GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 71 DEL 25/3/2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 marzo 2002
Integrazioni interpretative dei decreti ministeriali 30 novembre 2001
e 18 dicembre 2001, disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione
degli immobili degli enti previdenziali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito
indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati
all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta
in volta integrati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia
del demanio");
Visto il decreto emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione
del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo
oneroso alla societa' di cartolarizzazione, indicata in tale decreto,
di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del
demanio, l'immissione della societa' di cartolarizzazione del
possesso giuridico dei beni trasferiti, nonche' la gestione degli
stessi (nel seguito indicato come il "Primo decreto del Ministro
dell'economia");
Visto il decreto emanato in data 18 dicembre 2001, in attuazione
del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto
a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a fronte del
trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento della
parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti e le modalita' di
rivendita dei beni (nel seguito indicato come il "secondo decreto del
Ministro dell'economia");
Considerato che e' emersa la necessita' di apportare chiarimenti ad
alcune disposizioni del primo decreto del Ministro dell'economia e
del secondo decreto del Ministro dell'economia;
Decreta:
Art. 1.
Nel primo decreto del Ministro dell'economia e nel secondo decreto
del Ministro dell'economia, i "beni immobili a carattere commerciale
facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art.
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro
dell'economia" devono intendersi comprensivi di tutte le unita'
immobiliari facenti parte del piano straordinario di dismissioni di
cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 che siano state
trasferite alla societa' di cartolarizzazione ai sensi del primo
decreto del Ministro dell'economia, con esclusione delle unita'
imimobiliari locate con contratto di locazione, in tutto o in parte,
ad uso abitativo.
Art. 2.
La misura minima dei rialzi rispetto al prezzo base d'asta che deve
essere contenuta nell'avviso d'asta, ai sensi dell'allegato 3 e
dell'allegato 4 del secondo decreto del Ministro dell'economia, deve
essere interpretata nel senso che, in mancanza di tale indicazione,
il rialzo deve intendersi libero. Nelle aste per la vendita dei lotti
singoli le offerte potranno essere pari al prezzo base d'asta o
contenere rialzi liberi rispetto al medesimo pezzo d'asta.
Art. 3.
All'art. 15, secondo paragrafo, del secondo decreto del Ministro
dell'economia, dopo le parole "le predette attivita' sono svolte
dall'Agenzia per il territorio su proposta dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e sono
completate entro il 10 gennaio 2002" deve aggiungersi "Per gli
immobili che abbiano gia' formato oggetto di valutazione nella
vigenza, e secondo le modalita', del contratto stipulato, ai sensi
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, tra l'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici ed il
consorzio G6, resta in vigore la valutazione gia' effettuata.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2002
Il Sottosegretario
all'economia e alle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni