GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 162 DEL 12/7/2002
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2002
Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare
tecnico a supporto del bando di gara approvato con decreto del 27
dicembre 2001, n. 2521.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia residenziale e le politiche abitative
Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21
che, al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di
disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici
promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da
realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati,
imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario
dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze
abitative di categorie sociali deboli;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di
impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000
e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso
dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;
Visto il comma 4 dello stesso art. 3, che dispone che, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, vengano definite, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalita' di
applicazione ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che ha istituito, fra l'altro, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 2521 del 27 dicembre 2001 e l'allegato bando di gara con il quale
parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di
impegno quindicennali previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 8
febbraio 2001, n. 21, e' stata destinata all'attuazione di un
programma sperimentale nel settore dell'edilizia residenziale
agevolata per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere
in locazione permanente a canone agevolato ad utenti anziani
denominato: "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000";
Visto in particolare l'art. 5 del summenzionato bando di gara che
prevede il ricorso ad un disciplinare tecnico - da approvarsi non
oltre la data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta
Ufficiale con decreto del Direttore generale per l'edilizia
residenziale e le politiche abitative - contenente caratteristiche e
livelli prestazionali degli alloggi, nonche' modalita' e tipologie di
organizzazione del programma sperimentale;
Visto il disciplinare tecnico predisposto dal gruppo di lavoro
composto da funzionari di questa Direzione e da esperti
rappresentativi del settore appositamente nominato con provvedimento
n. 562/Segr. in data 13 dicembre 2001;
Visto il decreto ministeriale. no1751 del 28 dicembre 2001,
registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2002 al reg. n. 1,
foglio 51, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 177 del 26 marzo 2001, con cui e' stata definita, fra l'altro,
l'organizzazione della Direzione generale per l'edilizia residenziale
e le politiche abitative;
Considerato che, a seguito dell'avvenuta registrazione alla Corte
dei conti in data 11 aprile 2002 al reg. n. 1, foglio 198 del citato
decreto n. 2521 del 27 dicembre 2001, occorre procedere alla
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale ed
all'approvazione del disciplinare tecnico;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto al bando
di gara per l'attuazione del programma di sperimentazione di cui alle
premesse.
Art. 2.
Il presente decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2002
Il direttore generale: Rocco
ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000
Disciplinare tecnico
a supporto del bando di gara approvato con decreto del
27 dicembre 2001
Premessa
All'interno delle possibili politiche per favorire l'accesso alle
abitazioni delle fasce sociali deboli, la problematica degli anziani
si caratterizza per una specificita' tutta propria.
Quantomeno per due ragioni: innanzitutto, come e' di immediata
evidenza, tale segmento e' tra quelli che trovano maggiori
difficolta' a rapportarsi ai valori del mercato immobiliare; a cio'
si aggiunge, come ulteriore aspetto non secondario, che il mercato
manifesta da sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in
relazione ai diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani
sono portatori di esigenze abitative che a fatica possono
considerarsi soddisfatte nei tradizionali e piu' diffusi modelli
abitativi.
Risponde quindi ad una indubbia priorita' l'aver privilegiato -
nel dare attuazione al "programma sperimentale per la riduzione del
disagio abitativo" previsto dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2001,
n. 21 - gli utenti anziani per i quali sinora non era stato attivato,
a livello nazionale, un piano di una qualche organicita' e con
risorse significative.
Sulla problematica delle abitazioni per gli anziani, infatti, sono
da registrare solo generici riferimenti sulla finalizzazione delle
risorse contenuti in alcuni provvedimenti legislativi e non poche
esperienze avviate in sede locale attraverso finanziamenti regionali
o per iniziativa di singole amministrazioni comunali e di operatori
no-profit. E' pero' mancata, diversamente da quanto praticato da
numerosi paesi dell'Europa occidentale, la concezione di un programma
con una chiara finalizzazione verso la categoria e, soprattutto, con
il supporto di una serie di modalita' operative tali da rendere le
diverse realizzazioni non episodiche ma, al contrario, interrelate da
indicazioni conseguenti ad orientamenti tecnico-culturali da assumere
come riferimento.
Per questi motivi il bando predisposto per consentire
l'utilizzazione dei finanziamenti resi disponibili dalla legge 21 ha
opportunamente previsto che, in concomitanza alla pubblicazione del
bando stesso, venisse redatto un disciplinare tecnico "contenente
caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonche'
modalita' e tipologie di organizzazione del programma sperimentale"
(art. 5).
In tal modo, l'obiettivo finale che il programma persegue va oltre
la produzione di alloggi, che pure ne costituisce scopo fondamentale,
ed e' individuabile nella messa a punto di un nuovo modello di
offerta alloggiativa da immettere sul mercato e, al contempo, nella
definizione di un modo di abitare che tenga conto sia delle ridotte
capacita' dell'utente anziano, sia delle sue esigenze di autonomia.
Con questi presupposti il programma acquista, nel senso piu'
proprio, il carattere di sperimentalita': ogni intervento e', dunque,
sperimentale in quanto, oltre alla fase di progettazione, esecuzione
e collaudo delle opere, prefigura una fase di scelta tra piu' opzioni
per il conseguimento degli obiettivi sperimentali prefissati e di
monitoraggio e resocontazione sistematica, di cui la realizzazione
stessa si configura come momento di verifica.
Il disciplinare tecnico contenuto nelle pagine che seguono e'
suddiviso in due parti: nella prima sono raccolte le indicazioni
ritenute utili per consentire, per quanto possibile, una agevole e
tempestiva formulazione delle richieste attraverso informazioni e
precisazioni sugli elaborati, come previsto dall'art. 4, comma 3, del
bando di gara, a corredo della domanda che i soggetti promotori
devono inoltrare al comune in cui ricade l'intervento; nella seconda
parte vengono esplicitati i caratteri del programma approfondendo
quegli aspetti ritenuti decisivi per conferire qualita' e compiutezza
agli interventi che si andranno a realizzare.
Il disciplinare, evitando rigidita' che vincolerebbero
inopportunamente amministrazioni comunali ed operatori, suggerisce un
percorso metodologico e di merito per arrivare alla formulazione
delle proposte. Gli elementi qualificanti, peraltro indicati nel
bando, sono: la scelta localizzativa all'interno del contesto urbano;
la correlazione tra alloggi e sistema di assistenza; l'integrazione
tra spazi del singolo alloggio e spazi comuni all'unita'
residenziale; l'individuazione di ambienti e servizi da rendere
disponibili non soltanto agli anziani ma ad un utenza piu' vasta; la
descrizione dei livelli prestazionali sia degli alloggi che
dell'intervento.
