GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 109 DELL' 11/5/2002
LEGGE 10 maggio 2002, n. 91
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo
2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo
dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi,
nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa
riparazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al
contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge
24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9
dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in
4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 8
dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
VEDERE ALLEGATI
Allegato 1Allegato 2Allegato 3