GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 102 DEL 3/5/2002
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 marzo 2002
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001
di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di
fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di
Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.
(Deliberazione n. 6/02/CIR).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 marzo 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE
dell'8 gennaio 1998, concernente "l'interconnessione in un mercato
delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei
prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 98/322/CE
dell'8 aprile 1998, concernente "l'interconnessione in un mercato
delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione
contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del
24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi
d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle
telecomunicazioni liberalizzato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77 "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 "Disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
4 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 "Disposizioni in
materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la delibera n. 1/CIR/98 "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del
24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289
dell'11 dicembre 1998;
Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella riunione del 7 settembre 1999 "Determinazione degli organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la delibera n. 1/00/CIR "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 2000;
Vista la delibera n. 6/00/CIR "Piano di numerazione nel settore
delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la delibera n. 10/00/CIR "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre
2000;
Vista la delibera n. 18/01/CIR "Disposizioni ai fini del corretto
adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di
Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 2001;
Vista l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001,
pervenuta all'Autorita' in data 7 settembre 2001;
Vista la delibera n. 21/01/CIR "Consultazione pubblica concernente
l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
S.p.a., per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237
dell'11 ottobre 2001;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, espresso in data 20 febbraio 2002;
Visto il parere della Commissione europea, direzione generale
concorrenza e direzione generale societa' dell'informazione, espresso
in data 20 febbraio 2002;
Vista la delibera n. 4/02/CIR "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2001", in corso
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la delibera n. 78/02/CONS "Norme di attuazione dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77:
selezione numerica multifrequenza, blocco selettivo di chiamata e
fatturazione dettagliata";
Sentita la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e
18 marzo 2002;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
A. Il procedimento istruttorio.
L'Autorita', con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR, aveva
disposto l'inserimento, all'interno dell'offerta di interconnessione
di riferimento di Telecom Italia, del servizio di fatturazione e
rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a
numerazioni non geografiche di altri operatori.
Relativamente all'anno 2000, Telecom Italia ha provveduto a
pubblicare, in data 23 novembre 2000 e 9 aprile 2001, le condizioni
commerciali per la fornitura del servizio al di fuori dell'offerta di
riferimento.
Conseguentemente l'Autorita', non ritenendo la proposta di Telecom
Italia in linea con il combinato disposto dalle delibere sopracitate,
ha determinato per l'anno 2000, con la delibera n. 18/01/CIR, in una
misura non superiore al 7% del prezzo praticato al cliente chiamante,
il costo del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.
Relativamente all'anno 2001, Telecom Italia ha pubblicato l'offerta
di interconnessione di riferimento in data 7 settembre 2001. Nel
corso del procedimento finalizzato alla valutazione del contenuto di
tale offerta, l'Autorita', rilevata la mancata inclusione del
servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ha richiesto a
Telecom Italia, in data 28 settembre 2001, di integrare l'offerta di
riferimento.
Telecom Italia ha comunicato all'Autorita', in data 10 ottobre
2001, un'offerta per i servizi in questione per l'anno 2001,
applicabile ai soli ricavi percepiti dall'utenza e non gia' a quelli
fatturati alla stessa. Tale offerta non e' stata resa pubblica.
Durante l'audizione del 26 novembre 2001, tenutasi nell'ambito del
procedimento sopra menzionato, l'Autorita' ha comunicato a Telecom
Italia che l'offerta in questione non era stata ritenuta in linea con
quanto disposto dalle delibere n. 10/00/CIR e n. 18/01/CIR ed ha
richiesto a Telecom Italia di formulare un'offerta riferita ai valori
fatturati al cliente chiamante e di fornire contestualmente i dati di
costo sottostanti alla fornitura del servizio.
Telecom Italia non ha provveduto alla formulazione dell'offerta ed
alla trasmissione di tali dati e pertanto l'Autorita' ha determinato,
all'interno dello schema di provvedimento approvato in data
20 dicembre 2001 ed inviato all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato (di seguito AGCM) e Commissione europea, l'applicazione
per il 2001 del valore del 7% del prezzo praticato al cliente
chiamante quale remunerazione per il servizio di fatturazione e
rischio di insolvenza.
