GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 59 DELL' 11/3/2002
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO 6 febbraio 2002
Riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia.
IL DECANO
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, "Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni
ed integrazioni";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive
modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica";
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. l62 "Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica";
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 "Modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli
studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 21 novembre 2000,
senato accademico, seduta del 20 marzo 2001);
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta del 6
dicembre 2001;
Decreta:
Viene riordinata la Scuola di specializzazione in nefrologia presso
la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di
Palermo come da decreto ministeriale 5 maggio 1997.
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 1.
Istituzione, finalita', titolo conseguibile
1.1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Palermo la
Scuola di specializzazione di nefrologia.
1.2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore
professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
1.4. Conseguito il titolo di specialista, sara' possibile
frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento,
indirizzato a settori subspecialistici (vedi tabella A).
Art. 2.
Organizzazione, durata, norme di accesso
2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun
anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e
seminariali ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare
frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino
a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della Scuola:
a) strutture dell'Ateneo di Palermo:
1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari,
Universita' degli studi di Palermo: unita' operativa di medicina
interna, nefrologia ed ipertensione ed i laboratori di
chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia;
2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti
d'organo: unita' operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo
ed organi artificiali;
3) Istituto di materie urologiche: unita' operativa di
urologia;
4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina
nucleare;
b) strutture ospedaliere convenzionate:
1) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione
Ospedale civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: unita'
operativa nefrologia pediatrica;
2) azienda ospedaliera O. Melacrino - F. Bianchi - Morelli di
Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unita'
operativa di nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione.
Le strutture ospedaliere convenzionate rispondono nel loro insieme
a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e
dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni
eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (vedi tabella B). Le
predette strutture con universitarie sono individuate con i
protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie del
complesso didattico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura
stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture
universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, secondo i piani
di studio e di addestramento professionalizzante, programmati anno
per anno dal consiglio della Scuola.
2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione
degli accessi di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature
disponibili, la Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di
30 specializzandi.
2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola
coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia,
che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di medico
chirurgo prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Sono
altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo
di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
2.5. Il concorso all'ammissione al 1o anno della Scuola avverra'
secondo le norme stabilite nell'art. 2.5 del decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997.
Art. 3.
Piano di studi e di addestramento professionalizzante
3.1. Il consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e
nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli
convenzionati.
Il consiglio stabilisce pertanto:
a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso
quello relativo all'area specialistica comune a specialita'
propedeutiche o affini.
3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante e'
determinato dal consiglio della Scuola, sulla base degli obiettivi
generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.
(vedi tabella C).
Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento
scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai
settori seguenti:
E13X biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F07A
immunologia clinica, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica,
F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia,
F10X urologia, F07A medicina d'urgenza, F19C pediatria.
Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve indicare
almeno il 50% della sua attivita' di tirocinio alla formazione
professionale nei settori della medicina interna generale e
specialistica (F07).
Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale
degli studi.
Art. 4.
Programmazione annuale delle attivita'
e verifica tirocinio
4.1. Per la programmazione annuale delle attivita' e verifica del
tirocinio, il consiglio della Scuola ha deciso di ripartire, per
ciascun anno, 300 ore di attivita' di didattica teorico-pratica ed il
restante monte ore in attivita' professionalizzante e di tirocinio
pratico presso le strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. L'attivita' di didattica teorico-pratica, con le
relative discipline, nell'ambito delle varie aree di addestramento
professionalizzante, anno per anno, e' stata cosi' ripartita:
1o anno - Area propedeutica:
istologia ed embriologia: ore 20;
anatomia umana: ore 40;
biochimica: ore 30;
fisiologia umana: ore 40;
genetica medica: ore 20;
nefrologia: ore 100;
nefrologia sperimentale: ore 30;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base: ore 20;
totale: ore 300;
2o anno - Area di fisiopatologia nefrologica:
biologia: ore 20;
genetica medica: ore 40;
patologia generale: ore 40;
immunologia clinica: ore 40;
fisiopatologia clinica ore 40;
fisiopatologia delle tecniche sostitutive artificiali: ore 40;
nefrologia: ore 80;
totale: ore 300;
3o anno - Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:
patologia clinica: ore 40;
anatomia ed istologia patologica: ore 40;
semeiotica funzionale: ore 40;
patologia del ricambio idro-salino ed equilibrio acido-base:
ore 40;
nefrologia: ore 80;
diagnostica per immagini: ore 60;
totale: ore 300;
4o anno - Area di nefrologia clinica:
nefrologia: ore 20;
medicina interna: ore 100;
farmacologia: ore 30;
microbiologia: ore 20;
diagnostica per immagini e radioterapia: ore 10;
statistica medica e metodologia epidemiologica: ore 30;
urologia medica: ore 30;
pediatria: ore 30;
medicina d'urgenza: ore 30;
totale: ore 300;
5o anno - Area di terapia sostitutiva della funzione renale:
insufficienza renale acuta e cronica: ore 20;
nutrizione e accrescimento: ore 20;
dietetica di interesse nefrologico: ore 20;
terapia medica dell'insufficienza renale cronica: ore 40;
tecniche sostitutive artificiali: ore 40;
immunologia dei trapianti: ore 20;
trapianto renale: ore 40;
chirurgia dei trapianti: ore 20;
terapia sostitutiva in eta' pediatrica: ore 20;
Area dell'emergenza nefrologica:
nefrologia: ore 20;
medicina d'urgenza: ore 20;
anestesiologia e rianimazione: ore 20;
totale: ore 300.
