GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 237 DEL 9/10/2002
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 settembre 2002
Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM.
(Deliberazione n. 286/02/CONS).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 25 settembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le
autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti
l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo
1998;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo
1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 71 del 26 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998,
n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri
derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare,
gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1 aprile
1998, "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di
comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998,
"Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato
delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381, concernente il regolamento recante le norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 257 del 3 novembre 1998;
Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 18
dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz
agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind
Telecomunicazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel
supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 1998;
Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del
numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione
numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1999;
Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale
per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM
(DCS) 1800 della durata di quindici anni pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, foglio inserzioni n. 121, del 26
maggio 1999;
Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, "Misure atte
a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle
comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e
criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16
giugno 1999;
Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, "Modifica
del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire
ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato
dalla delibera n. 69/99", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;
Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999,
"Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il
rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata
dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla
delibera n. 410/99, recante: "Regolamento relativo alla procedura di
autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione ";
Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000,
"Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186
del 10 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000,
recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a
garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno
2000;
Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1 agosto 2000,
"Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori
nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000,
recante "Modifiche al piano nazionale di ripartizione delle
frequenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;
Vista la propria delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000,
recante "Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301
del 28 dicembre 2000;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;
Vista la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001,
recante "Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni generali e
le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi
di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001;
Vista la determina del Ministero delle comunicazioni del 21
dicembre 2001, concernente la proroga del piano di riallocazione
delle frequenze radiomobili in banda GSM 1800;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio
2002 che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1 dicembre 1995
sull'attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per
l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio
1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle
comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni, n. COM(2002)301 del giorno 11 giugno 2002 "Verso una
completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza
generazione";
Viste le note e le comunicazioni inviate dai gestori dei servizi
radiomobili pubblici nel corso del procedimento e sentiti i predetti
gestori, Telecom Italia Mobile in data 30 ottobre 2001 ed in data 4
giugno 2002, Omnitel in data 31 maggio 2002, BLU in data 30 maggio
2002, WIND Telecomunicazioni in data 30 maggio 2002, H3G in data 3
giugno 2002, ed IPSE 2000 in data 31 maggio 2002;
Considerato che il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 aprile 1998 stabilisce il principio in base al quale
all'aggiudicatario della licitazione per il rilascio della terza
licenza radiomobile, poi risultato Wind, e' assicurata la
possibilita' di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio
nazionale di almeno 14.8 MHz complessivi nelle bande 1800 MHz e 900
MHz, a partire dal 1 gennaio 2002, con un massimo di 15 MHz nella
sola banda a 1800 MHz, e che anche ai primi due operatori TIM ed
Omnitel, sempre a partire dal 1 gennaio 2002, e' assicurata la
possibilita' di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio
nazionale di almeno 14.8 MHz nelle bande a 900 e 1800 MHz, ivi
comprese le frequenze di cui gia' dispongono;
Considerato che l'Autorita', con delibera n. 20/99 del 22 marzo
1999, tenuto conto delle frequenze allo stato disponibili e della
comunicazione della Direzione generale concorrenza della Commissione
europea dell'11 marzo 1998, secondo la quale 15 MHz costituiscono