Il programma ha quindi l'ambizione di contribuire a segnare
positivamente le modalita' realizzative delle abitazioni per anziani.
E' evidente che cio' potra' avvenire, e sicuramente avverra', se
quanti parteciperanno operativamente alla elaborazione delle proposte
si relazioneranno al bando individuandolo
come occasione di sperimentazione autentica e, conseguentemente,
ricercando quelle soluzioni in grado di assicurare migliori
condizioni abitative.
Parte prima
Istruzioni per la predisposizione delle proposte
1. Elaborati da presentare:
1.1 Proposta di programma [art. 4, comma 3, lett. a)]. La proposta
di programma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente o, nel caso di amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo
delegato, deve essere esplicitata, in conformita' a quanto indicato
nel bando, attraverso una relazione descrittiva degli elementi
costituitivi e delle finalita' perseguite di cui si prospettano i
principali contenuti.
1.1.1. Descrizione dei caratteri del contesto urbano prescelto.
Come indicato nel bando, art. 4, comma 1, gli interventi devono
essere localizzati in aree centrali o, comunque, in aree consolidate
a prevalente destinazione residenziale, anche attraverso la
rifunzionalizzazione e la riconversione di edifici, ricorrendo ad
aree dismesse o destinate a terziario o servizi, o utilizzando aree
residue all'interno di piani di zona che pero' configurano un
insediamento gia' strutturato.
Con riferimento alla dotazione esistente di servizi e di
attrezzature che possono costituire supporto sociale ed assistenziale
devono essere forniti elementi utili, in aggiunta alle
rappresentazioni proprie della scala edilizia ed urbanistica,
attraverso i quali dimostrare la rispondenza dell'area alle suddette
caratteristiche.
In particolare la relazione, anche con il supporto di planimetrie
e di eventuale documentazione fotografica, fornisce informazioni in
ordine a:
localizzazione, dimensionamento e caratteri morfologici
dell'insediamento urbano quali: tipologie edilizie, densita',
rapporti con i luoghi della centralita', qualita' urbana (rif. punto
3.1 del presente disciplinare);
localizzazione e caratteristiche del sistema dei servizi pubblici
e privati di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale,
ricreativo ed evidenziazione delle relative modalita' di accesso
(rif. punto 3.3);
descrizione della rete dei servizi sociali e sanitari attivi a
scala urbana e di quartiere a sostegno della residenzialita', tali da
consentire condizioni di autonomia e l'integrazione della popolazione
anziana nel contesto sociale (rif. punto 3.3);
caratteristiche demografiche e sociologiche per l'ambito di
riferimento e per l'intero territorio comunale, con particolare
riguardo alla popolazione anziana presente ed alle previsioni
d'invecchiamento (rif. punto 1.9).
Va sottolineato che la conoscenza di detti elementi e' di
fondamentale importanza per l'identificazione e la definizione
spaziale e funzionale dei nuovi servizi da attivare, che dovranno
promuovere lo sviluppo di forme innovative e flessibili di assistenza
sociale e sanitaria aperte a tutto il quartiere. Proprio la capacita'
di rivolgersi ad un'utenza differenziata potra', d'altra parte,
contribuire alla sostenibilita' gestionale ed economica dei servizi
offerti alle fasce piu' deboli.
In particolare per i servizi pubblici e privati di tipo
commerciale, amministrativo, sociale, culturale, ricreativo e per
quelli sociali e sanitari attivi va predisposta una specifica
planimetria sulla quale deve essere riportata l'ubicazione
dell'intervento e dei servizi presenti nell'ambito urbano, con
l'indicazione delle distanze da percorrere per ciascun servizio (rif.
punto 3.3).
1.1.2. Descrizione delle modalita' di attuazione dell'intervento.
Va indicata, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente ed
alla normativa tecnica di attuazione, la tipologia d'intervento
prescelta precisando, qualora si operi su edilizia esistente, la
modalita' individuata con riferimento all'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d, ed e).
La documentazione da predisporre deve dare conto delle modalita'
di trasformazione degli immobili (aree ed edifici) e deve indicare,
per ciascun intervento previsto, il soggetto titolare della
trasformazione stessa.
Il riferimento, esplicitato dal bando, alla conformita' agli
strumenti urbanistici vigenti e' necessario, oltre che per assicurare
la fattibilita' amministrativa dell'intervento, anche per garantire
un piu' rapido avvio dei cantieri.
L'assenza di un piano attuativo ancorche' adottato puo' non
costituire condizione di inoperativita' qualora il piano regolatore
generale vigente risulti, sulla base di esplicita attestazione
dell'amministrazione comunale, sufficientemente dettagliato nel senso
che la normativa e gli elaborati di piano siano stati concepiti per
disciplinare gli interventi ammissibili senza il ricorso a preventiva
strumentazione. Nel caso in cui il piano di recupero o altro piano
attuativo da adottare preveda trasformazioni in variante allo
strumento urbanistico, occorre fare riferimento - per le procedure di
approvazione - alla legislazione nazionale e regionale vigente.
In ogni caso, al fine della presentazione della richiesta di
finanziamento e' ritenuta condizione sufficiente, secondo quanto
previsto dal bando di gara, la sola adozione del piano attuativo
mediante delibera del consiglio comunale o la sottoscrizione
dell'Accordo di programma qualora si ricorra a tale procedura.
1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie: la proposta deve
contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali e non) da
realizzare con la quantificazione, per ciascun intervento, delle
risorse finanziarie, del costo complessivo, del tipo e del relativo
canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario). Per le
diverse categorie di opere da realizzarsi, in aggiunta all'intervento
sperimentale di cui si richiede il finanziamento statale, occorre
dimostrare, con idonea documentazione, la fattibilita' delle opere,
con riferimento agli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari.
Per le opere finanziate con risorse regionali o comunali e' opportuno
che gli impegni delle amministrazioni pubbliche siano formalizzati
con apposite deliberazioni.
1.2. Programma di assistenza e accompagnamento sociale [art. 4,
comma 3, lett. b)]. Per quanto concerne la componente sociale, gli
interventi costruttivi devono essere coordinati con azioni di
sostegno basate sull'offerta di servizi di supporto domestico
(accompagnamento, recapito domiciliare della spesa, pulizia
dell'alloggio, piccole riparazioni domestiche, ecc.) che possano
aiutare l'anziano nelle attivita' quotidiane consentendone una
gestione autonoma.
