposizioni    nazionali,   il
riconoscimento    e'   subordinato   al   superamento   della   prova
attitudinale.
  4.  Gli  oneri  conseguenti  all'attuazione  dei commi 2 e 3 sono a
carico dei soggetti interessati.
                               Art. 3.
       Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
  1. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista I,
e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:
    a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
    b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione, una precedente formazione
della  durata  di  almeno  tre  anni  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
    c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui
il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione
come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;
    d) cinque  anni  consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno
tre  anni  con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di
almeno  uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario
dimostri   di  aver  ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione,  una
precedente  formazione  della durata di almeno tre anni comprovata da
un   certificato   riconosciuto   a  livello  nazionale  o  giudicata
pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
  2.  Per  le  attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
II,   e'  considerato  esercizio  effettivo  dell'attivita',  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
    a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
    b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione, una precedente formazione
della  durata  di  almeno  tre  anni  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da   un  organismo  professionale  competente,  ovvero  quattro  anni
consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o  in  qualita' di dirigente
d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto,
per  l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata
di  almeno  due  anni  comprovata  da  un  certificato riconosciuto a
livello   nazionale   o  giudicata  pienamente  soddisfacente  da  un
organismo professionale competente;
    c) tre  anni  consecutivi come lavoratore autonomo in qualita' di
dirigente  d'azienda,  nel  caso  in  cui il beneficiario dimostri di
avere  esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente
per almeno cinque anni;
    d) cinque  anni  consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso
in  cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una precedente formazione della durata di almeno tre anni
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto  a  livello nazionale o
giudicata  pienamente  soddisfacente  da  un  organismo professionale
competente,  ovvero  sei anni consecutivi come lavoratore dipendente,
nel  caso  in  cui  il  beneficiario  dimostri  di aver ricevuto, per
l'attivita'  in  questione, una precedente formazione della durata di
almeno  due  anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello
nazionale  o  giudicata  pienamente  soddisfacente  da  un  organismo
professionale competente.
  3.  Per  le  attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
III,   e'  considerato  esercizio  effettivo  dell'attivita'  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
    a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
    b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione, una precedente formazione
della  durata  di  almeno  tre  anni  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
    c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui
il  beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione
come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
  4.  Per  le  attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
IV,   e'  considerato  esercizio  effettivo  dell'attivita',  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
    a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita'
di dirigente d'azienda;
    b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente  d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione, una precedente formazione
della  durata  di  almeno  tre  anni  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
    c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione, una precedente formazione
della  durata  di  almeno  due  anni  comprovata  da  un  certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente;
    d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
esercitato  l'attivita'  in  questione come lavoratore dipendente per
almeno tre anni;
    e) tre  anni  consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in
cui  il  beneficiario  dimostri  di aver ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una precedente formazione della durata di almeno due anni
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto  a  livello nazionale o
giudicata  pienamente  soddisfacente  da  un  organismo professionale
competente.
  5. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista V,
lettere  a)  e  b)  dell'allegato  A,  prima  parte,  e'  considerato
esercizio  effettivo  dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1,
quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
    a) tre  anni  come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente
d'azienda  a  condizione che l'attivita' in questione non sia cessata
da  piu'  di  due  anni  alla  data  in  cui e' depositata la domanda
prevista nell'articolo 6;
    b) tre  anni  come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente
d'azienda,  a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata
da  piu'  di  due  anni  alla  data  in  cui e' depositata la domanda
prevista nell'articolo 6.
  6.  Per  le  attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista
VI,   e'  considerato  esercizio  effettivo  dell'attivita',  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, quello prestato, alternativamente, per un
periodo pari a:
    a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda;
    b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto,  per  l'attivita'  in  questione, una precedente formazione
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto  a  livello nazionale o
giudicata  pienamente  soddisfacente  da  un  organismo professionale
competente;
    c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di
dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
esercitato  l'attivita'  in  questione come lavoratore dipendente per
almeno tre anni;
    d) tre  anni  consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in
cui  il  beneficiario  dimostri  di aver ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  precedente  formazione  comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente
da un organismo professionale competente.
  7.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e 6, lettere a) e c),
l'attivita'  non  deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data
in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6.
                               Art. 4.
                         Dirigente d'azienda
  1.  Ai  soli  fini  di  cui  all'articolo 3, si considera dirigente
d'azienda  qualsiasi  persona  che  abbia  svolto  in  un'impresa del
settore professionale corrispondente, alternativamente:
    a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
    b) la  funzione  di institore o vice direttore d'azienda, se tale
funzione   implica   una   responsabilita'  corrispondente  a  quella
dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
    c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e
responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda.
                               Art. 5.
                         Titoli equivalenti
  1.  In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma
1,  lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e
comma  4,  lettere  b),  c),  ed  e), sono riconosciuti i certificati
rilasciati  dall'autorita' competente dello Stato membro di origine o