4.2. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola
programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle
specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi
stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento
opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
4.3. Il tirocinio pratico e' svolto nelle strutture universitarie
ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate, sotto elencate:
1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari,
Universita' degli studi di Palermo: unita' operativa di medicina
interna, nefrologia ed ipertensione, sale di degenza e dialisi
peritoneale, laboratori di chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed
immunologia;
2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti
d'organo con unita' operativa di chirurgia generale e trapianti
d'organo ed organi artificiali: sale di degenza, sala operatoria,
posti letto dialitici;
3) Istituto di materie urologiche: unita' operativa di urologia:
sale di degenza, laboratorio di ecografia e biopsia ecoguidata;
4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina
nucleare: laboratori di ecografia, radiodiagnostica, medicina
nucleare; TAC e RMN;
5) strutture ospedaliere convenzionate:
a) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione
Ospedale Civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: Unita'
operativa nefrologia pediatrica: sale di degenza e posti letto per
emodialisi;
b) azienda ospedaliera G. Melacrino - F. Bianchi-Morelli di
Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unita'
operativa di nefrologia dialisi, trapianto ed ipertensione: sale di
degenza, posti letto di dialisi peritoneale ed emodialisi,
laboratorio per le biopsie renali e la diagnostica istologica.
4.4. Il consiglio della Scuola ha ritenuto necessaria l'istituzione
di un apposito libretto di formazione, che consentira' allo
specializzando di documentare l'attivita' svolta e l'acquisizione
delle tecniche necessarie tali da assicurare un adeguato periodo di
esperienza e di formazione professionale.
Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del
medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio sia stato svolto.
4.5. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della
Scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione,
l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed
extrauniversitarie.
Art. 5.
Esame di diploma
5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato
scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e'
nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve
aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola,
volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali
adeguate agli standards europei (vedi tabella D).
Art. 6.
Norme finali
Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi
formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza,
sull'attivita' minima dello specializzando per adire l'esame finale,
nonche' delle strutture minime necessarie per le istituzioni
convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono
disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle
specifiche scuole di specializzazione.
Tabella A
Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari
A. Area propedeutica:
obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze
fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica
pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e
della terapia;
settori: E09A - Anatomia, E09B - Istologia, E05A - Biochimica,
E06A - Fisiologia umana, F03X - Genetica medica, F07F - Nefrologia.
B. Area di fisiopatologia nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate
dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle
malattie renali;
settori: E13X - Biologia, F03X - Genetica medica, F04C -
Patologia generale, F07A - Immunologia, F07A - Fisiopatologia
clinica, F07F - Nefrologia.
C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio
applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini;
settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica,
F07A - Semeiotica funzionale, F07F - Nefrologia, F18X - Diagnostica
per immagmi.
D. Area di nefrologia clinica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione
epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle
malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e
dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina interna, F07X -
Farmacologia, F05X - Microbiologia, F18X - Diagnostica per immagini e
radioterapia, F01X - Statistica medica, F10X - Urologia, F19A -
Pediatria, F07A - Medicina d'urgenza, F04A - Patologia generale.
E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale:
obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze
teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi
peritoneale e il trapianto di rene;
settori: F07F - Nefrologia, F08A - Chirurgia dei trapianti.
F. Area dell'emergenza nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze
teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e
trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di
emergenza nefrologica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina d'urgenza, Fl2X -
Anestesiologia e rianimazione.
Tabella B
Standard necessari alle strutture sanitarie
non universitarie per contribuire alla formazione
specialistica mediante convenzionamento
con l'universita' per la scuola
di specializzazione in nefrologia
Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a
strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata almeno per un triennio,
tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli
obiettivi formativi assegnateli riguardo al periodo di frequenza
della struttura medesime. Tali attivita' sono:
a) attivita' ambulatoriale e di day hospital per almeno 300
pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per
patologia nefrologica;
c) attivita' diagnostica di istopatologia renale comprendente il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
d) attivita' di terapia sostitutiva acuta e cronica della
funzione renale, con almeno 8 posti di dialisi.
Tabella C
Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari
Il consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di
quelli specifici, ha stabilito le seguenti aree di addestramento
professionale, con gli obiettivi e relativi settori
scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica:
obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze
fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica
pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e
della terapia;
settori: E09A - Anatomia, E09B - Istologia, E05A - Biochimica,
E06A - Fisiologia umana, F03X - Genetica medica, F07F - Nefrologia.
B. Area di fisiopatologia nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate
dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle
malattie renali;
settori: E13X - Biologia, F03X - Genetica medica, F04A -
Patologia generaie, F07A - Immunologia clinica, F07A - Fisiopatologia
clinica, F07F - Nefrologia.
C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio
applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini;
settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica,
F07A - Semeiotica funzionale, F07F - Nefrologia, F18X - Diagnostica
per immagini.
D. Area di nefrologia clinica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione
epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle
malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e
dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina interna, E07X -
Farmacologia, F05X - Microbiologia, F18X - Diagnostica per immagini e
radioterapia, F01X - Statistica medica, F10X - Urologia, Fl9A -
Pediatria, F07A - Medicina d'urgenza.
E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale:
obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze
teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi
peritoneale e il trapianto di rene;
settori: F07F - Nefrologia, F08A - Chirurgia generale e dei
trapianti, F07A - Dietologia, F07A - Terapia medica, F07A -
Immunologia clinica.
F. Area dell'emergenza nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze
teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e
trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di
emergenza nefrologica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina d'urgenza, F2lX -
Anestesiologia e rianimazione.
Tabella D
Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Lo spedalizzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:
1. aver partecipato personalmente ad almeno 10 biopsie renali ed
aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100
pazienti;
2. aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche
d'urgenza;
3. saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi
peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per
allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di
impianto di catetere peritoneale;
4. saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la
terapia piu' adeguata per pazienti con malattie renali, ipertensione
arteriosa, alterazioni del metabolismo idro-elettrolitico e
dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di
rene.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 6 febbraio 2002
Il decano: Marrone