l'assegnazione minima di frequenze nella banda a 1800 MHz necessaria
ad operare su base nazionale nel lungo periodo, ha previsto che possa
essere espletata una gara per il rilascio di una licenza ad un quarto
gestore per sistemi radiomobili pubblici GSM, con assegnazione di 15
MHz di banda, di cui 5 MHz a partire dal 1 gennaio 2002;
Considerato che l'Autorita', con delibera n. 69/99 del 9 giugno
1999, ha disposto che i criteri per l'assegnazione delle frequenze
elencati all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, per l'assegnazione di
frequenze aggiuntive, siano applicati tenendo conto tra l'altro di
ulteriori fattori, elencati all'art. 8, comma 1, della medesima
delibera, e che, con delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999,
l'Autorita' si e' riservata di determinare, entro il 31 marzo 2000, i
valori ponderali da attribuire a ciascuno dei detti criteri e
fattori;
Considerato che l'Autorita' ha disposto, con la medesima delibera
n. 69/99, all'art. 10, comma 1, di accertare periodicamente, a
partire dal 1 gennaio 2000, le esigenze del sistema GSM su banda di
frequenze 900 MHz e conseguentemente di stabilire la progressiva
riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile
analogico TACS, in conformita' a quanto stabilito dal decreto 3
giugno 1997, di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze per quanto attiene alle bande utilizzate dal sistema TACS,
che prevede che le utilizzazioni del detto sistema cessino al piu'
tardi al 31 dicembre 2005, come anche ribadito nel decreto 20 marzo
1998, di modifica allo stesso Piano, mentre all'art. 10, comma 2, si
e' riservata di determinare anche i criteri per l'assegnazione delle
frequenze progressivamente liberate;
Considerato che l'Autorita', con delibera n. 289/00/CONS del 24
maggio 2000, alla luce dell'evoluzione del mercato radiomobile, ha
rilevato la necessita' di avviare approfondimenti in merito a regole,
procedure e condizioni economiche relative all'assegnazione di
frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici. Con la stessa
delibera ha previsto di procedere alla revisione del quadro
regolamentare relativo alle modalita' e alle condizioni relative
all'assegnazione delle frequenze ai gestori dei servizi radiomobili
pubblici, e ha avviato un procedimento finalizzato all'assegnazione,
anche su base temporanea, di frequenze agli attuali gestori
radiomobili;
Considerato che l'Autorita', con delibera n. 895/00/CONS del 20
dicembre 2000, a conclusione del citato procedimento, ritenendo che
il mercato dei servizi di comunicazioni mobili avesse subito una
evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di
riferimento posto a base del provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera n. 69/99,
in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM,
tenuto conto dell'accertamento delle risorse frequenziali
effettivamente utilizzate dai gestori radiomobili, ha reputato
necessario ed indifferibile assegnare nuove risorse ai detti gestori
e, nelle more della revisione del quadro normativo relativo
all'assegnazione delle frequenze GSM, ha disposto tale assegnazione
su base temporanea. Ha inoltre rilevato la necessita' di procedere
all'accertamento delle esigenze del sistema GSM in banda 900 MHz e
alla progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema
radiomobile analogico TACS;
Considerato che gli effetti delle assegnazioni temporanee di
frequenze di cui alla delibera n. 895/00/CONS sono stati prorogati
fino al 31 dicembre 2002 dal Ministero delle comunicazioni con
determina ministeriale del 21 dicembre 2001, su proposta
dell'Autorita';
Considerato che l'Autorita' ha avviato nel mese di maggio 2001 un
procedimento avente come oggetto quello di stabilire i criteri e le
condizioni per l'assegnazione delle nuove frequenze GSM, a 900 e 1800
MHz, ivi incluse quelle assegnate temporaneamente si sensi della
delibera n. 895/00/CONS e quelle TACS progres-sivamente liberate.
All'esito di tale procedimento, l'Autorita' ritiene opportuno
altresi' stabilire procedure e condizioni per l'assegnazione ai
gestori radiomobili pubblici di frequenze GSM eventualmente eccedenti
la banda minima garantita dalle norme (15 MHz accoppiati lordi
nazionali complessivi a 900 e 1800 MHz), e procedere alla fissazione
delle modalita' per la dismissione della banda utilizzata per il
sistema analogico TACS e per la sua attribuzione al sistema GSM.
L'Autorita' si riserva inoltre, alla luce dell'evoluzione e dello
sviluppo del mercato radiomobile, e tenuto conto dell'utilizzo
effettivo delle risorse frequenziali assegnate agli operatori
radiomobili pubblici, di rivedere periodicamente il quadro
regolamentare, ivi inclusa la possibilita' di ingresso di nuovi
operatori GSM;
Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze del 14 dicembre 2000 del Ministero
delle comunicazioni prevede la possibilita' di allocazione al GSM di
una porzione di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz
(1715-1740 MHz / 1810-1835 MHz), fino ad un massimo di 2x 20 MHz,
sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio e previa
compensazione al Ministero della difesa, e che una porzione di 2x 5
MHz nella stessa banda e' disponibile su tutto il territorio
nazionale dal 1 gennaio 2002;
Considerato che, ai sensi del vigente Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, la porzione di banda di 2x 5 MHz a
1710-1715 MHz / 1805-1810 MHz, all'interno della banda di 2x 75 MHz a
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz, identificata dalla CEPT per l'utilizzo
da parte del servizio GSM 1800, rimane, allo stato, nella
disponibilita' del Ministero della difesa, e che la rimanente
porzione da 2x 70 MHz e' utilizzabile dal GSM. Considerato inoltre
che una quota da 2x 20 MHz della detta porzione da 2x 70 MHz
utilizzabile dal GSM e' ancora allocata al Ministero della difesa e
soggetta, per la sua liberazione, alle procedure di cui alla nota n.
