GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 166 DEL 17/7/2002
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
ATTO DI REGOLAZIONE 29 maggio 2002
Accesso ai documenti di gara (Atto di regolazione n. 12/2002 del 29
maggio 2002). (R 256/02).
IL CONSIGLIO
Premesso che:
In una nota pervenuta a questa Autorita', e' stata segnalata
l'anomalia del comportamento di una stazione appaltante che, ad una
richiesta inoltrata da un concorrente, ai sensi della legge n.
241/1990, tesa ad ottenere copia del curriculum del professionista
prescelto, ha opposto le disposizioni normative a tutela dei dati
personali, negando l'accesso.
Le problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata
hanno indotto il consiglio dell'Autorita' a deliberare la
predisposizione di un documento dirimente la questione generale
riguardante la spettanza del diritto di accesso, nei confronti di un
concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara.
Ritenuto in diritto:
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo
fondamento nella legge n. 241/1990 e, sulla base di consolidata
giurisprudenza, ha effetto prevalente sul principio di riservatezza
nel caso in cui la richiesta tragga origine dalla necessita' di
proporre azione legale a tutela degli interessi dello stesso
richiedente.
Il diritto di accesso infatti e' finalizzato ad assicurare la
trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento
imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, cosi'
concorrendo alla "visibilita' del potere pubblico", per cui esso e'
azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti previste - sia
allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento
amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano
spiegato effetti diretti o nei confronti del soggetto istante; tale
diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione,
tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento
giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.
Sulla base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di
che trattasi attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da
parte di un concorrente ad una gara pubblica, soggetto che, come
tale, risulta certamente titolare di una posizione tutelata (come
interesse legittimo) nei confronti della P.A.
Pertanto non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del
diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n.
241/1990, con riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene,
comunque, opportuna la previsione di un limite e cioe' che il
procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta
che la P.A. pur non potendo opporre diniego, potra' differire
l'esercizio del diritto di accesso.
Tra i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e
cioe' che si sia conclusa la procedura di gara, appare senz'altro
doversi ricomprendere anche l'offerta presentata, in occasione di un
pubblico appalto dall'aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso
di appalto di progettazione, ancor piu' il curriculum, laddove lo
stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione. Unica
eccezione e' quella che si tratti di documenti o parti di documenti
che per effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del
segreto di Stato ovvero siano destinati a rimanere segreti e non
divulgabili.
Cio' che rileva nella questione all'esame, tuttavia, non sembra
attenere al problema della segretezza, quanto piuttosto alla
riservatezza di terzi privati, precisamente del concorrente rimasto
aggiudicatario, ed in tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo
cui la tutela della riservatezza dei privati non puo' spingersi fino
al punto di poter denegare agli interessati la visione - quanto meno,
se non la copia - degli atti la cui conoscenza sia necessaria per
curare o difendere i loro interessi giuridici.
Anche laddove si voglia considerare che l'offerta presentata in
caso di gara di progettazione costituisce frutto dell'attivita'
intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novita',
l'amministrazione che detiene la relativa documentazione dovra'
tutelare la riservatezza dell'impresa che ha prodotto la stessa non
rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai
soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente
rilevanti.
Dalle considerazioni svolte segue che non appare legittimamente
denegabile il diritto di accesso nei confronti di un concorrente, con
particolare riferimento ai documenti di gara, ancorche'
subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara
- con conseguenza che la P.A. potra' differire l'esercizio del
diritto di accesso - e nella forma della sola visione degli atti.
Ove, come nel caso di richiesta di accesso al curriculum del
professionista prescelto, e' indubbio che vi siano terzi portatori
del diritto alla riservatezza, essi vanno notiziati dell'avvio del
procedimento di accesso, e cio' in base all'art. 7 della legge n.
241/1990, in quanto controinteressati nell'eventuale procedimento ex
art. 25 della medesima legge, che al comma 5, prevede che "contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ...
e' dato ricorso ... al tribunale amministrativo regionale ...".
Roma, 29 maggio 2002
Il presidente: Garri