Telecom Italia ha inviato all'Autorita', successivamente
all'adozione dello schema di provvedimento, in data 21 dicembre 2001,
un documento riguardante la giustificazione dei costi relativi alle
attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da
parte di propri abbonati ai servizi non geografici di altri
operatori.
L'Autorita', nella riunione della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 1 marzo 2002, ha esaminato lo schema di provvedimento
adottato in data 20 dicembre 2001, anche alla luce dei pareri
pervenuti dall'AGCM e dalla Commissione europea.
Nel succitato parere, l'AGCM aveva ritenuto corretta, dal punto di
vista dell'impatto sulla concorrenza, la determinazione assunta
dall'Autorita' relativa alla misura del 7% dei valori fatturati al
cliente chiamante per la remunerazione del servizio di fatturazione e
rischio di insolvenza.
Ad ogni modo l'Autorita' ha disposto un approfondimento circa la
documentazione fornita in data 21 dicembre 2001 ed ha quindi
convocato a tal fine Telecom Italia in audizione, in data 6 e
18 marzo 2002.
B. Le valutazioni dell'Autorita'.
Come sopra riportato, Telecom Italia non ha introdotto,
nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2001, le
condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di
insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non geografiche di altri operatori, ritenendo di poter applicare, per
il medesimo anno, le condizioni pubblicate il 9 aprile 2001.
Le condizioni economiche comunicate da Telecom Italia in data
10 ottobre 2001, condizioni peraltro mai rese pubbliche dalla
medesima societa', non sono state ritenute ammissibili dall'Autorita'
in quanto le stesse fanno riferimento ai valori percepiti dal cliente
chiamante e non ai valori fatturati.
Telecom Italia, inoltre, nonostante specifici inviti in tal senso,
non ha fornito, durante il procedimento per la valutazione
dell'offerta di riferimento 2001, le specifiche evidenze contabili
dei costi sottostanti al servizio di fatturazione e rischio
insolvenza relative all'anno 2000.
L'esame della documentazione trasmessa da Telecom Italia in data
21 dicembre 2001, data, come gia' sottolineato, successiva
all'adozione dello schema di provvedimento inviato all'AGCM ed alla
Commissione europea, evidenzia che la societa' espone un valore per
la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza
pari al 21,05% del fatturato applicabile ai servizi erogati su
numerazioni 144, 166, 892 e 899 (audiotel) ed al 9,1% del fatturato
applicabile agli altri servizi.
Gli approfondimenti condotti dall'Autorita' hanno fatto rilevare
tuttavia una serie di aspetti critici sulla metodologia adottata da
Telecom Italia per la valorizzazione di tali percentuali. In
particolare, molti dei dati forniti sono non riscontrabili nella
contabilita' regolatoria fornita all'Autorita', mentre altri sono
determinati a partire da statistiche estratte da dati campionari.
Pertanto, i dati forniti da Telecom Italia non sono stati assunti
come base valutativa relativamente all'anno 2001 per la
valorizzazione di servizi differenziati. Dai dati di contabilita'
regolatoria in possesso dell'Autorita' e' stato, peraltro,
riscontrato un valore medio in linea con la misura del 7%, per la
remunerazione delle attivita' di fatturazione e rischio di
insolvenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono e del parere reso
dall'AGCM, l'Autorita' ritiene opportuno determinare, per il 2001, le
condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di
insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non geografiche di altri operatori nella misura massima del 7% del
prezzo fatturato al cliente finale.
Oltre a portare a conclusione il processo di valutazione per
l'offerta di riferimento per l'anno 2001, l'Autorita' ritiene
opportuno fornire nell'ambito del presente provvedimento alcuni
elementi di riferimento che possano consentire agli operatori di
proporre i servizi su numerazioni non geografiche disponendo di
condizioni economiche chiare e tempestivamente conosciute.