143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Considerato che una porzione da 2x 20 MHz di banda GSM 1800 a
1735-1755 MHz / 1830-1850 MHz, fatto salvo un piano di riallocazione
temporaneo di banda fra i gestori GSM interessati autorizzato dal
Ministero delle comunicazioni e finalizzato al recupero di alcuni
canali di guardia, ad esclusione di una quota da 2x 5 MHz al di fuori
delle 16 citta' riservata ad utilizzazioni del Ministero della difesa
fino al 31 dicembre 2001, e' assegnata temporaneamente ai gestori
radiomobili pubblici GSM fino al 31 dicembre 2002;
Considerato pertanto che, allo stato, il quadro di assegnazione
delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi
radiomobili pubblici, come banda lorda, e' illustrato nel seguente
schema:
=====================================================================
| | | | | Totale | |
| | | | | GSM | |
| | | | |nazionale| |Totale
| | | | | escluse | Totale | GSM
| | | | GSM 1800 | 16 | GSM 16 |ponde-
Operatore| TACS | GSM |GSM |Temporaneo|maggiori |maggiori| rato
/ sistema| 900 | 900 |1800| (4) | citta' | citta' | (6)
=====================================================================
TIM | 12 |8.4+3 (1)| 5 | 5 | 18.4 | 21.4 | 19
Omnitel | |8.4+2 (2)| 5 | 5 | 18.4 | 20.4 | 18.8
Wind | |5 (3)| 10 | 5 (5) | 15 | 15 | 15
Blu | | | 10 | 5 | 15 | 15 | 15
Considerato che nei maggiori paesi dell'Unione europea la
disponibilita' di banda media per operatore GSM e' superiore a quella
italiana, come evidenziato nella tabella seguente, tenendo conto che
la banda media italiana per operatore GSM e' 17 MHz (ovvero 18 MHz ai
fini della comparazione coi dati della Francia):
Paese Operatore Banda GSM Banda media Note
(MHz) (MHz)
- - - - -
Francia FT Orange 27.8 (max) 27.8 (max) In Francia lo
SFR 27.8 (max) spettro è
Bouygues 27.8 (max) variamente
assegnato a
seconda delle
zone del paese,
pertanto il
calcolo della
banda ponderata
risulterebbe
estremamente
complesso; si
è considerata
pertanto la
banda massima
assegnata nel-
le zone più
popolate.
Germania DT Mobile 17.4(max) 20.0(max)
D2 Vodafone 17.4(max)
E-plus 22.4(max)
Viag Interkom 22.4(max)
Spagna Airtel 30.4(max) 26.4(max)
Telefonica 30.4(max)
Amena 18.4(max)
Regno Unito BT 22.6(max) 26.2(max)
One2One 30.0(max)
Orange 30.0(max)
Vodafone 22.4(max)
Fonte: elaborazione dell'Autorita' su dati Electronic
Communication Committee della CEPT, 2001.
Note: I dati sono in MHz accoppiati.
(1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori
citta'.
(2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori
citta'.
(3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori
citta'.
(4) Tale banda e' assegnata temporaneamente fino al 31 dicembre
2002.
(5) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori
citta'.
(6) La ponderazione della banda dentro le 16 maggiori citta'
rispetto alla banda nazionale e' ottenuta a fini esemplificativi
secondo il criterio della popolazione residente (coeff. utilizzato
20%), arrotondando al canale (200 kHz) superiore.
Considerato che l'Autorita', nell'ambito dell'accer-tamento tecnico
sull'utilizzo delle risorse assegnate ai gestori radiomobili, incluse
le frequenze assegnate temporaneamente, concluso il 4 dicembre 2001 e
relativo al periodo luglio 2000-giugno 2001, ha rilevato che:
1) dal punto di vista dell'uso efficiente dello spettro i gestori
con maggiore penetrazione di mercato riescono allo stato a supportare
il traffico dichiarato con le frequenze assegnate, incluse quelle
temporanee, ma hanno limitati margini di espansione, e quindi
potenziali difficolta' nel gestire gli incrementi di traffico
previsti, anche a parita' di quote di mercato. In particolare il
riuso di frequenze e' prossimo al limite massimo e gli incrementi a
breve previsti nel traffico, che teoricamente potrebbero, in
alternativa all'assegnazione di ulteriori frequenze, essere gestiti
mediante l'acquisizione di nuovi siti, trovano un ostacolo nella
difficolta' di ottenere le necessarie autorizzazioni. Pertanto si
rende necessario assegnare ulteriori risorse frequenziali per gestire
gli incrementi di traffico specifico e quelli relativi alla crescita
degli utenti successivamente al giugno 2001, anche al fine di
consentire il mantenimento della qualita' del servizio;
2) nella gestione del traffico da parte dei gestori radiomobili
con maggiore penetrazione di mercato, anche per ragioni storiche,
assume particolare rilievo la rete a 900 MHz;
3) i gestori recentemente entrati sul mercato presentano tassi di
crescita incrementali rilevanti e la pianificazione della rete e'
anche rivolta ad ottenere un uso piu' efficace ed efficiente delle
risorse frequenziali;
4) le risorse assegnate con la delibera n. 895/00/CONS, prorogata
dal Ministero con la determina citata, sono risultate essenziali per
la gestione del sistema radiomobile complessivo, avendo risolto gran
parte dei problemi di congestione rilevati nel 2000 e garantendo la
crescita del mercato con altri 12 milioni di SIM; pertanto le
frequenze assegnate con la citata delibera si ritiene debbano essere
confermate pena un forte degrado della qualita' del servizio;
5) le previsioni di sviluppo dei servizi basati sulla tecnologia
GPRS, che richiede sia la riserva di canali GSM, sia un riuso di
frequenze inferiore, sia l'aumento del traffico specifico,
giustificano sia una conferma della banda GSM finora assegnata a
tutti i gestori radiomobili, sia una assegnazione di nuove risorse al
sistema radiomobile nel suo complesso, al fine di evitare disagi agli
utenti e garantire lo sviluppo del mercato.