Le finalita' del programma di assistenza ed accompagnamento
sociale sono essenzialmente le seguenti:
informazione sull'offerta dei servizi esistenti e sulle modalita'
di fruizione degli stessi;
integrazione socio-sanitaria dei servizi al fine di fornire
risposte personalizzate alle esigenze degli anziani;
promozione dell'autonomia dell'anziano mediante interventi di tipo
culturale, ricreativo e sportivo, incentivando anche forme di lavoro
compatibili;
razionalizzazione dei servizi e della loro gestione; promozione
dell'intervento del volontariato, di associazioni no-profit e dei
privati per garantire modalita' adeguate di aiuto.
Il programma di assistenza ed accompagnamento deve specificare la
quantita' e la qualita' dei servizi che si intendono fornire, gli
standard assistenziali minimi, annuali o mensili (ore di assistenza
domiciliare, infermieristica - ambulatoriale, riabilitativa; accessi
del medico di medicina generale e forme di consulenza di eventuali
altri operatori; ecc.), ed il personale di assistenza previsto a
tempo pieno o parziale, distinguendo tra i servizi di base offerti
gratuitamente dagli enti pubblici e dal volontariato e gli eventuali
servizi a pagamento.
Per gli spazi di servizio va definito un piano di gestione,
precisando quali servizi prevedano la gestione diretta da parte degli
enti pubblici o l'autogestione da parte degli utenti (eventualmente
organizzati in apposita associazione che abbia, comunque, una
riconoscibilita) e quali invece possano essere concessi in appalto ad
operatori privati con l'obbligo di praticare tariffe convenzionate
che tengano conto della finalita' sociale.
1.3. Progetto preliminare delle opere [art. 4, comma 3, lett. c)].
In fase di presentazione della domanda al comune, il progetto delle
opere deve essere definito a livello di preliminare. La
specificazione del progetto a livello esecutivo avverra' poi, da
parte dei soggetti ammessi al finanziamento, entro 180 giorni a
decorrere dalla data della stipula del protocollo d'intesa.
Il progetto preliminare, predisposto ai sensi della normativa
vigente (art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni), e' accompagnato da elaborati grafici,
sino alla scala 1:50, al fine di documentare adeguatamente le
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche.
Il progetto deve essere corredato dal costo dell'intervento che,
per quanto concerne la parte ordinaria relativa alla residenza, deve
essere riferito ai massimali vigenti in ciascuna regione per
l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. A tal fine va
prodotto il quadro tecnico economico (Q.T.E.) da compilare sui soli
modelli relativi all'edilizia sovvenzionata (S/N o S/R) vistato dal
legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di soggetti
pubblici, dal responsabile del procedimento.
Per quanto concerne il programma sperimentale (lavorazioni ed
attivita' sperimentali) il costo aggiuntivo va quantificato con le
modalita' indicate nel successivo paragrafo.
1.4. Programma di sperimentazione [art. 4, comma 3, lett. d)].
Tenuto presente quanto gia' delineato in "premessa", il programma di
sperimentazione relativo a ciascuna proposta deve illustrare il
quadro degli obiettivi prescelti, in rapporto alle caratteristiche
fisiche dell'intervento edilizio con particolare riferimento alle
indicazioni ed a quanto definito ai punti 3, 4 e 5 del presente
disciplinare. L'attuazione del programma di sperimentazione si
sostanzia mediante le lavorazioni straordinarie e le attivita' di
sperimentazione per le quali vanno esplicitati i costi aggiuntivi da
sostenere, il percorso metodologico che si intende avviare e la
strumentazione da utilizzare.
1.4.1. Lavorazioni straordinarie. Con tale dizione si intendono
sia le lavorazioni propriamente dette, sia la fornitura e la posa in
opera di materiali e componenti di carattere innovativo, sia la
dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari non
impiegati negli interventi ordinari di edilizia residenziale
sovvenzionata ed agevolata che comportino, rispetto a questa, costi
aggiuntivi di tipo tecnico-costruttivo non compresi nel differenziale
di costo connesso alla qualita' aggiuntiva dell'intervento di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994.
Per ciascuna lavorazione deve essere indicato il costo previsto,
la fase di processo in cui si effettua, la descrizione in termini di
fasi e materiali utilizzati, gli obiettivi e i risultati attesi;
devono essere allegate tavole grafiche a scala idonea alla
comprensione dei dettagli esecutivi significativi.
Per le indicazioni di merito si rinvia ai successivi punti 5.1.3 e
5.2.3.
1.4.2. Attivita' di sperimentazione. Con tale dizione si intendono
le attivita' di progettazione, monitoraggio e resocontazione da porre
in essere in relazione all'articolazione dell'intervento di
sperimentazione, non effettuate negli interventi ordinari di edilizia
residenziale sovvenzionata ed agevolata, che comportino, rispetto a
questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico procedurale; le attivita' si
articolano, essenzialmente, in:
verifiche di progetto, di laboratorio e/o in opera che
costituiscono i momenti in cui, attraverso l'utilizzo di
apparecchiature strumentali o di particolari metodologie di indagine,
sono sottoposti a controllo taluni aspetti dell'intervento: sia in
fase preventiva (ad esempio lo studio di compatibilita' tra
l'intervento, il contesto urbano e la dotazione di servizi), sia in
corso d'opera (ad esempio i controlli sul benessere ambientale degli
spazi abitativi e sul comportamento dei componenti tecnologici ed
impiantistici), sia, infine, ad intervento ultimato, anche con il
coinvolgimento dell'utenza insediata; per ciascuna verifica deve
essere indicato il tema di sperimentazione, il costo previsto, la
fase di processo in cui viene effettuata, gli obiettivi e la
descrizione delle metodologie di controllo;
resocontazione dell'intervento sperimentale che deve avvenire
attraverso la presentazione, con le modalita' stabilite negli atti
convenzionali, di rapporti in corso d'opera e a lavori ultimati,
costituiti da elaborati descrittivi e da quant'altro ritenuto
necessario per permettere la divulgazione delle conoscenze acquisite.
1.4.3. Quantificazione dei costi aggiuntivi. Il costo aggiuntivo
derivante dalla singola lavorazione straordinaria deve essere
quantificato in riferimento all'analisi dei prezzi correntemente
applicati in interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito
del territorio comunale e valutati con riferimento al capitolato di
appalto e al prezzario regionale. Nell'ambito del predetto capitolato
devono essere individuate le lavorazioni standard assimilabili a
quelle straordinarie proposte. Il costo delle lavorazioni per le
quali non e' possibile riferirsi a lavorazioni correnti presenti o
assimilabili a quelle previste nel prezzario regionale, deve essere
stimato attraverso una indagine di mercato da effettuare tra piu'
ditte fornitrici di prodotti analoghi.
Il costo aggiuntivo relativo ai materiali ed agli impianti deve
essere comprensivo di tutti gli oneri normalmente applicati. Nel
merito devono essere predisposte delle tabelle in cui confrontare le
categorie standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezzario
regionale (codice, descrizione, costo unitario) e le analoghe
categorie di lavoro proposte per il programma di sperimentazione
(descrizione, costo unitario, quantita', differenza costo).
Ciascuna attivita' sperimentale deve essere articolata in rapporto
alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della
qualifica e del costo unitario/giorno), apparecchiature
(ammortamento) e spese generali (in percentuale).
1.5. Piano economico finanziario [art. 4, comma 3, lett. e)]. Il
piano economico-finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilita'
economica degli interventi ricadenti all'interno della proposta,
anche la sostenibilita' dei costi di gestione delle strutture di
servizio.
In particolare deve essere garantito l'utilizzo degli spazi comuni
ed il funzionamento dei servizi di sostegno (rif. punto 5.2.1) da
parte degli anziani residenti e non; tali servizi possono essere
aperti, con particolari accortezze, alla generalita' degli abitanti.
A tal fine nel caso di alloggi destinati alla locazione a canoni
previsti per l'edilizia economica e popolare dovranno essere definite
forme di gestione diversificate in modo da evitare che il costo di
funzionamento dei servizi ricada sui canoni stessi.
1.6. Richiesta di finanziamento [art. 4, comma 3, lett. f)]. Il
soggetto proponente deve quantificare il finanziamento richiesto in
relazione al costo complessivo, facendo riferimento ai limiti
indicati all'art. 6 del bando.
Nel caso in cui la proposta preveda sia alloggi da locare a canone
di edilizia residenziale pubblica che alloggi da locare a canone non
superiore all'ottanta per cento del canone concordato, e' comunque
possibile il finanziamento fino a un massimo di 3.098.741,00 euro
(sei miliardi di lire).
La regione inserisce la proposta cosi' elaborata nella quota del
quaranta per cento riservata dal bando - art. 4, comma 4 - alle
domande presentate da imprese di costruzioni, cooperative di
abitazione e loro consorzi.
1.7. Delibera del comune di adesione al programma [art. 4, comma 2
e comma 3, lett. g)]. Il comune, anche a seguito di modifiche o
integrazioni apportate alla proposta in accordo con l'operatore, con
propria delibera:
attesta la congruita' della proposta agli obiettivi del programma
e la fattibilita' urbanistico-amministrativa della stessa con
particolare riferimento a:
presenza dei servizi indicati;
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni;
tipo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;
rispondenza dei costi ai massimali di costo regionali per quanto
riguarda l'intervento e al prezzario regionale per quanto riguarda le
lavorazioni straordinarie;
aderisce alla proposta di programma indicando, fra l'altro, gli
impegni che intende assumere con particolare riferimento a:
programma di assistenza e accompagnamento;
aspetti gestionali;
entita' delle eventuali risorse proprie ed individuazione delle
opere cui sono destinate.
1.8. Designazione del responsabile del programma. Al fine di
garantire che la proposta di intervento sperimentale venga
correttamente formulata, nonche' puntualmente attuata con riferimento
alle procedure previste, il soggetto proponente designa il
responsabile del programma. Nel caso in cui il proponente sia un
soggetto pubblico, le funzioni di responsabile del programma sono
assunte dal responsabile del procedimento.
Al responsabile del programma e' anche affidato il compito di
rappresentare, nelle varie fasi, lo stato di attuazione
dell'iniziativa e di corrispondere alle esigenze di documentazione
finalizzate al monitoraggio e alla verifica del programma.
1.9. Dati statistici. L'art. 7 del bando individua cinque criteri
di selezione per l'accesso ai finanziamenti. I parametri indicati
alla lettera a) - caratteri del comune - consentono, in particolare,
la rilevazione di alcune condizioni oggettive riferite al comune in
cui ricade l'intervento. I dati statistici richiesti sono quindi
finalizzati alla conoscenza delle caratteristiche sociali ed
economiche dei residenti ultrasessantacinquenni che vivono nel
territorio comunale.
Per garantire la confrontabilita' delle informazioni e' necessario
che gli stessi siano certificati dai competenti uffici comunali e che
i dati relativi alla popolazione ricadente nel territorio comunale
(popolazione complessiva e percentuale di abitanti
ultrasessantacinquenni) siano desunti dall'Istat con riferimento al 1
gennaio 2000.
2. Gestione del programma
2.1. Ruolo del comune e della regione. L'ente locale e' chiamato a
svolgere compiti di portata sostanziale nell'attivazione del
programma.
Il comune, infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti
alternative:
partecipare direttamente alla selezione regionale attivando una
propria iniziativa;
inoltrare alla regione una delle proposte pervenute da parte degli
altri soggetti proponenti previsti dall'art. 3 del bando di gara;
trasmettere alla regione una proposta integrata pubblico/privato.
Per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il
numero delle proposte e' elevato a tre.
Appare quindi evidente che al comune spetti il decisivo ruolo non
soltanto di pubblicizzare il programma e di favorire la piu' alta
qualita' delle proposte, ma anche quello di selezionare le richieste
da inviare alla regione.
In ogni caso e' opportuno che il comune, nell'operare la scelta,
si attenga agli stessi criteri indicati dal bando; in caso di mancata
aderenza a tale impostazione, infatti, si avrebbero risultati
disomogenei e ne verrebbero pregiudicati il significato e la
finalita' del programma.
Il bando non prevede un termine entro il quale le proposte devono
essere trasmesse, da parte dei proponenti, al comune; cio' consente a
quest'ultimo di organizzare forme di divulgazione del programma
secondo le modalita' e i tempi ritenuti piu' idonei.
