GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 75 DEL 29/3/2002
LEGGE 28 marzo 2002, n. 44
Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma,
la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "sedici" e la
parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente:
"sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal
Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del
Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle
seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la
sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e
le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite
dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)";
c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito"
sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato
che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)"
e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite
dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento";
d) il quinto comma e' abrogato.
Art. 3.
1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, al primo comma, la parola: "quattordici" e' sostituita
dalla seguente: "dieci" e la parola: "sette" e' sostituita dalla
seguente: "cinque".
Art. 4.
1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che
nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale
funzione";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal
supplente della stessa categoria";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di
parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".
Art. 5.
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da
parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio
superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e
segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano
le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e
la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che
esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di
merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono
destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione
ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2
della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che
esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero
che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi
dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio
decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata
legge n. 48 del 2001".
Art. 6.
1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). - 1. All'elezione dei
magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura
partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori
giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni,
non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati
che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai
sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non
esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai
sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n.
511 del 1946, e successive modificazioni;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento
della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre
anni di anzianita' nella qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni
abbiano subito sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento,
salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del
relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che
sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi
o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per
la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della
magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".
Art. 7.
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio
delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni e' fatta dal
Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima
della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione
delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina
l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione
costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio
presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari
piu' gravi dell'ammonimento, e presieduto dal piu' elevato in grado o
da colui che vanta maggiore anzianita' di servizio o dal piu'
anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle
elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le
candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata
dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato
esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati
presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta.
I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una
candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo
23, ne' possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione
deve risultare anche, sotto la responsabilita' del candidato, che non
sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo
24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni
successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato
eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a),
b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di
ineleggibilita' indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti
rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla
Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il
provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, e'
ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni
successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia
entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo
23, comma 2, e' immediatamente pubblicato sul notiziario del
Consiglio superiore della magistratura, e' inviato a tutti i
magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della
data della votazione, ed e' affisso, entro lo stesso termine, a cura
del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte
le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il
Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione
centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due
supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non
abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento,
presieduta dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore
anzianita' di servizio o dal piu' anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun
tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque
magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano
subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento, presieduto
dal piu' elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianita' di
servizio o dal piu' anziano. Sono nominati altresi' tre supplenti, i
quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o
impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della
Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure
generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le
relative Procure della Repubblica, nonche' i tribunali di
sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha
sede l'ufficio di appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale
antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di
cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi
degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di
Roma.
10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la
Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa
Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito".
Art. 8.
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 26. - (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto e' dedicato un
tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi
unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su
ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto
riconoscibile.
6. E' nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero
eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda,
ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della
preferenza.
7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito
presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di
voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le
trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo
25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel
collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio
presso la commissione centrale elettorale".
Art. 9.
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione
centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per
ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle
valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale
dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da
assegnare in ciascun collegio. In caso di parita' di voti, prevale il
candidato piu' anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parita',
prevale il candidato piu' anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia
inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni
suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino
all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e
funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e'
assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non
inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal
Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due
devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'articolo 30".
Art. 10.
1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio
centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione
provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le
operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le
contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel
verbale delle operazioni elettorali".
Art. 11.
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1.
Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per
qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della
magistratura e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di
preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un
mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalita' previste
dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi
divenuti vacanti".
Art. 12.
1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n.
195, sono abrogati.
Art. 13.
1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo
organico della magistratura. Alla cessazione della carica il
Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche
in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di
provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che
siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte
del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo'
essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da
quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente
collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione
tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo
organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni
elettive".
2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai
magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio
superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 14.
1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni
di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente
necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della
magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente
legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24
marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma
1, il termine di cui al predetto articolo 21 e' prorogato di non
oltre sessanta giorni.
Art. 15.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio
superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore
della medesima.
Art. 16.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 891):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 26 novembre
2001.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il
5 dicembre 2001 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 19 dicembre
2001; il 16, 22, 23, 29, 30 gennaio 2002; il 5 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 12, 13 febbraio 2002 ed approvato il 14
febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2356):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali), II
(Giustizia), in sede referente, il 18 febbraio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
II (Giustizia), in sede referente, il 20, 21, 28 febbraio 2002; il 5,
6, 7, 12, 13 e 14 marzo 2002.
Esaminato in aula il 19 e 20 marzo 2002 e approvato, con
modificazioni, il 21 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 891-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il
22 marzo 2002 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 26 marzo
2002.
Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002.