Considerato che il sistema GPRS e' una tecnologia abilitante per
l'offerta di servizi dati a commutazione di pacchetto sulle reti GSM,
e quindi costituisce un fattore di sviluppo anche per i servizi
multimediali di terza generazione sulle reti UMTS, a beneficio di
tutti gli utenti e tutti gli operatori, e che i servizi dati sono
inclusi nell'obbligo di offerta di roaming a favore degli operatori
nuovi entranti con solo licenza UMTS, di cui alla delibera n.
388/00/CONS;
Considerato che il quadro regolamentare per l'assegnazione delle
frequenze radiomobili GSM deve tener conto del mutato quadro di
riferimento del mercato radiomobile, che vede sia una diffusione
giunta quasi alla saturazione, sia l'avvio dei servizi innovativi
quali quelli basati sul GPRS, che faciliteranno a loro volta lo
sviluppo dei servizi di tipo multimediale su reti di terza
generazione, sia l'entrata di nuovi competitori nel mercato
radiomobile con solo licenza UMTS;
Considerato che, tenuto conto dell'attuale struttura del mercato
radiomobile e del suo attuale grado di sviluppo, i criteri di
assegnazione delle frequenze GSM basati sulla valutazione di
parametri consuntivi di utilizzo delle risorse scarse tendono a
favorire il consolidamento delle quote di mercato, e quindi ad agire
come una barriera allo sviluppo dei gestori recentemente entrati sul
mercato, mentre i criteri che privilegiano le capacita' incrementali
ed i dati di sviluppo dinamico potrebbero essere considerati
penalizzanti per i gestori con un utilizzo in principio piu'
efficiente delle risorse, valutato secondo parametri tradizionali
come il numero di utenti ed il traffico.
Considerato che un corretto bilanciamento di differenti metodi di
rilevazione circa l'uso delle risorse, nella determinazione dei
criteri di assegnazione delle frequenze, e' ottenuto con
l'applicazione del principio che, in presenza di banda sufficiente,
questa debba essere assegnata, a regime, in maniera equa e non
discriminatoria a tutti i gestori che ne facciano richiesta, al fine
di non rappresentare una barriera allo sviluppo di alcun gestore,
evitando il rischio di una cristallizzazione delle quote di mercato,
e che tale misura sia accompagnata da una verifica circa l'utilizzo
effettivo delle risorse aggiuntive assegnate e da un apposito
contributo economico, previsto dalla normativa vigente, volto a
garantire l'utilizzo efficiente delle stesse;
Considerato che la richiesta di ulteriori frequenze GSM sul
territorio nazionale, rispetto al minimo garantito pari a 15 MHz a
tutti i gestori radiomobili GSM, risulta giustificabile, nell'ambito
della presente procedura di assegnazione ai gestori esistenti, anche
in considerazione dell'accertamento sull'utilizzo delle risorse
frequenziali assegnate, a fronte del soddisfacimento dei seguenti
requisiti:
a) una quota di mercato ovvero un numero di utenti attivi, che
l'Autorita' ritiene di stabilire ad un livello quantitativo pari
almeno al 10% delle SIM attive, rilevate all'esito del citato
accertamento tecnico e quantificate in 5 milioni;
b) l'avvio dei servizi dati GPRS, che l'Autorita' ritiene debba
essere effettuato in almeno tutti i capoluoghi di provincia del
territorio nazionale;
c) una presenza significativa sul territorio nazionale, che
l'Autorita' ritiene di fissare almeno al 50% di copertura con
frequenze proprie;
Considerato che l'assegnazione a regime di 25 MHz su tutto il
territorio nazionale nelle bande GSM, per le frequenze di tutti i
gestori radiomobili pubblici GSM, consente in linea di massima di
rendere omogenee le assegnazioni fra tutti i gestori, ponendo tra
l'altro gli operatori nazionali in condizioni comparabili con quelle
dei maggiori operatori europei in termini di dotazione frequenziale,
e garantendo loro la capacita' per lo sviluppo dell'offerta di
servizi avanzati, in tal modo realizzando i principi di equita' e non
discriminazione;
Considerato che, stante la attuale disponibilita' di banda
radiomobile, il sopracitato obiettivo potra' raggiungersi in due
fasi. Nella prima potranno essere assegnate a tutti i gestori
richiedenti fino ad un massimo di 15 MHz su tutto il territorio
nazionale nella banda a 1800 MHz. Tale misura consente tra l'altro di
poter confermare le assegnazioni temporanee effettuate con la
delibera n. 895/00/CONS, soddisfacendo le necessita' immediate degli