La regione ha il compito di selezionare, tra le domande pervenute
da parte dei comuni, non piu' di dieci proposte da inviare
all'Amministrazione centrale senza procedere alla formazione di una
graduatoria.
2.2. Modalita' di assegnazione. Gli alloggi che vengono destinati
alla locazione permanente ad utenti ultrasessantacinquenni in
possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata
possono essere ceduti a terzi a condizione che tali vincoli vengano
assunti dall'acquirente e riportati nell'atto di compravendita e
nelle relative note di trascrizione.
La cessione deve riguardare, in ogni caso, tutti gli alloggi
oggetto di finanziamento ed essere effettuata ad un unico soggetto.
L'amministrazione comunale provvede ad assegnare gli alloggi ai
canoni previsti per l'edilizia economica e popolare ad utenti
ultrasessantacinquenni, utilizzando graduatorie di cui e' gia'
provvista o predisponendo apposito bando.
In ogni caso gli alloggi non possono essere concessi in locazione
a categorie di utenti diverse da quelle previste dall'art. 2 del
decreto di approvazione del bando, anche nelle assegnazioni
successive: a tal fine l'amministrazione comunale provvede ad
approvare apposito regolamento.
Ai fini della determinazione del canone di locazione da
corrispondere con riferimento alle modalita' stabilite all'art. 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) la
superficie degli spazi e dei servizi di sostegno connessi alla
residenza (soggiorno comune, locale infermeria, locale pluriuso,
locale di servizio, ecc.), da ripartire tra gli alloggi, e' assunta
in misura pari al cinquanta per cento. Resta calcolato per l'intera
superficie utile il solo alloggio di servizio.
Parte seconda
Riferimenti tecnici per le proposte
3. Caratteri dell'intervento sperimentale proposto.
3.1. Integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti.
Preliminarmente al progetto d'intervento deve essere effettuata
un'indagine delle condizioni del contesto urbano e delle connesse
problematiche sociali, indagine che porra' anche le premesse per il
monitoraggio dei risultati conseguiti nel tempo con gli interventi
effettuati.
Affinche' gli anziani possano avere assicurate condizioni tali da
favorire il senso di sicurezza personale e di appartenenza all'ambito
insediativo considerato, e' necessario che questo abbia una
configurazione consolidata nella storia del tessuto urbano, una
identita' riconosciuta nelle tradizioni locali, un sufficiente grado
di integrazione tra residenze e servizi, in particolare per quanto
attiene l'assistenza. Cio' non significa che l'intervento debba
necessariamente inserirsi nelle aree urbane piu' consolidate, potendo
trovare collocazione anche in un quartiere periferico purche' questo
abbia raggiunto una forma ed un'organizzazione strutturata, abbia
relazioni non difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato
di un'immagine positiva nella considerazione degli abitanti del
quartiere.
3.2. Integrazione con alloggi per utenze differenziate.
Particolare attenzione va prestata all'integrazione degli alloggi
destinati alle persone anziane con alloggi destinati anche ad altre
utenze per evitare l'insorgere di condizioni di separatezza. Detta
integrazione puo' avvenire:
all'interno dell'organismo abitativo o comunque di un contesto
unitario che puo' utilmente ospitare alloggi in uso a piu' segmenti
sociali;
tramite l'attivazione di spazi attrezzati e di servizi posti
all'interno dell'organismo abitativo ma in grado di interessare altre
categorie di utenza.
Puo' essere perseguita anche una combinazione tra diversi tipi di
regime locativo e proprietario, prevedendo nello stesso contesto
alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica, alloggi
da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone
concordato (art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431),
alloggi a canone libero o in proprieta' privata.
3.3. Contiguita' ai servizi di quartiere. L'area prescelta deve
essere:
a) integrata con aree destinate a residenze e servizi, evitando
comunque la concentrazione delle residenze per anziani;
b) in prossimita' di servizi e attrezzature commerciali in grado
di soddisfare esigenze quotidiane, quali: generi
alimentari/supermercato, mercato di quartiere, bar, edicola giornali,
farmacia;
c) collegata con altre tipologie di servizi, quali spazi
commerciali non alimentari, centri socio-assistenziali ivi compresi i
centri diurni per anziani, aree verdi o parchi, servizi ricreativi
(centri sportivi, cinema, ecc.), amministrativi (ufficio postale,
banca, uffici municipali o circoscrizionali), ricettivi (ristorante,
tavola calda, ecc.), luoghi di culto;
d) attrezzata (o predisposta ad accogliere interventi di
adeguamento) con idonei elementi infrastrutturali e di arredo urbano;
in particolare devono essere garantite, ove possibile:
l'accessibilita' tramite percorsi pedonali; la segnaletica nei punti
critici di interferenza con la rete carrabile (semafori, strisce
pedonali, ecc.); il collegamento con la rete di trasporto pubblico;
la dotazione di elementi di arredo urbano (cabine telefoniche, aree
di attesa dei mezzi pubblici protette con pensiline coperte e dotate
di sistemi di seduta, punti di illuminazione pubblica adeguata,
segnaletica e cartelli informativi leggibili, ecc.);
e) protetta in modo adeguato da eventuali fonti di inquinamento
ambientale (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc.).
3.4. Collegamenti con i servizi di assistenza. Le proposte devono
fare riferimento ad un ambito urbano di dimensione congrua sia in
relazione all'accessibilita' ai servizi primari da parte degli
anziani, sia in relazione al potenziale bacino di utenza dei nuovi
servizi che saranno realizzati contestualmente alle stesse residenze.
Per ambito si intende non solo l'intorno fisico-ambientale, ma
anche il contesto sociale ed il complesso di reti relazionali e di
servizio con cui l'intervento si propone di interagire. Ferma
restando la percentuale minima di servizi ad uso comune da
soddisfare, di cui al successivo punto 5.2.1, sono da valutare
positivamente quelle iniziative che usufruiscono di risorse e
dotazioni aggiuntive, messe a disposizione da parte di soggetti
pubblici o privati, per iniziative coordinate con l'intervento.
4. Caratteri del progetto.
4.1. Qualita' architettonica. Tra gli obiettivi generali
rientrano, da una parte, quello di evitare elevate concentrazioni
residenziali di utenti omogenei sotto il profilo sociale o economico
o culturale o psicofisico o semplicemente anagrafico; dall'altra,
quello di consolidare relazioni di solidarieta' sociale e
intergenerazionale.
