GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 69 DEL 22/3/2002
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 gennaio 2002, n. 38
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui
alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione
dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo
17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e'
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle
scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione
dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente
costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,
concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie
e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo
alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree
universitarie specialistiche;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 14 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Titolo I
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo
17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127,
ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le modalita' per
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi
titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole
superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e
attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio,
conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata
triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea
rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla
classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione
linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli
studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole
pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per
mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici
istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente
regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3.
Art. 2.
Istanza di riconoscimento
1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono
ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento,
devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La
documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui
all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui
all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di
adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle
strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza
stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel
frattempo concluso.
2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di
condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in
adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule,
laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca,
e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e
devono altresi' disporre di qualificati docenti delle discipline
linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle
attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative,
come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4
agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da
specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei
docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai
criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile
del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3
copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula
motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione
della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto
altresi' conto delle possibilita' occupazionali nel settore
nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e
dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale,
di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati
presso universita'.
5. Ai fini della formulazione del prescritto parere e' in facolta'
della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la
sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di
adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la
Commissione puo' avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite
massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio
interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che
ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.
6. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del
direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla
Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso,
decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove
ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui
aicommi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del
procedimento, per non piu' di sessanta giorni, decorsi inutilmente i
predetti termini, il riconoscimento si intende negato.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente
motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 6.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la
scuola e' abilitata, successivamente alla data di emanazione del
provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di
durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a
tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita'
al termine dei corsi afferenti alla classe n. 3 delle lauree
universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui
all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000. Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere
prodotta apposita documentata istanza successivamente al
riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai
commi 2 e seguenti.
Art. 3.
Commissione tecnico-consultiva
1. Con decreto del Ministro e' costituita una Commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in
ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del
presente regolamento.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto
professori universitari designati dal Consiglio universitario
nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di
riferimento per le attivita' formative caratterizzanti individuate
nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto
2000;
b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due
per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e
dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;
c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il
dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del
procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato il
Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di
parita'.
4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti
possono essere confermati una sola volta.
5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza
assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato
a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e
delle valutazioni.
6. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro
e puo' procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti
istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita
con provvedimento del direttore generale del Servizio.
7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed
argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa,
senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in
volta dal Presidente.
8. L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con
quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di
controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano
prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione
stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne'
avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.
9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione
ove competa, e' attribuito un gettone di presenza per la
partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura
stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma
5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 4.
Effetti del riconoscimento
1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad
istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e
determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al
primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette
da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento,
compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse,
prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa,
scientifica e didattica, nonche' le attribuzioni, la composizione e
la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un
Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui
un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori
scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),
con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della
scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.
3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero
una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attivita'
scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente,
nonche' sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla
Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione
per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le
relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida
stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato
decreto del direttore generale del Servizio.
4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di
idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche
su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso
le scuole.
5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di
idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i
soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento,
idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca
e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione
dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su
istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della
Commissione di cui all'articolo 3, e' autorizzato il trasferimento
della sede. Il trasferimento della responsabilita' legale delle
stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.
Art. 5.
Reiterazione dell'istanza
1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il
riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in
relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena
di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e
documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal
direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della
Commissione di cui all'articolo 3.
Titolo II
ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
Art. 6.
Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione
1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli
studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di
livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle
relative culture, nonche' di sviluppare specifiche competenze
linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalita'
proprie dell'area della mediazione linguistica.
2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale,
corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e
disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della
didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede
altresi' il possesso di un'adeguata preparazione linguistica
iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e
determinando le necessarie modalita' di verifica. Deve essere
comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua
madre da parte dei candidati.
4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti
in ambito universitario in materia di diritto allo studio di
competenza delle regioni.
Art. 7.
Ordinamenti didattici
1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio
in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita'
formative indispensabili individuate per la classe delle "Lauree
universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui
all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate
nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l)
ed m), nonche' lettera e), limitatamente alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare
i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto
ministeriale n. 509 del 1999.
3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del
diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a
carico della scuola.
4. Il regolamento e' adottato e modificato con le procedure
previste nello statuto della scuola.
Art. 8.
Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari
1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei
corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi
di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree
universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n.
39/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica"
(n. 104/S) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, con le modalita' di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti
formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6
del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei
corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie
determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del
Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato
decreto del Ministro 4 agosto 2000.
Art. 9.
Docenza nei corsi
1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a
professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di
idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato,
nonche' di documentata esperienza professionale acquisita in
attivita' relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti
deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il
reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive
improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della
valutazione.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10.
Norme di adeguamento
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento le scuole gia' riconosciute ai sensi della legge si
conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso
termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e
documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della
relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato,
determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio
del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui
al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita
ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione
esprime il proprio parere.
3. La conferma del riconoscimento delle scuole e' disposta nei
successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del
Servizio.
4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneita' si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.
5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
Valutazione dei crediti formativi
1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e
da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente
ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11
ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi
didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di
cui all'articolo 2, comma 9.
Art. 12.
Accesso agli atti del procedimento 1. Ai sensi e con le modalita'
previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro 14 giugno
1994, n. 774, attuativo dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di procedimento amministrativo, e successive
modificazioni e integrazioni i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e
10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del
procedimento in possesso del Ministero.
Art. 13.
Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea
specialistica
1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore
generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,
le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella
regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di
laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'articolo 8,
comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilita' didattica
dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
Art. 14.
Termini procedimentali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non
oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di
cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in
sessanta e in duecentoquaranta giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 gennaio 2002
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, universita' e
ricerca, foglio n. 137