attuali gestori radiomobili e consentendo loro gli sviluppi a breve
previsti. La seconda fase, all'esito della quale le assegnazioni
saranno rese maggiormente omogenee e razionali, potra' essere
conclusa al piu' tardi al 2005, al momento del completamento della
liberazione della banda utilizzata per il servizio TACS;
Considerato che le frequenze da assegnare in banda 1800 MHz
dovrebbero di norma essere organizzate a blocchi da 5 MHz su tutto il
territorio nazionale, al fine di realizzare un utilizzo piu'
efficiente dello spettro;
Considerato che il numero dei clienti che utilizza servizi con
tecnologia analogica, o di prima generazione, quale il TACS, va
progressivamente diminuendo e che il TACS non consente un uso dello
spettro, per servizi comparabili, altrettanto efficiente rispetto a
sistemi digitali quali il GSM, e che l'Autorita', anche ai fini dello
sviluppo delle reti GSM e GPRS a 900 MHz, nel mantenimento della
qualita' del servizio offerto ai clienti del sistema analogico,
stabilisce un calendario per la liberazione dello spettro destinato a
tale sistema, ai fini della sua assegnazione al servizio GSM;
Considerato che l'assegnazione in atto delle frequenze nella banda
a 900 MHz destinata ai sistemi radiomobili pubblici puo' consentire
margini di recupero di efficienza in quanto, nella protezione dalle
interferenze fra utilizzatori delle medesime frequenze entro ed al di
fuori delle 16 grandi citta', e' necessaria l'introduzione di aree,
cosiddette di rispetto, non utilizzabili per la copertura;
Considerato che l'Autorita' ritiene che debba essere portata a
termine, eventualmente utilizzando parte della banda che nel tempo
sara' progressivamente liberata dai servizi in tecnologia analogica,
ivi incluso il servizio CT1 una manovra di riordino dello spettro a
900 MHz, intesa a raggiungere al piu' tardi entro il 2005 l'obiettivo
di una razionalizzazione delle assegnazioni nella stessa banda, nel
rispetto delle norme fissate dal presente provvedimento;
Considerato che il quadro regolamentare vigente prevede la
fissazione di contributi per l'uso delle risorse scarse, ai sensi
dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/97, che sono finalizzati ad un utilizzo ottimale dello spettro, e
che l'Autorita' stabilisce i criteri ai fini della loro
quantificazione da parte del Ministero delle comunicazioni che nel
caso di specie si riferiscono alla procedura prevista nel presente
provvedimento. Nell'ambito della predetta procedura il Ministero,
oltre al concreto ammontare, ne fissa il calendario, le modalita' di
versamento ed i criteri per l'eventuale progressivita' di
applicazione, tenuto conto del quadro complessivo;
Considerato che, nel rispetto dei principi di equita',
proporzionalita' e non discriminazione, nella fissazione dei
contributi per l'uso delle risorse frequenziali GSM, assegnate come
dotazione eccedente la banda minima garantita su tutto il territorio
nazionale per un operatore pubblico, puo' assumere un valore di
riferimento indicativo, quale valore fissato dall'amministrazione
concedente per frequenze aggiuntive rispetto ad una dotazione base ed
ai fini dell'uso ottimale di frequenze radiomobili, quello stabilito
quale minimo per l'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione
delle frequenze aggiuntive per i sistemi radiomobili pubblici di
terza generazione. Ai fini della fissazione del valore effettivo,
assume una particolare rilevanza la differente efficienza spettrale
che il sistema UMTS consente per servizi comparabili col GSM. Occorre
inoltre, nell'ottica di favorire l'innovazione ed un equilibrato
assetto concorrenziale, tener conto del riferimento al benchmark
internazionale nella Comunita' europea per i contributi comparabili,
e di ulteriori fattori determinabili, tenendo conto del mantenimento
della qualita' del servizio garantita agli utenti, a fronte della
effettuazione di specifici investimenti da parte dei gestori
interessati che favoriscano sia la razionalizzazione dello spettro a
900 MHz al fine di migliorarne l'efficienza di utilizzo sia la
condivisione di infrastrutture e siti utilizzati per le reti
radiomobili, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia, ai fini
della riduzione dell'impatto ambientale e del miglioramento delle
condizioni per il dispiegamento delle reti radiomobili.
