GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 114 DEL 17/5/2002
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 20 marzo 2002, n. 95
Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di
telecomunicazioni.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito
la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita';
Considerato che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro
delle comunicazioni il compito di disciplinare le modalita' con le
quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e
rendono pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 230/2002, reso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
28 gennaio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota GM/129779/4562/DL/BP del 20 febbraio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita'
1. Prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti
attraverso le interfacce offerte in Italia, gli operatori di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, mettono tempestivamente a disposizione degli interessati
copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce
stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e
le pubblicano sul proprio sito internet.
2. Gli operatori trasmettono nel contempo al Ministero delle
comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1.
3. Le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in
caso di aggiornamento delle interfacce.
Art. 2.
Documentazione
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede a raccogliere ed a
conservare, secondo l'ordine temporale e per impresa, il testo delle
specifiche tecniche. La relativa documentazione e' riportata sul sito
del Ministero ed e' possibile ottenerne copia su supporto cartaceo
dietro rimborso delle relative spese.
Art. 3.
Sospensione
1. Il Ministero delle comunicazioni, previa diffida e dopo aver
ascoltato l'interessato entro i trenta giorni dalla diffida stessa,
sospende la licenza o l'autorizzazione degli operatori inadempienti
fino al momento in cui gli operatori stessi ottemperino a quanto
richiesto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 marzo 2002
Il Ministro: Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 157