A tal fine si osserva che, alla luce delle motivazioni sottostanti
la differenziazione proposta da Telecom Italia tra servizi audiotel
ed altri servizi non geografici, l'Autorita' ritiene ragionevole una
diversificazione del costo per la fornitura di tali servizi, cosi'
come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 10/00/CIR.
L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno prevedere, a partire
dall'anno 2002, nell'ambito dell'offerta di riferimento, una nuova
struttura di prezzi in grado di rispecchiare le differenti
caratteristiche dei servizi di fatturazione e richiedere a Telecom
Italia di articolare l'offerta in due livelli di prezzo, entrambi
espressi come percentuale del prezzo fatturato al cliente finale.
Per consentire una rapida formulazione dell'offerta di riferimento
per l'anno 2002 l'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno definire nel
presente provvedimento il livello di soglia tra servizi ad alto
rischio e servizi a basso rischio, in coerenza con la soglia
utilizzata nella delibera n. 78/02/CONS, ossia definendo i "servizi
ad alto rischio" come i servizi di accesso a numerazioni non
geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente
chiamante e' superiore a 0,22931 Euro o il cui prezzo a transazione
e' superiore ad 1 Euro (IVA esclusa) ed i "servizi a basso rischio"
come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai
predetti valori.
Si osserva, infine, che la delibera n. 4/02/CIR ha previsto la
possibilita' per gli operatori interconnessi di richiedere la
prestazione di fatturazione per l'accesso in dial up alla rete
internet mediante l'utilizzo delle numerazioni in decade 7, gestite
con il modello di raccolta, quali i codici 702 e 709. L'accesso a
tali numerazioni dovra', pertanto, essere assimilato, per la
determinazione dei valori da applicare agli operatori interconnessi,
all'accesso ai servizi non geografici offerti da operatori
interconnessi titolari delle relative numerazioni.
Pertanto, l'Autorita' ritiene che le condizioni economiche per le
prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di
abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri
operatori debbano essere integrate con l'inclusione delle modalita'
relative all'accesso alle numerazioni su codici 702 e 709, qualora
cio' venga richiesto dagli operatori interconnessi.
Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Modifiche all'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno
2001: condizioni di offerta per le attivita' fatturazione e rischio
di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a
numerazioni non geografiche di altri operatori
1. Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le
condizioni economiche per il servizio di fatturazione e rischio di
insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non geografiche di altri operatori sono fissate in misura non
superiore al 7% dei valori fatturati al cliente chiamante.
Art. 2.
Disposizioni relative alle condizioni di offerta per le attivita'
fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di
Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori per
l'anno 2002
1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono i "servizi ad
alto rischio" come quei servizi di accesso a numerazioni non
geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente
chiamante e' superiore a 0,22931 Euro o il cui prezzo a transazione
e' superiore ad 1 Euro (IVA esclusa). Si definiscono, inoltre, i
"servizi a basso rischio" come quelli per cui i prezzi al cliente
chiamante sono inferiori ai predetti valori.
2. Le condizioni di offerta per la prestazione di "fatturazione e
rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom
Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", sono
articolate in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati
al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno
ai servizi a basso rischio, secondo la definizione di cui al
precedente comma.
3. Telecom Italia fornisce evidenza all'Autorita', nell'ambito
della contabilita' regolatoria, dei costi sottostanti le condizioni
di offerta di cui al precedente comma.
4. La prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza per
l'accesso, da parte di abbonati di Telecom Italia, alle numerazioni
in decade 7 gestite con il modello di raccolta, qualora richiesta
dall'operatore assegnatario della numerazione, e' offerta alle
condizioni di cui al precedente comma 2.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte
all'art. 1 della presente delibera e le pubblica nell'offerta di
interconnessione di riferimento per il 2001 entro quindici giorni
dalla data di notifica della delibera stessa.
2. Telecom Italia pubblica all'interno dell'offerta di riferimento
per l'anno 2002 le condizioni economiche secondo i criteri di cui
all'art. 2, applicabili a partire dal 1 gennaio 2002 entro trenta
giorni dalla data di notifica della delibera stessa.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle
disposizioni contenute nella presente delibera comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 28 marzo 2002
Il presidente: Cheli