Considerato che l'accesso alle risorse aggiuntive, previsto dal
presente provvedimento, comporta per gli operatori assegnatari
l'assunzione degli obblighi previsti, ivi inclusi il mantenimento dei
requisiti minimi per l'accesso a dette risorse aggiuntive ed il
pagamento dei contributi fissati per le medesime risorse. Considerato
che il calendario e le modalita' di pagamento dei contributi dovuti
saranno specificati nel provvedimento di assegnazione delle frequenze
che, a seguito delle necessarie procedure e dei tempi di
riallocazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle frequenze,
tiene conto della data di effettiva disponibilita' delle stesse per
gli operatori assegnatari;
Considerato che il ristoro degli oneri gia' determinati al
Ministero della difesa, nonche' quelli che saranno in futuro
determinati per le ulteriori bande di frequenza ai sensi del decreto
n. 113/98 di cui alle premesse, da parte dei gestori dei servizi
radiomobili pubblici che accedono a risorse frequenziali aggiuntive
rispetto alla banda minima garantita, per gli effetti del presente
provvedimento, pur essendo in generale riferiti all'utilizzo delle
frequenze, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contributi per
l'utilizzo delle risorse scarse fissati ai sensi dell'art. 6, comma
21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, secondo
quanto disposto all'art. 6, comma 17, lettera f), dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica;
Considerato che l'eventuale introduzione di norme relative al
cosiddetto frequency trading delle frequenze radiomobili costituisce
elemento oggetto di esame nell'ambito del processo di recepimento del
pacchetto regolatorio comunitario in materia di comunicazioni
elettroniche approvato il 7 marzo 2002, e che, per quanto riguarda il
cosiddetto refarming delle frequenze 2G (GSM) verso la terza
generazione le assegnazioni di frequenze sulla base del dispositivo
di cui al presente provvedimento riguardano esclusivamente il
servizio GSM e non costituiscono titolo ne' privilegio per l'utilizzo
con sistemi di terza generazione delle frequenze stesse ovvero per
altri servizi o con differenti tecnologie.
Visti i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle
comunicazioni in data 9 luglio 2002, dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in data 2 agosto 2002, dalla Commissione
europea in data 27 agosto 2002;
Considerato, con riferimento al parere formulato dalla Commissione
europea, quanto segue:
a) per quanto attiene alle modalita' di assegnazione delle
frequenze, il sistema dei criteri per l'assegnazione della banda
aggiuntiva di cui al presente provvedimento, che prevede
l'assegnazione di parte delle risorse disponibili agli operatori
esistenti che abbiano soddisfatto alcuni requisiti minimi di
eleggibilita', previa domanda, costituisce una procedura specifica e
contingente di assegnazione, motivata dall'esigenza di garantire ai
gestori che presentano una effettiva necessita' una allocazione di
banda nella media europea, e che non pregiudichi, stante la riserva
di spettro disponibile per i sistemi GSM, l'assegnazione mediante
procedure anche competitive di ulteriori frequenze ad eventuali nuovi
licenziatari;
b) per quanto attiene all'eventuale accesso al mercato
radiomobile di nuovi operatori, la disponibilita' di banda
assegnabile entro il 2002 non consente il rilascio, allo stato, di
ulteriori licenze per i sistemi radiomobili pubblici GSM, ma
l'Autorita' si riserva comunque di rivedere le misure riguardanti le
assegnazioni di frequenze entro dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento, alla luce dell'evoluzione del mercato
stesso, ivi includendo la verifica della possibilita' del rilascio di
nuove licenze GSM;
c) per quanto attiene alle concrete modalita' con cui la
distribuzione delle frequenze dovra' avvenire, si rileva che la
competenza in ordine all'assegnazione delle frequenze e' in capo al
Ministero delle comunicazioni;
d) per quanto riguarda la fissazione di contributi per l'utilizzo
delle frequenze aggiuntive assegnate ai sensi del presente
provvedimento, anche giustificata dal rispetto dei principi di
equita' e non discriminazione nei riguardi di tutti gli operatori
radiomobili, essa deriva dalla necessita' di garantire un uso
efficiente delle risorse scarse stesse, mediante una applicazione
proporzionale della contribuzione all'aumentare della banda
richiesta, e di stimolare un equilibrato sviluppo della concorrenza;
Considerato, con riferimento al parere formulato dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:
a) con riferimento ai criteri per l'assegnazione delle frequenze,
tenuto conto, come gia' riportato, delle accertate necessita' del
sistema radiomobile nel suo complesso, si osserva quanto gia'
evidenziato al punto a) del precedente considerato, rilevando anche
che l'eventuale ingresso di nuovi gestori potra' essere determinato
con le modalita' riportate al punto b) del precedente considerato;
b) per quanto attiene alla eventuale introduzione di forme di
negoziazione secondaria tra imprese dei diritti d'uso sulle risorse
frequenziali (cosiddetto frequency trading), l'Autorita' rileva come
l'impatto regolamentare delle eventuali norme relative alle stesse
