GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 159 DEL 9/7/2002
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 luglio 2002
Numero dei posti, a livello nazionale, per l'ammissione alle
attivita' didattiche aggiuntive (800 ore) nelle scuole di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art.
6;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attivita'
didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002
e' determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi
universitarie, in 4847 ripartito fra le universita' secondo la
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole per le
attivita' di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata
secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione
di priorita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale
20 febbraio 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
Allegato A
Allegato