Tuttavia gli anziani necessitano di particolari attenzioni che non
sempre si conciliano con i bisogni di altri utenti in quanto, in
genere, gradiscono ed auspicano la vicinanza di persone di altre
fasce di eta' che sono portatori di comportamenti e stili di vita
anche non compatibili.
La ricerca delle piu' idonee soluzioni tipologiche deve tenere
conto di un giusto dosaggio di integrazione e separatezza.
L'organismo abitativo puo' dunque essere costituito da soli
alloggi per anziani o, viceversa, essere funzionalmente integrato con
alloggi destinati ad altre utenze. Nel primo caso, devono essere
favorite forme di integrazione degli anziani alla vita sociale, anche
attraverso l'apertura dei servizi ad utenti esterni, mentre, nel
secondo caso, l'integrazione deve garantire il rispetto di adeguati
livelli di riservatezza degli alloggi, di protezione dai rumori
esterni e di autonomia funzionale nella fruizione dei servizi ad uso
comune.
Il progetto deve inoltre prevedere soluzioni che conservino gli
abitudinari rapporti con l'ambiente esterno e privilegino la presenza
di spazi comuni a favore della socializzazione (cortile interno,
portici, orti-giardino, ecc.), la riconoscibilita' delle diverse
destinazioni (residenza, servizi, spazi di collegamento) ed una
chiara finalizzazione dei percorsi di distribuzione.
4.2. Sostenibilita' ambientale. Il benessere dell'abitare, il
risparmio energetico ed il contenimento nell'uso delle risorse
naturali sono obiettivi fondamentali da porre a base della
progettazione.
Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero,
il progettista deve porre attenzione all'impiego di materiali e
prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a:
basso dispendio energetico in fase di produzione;
non nocivita' per gli operatori dei processi produttivi e
applicativi;
assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di
vita;
impiego di materie prime rinnovabili o il piu' possibile di
derivazione "naturale";
ridotta e semplice manutenibilita';
rimpiegabilita' o riciclabilita' del prodotto una volta terminato
il ciclo di vita.
Va anche adeguatamente valutato il comportamento termico
dell'edificio e delle sue parti, organizzato e controllato in fase di
progettazione attraverso una attenta interrelazione con il contesto
climatico e ambientale per quello che riguarda, ad esempio,
l'orientamento dell'edificio, il controllo del flusso termico, l'uso
di materiali isolanti ad accumulo termico, la conservazione del
calore, l'irraggiamento solare, ecc.
Di estremo interesse sono da considerare, altresi', gli obiettivi
di risparmio della risorsa naturale acqua, del raggiungimento di
adeguati livelli di benessere termoigrometrico, specie con riguardo
alla qualita' dell'aria e al raffrescamento estivo degli alloggi e di
protezione contro il rumore.
4.3. Rapporti con il contesto. Eguale attenzione deve essere
riservata all'inserimento del progetto nel contesto, alla
riconoscibilita' dei caratteri morfologici e delle funzioni e alla
promozione di forme di comunicazione e partecipazione con gli
abitanti e con le associazioni interessate alla realizzazione
dell'intervento.
Per quanto riguarda il concetto di inserimento del progetto nel
contesto, le residenze per anziani vanno trattate non come oggetti
"sopraggiunti", ma come componenti che realizzino contiguita' e
continuita' con l'esistente; occorre, in particolare, evitare la
caratterizzazione dell'intervento come "casa dei vecchi". A tal fine
va utilizzato ogni accorgimento per integrare gli alloggi all'interno
di residenze destinate alla generalita' degli utenti.
Per quanto riguarda il requisito di riconoscibilita' dei caratteri
morfologici, non e' da sottovalutare il fatto che gli anziani hanno
ridotte capacita' di adattamento a nuovi ambienti di vita e occorre
quindi evitare l'insorgere di problemi di disadattamento psicologico
nei confronti dell'organismo abitativo e dell'alloggio. Il requisito
e' rispettato se le scelte tipologiche e morfologiche del progetto
tengono conto delle tradizioni abitative, o meglio della loro
"memoria", in modo che gli utenti possano percepirle come "non
estranee alla loro cultura".
Inoltre, circa la riconoscibilita' delle funzioni, si deve
ottenere la massima facilita' di fruizione dell'organismo abitativo e
dell'alloggio utilizzando gli aspetti comunicativi dell'architettura.
Infine, la promozione di forme di comunicazione e partecipazione
puo' diventare uno strumento prezioso per una piu' attenta
valutazione di tutti i fattori che intervengono nella fase
progettuale e realizzativa, nella definizione delle scelte e delle
priorita' di intervento e nel favorire la formazione di comunita'
responsabilizzate nella gestione degli spazi e servizi ad uso comune.
5. Caratteri del programma di sperimentazione.
5.1. Livelli prestazionali degli alloggi. Nella configurazione
degli alloggi e dei singoli ambienti le soluzioni devono ispirarsi
alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilita' d'uso, anche da
parte di persone con difficolta' motorie, sensoriali e di
orientamento.
5.1.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo
La superficie utile di ogni alloggio deve essere compresa tra 50 e
65 mq ed ogni alloggio deve essere in grado di accogliere due persone
(coppia di anziani, due anziani singoli o anziano solo con
accompagnatore).
In caso di particolare profilo psico-fisico degli anziani e'
possibile superare la superficie massima sopraindicata, sempre entro
il limite di legge (95 mq) e comunque in un numero di alloggi non
superiore al dieci per cento di quelli complessivamente destinati
agli anziani.
E' auspicabile che l'alloggio sia dotato di ventilazione
trasversale diretta: qualora la soluzione aggregativa prescelta non
lo consenta e' necessario che tale ventilazione sia comunque
garantita da idonee soluzioni distributive e/o tecnologiche.
Per gli spazi di soggiorno sono da privilegiare affacci su luoghi
esterni animati per evitare sensazioni di isolamento.
La cucina deve avere l'areazione e l'illuminazione naturale
dirette ed essere, inoltre, autonoma e separabile dalla zona
soggiorno; va data preferenza alla areazione e illuminazione naturale
dei locali igienici.
Fermo restando che occorre garantire adeguati spazi d'uso e di
manovra tra gli arredi e le componenti edilizie (quali ad esempio
porte, finestre, ecc.), in ogni alloggio devono essere soddisfatti i
requisiti prestazionali di seguito descritti.
