GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 276 DEL 25/11/2002
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 212
Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002),
coordinato con legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6) recante: "Misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .. )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della
scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di
riconversione professionale di cui all'articolo 473 del (( testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al ))
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale
in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione
di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di
riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi
medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il
quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei
confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di ((
28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro
per l'anno 2003. ))
3. (( All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di
44,608 milioni di euro per l'anno 2003, )) derivante
dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi
gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.
Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i
pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti
locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle
istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti
nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi agli Uffici
scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e
per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base
"Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per
l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro
135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato
per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro
173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.
Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune
categorie di personale della scuola
(( 1. Ai fini della definizione della posizione
giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con
riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si
intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento
formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di
comunicazione dell'avvenuta nomina. ))
Art. 4.
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie
delle universita', per il diritto allo studio nelle universita' non
statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della
legge n. 370 del 1999.
1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie
per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di
classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e'
autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare
in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo
stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituito un
fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. (( All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, )) determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e
agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di
edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge
19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le
seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto
allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata
con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca".
))
Art. 5.
Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di
programmi e progetti di ricerca
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata
corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati,
nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della
valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani
finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di
valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei
compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della
corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di
valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa e'
compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di
progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non
superiore all'uno per cento dei predetti fondi.
(( Art. 5-bis.
Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo ))
(( 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivita' di
sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese
industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le
finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di
imposta. ))
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato
impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti,
dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte
drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai
Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo
l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge
21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in
base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, (( ivi compresi gli attestati rilasciati al
termine dei corsi di avviamento coreutico, )) mantengono la loro
validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di
specializzazione e alle scuole di specializzazione";
(( a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della
musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in
vigore della presente legge, hanno valore abilitante per
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
conservatorio"; ))
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, (( ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, ))
sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti,
e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui
all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ((
e ai master di primo livello )) presso le universita'. I crediti
acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1
sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le
universita'";
(( c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati
alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99
conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
(( 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti
musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di
corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale
riconoscimento". ))
Art. 7.
Attivita' di servizio per gli studenti universitari
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato (( e per
favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il
diritto allo studio )) a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le
universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano le attivita' di
servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da
associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari
legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui
all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a
quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, quali, in
particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative
culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al
comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo
non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo
scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma".
(( 2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli
studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del
mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e
passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea
specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui
allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997. ))
(( Art. 7-bis.
Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle
universita' ))
(( 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi". ))
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.