potra' essere valutato all'esito del recepimento delle citate
direttive comunitarie. L'Autorita' rileva inoltre come il tetto
massimo di banda radiomobile GSM di cui al presente provvedimento
attiene specificatamente alla presente procedura e che tale tetto
potra' essere successivamente rivisto alla luce di nuove procedure di
assegnazione;
c) l'Autorita' concorda sul fatto che le frequenze assegnate ai
sensi del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente
all'utilizzo con tecnologia GSM. La variazione dell'utilizzazione
delle frequenze oggetto del presente provvedimento comporta pertanto
l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione;
Considerato che, con riferimento al parere formulato dal Ministero
delle comunicazioni, l'Autorita' ritiene condivisibile,
nell'effettuare il confronto internazionale nella Comunita' europea
sui contributi e canoni comparabili applicati alle frequenze GSM, il
tener conto di fattori specifici quali il rispetto dei vincoli
ambientali e delle norme sui tetti di emissioni elettromagnetiche;
Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano,
relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva
dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle
interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro
contigue;
b) "16 maggiori citta'": le citta' italiane incluse nel seguente
elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste,
Verona;
c) "SIM attiva": una SIM che abbia ricevuto o effettuato almeno
una chiamata andata a buon fine nei sessanta giorni precedenti la
rilevazione.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.
3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento
si intendono accoppiate, cioe' formate da una porzione utilizzata per
le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione,
della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete
al terminale mobile.
4. La banda di frequenze GSM assegnata su porzioni del territorio
nazionale, ai fini del computo della banda in possesso di ciascun
operatore ove necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente provvedimento, puo' essere rapportata ad una banda
assegnata su tutto il territorio nazionale utilizzando un
coefficiente pari al rapporto fra la popolazione residente
rispettivamente nelle porzioni di territorio considerato e nel
territorio nazionale.
Art. 2.
Fissazione dei limiti massimi di risorse assegnabili
in banda radiomobile GSM e requisiti per l'assegnazione
delle frequenze ai gestori.
1. Ai gestori del servizio radiomobile pubblico GSM e' assicurata
l'assegnazione di 15 MHz di banda radiomobile complessiva a 900 MHz e
a 1800 MHz su tutto il territorio nazionale. A tal fine sono
confermate, per la quota applicabile, le assegnazioni temporanee di
cui alla delibera n. 895/00/CONS. Ai detti gestori puo' essere
assegnata ulteriore banda, secondo le modalita' ed il calendario
specificati ai commi 2 e 3, purche' dimostrino, con idonea
documentazione, di essere in possesso, al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'assegnazione, dei seguenti
requisiti:
a) gestione diretta di almeno 5 milioni di SIM attive, al netto
dei trasferimenti conseguenti il servizio di Mobile Number
Portability;
b) offerta commerciale del servizio GPRS in almeno tutti i
capoluoghi di regione;
c) copertura di almeno il 50% del territorio nazionale con
frequenze proprie.
2. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono
richiedere, entro il 31 dicembre 2002, previa disponibilita',
l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di un massimo di 15
MHz lordi nella banda a 1800 MHz, ivi incluse le frequenze a 1800 MHz
gia' assegnate, ed in aggiunta alle frequenze a 900 MHz di cui gia'
dispongono.
3. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono
richiedere, entro il 31 dicembre 2003, l'assegnazione fino ad un
massimo di 25 MHz lordi nelle bande GSM su tutto il territorio
nazionale, compatibilmente con la disponibilita' di idonea banda
assegnabile. Sono privilegiate le assegnazioni che completano sul
territorio nazionale blocchi di frequenze assegnati su porzioni dello
stesso.
Art. 3.
Procedure per l'assegnazione di ulteriore banda GSM
1. L'Autorita' si riserva di rivedere annualmente, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, il tetto di
banda fissato all'art. 2, comma 3, e di definire le misure per
l'assegnazione delle ulteriori frequenze GSM che saranno
eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e
non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.
Art. 4.
Ristoro degli oneri al Ministero della difesa
1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del
disposto di cui all'art. 2, e' tenuto, ove applicabile, al pagamento
al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto
ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.
Art. 5.
Contributi
1. Il Ministero delle comunicazioni stabilisce l'entita' dei
contributi per la banda ulteriore di cui all'art. 2, comma 1, per
ciascuna annualita' e per unita' di banda, in base ai criteri
stabiliti ai successivi commi 2 e 3, nonche' il calendario annuale e
le modalita' dei relativi versamenti, tenuto conto dell'effettiva
disponibilita' delle frequenze.