L'ambito notte, fisicamente separato o comunque isolabile dalla
zona soggiorno, deve avere dimensioni tali da accogliere un letto
matrimoniale o due letti singoli e gli arredi tipici della camera da
letto (tenendo presente che gli arredi posseduti dagli anziani hanno
in genere dimensioni voluminose). Nella distribuzione degli spazi
vanno considerate le operazioni di assistenza che richiedono
l'impiego di ausili particolari (ad esempio i sollevatori).
Sono da preferire quelle soluzioni che, in caso di necessita',
consentano la ridistribuzione degli spazi dell'alloggio in modo da
individuare due autonome zone letto.
L'ambito giorno deve avere dimensioni tali da accogliere un tavolo
da pranzo per almeno quattro persone e relative sedie, minimo due
sedute (poltrone/divano) e un mobile contenitore.
Ciascun alloggio deve essere dotato di almeno uno spazio privato
esterno (loggia, terrazzo, giardino) e di un ripostiglio.
5.1.2. Accessibilita', sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi
e delle attrezzature. In tutti gli alloggi deve essere soddisfatto il
requisito di accessibilita' di cui al D.M. 14 giugno 1989, n 236 (la
quota del 5% di cui all'art. 3, punto 3, lett. a) dello stesso
decreto deve, pertanto, intendersi elevata al 100%); a tal fine
dovranno essere soddisfatti i criteri di progettazione per
l'accessibilita' e le relative specifiche funzionali e dimensionali
di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto.
Inoltre, in aggiunta alle prescrizioni ivi stabilite, devono
essere soddisfatti i seguenti ulteriori livelli prestazionali:
la luce netta di ogni porta non deve essere inferiore a 80 cm;
tutte le pavimentazioni dell'alloggio devono essere
antisdrucciolevoli;
nei servizi igienici e' da preferire l'utilizzo della doccia con
piatto a pavimento e sedile ribaltabile in luogo della vasca e di
apparecchi sanitari di normale produzione (di conseguenza e' ammesso
che il piano superiore del bidet e del wc, quest'ultimo misurato al
lordo della tavoletta, sia posto a 40-45 cm dal piano di calpestio);
il servizio igienico non deve obbligatoriamente essere attrezzato
con maniglioni, ma in ogni caso deve essere resa possibile, in via
differita nel tempo, la sua attrezzabilita' in conformita' alle
specifiche esigenze dell'utenza.
5.1.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.
Gli impianti devono avere caratteristiche di facile utilizzo e
manutenzione da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei
problemi di ipoudenti e ipovedenti.
Ogni alloggio deve prevedere la seguente dotazione impiantistica
minima per favorire la sicurezza e il benessere dell'anziano:
cronotermostato che permetta la regolamentazione ed il controllo
della temperatura;
sistema di comunicazione con la guardiania;
impianto di rilevazione gas, fumi, allagamento, con interruzione
automatica delle erogazioni e collegamento con il servizio delle
emergenze;
impianto di telesoccorso e teleassitenza in grado di attivare,
attraverso una apposita centrale, servizi necessari nell'arco delle
24 ore;
collegamento del campanello d'emergenza posto in prossimita' della
vasca/doccia e del wc al
servizio delle emergenze;
impianto di luci d'emergenza almeno in camera da letto e in bagno;
miscelatore termostatico o sistema antiscottatura alternativo
almeno per l'erogazione dell'acqua calda della doccia;
porta blindata;
predisposizione impianto per l'apertura motorizzata di porte,
finestre e serrande.
Negli interventi di nuova edificazione e' obbligatoria
l'installazione di un impianto di riscaldamento con fruizione e
contabilizzazione autonoma del calore per singolo alloggio.
Oltre alla suddetta dotazione impiantistica minima, possono essere
soddisfatti requisiti aggiuntivi mediante la fornitura di sistemi e
prodotti, anche attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni
con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo si
segnalano:
sistemi di controllo a distanza di parametri vitali (battito
cardiaco, pressione, ecc.) e di parametri legati a malattie croniche;
agenda terapeutica, con eventuale collegamento ad un centro
esterno di monitoraggio;
sistemi di motorizzazione dell'apertura di porte, finestre e
serrande (in alternativa, solo porte e finestre);
sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
sistemi antintrusione collegati con la guardiania;
sistemi di controllo a distanza di elettrodomestici
(lavastoviglie, lavatrice, forno, ferro da stiro);
sistemi di automazione per la regolazione elettrica in altezza di:
sanitari in bagno, pensili in cucina; piani di lavoro, ecc.;
sistemi di rinforzo del messaggio acustico dei terminali degli
impianti di comunicazione dell'alloggio con l'esterno (campanello,
citofono guardiania, ecc.) da affiancare anche con un messaggio
luminoso.
Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi
innovativi per l'innalzamento dei livelli di sostenibilita'
ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano:
dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di
riscaldamento, sistemi di captazione attiva o passiva dell'energia
solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali (risparmio
dell'energia);
dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad uso domestico
e per il recupero di acque grigie (risparmio della risorsa acqua);
sistemi di ventilazione e raffrescamento estivo (miglioramento
della qualita' dell'aria);
sistemi di isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi
(miglioramento della qualita' acustica).
5.2. Livelli prestazionali dell'intervento. Nella configurazione
delle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e
nei servizi di sostegno connessi alle residenze le soluzioni devono
ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilita' d'uso,
anche da parte di persone con difficolta' motorie, sensoriali e di
orientamento.
5.2.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo.
L'intervento deve fare riferimento ad una unita' residenziale
composta da un insieme articolato di alloggi per anziani, non meno di
20 e non piu' di 40, e di elementari dotazioni comuni.
Nell'intervento di nuova edificazione o di recupero l'unita'
residenziale puo' essere inserita, anche in forma articolata,
all'interno di un organismo abitativo tradizionale che preveda
alloggi destinati ad altre utenze o, all'opposto, costituire un
organismo interamente dedicato agli anziani.
In contesti urbani di limitata dimensione (comuni con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti) il numero minimo di alloggi dell'unita'
residenziale puo' essere ridotto sino a 10.
L'unita' residenziale deve rispondere ad un insieme di esigenze di
assistenza e di sostegno alla persona anziana connesse alla
socializzazione, alla cura e alla salute della persona, all'agevole
richiesta di aiuto, ecc.