di  provenienza  che  attestino  l'equivalenza  delle conoscenze e le
capacita'    nell'attivita'   in   questione,   ad   una   formazione
professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.
  2.  Nel  caso  in cui la formazione sia di durata almeno pari a due
anni  ed  inferiore  a  tre,  i  requisiti di cui all'articolo 3 sono
soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualita' di
lavoratore  autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma
3,  lettera  b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di
cui  all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, e' aumentata
del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.
                               Art. 6.
                     Procedura di riconoscimento
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  individuano l'autorita'
competente  a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate
dai beneficiari.
  2.  Fino  all'individuazione  di  cui  al comma 1, sulle domande di
riconoscimento provvedono:
    a) il  Ministero  delle  attivita' produttive per le attivita' di
cui  all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista
IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);
    b) il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali per le
attivita'  di  cui  all'allegato  A,  prima  parte, Lista I, punto I,
limitatamente  alle  attivita'  che  riguardano  lavori di restauro e
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria dei beni culturali mobili e
delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici  sottoposti alle
disposizioni  di  tutela,  di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490, recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  beni  culturali  e  ambientali  e  Lista  VI,  punto  3,
limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;
    c) il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali per le
attivita'  di  cui  all'allegato  A,  prima parte, Lista VI, punto 3,
classe ex 851 e 855;
    d) il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per le
attivita'  di  cui  all'allegato  A, prima parte, Lista IV e Lista VI
nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.
  3.  Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  l ha valore su tutto il
territorio  nazionale  e  il  relativo procedimento di riconoscimento
deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della
documentazione completa da parte del beneficiario.
                               Art. 7.
                      Prova di altri requisiti
  1.  Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita'
di  cui  all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilita', di
assenza  di  dichiarazione  di  fallimento e di assenza di sanzioni a
carattere   professionale   o   amministrativo,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un
estratto  del  casellario  giudiziale  o,  in  sua  mancanza,  di  un
documento   equipollente   rilasciato  dall'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa  dello  Stato  d'origine  attestanti  il  possesso dei
requisiti medesimi.
  2.  Nel caso in cui i requisiti di cui al comma l non risultino dal
documento  di  cui al medesimo comma, essi possono essere certificati
da  un  attestato  rilasciato  dalle  autorita' di cui al comma 1 che
faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
  3.  Qualora  lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci
ne' il documento di cui al comma 1 ne' l'attestato di cui al comma 2,
l'interessato  puo'  presentare  una  dichiarazione giurata o, se non
prevista  nello  Stato  d'origine o di provenienza, una dichiarazione
solenne   dinanzi  ad  una  autorita'  giudiziaria  o  amministrativa
competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.
  4.  Qualora  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3 e' diretta ad
attestare  l'assenza  di  un  precedente fallimento, essa puo' essere
resa  anche  davanti  ad  un  organismo professionale competente, ove
esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.
  5.  Il  requisito  della  capacita'  finanziaria  e' soddisfatto da
attestati  rilasciati  da una banca dello Stato membro d'origine o di
provenienza,  da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle
norme vigenti.
  6.  La  prova  della  copertura  assicurativa contro le conseguenze
pecuniarie della responsabilita' professionale puo' essere fornita da
un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato
membro,  nel  quale  sia  precisato  che  l'assicuratore  soddisfa le
prescrizioni   legislative   regolamentari   in  vigore  nello  Stato
ospitante  per  quanto  riguarda  le  modalita'  e l'estensione della
garanzia.
  7.  Al  momento della presentazione, i documenti e gli attestati di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre
mesi.
                               Art. 8.
           Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione
europea  delle conoscenze e capacita' generali o professionali di cui
all'articolo  2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo
e  la  durata  della  relativa  attivita', conforme al modello di cui
all'allegato B:
    a) nel  caso di attivita' esercitate in forma di lavoro autonomo:
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) per  le attivita' esercitate in forma di lavoro dipendente: le
direzioni provinciali del lavoro.
  2.  I  requisiti  di  onorabilita'  e  assenza  di dichiarazione di
fallimento  di  cui  all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini
del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
    a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita
dell'interessato, se nel territorio italiano;
    b) la  Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri
casi.
  3.  Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o
amministrativo  di cui all'articolo 7, comma 1, e' attestato, ai fini
del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
    a) per  le attivita' di stimatore, intermediari del commercio: le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) per  l'attivita'  di  interprete:  la Questura della provincia
dove si esercita l'attivita';
    c) per  gli  uffici  di  informazioni  commerciali: la Prefettura
della provincia dove l'ufficio esercita l'attivita';
    d) per  le  attivita'  che  prevedono  l'iscrizione  in registri,
ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
  4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i
requisiti  di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorita' di
cui all'articolo 6.
                               Art. 9.
                     Attivita' di coordinamento
  1.  Ai  fini  di predisporre la relazione biennale alla Commissione
europea   sull'applicazione   del   presente  decreto,  le  autorita'
competenti   al   riconoscimento  di  cui  all'articolo 6  mettono  a
disposizione   del  Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie  le
informazioni e i dati statistici necessari.
  2.  Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresi',
ai compiti:
    a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
    b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento
delle  qualifiche  professionali  nei  settori di attivita' di cui al
presente decreto.
                              Art. 10.
                         Disposizioni finali
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto,
della  Costituzione,  le  disposizioni  del  presente decreto trovano
applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  con  le  modalita'  e nel rispetto dei limiti
stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39.
  2.  Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme
di  attuazione  della  direttiva  n.  1999/42/CE,  nel  rispetto  dei
principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

  Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
VEDERE ALLEGATI

Allegato  1
Allegato  2
Allegato  3
Allegato  4
Allegato  5
Allegato  6
Allegato  7
Allegato  8
Allegato  9
Allegato  10
Allegato  11
Allegato  12
Allegato  13
Allegato  14
Allegato  15


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