2. L'entita' dei contributi di cui al comma 1 e' fissata anche
assumendo come valore di riferimento, rapportato all'unita' di banda
e all'anno, l'offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per
i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al
bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 31 luglio 2000, n. 177. Il Ministero delle comunicazioni
tiene conto altresi':
a) della ridotta efficienza spettrale della tecnologia GSM
rispetto alla tecnologia UMTS nella offerta di servizi comparabili,
che determina un fattore riduttivo del detto valore di riferimento,
quantificabile anche in relazione ad un utilizzo efficiente delle
frequenze GSM assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, e tenendo
conto del mantenimento della qualita' del servizio garantita agli
utenti;
b) del confronto dei contributi annuali per l'uso delle frequenze
GSM, cui sono soggetti gli operatori pubblici nazionali nei Paesi
della Comunita' europea comparabili all'Italia in termini di
popolazione residente;
3. Al singolo gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM puo'
essere applicato un fattore riduttivo dei contributi determinati al
comma 2, in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono
effettuare in conseguenza della maggiore disponibilita' di frequenze
per gli effetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente
provvedimento, ove conducano alla maggiore disponibilita' di spazi
utilizzati per la condivisione di impianti, infrastrutture e siti con
gli operatori con sola licenza UMTS, fatto salvo quanto previsto
all'art. 7 della delibera n. 388/00/CONS. Detti investimenti,
idoneamente documentati, vanno effettuati entro un anno
dall'assegnazione delle citate frequenze. Un ulteriore fattore
riduttivo puo' inoltre applicarsi tenuto conto degli eventuali oneri
derivanti dalle misure di razionalizzazione di cui all'art. 7.
Art. 6.
Misure per la assegnazione al servizio GSM
della banda utilizzata per il servizio TACS
1. A partire dal 31 dicembre 2002 e' disposta la cessazione del
servizio TACS su 3 MHz di banda attualmente utilizzata da Telecom
Italia Mobile per detto servizio, su tutto il territorio nazionale, a
partire dal 30 giugno 2003 su ulteriori 2 MHz, ed a partire dal
30 giugno 2004 su ulteriori 2 MHz. La cessazione del servizio TACS
sulla restante banda e' fissata al 31 dicembre 2005. La banda
liberata ritorna nella disponibilita' dello Stato ed e' allocata al
servizio GSM, come previsto dal vigente Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze. Il Ministero delle comunicazioni
individua gli specifici canali interessati da detta misura.
2. L'Autorita' si riserva di verificare le effettive necessita' del
servizio radiomobile GSM in banda 900 MHz e di rivedere il calendario
fissato al comma 1, salvo il rispetto della data finale del 31
dicembre 2005.
Art. 7.
Misure di razionalizzazione della banda GSM 900
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 5, i
gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM assegnatari di banda a
900 MHz nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori
citta', ovvero della banda a questa geograficamente complementare,
hanno facolta' di richiedere al Ministero delle comunicazioni la
sostituzione di detta banda con altra a 900 MHz, eventualmente
disponibile, ovvero di proporre piani di riordino.
2. Il Ministero delle comunicazioni, all'esito della verifica di
disponibilita' di eventuale banda a 900 MHz liberata dall'utilizzo
del sistema radiomobile analogico TACS o del sistema cordless CTl e
delle richieste o dei piani di cui al comma 1, del presente articolo,
puo' fissare le modalita' ed il calendario per la riallocazione dei
canali assegnati nelle bande a 900 MHz destinate ai sistemi
radiomobili pubblici, ai fini della razionalizzazione del loro
utilizzo da parte degli assegnatari.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. L'assegnazione delle frequenze, ai fini di cui all'art. 2, non
modifica la durata delle licenze dell'assegnatario, ne' costituisce
titolo per l'assegnazione di ulteriori frequenze, ne' per l'utilizzo
presente o futuro delle frequenze stesse per diverso servizio o per
sistemi di terza generazione. In particolare le frequenze assegnate
ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, sono utilizzabili esclusivamente
per il servizio radiomobile pubblico con tecnologia GSM. L'utilizzo
delle frequenze assegnate per differente scopo comporta l'immediata
decadenza del provvedimento di assegnazione salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge.
2. L'Autorita' si riserva di rivedere il quadro regolamentare
relativo all'assegnazione delle frequenze radiomobili all'esito della
verifica, da effettuarsi annualmente, a partire dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, del grado di sviluppo del
mercato radiomobile, e di adeguare detto quadro alle disposizioni
nazionali e comunitarie.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 25 settembre 2002
Il presidente: Cheli
fp02-gr02