A tali esigenze l'intervento puo' rispondere in forme
differenziate. Tuttavia una soluzione ritenuta soddisfacente consiste
nel dotare l'unita' residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e
servizi di sostegno connessi alle residenze:
portineria dedicata e permanente, con citofono, centralino,
smistamento posta;
alloggio di servizio;
ambito di soggiorno comune (incontro, lettura, svago, TV, ecc.);
locale per infermeria;
locale pluriuso per servizi di cura alla persona eventualmente
dotato di bagno assistito (attivita' motorie, fisioterapia,
podologia, ecc.);
locale di servizio (deposito attrezzature di pulizia, lavanderia,
essiccatoio, ecc.);
spazi aperti di pertinenza dell'unita' residenziale.
Questi spazi vanno conteggiati come superficie non residenziale
(Snr), ad eccezione del soggiorno comune che va considerato come
superficie utile (Su) e dell'alloggio di servizio la cui superficie
va conteggiata come per gli altri alloggi; l'alloggio di servizio non
contribuisce alla definizione del numero degli alloggi presenti
nell'unita' residenziale.
Nel caso di un numero di alloggi inferiore a 20, una soluzione
ritenuta soddisfacente consiste nel dotare l'unita' residenziale
almeno dei seguenti spazi comuni e servizi di sostegno: portineria
dedicata, soggiorno comune, locale infermeria/pluriuso, locale
deposito attrezzature di pulizia, spazi aperti di pertinenza
dell'unita'.
Nel caso in cui all'intervento sia garantita la contiguita' ed il
supporto diretto di preesistenti servizi sanitari e sociali che
svolgono funzioni analoghe a quelle sopraindicate, l'unita'
residenziale dovra' essere dotata, in alternativa, di spazi e servizi
che possono essere offerti agli anziani in relazione alle loro
effettive necessita' e alle esigenze dell'utenza presente nell'ambito
interessato. Si indicano, a titolo esemplificativo:
foresteria per assistenza da parte di parenti, conoscenti,
associazioni;
spazi appositamente attrezzati per fisioterapia, ambulatorio
medico;
sala da ballo, sala per lettura/emeroteca, sala per hobbistica,
palestra, laboratori;
altri locali da individuare in relazione alle necessita' ed
esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato.
In ogni caso, la superficie degli spazi comuni e dei servizi di
sostegno connessi alle residenze, ad eccezione dell'alloggio di
servizio e degli spazi aperti di pertinenza dell'unita', non deve
essere inferiore al dieci per cento della somma delle superfici utili
degli alloggi.
Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni
e nei servizi di sostegno connessi alle residenze devono essere
soddisfatte le seguenti prestazioni:
l'articolazione e l'arredo degli spazi di sosta e socializzazione
devono sollecitare gli anziani alla vita collettiva e consentire
l'interazione con altre fasce d'utenza;
gli spazi esterni devono prevedere zone protette dagli agenti
atmosferici, sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed
essere arredati per una sosta confortevole;
la scelta del tipo di vegetazione delle aree a verde deve
prevedere piante e arbusti di tipo stagionale che aiutino a scandire
il tempo, evitando comunque l'utilizzo di piante con linfa irritante
e spinose.
Gli alloggi per anziani devono essere dotati di posti auto e di
cantine o soffitte; queste ultime devono avere dimensioni (minimo mq
9) sufficienti ad accogliere mobili e suppellettili che possono non
rientrare nell'alloggio e che rappresentano comunque una "memoria" da
salvaguardare.
5.2.2. Accessibilita' sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e
delle attrezzature. Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi
comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle
residenze deve essere soddisfatto il requisito di accessibilita' di
cui al decreto 14 giugno 1989, n 236; a tal fine
devono essere soddisfatti i criteri di progettazione per
l'accessibilita' e le relative specifiche funzionali e dimensionali
di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto.
In deroga allo stesso decreto, gli edifici con piu' di un piano
fuori terra devono disporre di ascensori a norma. Per superare
limitate differenze di quota e' consentito solo l'uso di piattaforme
elevatrici.
In aggiunta alle prescrizioni stabilite nel citato decreto
dovranno essere soddisfatte le seguenti prestazioni:
tutte le pavimentazioni interne ed esterne all'organismo abitativo
devono essere antisdrucciolevoli;
le scale devono prevedere accorgimenti atti a differenziare alzata
e pedata (per colore, materiale, ecc.), i dislivelli devono essere
opportunamente segnalati, come qualsiasi pericolo e cambio di
direzione;
devono essere previsti sistemi di aiuto all'orientamento negli
ambiti comuni;
negli spazi di collegamento e' necessario rendere facilmente
identificabile, attraverso opportuni segnali in successione
appropriata, il percorso utile per raggiungere gli alloggi e gli
spazi di uso collettivo; al fine di scongiurare fenomeni di
disorientamento, occorre evitare la ripetitivita' degli ambienti o
l'uniformita' di trattamento degli spazi, facilitandone la
riconoscibilita' immediata attraverso l'impiego di adeguati sistemi
di differenziazione formale e materica;
la differenza di illuminamento di spazi e ambienti contigui va
rapportata alle esigenze fisiologiche della vista per l'adattamento a
diversi livelli di illuminamento.
5.2.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.
Negli spazi comuni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze
deve essere prevista la stessa dotazione impiantistica minima
descritta per l'alloggio al precedente punto 5.1.3., ad eccezione del
cronotermostato e della porta blindata - da collocare in punti
strategici facilmente raggiungibili.
In aggiunta, possono essere soddisfatti altri requisiti mediante
la fornitura di sistemi, prodotti e apparecchiature, anche attraverso
l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del settore
della domotica. A titolo esemplificativo si segnalano:
sistemi di automatizzazione dell'apertura di porte, finestre e
serrande;
sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
scooter e/o auto elettrici da utilizzare in condivisione per la
mobilita'.
Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi
per il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilita'
ambientale. A titolo esemplificativo si segnalano:
dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di
riscaldamento, sistemi di captazione attiva o passiva dell'energia
solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali, orientamento e
distribuzione degli spazi ed uso delle aree verdi e degli specchi
d'acqua (risparmio dell'energia);
dispositivi per il recupero di acque nere e grigie e per il
recupero delle acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione
idrica (risparmio della risorsa acqua);
sistemi di ventilazione, raffrescamento estivo, dispositivi di
schermatura delle fonti inquinanti, uso del verde come filtro
(miglioramento della qualita' dell'aria);
dispositivi di isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno
ed in particolare verso le fonti di rumore (miglioramento della
qualita' acustica).