GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 155 DEL 4/7/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2002, n. 130
Regolamento per l'esecutivita' dell'accordo integrativo dell'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio
sanitario nazionale e i medici di medicina generale, da instaurarsi
attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di
parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale
sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte
pubblica;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che e' stato stipulato, in data 10 ottobre 2001, un
accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale, regolante il
trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale,
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, n. 270, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte
pubblica e dai sindacati F.I.M.M.G. - S.N.A.M.I. - Federazione Medici
- Intesa Sindacale S.U.M.A.I. - SIMET - CISL Medici/COSIME;
Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il
Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli
accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto
convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'accordo integrativo
dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 27
Accordo integrativo contenente modifiche all'Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
n. 270 del 28 luglio 2000.
Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale con i
medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 165/L alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del
2 ottobre 2000;
Preso atto che la A.M.A.P.I., Associazione Medici Amministrazione
Penitenziaria Italiana, con la nota del 10 novembre 2000 ha
richiamato l'illegittimita' dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 e
del comma 4, lettera c) dell'articolo 40, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, "Regolamento di esecuzione
dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale";
Considerato che detta rilevata illegittimita' opera nei confronti
della legge 9 ottobre 1970, n. 740, cosi' come integrata dalla legge
12 agosto 1993, n. 296, che regolamenta i rapporti del personale
sanitario incaricato negli istituti di prevenzione e pena, e che
all'articolo 2, comma 3 prevede "A tutti i medici che svolgono, a
qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari
non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni
previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario
nazionale";
Vista la nota del Ministero della sanita', Servizio rapporti
convenzionali con il Servizio sanitario nazionale n.
1200/SRC/MG/AB/RA/60 dell'8 gennaio 2001, trasmessa alle regioni
facenti parte della delegazione nazionale deputata alle trattative di
cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
che fa riferimento alla nota n. 100.1/21799-G/6658 del 7 dicembre
2000, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero della sanita'
propone la risoluzione della questione riguardante la sollevata
illegittimita' delle norme di cui all'articolo 25, commi 8, 9 e 10 e
all'articolo 40, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche necessarie all'Accordo
collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, al fine di armonizzare le
disposizioni in esso contenute con la legge 9 ottobre 1970, n. 740,
cosi' come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;
Concordano quanto segue:
Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, devono essere
apportate le seguenti modifiche:
i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 sono cancellati ed il comma
11 del medesimo articolo diventa comma 8;
all'articolo 40, comma 4, lettera c) e' cancellato l'inciso
"Esclusi quelli di cui all'articolo 25, comma 8".
Elenco delle parti firmatarie dell'accordo integrativo
dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
Regione Toscana: (firmato).
Regione Veneto: (firmato).
Regione Lazio: (firmato).
Regione Campania: (firmato).
Regione Umbria: (firmato).
Regione Abruzzo: (firmato).
Regione Lombardia: (firmato).
F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medicina Generale):
(Luigi Santi).
S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani):
(Giorgio Massara).
Federazione Medici: (Armando Masucci) - (Elisabetta Severa).
Intesa sindacale SUMAI - SIMET - CISL Medici/COSIME: SUMAI (Lala
Roberto).
Roma, 10 ottobre 2001